CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 marzo 2022
762.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 37

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 17 marzo 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 13.

DL 17/22: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
C. 3495 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Francesco BERTI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni VIII e X, l'esame del disegno di legge C. 3495 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
  Fa presente che il testo in esame, composto di 43 articoli, suddivisi in cinque titoli, più un allegato, è stato adottato in virtù dell'urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, che si erano già in precedenza manifestati e che risultano ora aggravati dalle tensioni geopolitiche derivanti dalla guerra in Ucraina, le quali richiederanno l'adozione di ulteriori interventi.
  In particolare, il Titolo I, recante una serie di misure volte a fronteggiare l'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche che hanno determinato un aumento dei costi delle bollette elettriche e del gas, si divide in due capi: il primo (articoli da 1 a 8), dedicato alle misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale; il secondo (articoli da 9 a 21), dedicato ad alcune misure strutturali in materia energetica, che rispondono ad una logica più di medio-lungo periodo, mirante ad incrementare la produzione nazionale di energia al fine di evitare che altre crisi analoghe all'attuale possano in futuro avere gli stessi effetti su famiglie e sistema produttivo nazionale.Pag. 38
  Il Titolo II, intitolato «Politiche industriali», comprende gli articoli da 22 a 25 che recano norme per il settore automotive in materia di ricerca e sviluppo di tecnologie innovative, oltre a una norma correttiva della disciplina del Fondo nuove competenze e l'incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici.
  Il Titolo III (articoli 26-28) contiene contributi a regioni ed enti territoriali, oltre a una disposizione sulla rigenerazione urbana.
  Il Titolo IV (articoli 29-41) contiene altre misure urgenti in materia di sanità, giustizia, di organizzazione della pubblica amministrazione, su Expo 2030 e la partecipazione italiana alle esposizioni universali, sulle situazioni di crisi internazionale, sul venture capital, sulla sorveglianza radiometrica (con relativo allegato) e per la sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016.
  Infine, il Titolo V contiene l'articolo 42, sulla copertura finanziaria, e l'articolo 43, sull'entrata in vigore.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una più approfondita disamina del provvedimento, passa a riassumere le disposizioni di maggiore interesse per la Commissione. In proposito richiama, anzitutto, l'articolo 6, che al comma 1 incrementa di 20 milioni di euro complessivi per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa per l'autotrasporto per compensare gli effetti dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici e ridurre l'incidenza degli oneri per i pedaggi autostradali. Ricordo al riguardo che la riduzione dei pedaggi autostradali è disciplinata dalla direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, cosiddetta direttiva «Eurovignette», che detta disposizioni in materia di tariffazione per l'utilizzo delle infrastrutture stradali da parte delle imprese di trasporto. Tale direttiva consente agli Stati membri di introdurre modulazioni dei sistemi di pedaggio, prevedendo, all'articolo 7, paragrafo 4-ter (come modificato dall'articolo 1 della direttiva 2006/38/CE), che eventuali sconti o riduzioni non possano superare il 13 per cento del pedaggio pagato dagli autoveicoli equivalenti cui lo sconto o riduzione non è applicabile. Ricorda che la relazione tecnica al decreto-legge evidenzia come le disponibilità di bilancio per il 2022, incrementate dello stanziamento aggiuntivo disposto dalla norma in esame, consentiranno di raggiungere la percentuale di sconto di circa l'11 per cento, che rientra nel limite stabilito dalla citata direttiva europea «Eurovignette».
  Osserva poi che il medesimo articolo 6, ai commi da 3 a 6, prevede inoltre la concessione alle imprese italiane di logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, di un credito d'imposta per l'acquisto del componente AdBlue – un componente che abbatte le emissioni di ossidi di azoto (NOx) nei motori diesel di ultima generazione Euro VI/D – e per l'acquisto di metano (GNL per autotrazione), nella misura, rispettivamente, del 15 e del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e nel limite massimo di spesa, rispettivamente, di 29,6 milioni e 25 milioni per il 2022. I crediti di imposta in esame si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  Si sofferma quindi sull'articolo 8, che estende la concessione delle garanzie straordinarie SACE a sostegno della liquidità delle imprese – di cui all'articolo 1 e dall'articolo 1-bis 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 – anche a sostegno di comprovate esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia. Tale estensione, prevista sino al 30 giugno 2022 (allo stato termine di validità del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato dalla Commissione europea) è concessa a titolo gratuito, in deroga alla reintroduzione della commissione una tantum per il rilascio delle garanzie da parte del Fondo di garanzia per PMI.
  Richiama poi l'articolo 14, che introduce misure di incentivazione degli investimenti diretti all'incremento dell'efficienza energetica e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili dirette alle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,Pag. 39 Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per il tramite di un credito d'imposta riconosciuto fino al 30 novembre 2023. Il contributo è concesso nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, relativo alle categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, e dunque non soggetto ad autorizzazione della Commissione europea.
  Fa presente che l'articolo 18 contiene alcune disposizioni volte a considerare i siti e gli impianti di proprietà di società del Gruppo FS (ferroviarie e stradali), come potenziali aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Al riguardo rammenta che la relazione illustrativa specifica che la norma ha la finalità di contribuire alla decarbonizzazione, contenendo il consumo di suolo e migliorando la distribuzione territoriale degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili, anche al fine di promuovere la realizzazione di Sistemi Efficienti di Utenza (SEU), ovvero impianti alimentati da fonti rinnovabili o di cogenerazione ad alto rendimento, gestiti da un unico produttore per il consumo di un solo cliente finale. La relazione illustrativa ricorda inoltre che la norma in esame si pone in attuazione del decreto legislativo n. 199 del 2021, con il quale è stata recepita la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).
  Di interesse sono poi anche gli articoli 22, 34, 35 e 40. In particolare, l'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, volto a favorire, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali.
  L'articolo 34 apporta alcune modifiche, prevalentemente procedurali, al decreto legislativo n. 9 del 2021, che contiene le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'istituzione della Procura europea «EPPO». Ricordo che con tale Regolamento, cui hanno aderito 22 Stati membri, è stata istituita la Procura Europea, competente per tutti i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, l'EPPO è l'unica autorità inquirente competente per i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione. L'EPPO esercita le proprie funzioni sul territorio degli Stati membri (svolge indagini, esercita l'azione penale e svolge le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia della sentenza definitiva) attraverso i procuratori europei delegati (PED). Le modifiche apportate alla disciplina in esame riguardano in particolare la procedura di designazione all'incarico di PED.
  L'articolo 35 prevede l'istituzione dell'Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione, al fine del completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla Missione «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché del completamento del fascicolo elettronico del dipendente, nel rispetto delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati personali.
  L'articolo 40 apporta infine alcune modifiche volte a semplificare la normativa vigente in materia di obblighi di sorveglianza radiometrica in capo ai soggetti che, a scopo industriale o commerciale, operano con materiali in metallo, rinviando le norme di carattere esecutivo, Pag. 40originariamente previste con l'adozione di un decreto interministeriale, ad un allegato al decreto legislativo che disciplina, nel rispetto della normativa europea, modalità e criteri di osservanza degli obblighi previsti.
  In conclusione, evidenziata la rilevanza dell'intervento operato con il decreto-legge in esame al fine di sostenere, nell'immediato, il sistema economico nazionale a fronte degli aumenti dei costi dell'energia in atto, nonché di consolidare, in un'ottica di più ampio respiro, la resilienza del sistema-Paese a fronte degli shock esogeni sul settore energetico, si riserva di formulare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.15.