CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 aprile 2022
780.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 14 aprile 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

  La seduta comincia alle 11.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
Esame C. 2681 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppina OCCHIONERO (IV), relatrice, riferisce, ai fini del parere da rendere alla Commissione Giustizia, sul testo, come risultante dalle proposte emendative e subemendative approvate, del disegno di legge governativo C. 2681 e abbinate, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
  Evidenzia, quindi, che il provvedimento, il cui iter presso la Commissione di merito è iniziato nell'autunno del 2020, contiene disposizioni destinate a incidere sul «sistema giustizia» nei suoi diversi aspetti, sia con norme immediatamente precettive sia attraverso la successiva adozione di uno o più decreti legislativi da parte del Governo, intervenendo sull'assetto ordinamentale della magistratura. Viene, infatti, regolamentata la delicata tematica, di particolare attualità, dell'accesso dei magistrati all'attività Pag. 34politica e del ritorno degli stessi all'attività giudiziaria, nonché operata una profonda revisione del sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura e delle modalità di funzionamento del medesimo organo.
  Osserva, poi, che il lungo dibattito, a volte aspro ed esacerbato, ha subìto una forte accelerazione nell'anno in corso, anche in considerazione della necessità e urgenza di approvare le riforme in materia di giustizia, riconosciute, a vari livelli, come la precondizione essenziale per centrare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Lo scorso 14 marzo, il Governo ha infatti presentato numerose proposte emendative, alle quali sono state presentate circa 500 subemendamenti. L'esame si è quindi concluso nella seduta di ieri sera.
  Ciò premesso, rileva che le disposizioni che interessano i profili di competenza della Commissione Difesa si rinvengono nel capo V, composto dal solo articolo 39, che contiene la delega per interventi sul codice dell'ordinamento militare in materia di ordinamento giudiziario militare.
  Al riguardo, ricorda che l'ordinamento giudiziario militare è disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del citato codice dell'ordinamento militare, che ha riordinato la materia fissando alcuni punti fondamentali e rinviando – per quanto riguarda lo stato giuridico, le garanzie di indipendenza, l'avanzamento, il trattamento economico, la disciplina, le norme di funzionamento del Consiglio della magistratura militare, e l'ordinamento penitenziario – alle norme vigenti per i magistrati ordinari, a quelle relative al Consiglio superiore della magistratura e a quelle dell'ordinamento penitenziario comune, di cui è stata riconosciuta l'applicabilità con i dovuti adattamenti derivanti dalla specificità del comparto, dalla dipendenza dal Ministro della difesa e non da quello della giustizia, dall'esiguità del numero di magistrati in servizio e del rispettivo ruolo, dalla particolare geografia giudiziaria, dalla particolare composizione dell'organo di autogoverno, nonché dalla particolarità della materia di competenza e dei soggetti sottoposti alla giurisdizione militare, per i quali è stata da sempre ritenuta necessaria la giurisdizione militare.
  Ciò premesso, fa presente che – nell'ambito della riforma dell'ordinamento giudiziario, della disciplina di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati in competizioni politiche e della costituzione e funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) che s'intende operare con la delega al Governo – risulta indispensabile adeguare le norme del codice dell'ordinamento militare in materia di ordinamento giudiziario militare alle nuove disposizioni che saranno introdotte con i decreti legislativi delegati, al fine di assicurare il necessario coordinamento fra le due discipline e permettere l'ordinario funzionamento del sistema della giustizia militare. Per l'esercizio della delega sono fissati principi e criteri direttivi, evitando, da un lato, un'irragionevole disparità di trattamento fra le due categorie magistratuali e, dall'altro lato, di lasciare all'interpretazione del Consiglio della Magistratura Militare (CMM) una materia che, invece, a garanzia della terzietà e dell'indipendenza del giudice, deve essere disciplinata con legge. Peraltro, l'introduzione della delega ad hoc si rende necessaria in considerazione delle competenze del Ministro della difesa in materia di giustizia militare, nonché dell'esigenza di esercitare tale delega solo dopo l'adozione della riforma dell'ordinamento giudiziario. Pertanto, per l'esercizio di tale delega è previsto: un termine di dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi delegati relativi alla riforma dell'ordinamento giudiziario ordinario; l'iniziativa del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze; la procedura di approvazione pressoché identica a quella prevista per l'adozione degli altri decreti legislativi delegati.
  In particolare, il comma 2 dell'articolo 39 prevede che, nell'esercizio della delega, la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, di stato giuridico, compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, di conferimento delle funzioni e di Pag. 35requisiti per la nomina, nonché di progressione nelle valutazioni di professionalità sia adeguata a quella prevista per la magistratura ordinaria. Gli ulteriori criteri direttivi prevedono l'adeguamento delle circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, nel rispetto del numero massimo di tre e delle sedi fissate in Roma, Verona e Napoli. È previsto, inoltre, che al Consiglio della Magistratura Militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio Superiore della Magistratura e che sia mantenuta l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari. È inoltre previsto che le circoscrizioni dei tribunali militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti anche nell'ottica di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari nel territorio nazionale. Infine, è prevista la salvaguardia del principio di completa equiparazione fra i magistrati militari e quelli ordinari di ogni ordine e grado.
  Il comma 4 prevede, invece, che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega entro due anni dalla scadenza dei termini per l'esercizio della delega e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi previsti dalla stessa.
  Infine, il comma 5 stabilisce che i decreti legislativi attuativi della delega assicurino in ogni caso il coordinamento con altre disposizioni vigenti anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme già in vigore in materia di ordinamento giudiziario militare, prevedendo eventualmente rinvii espliciti alle norme dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, ai decreti legislativi n. 106, n. 109 e n. 160 del 2006, nonché alle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle a essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.
  Alla luce di quanto evidenziato, presenta, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 11.15.