CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 aprile 2022
774.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 109

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente Maria SPENA.

  La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 9/22: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).
C. 3547 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria SPENA, presidente, avverte che la Commissione di merito intende votare il mandato al relatore nella seduta prevista alle 14 di oggi. Informa quindi che la Commissione dovrà procedere alla votazione del parere di competenza nella seduta odierna.
  Chiede quindi al relatore, onorevole Golinelli, di illustrare il provvedimento.

  Guglielmo GOLINELLI (LEGA), relatore, riferisce che la XIII Commissione è chiamata ad esprimere un parere rinforzato, alla XII Commissione Affari sociali, sul decreto-legge n. 9 del 2022, approvato dal Senato, recante un complesso di misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA). Ricorda che la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione segnala che dal 7 gennaio 2022 è stata accertata la presenza della PSA nelle popolazioni di cinghiali nei territori Pag. 110delle regioni Piemonte e Liguria, con un numero di casi confermati pari a 34 alla data del 10 febbraio 2022, e che la PSA è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suidi, domestici e selvatici, spesso in modo letale.
  Passando al contenuto del provvedimento evidenzia che l'articolo 1, al comma 1 prevede che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della PSA sul territorio nazionale, incluse le aree protette, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni regione o provincia autonoma adotti il piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali; il piano include la ricognizione della consistenza della specie all'interno del territorio di competenza, l'indicazione e le modalità di attuazione dei metodi ecologici, nonché l'indicazione delle aree di intervento.
  Il comma 2 dispone che i piani siano adottati in conformità ad alcuni specifici regolamenti dell'Unione europea, al Piano nazionale di sorveglianza e di eradicazione della peste suina, presentato alla Commissione europea il 30 giugno 2021 dal Ministero della salute e al «Manuale delle emergenze da PSA in popolazioni di suini selvatici» del Ministero della salute, del 21 aprile 2021, nonché alle indicazioni dell'Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA) del 25 gennaio 2022.
  Il comma 3 prevede che, ai fini della gestione, il piano della regione sia adottato in conformità al documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla «Gestione del cinghiale e peste suina africana – Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione».
  Ai sensi del comma 3-bis, le regioni che già dispongono di un piano ritenuto in linea con le disposizioni del decreto stesso lo inviano per una valutazione all'ISPRA e al Centro di referenza nazionale per la peste suina e lo adattano tenendo conto delle eventuali osservazioni.
  Ai sensi del comma 4, il piano è adottato dalla regione o provincia autonoma previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la peste suina. In considerazione dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale, intesi a ridurre i rischi sanitari e l'impatto economico che l'epidemia può arrecare all'intero settore suinicolo italiano, esclude che i piani in oggetto siano sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale; resta fermo il rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di valutazione ambientale. Il comma 5 reca disposizioni relative alle modalità attuative del piano. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo è esercitata dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nonché dall'azienda sanitaria locale competente per territorio. Il comma 5-bis prevede il divieto di prelievo di cinghiali, in forma collettiva e in attività di caccia, nelle aree di circolazione attiva del virus in oggetto. Ai sensi del comma 6, gli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste dal presente decreto e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico-sanitario secondo quanto previsto delle disposizioni regionali in materia. I cinghiali coinvolti in incidenti stradali devono essere abbattuti. Per i cinghiali abbattuti in seguito al riscontro di alterazioni del normale comportamento e per quelli morti per cause naturali o per incidenti stradali, le regioni e le province autonome attivano un sistema che garantisca gli opportuni approfondimenti diagnostici da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. I dati raccolti nell'ambito delle attività ispettive, i dati epidemiologici nonché quelli derivanti dalle attività di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, ivi inclusi quelli sui parassiti del genere Trichinella, confluiscono nei sistemi informativi del Ministero della salute.
  Il comma 7 demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizionePag. 111 dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli. Si consente, inoltre, che le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento dei suini allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza siano realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi.
  Il comma 1 dell'articolo 2 prevede la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorrere alla relativa attuazione. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie.
  Ricorda, in proposito, che i compiti del Commissario straordinario, ai sensi del comma 2, sono i seguenti: coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1; verifica la regolarità dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente.
  Il comma 2-bis prevede che le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, attuino le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici. A tale fine viene autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. La norma tesa ad assicurare la copertura finanziaria delle relative spese è disposta dal comma 2-quinquies.
  Il comma 2-ter specifica che l'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del progetto di intervento e del relativo quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai fini del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR n. 327/2001) mentre il comma 2-quater prevede deroghe alle disposizioni dei regolamenti edilizi, sulla valutazione di incidenza ambientale e sui vincoli paesaggistici e regola la procedura e gli indennizzi per le recinzioni che debbano essere installate su terreni di proprietà privata.
  Il comma 3 reca le disposizioni in caso di mancata adozione nel termine previsto dei citati piani regionali, prevedendo, eventualmente, poteri sostitutivi in capo al Commissario straordinario. Il comma 4 prevede che il Commissario straordinario si avvalga del supporto dell'Unità centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali (istituito presso il Ministero della salute), integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica. Il comma 5 elenca le amministrazioni di cui il Commissario straordinario si avvale per l'esercizio dei compiti ad esso assegnati dall'articolo in esame. Si prevede, inoltre, che la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute assicuri il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A tal fine, la medesima Direzione generale è potenziata con un contingente, non superiore a dieci unità, di personale non dirigenziale.
  Il comma 6 prevede che il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni al medesimo attribuite dall'articolo in esame e al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, possa adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite. Il comma 7 fissa in dodici mesi la durata in carica del Commissario straordinario. Tale periodo è prorogabile per una sola volta, per ulteriori dodici mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 8 sancisce la gratuità e la compatibilità con altri incarichi pubblici del suddetto incarico di Commissario straordinario. Il comma 9 prevede che il Presidente Pag. 112del Consiglio dei ministri, ovvero un Ministro da lui delegato, riferisca periodicamente alle Camere sull'attività del Commissario straordinario. Il comma 10 esclude la regione Sardegna dall'ambito di applicazione dell'articolo in commento. In tale regione è stato già intrapreso un percorso specifico di eradicazione della PSA – percorso che, secondo la citata relazione illustrativa, «a breve condurrà la regione verso l'eliminazione completa del virus».
  L'articolo 3 prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. In caso di inadempimento di tale obbligo, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro (salvo che il fatto costituisca reato).
  Infine, i successivi articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, le clausole di salvaguardia, con riferimento alle autonomie territoriali speciali, e le norme finanziarie.
  Illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame volte, rispettivamente, a prevedere, all'articolo 1, comma 5 la possibilità per i coadiutori delle guardie provinciali e i soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi, ove operino sotto il coordinamento del personale di polizia, di utilizzare soppressori e moderatori di rumore in deroga alle disposizioni della legge 18 aprile 1975, n. 110, prevedere, all'articolo 1, comma 7, un termine di trenta giorni per l'emanazione del decreto del Ministro della salute finalizzato a stabilire i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento e, all'articolo 2, comma 2-bis, la possibilità di collocare le recinzioni per il contenimento dei cinghiali anche nelle aree di restrizione I di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605; infine a valutare la possibilità di incrementare la dotazione finanziaria a disposizione del Commissario straordinario, da ritenersi non più adeguata, in ragione del sensibile incremento del costo dell'acciaio (vedi allegato).

  Maria Cristina CARETTA (FDI) con riferimento alla clausola di copertura finanziaria che prevede l'utilizzo delle risorse relative al Fondo per la filiera suinicola, propone alla Commissione di inserire, nella proposta di parere, l'utilizzo delle risorse finanziarie a valere del Fondo per le esigenze indifferibili.

  Doriana SARLI (MISTO-M-PP-RCSE) preannuncia il voto di astensione, a nome del suo gruppo, sulla proposta di parere elaborata dal relatore, esprimendo alcune perplessità sul previsto utilizzo di soppressori e moderatori di rumore nonché sulla portata del previsto divieto di prelievo di cinghiali, in forma collettiva e in attività di caccia limitato alle aree di circolazione attiva del virus in oggetto.

  Guglielmo GOLINELLI (LEGA), relatore, con riferimento alle considerazioni svolte dalla collega Caretta non ritiene di condividere la proposta di integrazione del parere, segnalando che le risorse finanziarie previste dal decreto-legge cd Sostegni-ter sono destinate proprio alle attività di contrasto alla diffusione della peste suina. Non ravvisa, quindi, la necessità di proporre la modifica della clausola di copertura finanziaria.

  La Commissione approva la proposta di parere elaborata dal relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 13.20.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 5 aprile 2022.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della regione Friuli Venezia Giulia, della regione Lombardia e della provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00720 Loss e 7-00757 Ciaburro concernenti iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.40.