CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 marzo 2022
765.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 417

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 10.

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
C. 3522 Governo, approvata dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Franco VAZIO, presidente e relatore, avverte che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla V Commissione, l'esame del disegno di legge C. 3522 Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, già approvato dal Senato.
  Nel ricordare che la Commissione sarà chiamata a esprimere il prescritto parere nella giornata odierna, in qualità di relatore, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per la descrizione dettagliata dei contenuti del provvedimento e precisa di limitarsi in questa sede ad illustrare le disposizioni incidenti sulle competenze della Commissione Giustizia.
  Segnala, in primo luogo, il comma 3 dell'articolo 11-bis, introdotto dal Senato, che interviene sulle norme di attuazione del codice del processo amministrativo (allegato n. 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), modificando l'articolo 16, relativo alle misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.
  In particolare, sottolinea che viene aggiunto al richiamato articolo 16 un nuovo comma 1-bis che riconosce misure straordinarie a favore del personale amministrativo non dirigenziale della giustizia amministrativa che abbia contribuito ai progetti di abbattimento dell'arretrato inclusi nel Pag. 418Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'arretrato deve essere valutato in base ai parametri stabiliti dal Segretario generale della Giustizia amministrativa all'inizio di ogni anno.
  Ricorda a tale proposito che il PNRR, per quanto concerne la giustizia amministrativa, condiziona l'erogazione dei fondi europei al raggiungimento dei seguenti obiettivi: entro il secondo trimestre del 2024, riduzione del 25 per cento del numero di cause pendenti (rispetto al dato 2019, pari a 109.029) presso i tribunali amministrativi regionali e riduzione del 35 per cento del numero di cause pendenti (rispetto al dato 2019, pari a 24.010) presso il Consiglio di Stato; entro il secondo trimestre del 2026, riduzione del 70 per cento del numero di cause pendenti (rispetto al dato 2019, pari a 109.029) presso i tribunali amministrativi regionali e riduzione del 70 per cento del numero di cause pendenti (rispetto al dato 2019, pari a 24.010) presso il Consiglio di Stato.
  Fa presente che le misure straordinarie introdotte dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 16: dovranno essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Segretario generale della giustizia amministrativa; saranno finanziate tramite l'utilizzo delle risorse che risultino ancora disponibili nel bilancio della giustizia amministrativa, anche a seguito di quanto stanziato per le analoghe misure previste dal comma 1; non saranno riconosciute al personale che è stato assunto nell'ambito del piano straordinario di reclutamento per l'attuazione del PNRR nel settore della giustizia, previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021. A tale proposito rammento che, per assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, il Segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, costituito da 250 unità complessive di funzionari amministrativi, statistici ed informatici e 76 unità di assistenti informatici. Tale personale è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi e non è computato ai fini della consistenza della dotazione organica della giustizia amministrativa.
  Evidenzia che di interesse della Commissione Giustizia risulta essere anche il comma 3-quinquies dell'articolo 19, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato. La disposizione prevede che per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico, ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio. Come precisato dallo stesso comma 3-quinquies dell'articolo 19, l'intervento è funzionale all'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163.
  Rammenta, a tale proposito, che la legge n. 163 del 2021 reca disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. La finalità di tale intervento normativo è quella di semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate, rendendo l'esame conclusivo del corso di studi universitario coincidente con l'esame di Stato, sì da ridurre i tempi di inserimento nel mercato del lavoro. Ciò è reso possibile dal momento che nei percorsi di studio interessati dall'intervento normativo viene contestualmente garantita anche una preparazione qualificata sotto il profilo tecnico-pratico e una verifica della stessa. In particolare, il richiamato articolo 4 della legge demanda alla fonte regolamentare la possibilità di rendere abilitanti all'esercizio delle professioni regolamentate titoli universitari fra quelli per i quali è previsto l'accesso all'esame di Stato abilitante senza la necessità di svolgere un tirocinio post lauream. Il medesimo comma 3-quinquies dell'articolo 19 precisa, inoltre, che l'intervento recato è coerente con gli obiettivi della riforma delle lauree abilitanti (riforma 1.6), prevista dalla componente 1 (potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università) della missione 4 (istruzione e ricerca) del PNRR, che si prefigge la Pag. 419semplificazione delle procedure per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, rendendo l'esame di laurea coincidente con l'esame di stato, con ciò semplificando e velocizzando l'accesso al mondo del lavoro da parte dei laureati.
  Segnala che rileva ai fini delle competenze della Commissione Giustizia anche l'articolo 28-bis¸ introdotto nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, che reca misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche, riproducendo il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2022. Sottolinea che il comma 1 dell'articolo 28-bis in esame reca modifiche al codice penale. In particolare, alla lettera a), interviene sulla disciplina della c.d. «confisca allargata», contenuta nell'articolo 240-bis del codice penale, integrando il catalogo dei delitti per i quali, in caso di condanna o di patteggiamento della pena, è sempre disposta la confisca allargata e per equivalente includendovi i seguenti delitti: truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea (articolo 640, secondo comma, n. 1 «con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare»); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis, c.p.).
  Evidenzia che, come si evince dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 13 del 2022, l'introduzione di questa modifica, per quanto concerne la lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea, è richiesta dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 (c.d. Direttiva PIF), sulla cui base gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie a consentire la confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato sia per equivalente (articolo 4, paragrafo 1), sia per sproporzione (articolo 5, paragrafo 1). La lettera b) del medesimo comma 1 interviene sul delitto di malversazione a danno dello Stato, di cui all'articolo 316-bis del codice penale, per estendere l'applicazione della fattispecie, oggi circoscritta alla distrazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici, anche ai mutui agevolati e alle altre erogazioni pubbliche, comunque denominate. La disposizione riprende il campo di applicazione e la formulazione dell'articolo 640-bis del codice penale. Inoltre, sopprimendo il riferimento alle finalità di pubblico interesse, il decreto-legge intende sanzionare qualsiasi deviazione dalle finalità per le quali le risorse sono state assegnate. La pena per il delitto resta invariata (reclusione da 6 mesi a 4 anni), ma la rubrica dell'articolo 316-bis è modificata, facendo ora riferimento alla malversazione di erogazioni pubbliche. La successiva lettera c) interviene sul delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di cui all'articolo 316-ter del codice penale, per estenderne l'applicazione anche all'indebita percezione di sovvenzioni e modificarne la rubrica facendo riferimento, più in generale, alle erogazioni pubbliche. Infine, la lettera d) del comma 1 modifica l'articolo 640-bis del codice penale, relativo al delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, anche in questo caso per estenderne l'applicazione alle sovvenzioni pubbliche.
  Rileva, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 28-bis in esame – che riproduce il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 del 2022 – modificando l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del superbonus nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti. In particolare, la lettera a) del comma 2 in esame introduce il comma 13-bis del citato articolo 119, con il quale si dispone che il tecnico abilitato il quale, nelle asseverazioni necessarie per beneficiare del superbonus o per esercitare l'opzione per la cessione o per lo sconto (rispettivamente comma 13 dell'articolo 119 e comma 1-ter, lettera b), dell'articolo 121, del richiamato decreto-legge n. 34 del 2020), espone informazioni false o omette di riferire informazioniPag. 420 rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
  Segnala, altresì, l'articolo 28-quinquies, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, che dispone alcune modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione».
  Rammenta che l'articolo 12 del citato decreto legislativo reca disposizioni in materia cooperazione nazionale ed internazionale. In particolare, per quanto riguarda la cooperazione tra autorità nazionali – individuate in Ministero dell'economia, IUF, Direzione investigativa antimafia e Guardia di Finanza – si prevede che le autorità nazionali possano collaborare tra loro, scambiando informazioni, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio. Il segreto resterà opponibile a tutti gli altri, con la sola eccezione dell'autorità giudiziaria penale. Le modifiche introdotte dall'articolo 28-quinquies del provvedimento in esame, al fine di migliorare l'efficienza dei servizi di polizia giudiziaria nella situazione emergenziale connessa al COVID-19, prevedono che il segreto non possa essere opposto ai servizi centrali, nei casi in cui sia necessario disporre, con assoluta urgenza, di informazioni finanziarie o analisi finanziarie della Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di condotte riconducibili ai delitti contro la personalità dello Stato (articoli da 270 a 270-septies del codice penale). Quanto ai servizi centrali cui la disposizione si riferisce rammenta che la costituzione di servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza è prevista ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito in legge dalla legge n. 203 del 1991), per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata. Rammento, altresì, che l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) è stata istituita presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo n. 231 del 2007, in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU), dotata di piena autonomia operativa e gestionale, con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La UIF, nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è l'autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; di dette informazioni effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l'autorità giudiziaria, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.05.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 652 dell'8 settembre 2021, pagina 40, terza riga, sopprimere le parole: «C. 2160 Molinari».