CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 marzo 2022
757.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 42

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 10 marzo 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI

  La seduta comincia alle 14.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, avverte che, per il gruppo M5S, è entrata a far parte della Commissione la deputata Margherita Del Sesto.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.
Nuovo testo C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessandro BATTILOCCHIO (FI), relatore, ricorda che la Commissione è oggi chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla I Commissione, la proposta di legge recante «Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista», nel testo risultante dall'unificazione di due diverse proposte di legge e dagli emendamenti approvati dalla Commissione referente.
  Ricorda preliminarmente che il tema della prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista era già stato oggetto di una proposta di legge nel corso della XVII legislatura il cui testo, approvato dalla Camera dei deputati, era all'esame del Senato al termine della legislatura (S. 2883). Il relativo contenuto, circoscritto ai soli fenomeni di radicalizzazione ed estremismoPag. 43 violento di matrice jihadista, è oggetto di una delle due proposte alla base del testo unificato in esame, che presenta invece un ambito applicativo più vasto, esteso alla generalità dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta.
  Fa presente che, nell'ambito del testo in esame, che si compone di 13 articoli, il primo risulta di particolare interesse per la Commissione in quanto richiama gli indirizzi comunitari ai fini del necessario inquadramento della normativa in esame nell'ambito della cornice europea. È in particolare richiamata la risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI)), nonché la Comunicazione della Commissione europea COM (2005) 313 che definisce il fenomeno della «radicalizzazione violenta». Ricorda che tale Comunicazione inquadra il contrasto alla «radicalizzazione violenta» come parte di un approccio globale degli aspetti preventivi della lotta contro il terrorismo. A tale riguardo osserva che, nell'ambito della definizione del fenomeno di radicalizzazione violenta, dovrebbe intendersi implicitamente richiamata anche la direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo, la quale sostituisce, tra l'altro, la Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, che è stata la pietra angolare della risposta della giustizia penale degli Stati membri per combattere il terrorismo attraverso la definizione armonizzata dei reati di terrorismo.
  Nell'ambito di tale inquadramento generale, che richiama anche i consolidati indirizzi definiti in sede internazionale e sovranazionale, l'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento, volto all'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, nonché a favorire la deradicalizzazione e il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia. L'articolo specifica inoltre che le finalità perseguite dal provvedimento legge non pregiudicano od ostacolano le misure e le azioni di contrasto e repressione di ogni forma di criminalità violenta, né l'adozione o l'esecuzione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio nazionale nei casi previsti dalla normativa vigente.
  In questa cornice, l'articolo 2 istituisce presso il Ministero dell'interno il Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD), alla cui composizione partecipano rappresentanti delle diverse amministrazioni statali interessate per competenza, nonché qualificati esponenti di enti operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e, infine, il Consiglio per le relazioni con l'Islam italiano. Il CRAD predispone annualmente il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, individuando a tal fine le risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, nonché la quota utilizzabile dei fondi europei destinati al Radicalisation Awarenes Network (RAN). È inoltre prevista l'istituzione di un numero verde, autorizzando a tal fine la spesa annua di 500.000 euro.
  Il Piano strategico nazionale è finalizzato a promuovere la condivisione dei princìpi di laicità dello Stato e di libertà religiosa, nonché di tutti gli altri princìpi fondamentali della Costituzione; è inoltre promosso il dialogo interreligioso e interculturale e il contrasto a ogni forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di genere e di orientamento sessuale, nonché il contrasto a pratiche che colpiscono l'integrità fisica, la dignità e i diritti delle persone.
  L'articolo 3 istituisce presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR), con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale e di esercitare un monitoraggio del territorio.
  L'articolo 4 istituisce un Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista, composto da Pag. 44cinque deputati e da cinque senatori, cui sono destinate risorse nel limite di 100.000 euro annui, posti, in termini paritari, a carico dei bilanci della Camera dei deputati e del Senato.
  Gli articoli 5 e 6 disciplinano i compiti del Comitato parlamentare, consistenti nello svolgimento di opportune attività conoscitive, nell'esame di un rapporto semestrale della Polizia postale e nella presentazione alle Camere di una relazione annuale sull'attività svolta, contenente eventuali proposte o segnalazioni su questioni di sua competenza. È inoltre previsto che il Governo trasmetta alle Camere e al Comitato una relazione annuale sulle politiche attuate e sui risultati ottenuti nell'anno precedente.
  L'articolo 7 dispone in materia di attività di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni coinvolte (Forze di polizia, Forze armate, Amministrazione penitenziaria, Garanti dei diritti delle persone detenute, docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e del personale dei corpi di polizia locale). Le attività di formazione possono prevedere programmi e corsi specialistici diretti a fornire al personale elementi di conoscenza in materia di dialogo interculturale e interreligioso, utili a prevenire i fenomeni oggetto della proposta in esame. Per la formazione delle Forze di polizia è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022.
  L'articolo 8, relativo agli interventi preventivi in ambito scolastico, prevede che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura proponga al Ministro dell'istruzione linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, finalizzate a promuovere la conoscenza della lingua italiana e della Costituzione, la cultura della tolleranza e del pluralismo e la conoscenza del principio supremo della laicità dello Stato, nonché a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere individuate misure per la prevenzione della radicalizzazione anche nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.
  L'articolo 9 autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023 a favore del Ministero dell'università e della ricerca per progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nel dialogo interreligioso, nelle relazioni interculturali ed economiche e nello sviluppo dei Paesi di emigrazione, previsti e organizzati nell'ambito di accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'organizzazione della cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.
  L'articolo 10 stabilisce che il Piano strategico nazionale possa prevedere lo sviluppo di campagne informative per l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso e per contrastare l'estremismo violento di matrice jihadista. La RAI, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, è chiamata, con modalità da definire nel contratto di servizio e nel limite delle risorse disponibili, a realizzare una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in italiano, arabo e in altre lingue, che si riveleranno utili per il contrasto alla radicalizzazione di matrice jihadista.
  L'articolo 11 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia l'adozione di un piano nazionale per garantire ai soggetti italiani o stranieri detenuti un trattamento penitenziario che promuova la loro deradicalizzazione e il loro recupero. Il decreto deve anche individuare i criteri per l'ammissione negli istituti penitenziari, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, di soggetti in possesso di specifiche conoscenze, attestate da istituti o enti di formazione riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, che possano utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.Pag. 45
  L'articolo 11-bis configura come reato il possesso, finalizzato al compimento di atti di terrorismo, di istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali, di armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, e di ogni tecnica per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali. Non è punibile la detenzione di tale materiale per finalità diverse dal compimento di condotte penalmente illecite.
  L'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  In conclusione, non ravvisando, per quanto di competenza, criticità sotto il profilo del rispetto della normativa comunitaria e considerata anche l'imminente calendarizzazione in Aula del provvedimento, propone di esprimere già nella seduta odierna un parere favorevole che, concorde la Commissione, procede a illustrare (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 10 marzo 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI

  La seduta comincia alle 14.45.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.
COM(2021)762 final.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giulia GRILLO (M5S), relatrice, ricorda che la proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali rappresenta una delle misure che la Presidente della Commissione europea aveva annunciato già nelle sue dichiarazioni programmatiche e che costituisce uno degli interventi legislativi più importanti ed attesi per affrontare i cambiamenti determinati dalla trasformazione digitale nei mercati del lavoro e dare attuazione al Pilastro europeo dei diritti sociali.
  Il quadro normativo delineato dalla proposta è volto a garantire il miglioramento della condizione giuridica, economica e sociale di quanti nell'UE prestino attività lavorativa attraverso piattaforme digitali, i cosiddetti platform workers, il cui numero è cresciuto considerevolmente negli ultimi anni.
  Ricorda che le piattaforme digitali sono società operanti su internet che intermediano e organizzano l'attività svolta da lavoratori subordinati o autonomi in favore di clienti terzi (imprese o consumatori). Secondo le stime della Commissione europea, sono attive nell'UE oltre 500 piattaforme digitali, da cui dipendono 28,3 milioni di occupati, e l'Italia avrebbe il maggior numero di platform workers: circa 4,13 milioni, di cui circa 1,11 milioni svolgono tale attività in via principale. Secondo la Commissione, il 55 per cento dei platform workers percepisce una retribuzione netta inferiore al salario minimo orario previsto dalla legislazione del Paese ove svolga la propria attività lavorativa. Inoltre, nove piattaforme su 10 nell'UE classificano le persone che vi lavorano come lavoratori autonomi, quando, invece, un numero rilevante di essi si trova in realtà in una situazione di subordinazione rispetto alle piattaforme stesse ed è oggetto di vari livelli di controllo da parte di queste ultime, ad esempio per quanto riguarda i livelli salariali o le condizioni di lavoro.
  A causa dell'errata classificazione, tali lavoratori – a giudizio della Commissione – non possono godere dei diritti e delle tutele cui hanno diritto in quanto lavoratori subordinati e sono pertanto particolarmente esposti al rischio di cattive condizioni di lavoro e accesso inadeguato alla protezione sociale.
  Ricorda poi che la proposta di direttiva si basa, tra l'altro, sull'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del Trattato sul funzionamentoPag. 46 dell'Unione europea (TFUE), che conferisce all'Unione il potere di sostenere e completare l'azione degli Stati membri con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro. In tale ambito, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), del TFUE consente al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare, secondo la procedura legislativa ordinaria, direttive che stabiliscono prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro.
  Per quanto attiene al rispetto del principio di sussidiarietà, segnala che la relazione di accompagnamento della proposta della Commissione specifica che solo un'iniziativa dell'UE può stabilire norme comuni che si applichino a tutte le piattaforme di lavoro digitali che operano nell'UE, evitando nel contempo la frammentazione nel mercato unico delle piattaforme di lavoro digitali, in rapida evoluzione. Sarebbe in tal modo garantita una situazione di parità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e la gestione algoritmica, tra le piattaforme di lavoro digitali che operano in Stati membri diversi.
  Richiama, nei termini di seguito riportati, i principali contenuti della proposta di direttiva, rimandando per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici.
  L'articolo 1 enuncia l'obiettivo della proposta e delimita l'ambito soggettivo di applicazione della direttiva, che riguarda tutti coloro che, nell'ambito dell'UE, svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e che hanno instaurato con le stesse, in via di fatto o di diritto, un contratto o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE.
  Con riferimento alle piattaforme di lavoro digitali, la direttiva opera nei confronti di quelle che organizzano il lavoro ovunque svolto nel territorio dell'UE, indipendentemente dal luogo di stabilimento e dal diritto altrimenti applicabile.
  L'articolo 2 reca un elenco di definizioni rilevanti, tra cui quelle di «piattaforma di lavoro digitale» e di «lavoro mediante piattaforme digitali».
  Gli articoli da 3 a 5 attribuiscono agli Stati membri il compito di definire procedure che, guardando alle caratteristiche sostanziali della fattispecie (c.d. principio del primato dei fatti), consentano di pervenire alla corretta qualificazione della condizione giuridica del lavoratore come lavoratore subordinato o autonomo.
  Si introduce, pertanto, una presunzione legale in base alla quale, al ricorrere delle condizioni previste dalla direttiva, sintomatiche dell'esistenza di una forma di «controllo», il rapporto di lavoro si presume subordinato. In particolare, per far scattare tale presunzione, è sufficiente che il rapporto di lavoro presenti almeno due degli elementi elencati nel paragrafo 2 dell'articolo 4 tra cui: la determinazione effettiva del livello della retribuzione o la fissazione dei limiti massimi per tale livello; la supervisione dell'esecuzione del lavoro o la verifica della qualità dei risultati del lavoro, anche con mezzi elettronici; l'effettiva limitazione, anche mediante sanzioni, della libertà di organizzare il proprio lavoro, in particolare la facoltà di scegliere l'orario di lavoro o i periodi di assenza, di accettare o rifiutare incarichi o di ricorrere a subappaltatori o sostituti; l'effettiva limitazione della possibilità di costruire una propria clientela o di svolgere lavoro per terzi. A tale presunzione, operante in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo nazionale, corrisponde l'inversione dell'onere della prova.
  Gli articoli da 6 a 10 disciplinano invece la gestione algoritmica. Tali disposizioni intendono, tra l'altro: potenziare la trasparenza e l'accessibilità dei criteri che presiedono al funzionamento dei sistemi automatizzati, da parte del singolo lavoratore, delle rappresentanze sindacali e delle autorità pubbliche competenti; introdurre una serie di divieti al trattamento dei dati personali relativi alla condizione di salute dei platform workers; introdurre obblighi di monitoraggio umano dei sistemi automatizzati, allo scopo di valutare i rischi che ne derivino per la salute e la sicurezza dei lavoratori; riconoscere il diritto a contestarePag. 47 le decisioni automatizzate dinanzi ad un responsabile designato dalla piattaforma digitale; assicurare l'informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi per ciò che concerne l'introduzione o la modifica sostanziale di utilizzo dei sistemi automatizzati di monitoraggio e decisione.
  Gli articoli da 11 a 12 riguardano la trasparenza. Tra l'altro, gli Stati membri devono imporre alle piattaforme di lavoro digitali/datori di lavoro di dichiarare alle autorità competenti nazionali l'attività lavorativa prestata e i pertinenti dati, nonché di fornire informazioni, anche ai rappresentanti dei lavoratori, sul numero di platform workers e sulla loro situazione occupazionale o contrattuale.
  L'articolo 13 prevede che gli Stati membri garantiscano l'accesso a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale, il diritto di promuovere ricorso e, se del caso, il diritto a una compensazione adeguata in caso di violazione dei diritti sanciti dalla direttiva, mentre l'articolo 14 consente ai rappresentanti dei platform workers o ad altri soggetti giuridici che hanno un legittimo interesse a difendere i diritti dei platform workers di avviare procedimenti giudiziari o amministrativi per far valere i diritti o gli obblighi previsti dalla direttiva.
  Per restare ad alcune delle disposizioni principali proposte, fa presente che l'articolo 16 obbliga gli Stati membri ad assicurare che, nell'ambito dei ricorsi riguardanti la non corretta qualificazione della situazione professionale di un soggetto, gli organi giurisdizionali o le autorità competenti possano ottenere dalla piattaforma digitale qualsiasi prova pertinente che rientri nel suo controllo e a prevedere misure necessarie a vietare licenziamenti o misure equivalenti determinati dall'esercizio dei diritti previsti dalla direttiva.
  L'articolo 19 prescrive agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva e di assicurare che tali sanzioni siano applicate.
  Segnala infine che la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012, nel valutare positivamente la proposta di direttiva, svolge alcuni rilievi con riferimento ad alcune disposizioni della stessa evidenziando, tra l'altro, un rischio di sovrapposizione delle norme concernenti il controllo algoritmico con quelle previste dalla proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale (IA) che la Commissione sta esaminando in sede consultiva.
  In conclusione, segnala l'opportunità di approfondire la proposta di direttiva, che introduce una disciplina di particolare rilevanza e attualità. Sollecita in particolare contributi di approfondimento da parte dei commissari sui profili che potrebbero presentare eventuali criticità, quali, oltre al già accennato rischio di parziale sovrapposizione della disciplina in esame con quella relativa alla proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale (IA), il rischio che dalla presunzione legale del carattere subordinato del rapporto di lavoro, al ricorrere di certe condizioni, possano discendere oneri e adempimenti a carico di lavoratori e datori di lavoro non adeguati rispetto alla reale natura del rapporto di lavoro in essere.
  Si riserva pertanto di presentare una proposta di parere in esito all'esame che si svolgerà in Commissione, anche tenuto conto dei tempi di esame presso la Commissione di merito.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.