CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 marzo 2022
756.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 154

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e altre disposizioni concernenti la disciplina del contratto di apprendistato.
C. 2902 Gribaudo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco LACARRA (PD), relatore, rileva preliminarmente che, come si legge nella relazione illustrativa, la proposta di legge è volta a incentivare il ricorso all'apprendistato, con misure di semplificazione e snellimento degli oneri burocratici, rendendolo maggiormente competitivo rispetto alle altre forme di acquisizione delle competenze lavorative previste dalla normativa vigente. Infatti, i dati statistici evidenziano un crescente ricorso dei datori di lavoro, in particolare, ai tirocini extracurriculari, che permettono loro di avvalersi di giovani senza instaurare un rapporto di lavoro e senza gli oneri burocratici e le spese che, al contrario, il contratto di apprendistato richiede. Tale situazione, pertanto, si riflette pesantemente proprio sui giovani, costretti ad Pag. 155accettare esperienze brevi, scarsamente retribuite, senza la previsione delle tutele previdenziali connesse ad un vero e proprio rapporto di lavoro. Inoltre, l'aspetto formativo risente della brevità e della precarietà di tali esperienze, impedendo l'acquisizione di una solida esperienza da spendere all'interno della azienda o, eventualmente, nel mercato del lavoro.
  La disciplina che regola l'apprendistato è recata dal decreto legislativo n. 81 del 2015, che, all'articolo 41, lo definisce quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Esso si articola in tre tipologie: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; apprendistato professionalizzante; apprendistato di alta formazione e ricerca. I dati dimostrano che l'apprendistato professionalizzante, la tipologia di contratto più diffusa, è quella che più soffre la concorrenza del tirocinio. In particolare, esso, applicabile in tutti i settori di attività ai giovani tra i 18 e i 29 anni, è finalizzato all'apprendimento di un mestiere o di una professione in ambiente di lavoro e la sua durata non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. La disciplina applicabile a tutte le tipologie di apprendistato prevede, tra l'altro, il ricorso alle norme sanzionatorie in caso di licenziamento illegittimo; la possibilità di recedere dal contratto al termine del periodo di apprendistato; il divieto di retribuzione a cottimo; la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto; la presenza di un tutore o referente aziendale. Si prevede anche l'applicazione delle tutele previdenziali del lavoro subordinato, con particolare riferimento all'assicurazione IVS (invalidità vecchiaia e superstiti); all'assegno per il nucleo familiare; all'assicurazione contro le malattie; alla maternità; alla NASpI; all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL). La norma, inoltra, fissa i limiti numerici per l'assunzione di apprendisti da parte delle singole aziende. Con particolare riferimento all'apprendistato professionalizzante, la norma rinvia agli accordi confederali e ai contratti collettivi nazionali di lavoro la definizione della durata e delle modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
  Per incentivare il ricorso ai contratti di apprendistato da parte dei datori di lavoro, è prevista un'aliquota contributiva ridotta, pari al 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a cui si aggiunge un ulteriore 1, 61 per cento che comprende l'aliquota di finanziamento della NASpI. Per le aziende con non più di nove dipendenti, si prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta, pari all'1,50 per cento il primo anno e al 3 per cento il secondo anno. Inoltre, in caso di prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato, l'aliquota del 10 per cento viene applicata per un ulteriore periodo di dodici mesi.
  Venendo al merito della proposta di legge, che consta di sei articoli, segnala che l'articolo 1, modificando l'articolo 42 del decreto legislativo n. 81 del 2015, introduce una nuova disciplina di recesso dal contratto di apprendistato, prevedendo finestre di uscita anticipata, a cui sono collegate, con finalità incentivanti la prosecuzione, le misure di decontribuzione crescente previste in via sperimentale dal successivo articolo 5, e fissa al 60 per cento il limite minimo della retribuzione applicabile all'apprendista, con riferimento alla retribuzione prevista nell'inquadramento, prevedendo anche scatti di avanzamento semestrali.
  L'articolo 2 dispone l'istituzione, presso l'ANPAL, della piattaforma dell'apprendistatoPag. 156 presso la quale i datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a registrarsi e a svolgere gli adempimenti amministrativi relativi all'apprendistato.
  L'articolo 3 estende alle aziende con almeno 15 dipendenti la subordinazione della possibilità di assumere nuovi apprendisti alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno una percentuale, innalzata contestualmente dal 20 al 33 per cento, degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
  L'articolo 4 prevede la promozione da parte delle regioni di accordi con università, istituti di alta formazione musicale e coreutica, istituti tecnici superiori per permettere agli apprendisti la fruizione dei corsi erogati.
  L'articolo 5 introduce in via sperimentale per un triennio uno sgravio contributivo del 100 per cento della contribuzione a carico dei datori di lavoro nei primi tre anni di contratto. In caso di recesso dal contratto, la misura dello sgravio si riduce in misura tanto più alta quanto è più ridotta la durata del contratto, sulla base delle finestre di uscita anticipata introdotte dall'articolo 1.
  L'articolo 6, infine, dispone l'erogazione di un contributo di 500.000 euro annui all'ANPAL per la realizzazione e la gestione della piattaforma dell'apprendistato, prevedendone la corrispondente copertura finanziaria.

  Chiara GRIBAUDO (PD), dopo avere espresso la sua soddisfazione per l'inizio dell'esame della proposta di legge a sua prima firma, sottolinea che il provvedimento risulta coerente con il lavoro portato avanti dalla Commissione Lavoro, volto a fornire ai soggetti più deboli del mercato del lavoro, in particolare alle donne e ai giovani, gli strumenti migliori per adeguare la propria formazione alle esigenze delle aziende. La proposta di legge in esame, in particolare, intende introdurre miglioramenti alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 81 del 2015, la cui applicazione non è risultata agevole, anche alla luce della ripartizione delle competenze tra i diversi livelli di governo. Le modifiche proposte, tra l'altro, recepiscono le istanze dei giovani e delle imprese e ricorda, in proposito, una raccolta di firme promossa da giovani di Milano, che ha raccolto più di cinquantamila adesioni. Ricorda, infine, che la proposta di legge è stata sottoscritta da numerosi esponenti di altri gruppi parlamentari, tra cui il compianto Guglielmo Epifani. Si augura, pertanto, che l'esame della proposta di legge, richiamandosi alla sua esperienza e al suo insegnamento, proceda spedito, in modo da giungere il più rapidamente possibile alla sua approvazione.

  Romina MURA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 9 marzo 2022.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 9 marzo 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 14.

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Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.
(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).

  Romina MURA, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  Così rimane stabilito.

  Romina MURA, presidente, avverte che la Commissione prosegue l'esame della proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali, rinviato nella seduta dello scorso 2 marzo.

  Valentina BARZOTTI (M5S) fa presente di avere recepito nella proposta di documento conclusivo – che è stata anticipata a tutti i componenti della Commissione – le proposte di modifica e le osservazioni che le sono state trasmesse dai colleghi e di cui invita a prendere visione. Pertanto, si augura che la Commissione si esprima sul documento conclusivo con la stessa unanimità con cui aveva approvato la proposta di avviare l'indagine conoscitiva.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali (vedi allegato).

  La seduta termina alle 14.05.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 9 marzo 2022.

Disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza.
C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.55 alle 16.15.