CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 marzo 2022
761.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 177

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Matteo Luigi BIANCHI.

  La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Matteo Luigi BIANCHI, presidente, avverte che, per il gruppo Misto-Europa Verde-Verdi europei, il deputato Cristian ROMANIELLO ha cessato di far parte della Commissione.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
C. 3475 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è oggi chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla XII Commissione, il disegno di legge, di iniziativa governativa, recante la «Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288».
  Ricorda che nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare nell'ambito della Missione 6, in materia di salute, componente 2, concernente «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale», una specifica linea di intervento prevede la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli IRCCS e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie. Il PNRR prevede che la predetta riforma degli IRCCS sia attuata entro il 31 dicembre 2022 con l'adozione di uno o più decreti legislativi.
  L'iniziativa legislativa in esame costituisce, inoltre, uno strumento collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, come previsto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021.
  Ricorda preliminarmente che, allo stato attuale, la disciplina degli IRCCS è regolata dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che li definisce quali enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica pubblica o privata, i quali, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed Pag. 178in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità. Ferme restando le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero della salute, le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e di ricerca svolte dagli IRCCS competono alle regioni, le quali, dal 2003, possono presentare istanza di trasformazione degli IRCCS di diritto pubblico del proprio territorio in Fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati.
  Al momento dell'entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n. 288 del 2003, gli IRCCS operanti erano complessivamente 35, prevalentemente in regime di diritto pubblico. Il loro numero complessivo è progressivamente aumentato a 51 (inclusi due in attesa di conferma a seguito del riconoscimento), di cui 21 pubblici e 30 privati.
  Chiarisce che, come evidenziato dalla relazione introduttiva, la Riforma punta ad introdurre criteri e standard internazionali per il riconoscimento e la conferma del carattere scientifico degli IRCCS, con una valutazione basata su più ampi fattori (tra cui impact factor, complessità assistenziale, indice di citazione), per garantire esclusivamente la presenza di strutture di eccellenza. Inoltre, la riforma mira a collegare gli Istituti al territorio dove operano, definendo le modalità di individuazione di un ambito di riferimento per ciascuna area tematica, per rendere la valutazione per l'attribuzione della qualifica IRCCS più coerente con le necessità dei diversi territori. Tra gli obiettivi a cui la riforma punta, inoltre, vi è lo sviluppo delle potenzialità degli istituti e la valorizzazione dell'attività di trasferimento tecnologico alle imprese.
  Fa presente che i profili di interesse per la Commissione appaiono in primo luogo riconducibili, in via generale, all'inclusione del riordino degli IRCCS nel novero delle linee di riforma necessarie ai fini dell'attuazione del PNRR, ragione per cui appare necessario che l'approvazione del disegno di legge delega in esame da parte del Parlamento avvenga in tempi celeri, in modo da rendere possibile l'emanazione entro la fine dell'anno, come previsto dal cronoprogramma del PNRR, dei decreti legislativi attuativi della riforma, previa l'acquisizione dei necessari pareri parlamentari sui relativi schemi di decreto legislativo.
  Passando a descrivere il contenuto del disegno di legge in esame, fa presente che esso si compone di un unico articolo che, al comma 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi in materia di riordino degli IRCCS sulla base di alcuni princìpi e criteri direttivi, definiti dalle lettere da a) a q).
  Nell'ambito di tali principi e criteri direttivi, segnala in particolare, per i profili di interesse della Commissione, la lettera a) il cui intento, secondo la relazione illustrativa, è quello, da un lato, di consentirne il riconoscimento come centri di eccellenza nell'ambito internazionale del mondo della ricerca, dove l'acronimo IRCCS è di difficile comprensione, e, dall'altro lato, di chiarire che, al pari degli organismi di ricerca previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 27 giugno 2014 (201/C 198/01) «Disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione», gli IRCCS sono istituti di ricerca la cui finalità principale consiste nello svolgimento di attività di ricerca e nella diffusione dei risultati e nella correlata attività di cura e di assistenza. La disposizione specifica, inoltre, che gli IRCCS operano nell'ambito delle aree tematiche internazionalmente riconosciute anche per consentire un reciproco confronto, quali la classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (Major Diagnostic Category – MDC).
  Segnala inoltre, come di interesse per la Commissione, il criterio direttivo di cui alla lettera p), volto a prevedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale, misure idonee a garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, anche con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca. La tutela deve avvenire anche disciplinando il regime di incompatibilità del dipendente pubblico con le fasi di trasferimento tecnologico, di spin off e di start up, nonché il rapporto con le imprese nella Pag. 179fase di sponsorizzazione della ricerca e nella scelta del partner scientifico e industriale per lo sviluppo di brevetti detenuti dall'IRCCS di appartenenza.
  Riassume infine i restanti principi e criteri direttivi che disciplinano: i criteri di revisione quadriennale del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS (lettera b); la previsione, ai fini del riconoscimento degli IRCCS, della necessità di considerare in via prioritaria il criterio della loro collocazione territoriale per ciascuna area tematica, al fine di garantirne un'equa distribuzione territoriale (lettera c); la necessità di assicurare l'accesso agli IRCCS indipendentemente dalla regione di residenza del paziente, allo scopo di garantire un equo accesso dei cittadini alle prestazioni di alta specialità, secondo princìpi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale (lettera d); la possibilità, ai fini dei nuovi riconoscimenti degli IRCCS, di vincolare una quota delle risorse per il finanziamento della ricerca degli IRCCS ai previsti fabbisogni del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire l'erogazione di risorse coerenti con i tali fabbisogni (lettera e); la disciplina del coordinamento a livello interregionale della programmazione delle sedi secondarie (lettera f); la disciplina della governance e delle modalità di finanziamento delle reti di IRCCS secondo le rispettive aree tematiche (lettera g); la promozione del coordinamento tra direzione generale e direzione scientifica degli IRCSS (lettera h); la vigilanza da parte del Ministero della salute sugli IRCCS (lettera i); la revisione del regime di incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS pubblici (lettera l); l'individuazione dei requisiti di comprovata professionalità e competenza per i componenti degli organismi di governo degli IRCCS (lettera m); la revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria degli IRCCS pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), nel rispetto dei criteri di qualità ed efficienza previsti dalla Carta europea dei ricercatori (lettera n); il rispetto dei criteri internazionali di trasparenza e di integrità della ricerca (lettera o); il coordinamento normativo della riforma con le disposizioni vigenti in materia di IRCCS.
  In conclusione, si riserva di presentare in esito al dibattito in Commissione una proposta di parere che, considerati i limitati profili di competenza della Commissione e l'assenza di criticità ai fini del rispetto della normativa comunitaria, preannuncia favorevole.

  Matteo Luigi BIANCHI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.