CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 marzo 2022
761.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 180

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 16 marzo 2022.

Audizione informale, in videoconferenza, della Presidente della Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto della regione Sardegna, Luisa Armandi, sulla situazione delle autonomie speciali anche in relazione all'attuazione del PNRR.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 8.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 marzo 2022. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.50.

Riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali.
C. 3387.
(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, rileva come la proposta di legge, che si compone di nove articoli, intervenga sulle leggi istitutive delle Commissioni parlamentari bicamerali al fine di ridurne il numero dei componenti, alla luce della riduzione del numero dei parlamentari prevista dalla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1.
  Gli articoli da 1 a 8 intervengono sulle norme che stabiliscono il numero di deputatiPag. 181 e senatori componenti le Commissioni parlamentari bicamerali istituite per legge o, nel caso della Commissione parlamentare per le questioni regionali, con norma costituzionale (il funzionamento e la composizione di tale ultima Commissione sono peraltro disciplinati con legge ordinaria).
  La riduzione del numero dei componenti di tali Commissioni risponde all'esigenza – evidenziata nella relazione illustrativa della proposta di legge – di adeguarlo al numero di deputati e senatori in esito all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020, che ha portato il numero di deputati da 630 a 400 e il numero di senatori elettivi da 400 a 200 a partire dalla XIX legislatura. Viene altresì ricordato che tali organismi sono composti da un egual numero di deputati e senatori, il cui rapporto proporzionale tra i gruppi «è e resta calcolato sulla considerazione globale dell'organo Parlamento e non della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica distintamente considerati».
  In particolare, le Commissioni parlamentari bicamerali oggetto del provvedimento sono le seguenti:

   la Commissione parlamentare per le questioni regionali;

   la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

   la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza;

   la Commissione parlamentare per la semplificazione;

   la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale;

   il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione;

   la Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale;

   la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

  Per quanto riguarda il complesso degli organi parlamentari bicamerali istituiti con legge, si rileva come la proposta di legge non intervenga sulla composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, istituito dall'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», nonché sulla composizione delle Commissioni cosiddette «miste», che vedono la partecipazione anche di membri non parlamentari, quali la Commissione di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e la Commissione consultiva per le ricompense al merito civile.
  Rileva, inoltre, come il tema oggetto della proposta di legge in esame sia stato richiamato nel corso della discussione presso le Giunte per il Regolamento della Camera e del Senato sulle ricadute della riforma costituzionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari. Nel corso della discussione è stata in particolare prospettata l'opportunità di valutare eventuali interventi legislativi di modifica della composizione numerica delle Commissioni e dei Comitati bicamerali previsti dalle leggi vigenti, da accompagnare alle modifiche regolamentari.
  Passando a illustrare in dettaglio il contenuto della proposta di legge in esame, l'articolo 1 modifica due leggi che disciplinano la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  In particolare, il comma 1 sopprime l'articolo 32 della legge n. 775 del 1970, che aveva incrementato il numero di componenti della Commissione parlamentare per le questioni regionali a venti deputati e venti senatori. In questo modo il numero di componenti viene ricondotto a quello originariamente previsto dall'articolo 52, primo comma, della legge n. 62 del 1953, e cioè quindici deputati e quindici senatori.Pag. 182
  Il comma 2 sostituisce infatti proprio il primo comma dell'articolo 52 della legge n. 62 del 1953. Nel nuovo testo si mantiene, come detto, il numero di componenti della Commissione originariamente stabilito da tale disposizione, riformulando le modalità di nomina dei componenti medesimi, i quali non sarebbero più «designati dalle due Camere con criteri di proporzionalità» (secondo l'attuale testo del primo comma dell'articolo 52), bensì «nominati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari». La finalità della modifica, prevista anche per altre Commissioni dalla proposta di legge, sembra essere quella di esplicitare maggiormente nel testo quanto già avviene nella prassi in ordine alla costituzione della Commissione.
  Viene, inoltre, introdotta una modifica meramente formale al citato primo comma dell'articolo 52, facendo riferimento non più alla «Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'articolo 126, comma quarto della Costituzione» bensì alla «Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'articolo 126, primo comma della Costituzione» (la modifica si rende necessaria al fine di coordinare la norma legislativa con il testo vigente dell'articolo 126 della Costituzione, quale risultante dalle modificazioni introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 1999).
  Si prevede, infine, la soppressione dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 52, il quale attualmente prevede che i membri della Commissione in questione «rimangono in carica per la durata delle legislature delle rispettive Camere».
  Al riguardo, rileva che la riduzione dei componenti della nostra Commissione appare necessaria alla luce della riduzione complessiva del numero dei parlamentari; segnala anche l'urgenza di approvare il testo, in vista della prossima scadenza della Legislatura, in modo che il prossimo Parlamento possa essere messo nelle condizioni di operare in modo coerente alla riforma costituzionale di riduzione dei parlamentari; al tempo stesso segnala anche la necessità, più volte emersa nel corso dei lavori della nostra Commissione, di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 sull'integrazione della Commissione, attraverso modifiche dei regolamenti di Camera e Senato, con rappresentanti del sistema delle autonomie territoriali.
  L'articolo 2 modifica l'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», prevedendo la riduzione da quaranta a trenta del numero dei componenti la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La proposta di legge prevede quindi che essa sia formata da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  L'articolo 3 modifica la composizione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza riducendone il numero di membri da quaranta a trenta.
  La proposta di legge in esame mantiene il carattere paritario tra Camera e Senato, per cui si prevede la nomina di quindici deputati e quindici senatori.
  L'articolo 4 interviene sul numero di componenti della Commissione parlamentare per la semplificazione, prevedendone la riduzione da quaranta (venti deputati e venti senatori) a trenta (quindici deputati e quindici senatori).
  L'articolo 5 modifica la composizione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale riducendone il numero di membri da trenta (quindici deputati e quindici senatori) a venti (dieci deputati e dieci senatori).
  L'articolo 6 interviene sulla composizione del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, riducendone il numero di membriPag. 183 da venti (dieci senatori e dieci deputati) a sedici (otto senatori e otto deputati).
  L'articolo 7 interviene sul numero di componenti della Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, prevedendone la riduzione da diciotto (nove deputati e nove senatori) a quattordici (sette deputati e sette senatori).
  L'articolo 8 interviene sul numero di componenti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, prevedendone la riduzione da undici (per prassi parlamentare, ciascun ramo del Parlamento esprime, in forma alternata per ciascuna legislatura, cinque o sei di tali membri) a otto (quattro deputati e quattro senatori).
  L'articolo 9 disciplina la decorrenza dell'efficacia della legge, prevedendo che le disposizioni in essa contenute si applichino a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) chiede chiarimenti circa la modalità di nomina dei componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, rileva che le modalità di nomina rimangono inalterate rispetto a quanto attualmente previsto: le nomine sono cioè effettuate dalle presidenze di Camera e Senato sulla base della designazione dei gruppi.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) annuncia quindi il suo voto favorevole sulla proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
C. 3495 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X della Camera).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA, presidente, constatato che il relatore Antonio Federico è relatore anche nella Commissione di merito, ne dispone la sostituzione con il deputato Roberto Pella.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) relatore, ricorda preliminarmente che il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza, organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile e penale, profilassi internazionale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), q), s) della Costituzione) e alle materie di competenza concorrente ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione, tutela della salute, ordinamento sportivo, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, governo del territorio (articolo 117, terzo comma).
  A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 27 prevedono la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione dei decreti del Ministro dell'interno chiamati a ripartire i contributi previsti dall'articolo per gli enti locali; il comma 1 dell'articolo 35 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione chiamato a disciplinare le modalità di comunicazione dei dati per la costituzione dell'anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione.
  Segnala però subito l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento Pag. 184del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

   al comma 2 dell'articolo 7 andrebbe prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione chiamato a ripartire i contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi energetici; ciò alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo; in proposito richiamo anche la recente sentenza n. 40 del 2022 della Corte costituzionale);

   al comma 2 dell'articolo 28 andrebbe prevista l'intesa ai fini dell'adozione del decreto del Ministero dell'interno chiamato ad assegnare le risorse per la rigenerazione urbana stanziate dall'articolo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (governo del territorio).

  Ciò premesso, espongo di seguito più nel dettaglio il contenuto del provvedimento.
  L'articolo 1 rinnova – con riferimento al secondo trimestre 2022 – l'azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  L'articolo 2, comma 1, riduce al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali dei mesi aprile, maggio e giugno 2022. Ai commi 3 e 4, rinnova – con riferimento al secondo trimestre 2022 – il compito conferito ad ARERA di ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro.
  L'articolo 3 dispone che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA in modo da minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura.
  L'articolo 4, comma 1, riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
  L'articolo 5, comma 1, riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un credito di imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022.
  L'articolo 6 reca, tra le altre cose, contributi per 25 milioni di euro complessivi per l'anno 2022 per l'autotrasporto, sia per compensare gli effetti dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, sia per la deduzione forfetaria di spese non documentate.
  L'articolo 7 destina contributi a fondo perduto, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, con specifico riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine.
  L'articolo 8 estende la concessione delle garanzie straordinarie SACE a sostegno della liquidità delle imprese anche a sostegno di comprovate esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia. Si interviene inoltre sulla disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI, di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto-legge n. 23/2020, disponendo che, fino al 30 giugno 2022, non è dovuta commissione per le garanzie rilasciate dal Fondo a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia. Il pagamento della commissione è stato reintrodotto con effetto dal 1° aprile (articolo 1, comma 53, della legge di bilancio 2022).Pag. 185
  L'articolo 9 prevede che l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ad accezione degli impianti che ricadono in aree o immobili dichiarati di notevole interesse pubblico.
  L'articolo 10 estende, a determinate condizioni, il campo di applicazione del modello unico semplificato per la comunicazione dell'installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW.
  L'articolo 11 introduce deroghe alla norma – contenuta nell'articolo 65, comma 1 del decreto-legge n. 1/2012 – che dispone il divieto agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole di accedere agli incentivi statali per le fonti energetiche rinnovabili (FER).
  L'articolo 12 interviene sulla norma che prevede il parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità competente in materia paesaggistica nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili su aree idonee, precisando che sono inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA).
  L'articolo 13 introduce ulteriori semplificazioni alle procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica offshore rispetto a quelle già introdotte dal decreto legislativo n. 199/2021.
  L'articolo 14 introduce misure di incentivazione degli investimenti diretti all'incremento dell'efficienza energetica e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili dirette alle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per il tramite di un credito d'imposta riconosciuto fino al 30 novembre 2023.
  L'articolo 15 demanda a un decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ossia sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.
  L'articolo 16 disciplina l'avvio e lo svolgimento, da parte del GSE o delle società del Gruppo GSE, di procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.
  L'articolo 17 introduce un nuovo parametro per il calcolo della quota – almeno pari al 16 per cento – di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento, che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030.
  L'articolo 18 contiene alcune disposizioni volte a considerare i siti e gli impianti di proprietà di società del Gruppo FS (ferroviarie e stradali) come potenziali aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
  L'articolo 19 apporta modifiche alla disciplina del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, prevedendo tra i soggetti cui le pubbliche amministrazioni centrali possono rivolgersi per elaborare i progetti, in alternativa ai Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche l'Agenzia del demanio.
  L'articolo 20 riguarda l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa, per contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica nazionale.
  L'articolo 21 prevede, tra le altre cose, al comma 1, l'adozione da parte del Ministro della transizione ecologica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di misure volte a garantirePag. 186 la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale.
  L'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, volto a favorire la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali.
  L'articolo 23, al comma 1, istituisce un fondo nello stato di previsione del MISE con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale.
  L'articolo 24 amplia il novero dei datori di lavoro che possono accedere alle risorse del Fondo nuove competenze – come ridefinite dalla normativa vigente, anche al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR – includendovi coloro che hanno sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.
  L'articolo 25, tra le altre cose, incrementa di 150 milioni di euro per il 2022 il «Fondo per l'adeguamento dei prezzi».
  L'articolo 26, tra le altre cose, incrementa di 400 milioni di euro la dotazione finanziaria per il 2022 del fondo per le ulteriori spese sanitarie, collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021.
  L'articolo 27 autorizza alcuni contributi finanziari in favore enti locali destinati a diverse finalità: ristoro dei minori incassi dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno; continuità dei servizi erogati dagli enti locali, da ripartire in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas; procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che hanno usufruito di anticipazioni di liquidità, a ristoro dei maggiori oneri connessi alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019.
  L'articolo 28 dispone una serie di misure volte a rafforzare gli interventi della Missione M5C2-2.1, per la rigenerazione urbana nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a favore dei progetti di determinati comuni, ritenuti ammissibili ma non finanziati.
  L'articolo 29, comma 1, proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva.
  Il comma 1 dell'articolo 30 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 200 milioni di euro per il 2022, per l'acquisto di farmaci antivirali contro il virus SARS-CoV-2.
  L'articolo 31 incrementa di 15 milioni di euro la dotazione del Fondo per le elargizioni in favore di familiari del personale sanitario impegnato nel contrasto del COVID-19.
  L'articolo 32 autorizza la spesa annua di 2,6 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2022-2024, allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della REMS provvisoria di Genova-Prà e di consentire contestualmente l'avvio della REMS sperimentale di Calice al Cornoviglio (La Spezia) in Liguria.
  L'articolo 33 contiene disposizioni riguardanti diversi aspetti relativi alle assunzioni presso l'ufficio del processo, effettuate nell'ambito delle procedure di reclutamento previste a supporto del PNRR.
  L'articolo 34 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2021, che contiene le disposizioni per l'adeguamento Pag. 187della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'istituzione della Procura europea «EPPO».
  L'articolo 35 prevede l'istituzione dell'Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione.
  L'articolo 36 interviene sulla disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) al fine di indicare un termine certo per l'avvio dell'istruttoria da parte delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC.
  L'articolo 37, comma 1, modifica la disciplina in materia di candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030 recata dall'articolo 1, comma 447, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022).
  L'articolo 38 dispone il riorientamento delle quote non spese di contributi già versati alle competenti organizzazioni internazionali (NATO e UNDP), in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla partecipazione a missioni internazionali, adottati fino al 2022, per finalità non più attuali (sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane) e la contestuale riassegnazione al Ministero degli affari esteri.
  L'articolo 39 incrementa di 200 milioni di euro per il 2022 la dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital previsto dall'articolo 1, comma 932, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).
  L'articolo 40 apporta alcune modifiche volta a semplificare la normativa vigente in materia di obblighi di sorveglianza radiometrica.
  L'articolo 41 estende al 2022 la disposizione che consente la sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, del pagamento delle rate dei mutui, in scadenza nel corso dell'esercizio, concessi ai comuni colpiti dal sisma dell'agosto 2016 dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 42, comma 1, differisce per il solo anno d'imposta 2021 la deducibilità della quota del 12 per cento dell'ammontare delle svalutazioni relative agli anni precedenti. Tale deduzione viene successivamente recuperata nella misura del 3 per cento annuo dall'anno 2022 all'anno 2025.
  L'articolo 43 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Segnala infine che sul provvedimento sono pervenute le proposte di modifica e di integrazione del testo dell'UPI. Propongo, come di consueto, di invitare le commissioni di merito, con una condizione da inserire nel parere, a tenere tali proposte nella massima considerazione. Si riserva quindi di formulare nella prossima seduta una proposta di parere alla luce di quanto sopra esposto e degli ulteriori elementi che emergeranno nel corso dell'esame.

  Emanuela CORDA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.
Nuovo testo C. 1650 e abb.
(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, rileva anzitutto come si tratti di un provvedimento molto atteso del quale auspica una rapida approvazione. Rileva poi come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia agricoltura di competenza residuale regionale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione). Assume anche rilievo la materia, di esclusiva competenza statale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione); con riferimento all'articolo 14, recante sanzioni amministrative assume infine rilievo la materia, sempre di esclusiva competenza statale ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione).Pag. 188
  A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, il comma 2 dell'articolo 3 prevede la partecipazione dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome al tavolo di filiera per la frutta in guscio. Inoltre, la previa intesa in sede di Conferenza unificata è richiesta ai fini dell'adozione dei seguenti provvedimenti attuativi:

   il piano di settore della filiera castanicola (articolo 4, comma 1);

   il decreto del Ministero delle politiche agricole, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, che può prevedere l'inserimento delle materie tecniche legate al mondo della castanicoltura nei «percorsi formativi superiori» (articolo 10, comma 1); al riguardo, invita a precisare meglio cosa si intenda per «percorsi formativi superiori»; infatti qualora si faccia riferimento alla formazione professionale, di competenza regionale, appare giustificata la previsione dell'intesa; qualora invece si faccia riferimento alle scuole superiori, appare maggiormente idonea la previsione del parere, essendo coinvolta in modo prevalente la competenza esclusiva statale concernente le norme generali dell'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione; richiama in proposito la sentenza n. 200 del 2009 della Corte costituzionale; sul punto precisa che nel corso dei lavori in sede referente è emerso come si intendesse fare riferimento in realtà sia alla formazione professionale (per quanto concerne ad esempio i corsi di falegnameria), sia alle scuole superiori (per quanto concerne ad esempio gli istituti agrari); ritiene però opportuno riflettere su una formulazione più chiara;

   il decreto del Ministero delle politiche agricole chiamato ad individuare le zone sul territorio nazionale che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno (articolo 11, comma 2);

   il decreto del Ministero delle politiche agricole chiamato a stabilire i protocolli per la produzione di materiale vivaistico di Castanea sativa Mill (articolo 12, comma 1);

   il decreto del Ministro delle politiche agricole di riparto del fondo per la promozione della filiera castanicola (articolo 13, comma 4):

    Rileva l'opportunità della previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata anche ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole di attuazione delle misure di finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo (articolo 7, comma 1).

  Il comma 2 dell'articolo 9 prevede poi che il Ministro delle politiche agricole «d'intesa con le Regioni» possa individuare criteri di premialità nell'ambito del piano di sviluppo rurale (PSR) e del piano strategico, Il medesimo comma prevede anche l'individuazione da parte del Ministro «in accordo con le Regioni», di specifiche misure ed interventi adeguati e dedicate alle aziende castanicole aggregate nell'ambito dei PSR. Al riguardo, rileva l'opportunità di inserire, in entrambi i casi, un riferimento alla procedura formale dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  Ciò premesso, espone più nel dettaglio il contenuto del provvedimento. L'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione e le finalità del provvedimento.
  L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti per il provvedimento completamente assenti finora.
  L'articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Tavolo di filiera per la frutta in guscio, con compiti consultivi e di monitoraggio. I componenti del Tavolo durano in carica tre anni e ad essi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. Inoltre, nell'ambito del Tavolo vi deve essere una specifica sezione relativa alla castanicoltura ed è costituito l'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente.
  L'articolo 4 prevede l'adozione del Piano di settore della filiera castanicola con decretoPag. 189 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il Piano, che ha durata triennale, è lo strumento programmatico strategico del settore destinato a fornire alle regioni gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse, inoltre fornisce all'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente i dati relativi al settore castanicolo.
  L'articolo 5 disciplina la possibilità per le regioni di istituire marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare e favorisce la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica o integrata sostenibile nell'ambito della filiera castanicola.
  L'articolo 6 prevede che le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, siano chiamate a sviluppare almeno altri due centri che prevedano la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e la premoltiplicazione (CP) per il castagno Castanea sativa Mill. Si ricorda che il primo Centro per la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e per la premoltiplicazione (CP) per il castagno è stato accreditato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2020 ed è ubicato nella regione Piemonte.
  L'articolo 7 prevede norme per il miglioramento della competitività ed emergenze fitosanitarie. Più nel dettaglio è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2021 per progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all'innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera. Inoltre, al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è concesso un contributo di 1.500.000 euro annui a decorrere dal 2021 per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo.
  L'articolo 8 prevede interventi per la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle filiere nella castanicoltura. A tale fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone l'inventario completo delle aree a castagneto e dei loro suoli per consentire alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano di predisporre i piani per la ripresa sostenibile della castanicoltura. Inoltre, in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con la Rete europea del castagno Eurocastanea, può sostenere iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura.
  L'articolo 9 prevede interventi di sostegno e valorizzazione della filiera castanicola e criteri di premialità nell'ambito del Piano di sviluppo rurale (PSR) e del Piano Strategico, in via prioritaria in favore delle associazioni, organizzazioni dei produttori castanicoli o Consorzi riconosciuti in base alla normativa nazionale e dell'Unione europea.
  L'articolo 10 prevede modalità per l'individuazione di percorsi formativi, anche universitari in materie legate al mondo della castanicoltura.
  L'articolo 11 detta disposizioni per il riconoscimento della presenza storica del castagno sul territorio e per la valorizzazione dei prodotti locali per stimolare il turismo enogastronomico legato alle filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura.
  L'articolo 12 prevede protocolli per la produzione di materiale vivaistico di Castanea sativa Mill e per il ripristino degli impianti di castagno.
  L'articolo 13 istituisce il Fondo per la promozione della filiera castanicola nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Tali risorse sono ripartite tra le regioni e sono destinate ai castanicoltori sotto forma di contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per interventi di recupero, manutenzione,Pag. 190 salvaguardia e ripristino dei castagneti.
  L'articolo 14 prevede che le regioni programmino controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi oggetto dei contributi di cui all'articolo 13. Inoltre, è prevista l'applicazione di sanzioni nei confronti dei castanicoltori che realizzino gli interventi oggetto di contributo in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda.
  L'articolo 15 istituisce, nell'ambito del Tavolo di filiera per la frutta in guscio (articolo 3), il Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne.
  L'articolo 16 prevede la clausola di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal provvedimento in esame pari a 10,5 milioni di euro per il 2021 e 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
  L'articolo 17 reca la clausola di salvaguardia, disponendo che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.05.