CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 marzo 2022
756.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
COMUNICATO
Pag. 20

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza della presidente della VIII Commissione Alessia ROTTA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

  La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Alessia ROTTA, presidente, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso i sistemi di ripresa audiovideo a circuito chiuso, nonché attraverso la trasmissione sulla web-tv in formato accessibile tramite la rete intranet della Camera o tramite apposite credenziali, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Non essendovi obiezioni ne dispone, pertanto, l'attivazione.

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
C. 3495 Governo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Alessia ROTTA, presidente, ricorda che nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi nella giornata di ieri, martedì 8 marzo, si è preso atto che la Conferenza dei presidenti di Gruppo ha previsto l'esame in Assemblea dal 28 marzo.
  Pertanto, è stato stabilito che le Commissioni dedicheranno allo svolgimento delle audizioni richieste le sedute di giovedì 10 dalle ore 14.30, di venerdì 11, fino alle ore 15, l'intera giornata di lunedì 14 marzo e la giornata di martedì 15 marzo fino alle ore 12.
  La discussione generale, che ha inizio oggi, proseguirà domani nella seduta già convocata, e si concluderà martedì 15 marzo. Il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 15 di mercoledì 16 marzo.

  Luca SQUERI (FI), relatore per la X Commissione, avverte, preliminarmente, che nella sua relazione esporrà brevemente l'impianto del testo all'esame, composto di 43 articoli e suddiviso in cinque titoli. Quindi, secondo le intese intercorse con il relatore Pag. 21della VIII Commissione, darà conto dei principali contenuti degli articoli da 1 a 8, degli articoli 16 e 17, degli articoli da 20 a 24 e degli articoli da 29 a 34, mentre rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Riassume i contenuti del Titolo I del decreto-legge in esame facendo presente che esso reca una serie di misure volte a fronteggiare l'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, che hanno determinato un aumento dei costi delle bollette elettriche e del gas. Segnala che il Titolo si divide in due capi, il primo (Capo I – articoli 1-8) dedicato alle misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale e il secondo (Capo II – articoli 9-21) ad alcune misure strutturali in materia energetica, che rispondono ad una logica più di medio-lungo periodo, volta a prevenire che altre crisi analoghe all'attuale possano avere gli stessi effetti su famiglie e sistema produttivo nazionale. In particolare, si mira ad incrementare la produzione nazionale di energia.
  Evidenzia quindi che il Titolo II, intitolato «Politiche industriali», comprende gli articoli da 22 a 25 che recano norme del settore automotive in materia di ricerca e sviluppo di tecnologie innovative, oltre a una norma correttiva della disciplina del Fondo nuove competenze e l'incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici.
  Rammenta poi che il Titolo III (articoli 26-28) contiene contributi a regioni ed enti territoriali, oltre a una disposizione sulla rigenerazione urbana.
  Fa quindi presente che il Titolo IV (articoli 29-41) contiene altre misure urgenti in materia di sanità, giustizia, di organizzazione della pubblica amministrazione, su Expo 2030 e la partecipazione italiana alle esposizioni universali, sulle situazioni di crisi internazionale, sul venture capital, sulla sorveglianza radiometrica (con relativo allegato) e per la sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016.
  Ricorda, infine, che il Titolo V contiene l'articolo 42, sulla copertura finanziaria, e l'articolo 43, sull'entrata in vigore (2 marzo 2022).
  Ribadisce che, in qualità di relatore per la X Commissione e come ricordato in precedenza, relativamente al Titolo I, darà conto dei primi 8 articoli che compongono il Capo I e di quattro articoli del Capo II, ossia gli articoli 16 e 17 (approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi e biocarburanti in purezza) e gli articoli 20 e 21 (contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale e disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale). Per quanto riguarda poi il Titolo II, illustrerà gli articoli da 22 a 24 (settore automotive, ricerca e sviluppo di tecnologie innovative, disciplina del Fondo nuove competenze) mentre, da ultimo, farà riferimento ad alcuni articoli del Titolo IV, con specifico riferimento agli articoli 29, sulla rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, 30, che prevede risorse relative all'emergenza COVID-19, 31, che riguarda una iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, 32, che incrementa la capacità di accoglienza delle REMS, 33, in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo, e 34, che modifica la normativa sulla Procura europea «EPPO».
  Passando all'illustrazione delle norme contenute nel Capo I del Titolo I, rammenta che questo si compone di 8 articoli dedicati alle misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. In particolare, l'articolo 1 rinnova – con riferimento al secondo trimestre 2022 – l'azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. L'intervento di cui al comma 1 (utenze fino a 16,5 kW) comporta un onere pari a 1.800 Pag. 22milioni di euro, mentre la disposizione di cui al comma 2 (utenze pari o superiori a 16, 5 kW) comporta un onere pari a 1.200 milioni di euro, per un impatto complessivo pari a 3 miliardi. Ricorda che per utenze non domestiche con potenza inferiore a 16,5 kW (quelle del comma 1) si intendono attività quali negozi, piccole e medie imprese, attività artigianali, commerciali o professionali, capannoni e magazzini. Le utenze con potenza superiore a 16,5 kW riguardano i clienti non domestici di piccola dimensione e i clienti industriali e, in particolare gli energivori, la cui protezione è iniziata con il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, quindi dal trimestre in corso.
  Segnala che l'articolo 2, comma 1, riduce al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali dei mesi aprile, maggio e giugno 2022, e comporta un minor gettito pari a 591,83 milioni di euro per l'anno 2022. Fa presente che l'aliquota IVA sulle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali è già stata ridotta al 5 per cento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 130 del 2021, mentre per il primo trimestre del 2022 è invece intervenuto l'articolo 1, comma 506, della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021). Evidenzia quindi che l'articolo 2, ai commi 3 e 4 – con riferimento al secondo trimestre 2022 –, rinnova il compito conferito ad ARERA di ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro. Ricorda, peraltro, che il comma 507 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2022 reca una norma sostanzialmente identica, con l'affidamento all'ARERA del compito di ridurre – nel 1° trimestre 2022 – le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas, fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro.
  Sottolinea che l'articolo 3 dispone che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA in modo da minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il II trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 400 milioni di euro. L'intervento in esame opera un rafforzamento dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas e del bonus per disagio fisico per l'energia elettrica, al fine di contemperare l'aumento dei prezzi energetici. Ricorda che per le utenze del gas non è previsto il bonus per il disagio fisico, che presuppone l'utilizzazione di macchinari ad energia elettrica. La misura si rivolge a oltre 3 milioni di famiglie per il bonus elettrico e 2 milioni di famiglie per il bonus sul gas. In particolare riguarda famiglie con ISEE fino a 8.265 euro, famiglie numerose (con più di tre figli) con ISEE fino a 20.000 euro, percettori di reddito o pensione di cittadinanza, clienti domestici affetti da grave malattia o clienti domestici presso i quali vive un soggetto costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali salvavita. Rammenta che integrazioni ai bonus per il settore elettrico e del gas sono state già autorizzate sia per il IV trimestre 2021 che per il I trimestre 2022.
  Segnala quindi che l'articolo 4, comma 1, riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il comma 2 chiarisce che il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e auto consumata dalle imprese energivore nel secondo trimestre 2022. Il contributo è destinato a tali imprese là dove risulti un incremento significativo del costo dell'energia, ovvero nel caso in cui i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, subiscano un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di Pag. 23eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Evidenzia che questo intervento determina un onere per l'anno 2022 pari a 700 milioni di euro.
  Illustra poi l'articolo 5 che, al comma 1, riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Questo intervento determina un onere per l'anno 2022 pari a 522,2 milioni di euro.
  Segnala che l'articolo 6 incrementa di 25 milioni di euro complessivi per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa per l'autotrasporto, sia per compensare gli effetti dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, sia per la deduzione forfetaria di spese non documentate e per i pedaggi autostradali; sottolinea che il medesimo articolo 6 concede, inoltre, alle imprese italiane di logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, un credito d'imposta per l'acquisto del componente AdBlue per la trazione dei mezzi di ultima generazione Euro VI/D, un componente che abbatte le emissioni di ossidi di azoto (NOx) nei motori diesel di ultima generazione (commi 3 e 4) e per l'acquisto di metano (GNL) utilizzato per l'autotrazione dei mezzi (commi 5 e 6), nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro. Evidenzia che questi interventi provocano oneri per complessivi 79,6 milioni di euro per l'anno 2022.
  Fa presente che l'articolo 7 destina contributi a fondo perduto, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, con specifico riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine. Questa norma fa sistema con l'articolo 9, commi da 3 a 5, del decreto-legge n. 4 del 2022, in corso di conversione presso il Senato (AS 2505). Tali disposizioni incrementano infatti, a loro volta, la dotazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di 20 milioni di euro.
  Segnala, infine, che l'articolo 8, comma 1, lettera a) estende la concessione delle garanzie straordinarie SACE a sostegno della liquidità delle imprese – previste dall'articolo 1 e dall'articolo 1-bis 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 – anche a sostegno di comprovate esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia. Le garanzie in questione sono concedibili sino al 30 giugno 2022. Il medesimo articolo 8, al comma 1, lettera b), interviene sulla disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI, disponendo che, fino al 30 giugno 2022, non è dovuta commissione per le garanzie rilasciate dal Fondo a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia. Il pagamento della commissione è stato reintrodotto con effetto dal 1° aprile (articolo 1, comma 53, della legge di bilancio 2022). Queste disposizioni non comportano ulteriori oneri, a fronte delle dotazioni già previste a legislazione vigente.
  Passando al Capo II, dedicato a misure più strutturali nel settore energetico, richiama dapprima l'attenzione sugli articoli 16 e 17. L'articolo 16 disciplina l'avvio e lo svolgimento, da parte del GSE o delle società del Gruppo GSE, di procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas. La finalità è quella di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli ai clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, previa manifestazione di interesse da parte dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, ricadenti nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. Il Gruppo GSE rilascia garanzie a beneficio dei concessionari di coltivazione di gas naturale, che partecipano a questa procedura, in relazione ai contratti di acquisto di lungo termine, di durata massima pari a dieci anni. A sua volta il Gruppo GSE acquisisce corrispondentePag. 24 garanzia dai clienti finali industriali in relazione ai contratti che verranno stipulati per la vendita del gas così commercializzato.
  Fa quindi presente che l'articolo 17 introduce un nuovo parametro per il calcolo della quota – almeno pari al 16 per cento – di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento, che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030. Il nuovo vincolo si sostanzia nella previsione che, a partire dal 2023, la quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza deve essere pari ad almeno 200 mila tonnellate, che si incrementa di 50 mila tonnellate all'anno nel successivo triennio. L'articolo inoltre istituisce, nello stato di previsione del MITE, il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN, con una dotazione pari a euro 205 milioni per il 2022, a euro 45 milioni per il 2023 e a euro 10 milioni per il 2024. La finalità è quella di supportare la promozione dei biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza anche attraverso la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza.
  Passando alle parti di interesse riferite al Titolo II, sulle politiche industriali, richiama tre articoli. In primo luogo l'articolo 22 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, volto a favorire la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali.
  Segnala poi l'articolo 23 che istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale. L'intervento è riconducibile alla componente M1C2 del PNRR, che ha l'obiettivo di rafforzare la competitività del sistema produttivo rafforzandone il tasso di digitalizzazione, innovazione tecnologica e internazionalizzazione attraverso una serie di interventi tra loro complementari. In particolare ritiene opportuno ricordare l'investimento 2: Investimenti ad alto contenuto tecnologico. Sottolinea, infatti, che per l'Italia, che ha una economia caratterizzata da un robusto settore manifatturiero orientato all'export, la sfida dell'innovazione e della modernizzazione è cruciale.
  Infine, relativamente al Titolo II, evidenzia l'articolo 24 che amplia il novero dei datori di lavoro che possono accedere alle risorse del Fondo nuove competenze, includendovi coloro che hanno sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, dai quali emerga un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, istituito con il comma 478 della legge di bilancio 2022 allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici. A valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate.
  Passa quindi ad illustrare brevemente il contenuto di talune norme relative al Titolo IV recante «Altre misure urgenti». Tra di esse, l'articolo 29 proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni Pag. 25in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva. Il comma 2 aumenta dall'11 al 14 per cento le aliquote dell'imposta sostitutiva applicabili alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate (siano esse qualificate o non qualificate) e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Ricorda che gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) hanno introdotto la possibilità di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti da persone fisiche e società semplici alla data del 1° gennaio 2002, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi – TUIR). Il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti. Il valore così rideterminato è assoggettato un'imposta sostitutiva.
  Segnala poi l'articolo 30 che reca un'autorizzazione di spesa, pari a 200 milioni di euro per il 2022, per l'acquisto di farmaci antivirali contro il virus SARS-CoV-2, nell'ambito degli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Fa presente che il comma 3 dell'articolo 30 dispone la conservazione come residui di stanziamento, nello stato di previsione del Ministero della cultura, di 25 milioni di euro per il 2022, destinati a finalità di sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché di sostegno del funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali.
  Evidenzia quindi l'articolo 31 che modifica la disciplina vigente riguardante le iniziative di solidarietà in favore dei famigliari del personale sanitario, socio-sanitario, nonché degli esercenti la professione di assistente sociale, che sono stati impegnati nel contrasto dell'emergenza epidemiologica ed abbiano contratto, per causa di servizio, una patologia dalla quale sia derivata la morte. In particolare, per il 2022 viene incrementata di 15 milioni di euro la dotazione del Fondo esistente a tale scopo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; vengono inoltre previste speciali elargizioni in luogo di iniziative di solidarietà e viene precisato il grado di parentela dei famigliari beneficiari. A tal fine l'articolo 31 dispone alcune novelle all'articolo 22-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020). Più in dettaglio, oltre all'aumento della dotazione del Fondo, sono previste «speciali elargizioni» e non più iniziative di solidarietà, osservando tuttavia che la portata della nuova dizione non è meglio definita. Inoltre, viene precisato il grado di parentela dei famigliari, sostituendo nella disposizione il generico richiamo ai famigliari con gli specifici riferimenti al coniuge, ai figli o, in mancanza, ai genitori.
  Segnala che l'articolo 32 autorizza la spesa annua di 2,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024, allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della REMS (Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) provvisoria di Genova-Prà e di consentire contestualmente l'avvio della REMS sperimentale di Calice al Cornoviglio (La Spezia) in Liguria. Inoltre, dal 2025 si prevede l'incremento di 1 milione di euro dello stanziamento statale indirizzato alle REMS, le strutture di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali socialmente pericolosi, attualmente pari a 55 milioni di euro.
  Evidenzia poi l'articolo 33 che contiene disposizioni riguardanti diversi aspetti relativi alle assunzioni presso l'ufficio del Pag. 26processo, effettuate nell'ambito delle procedure di reclutamento previste a supporto del PNRR. In particolare: dispone che per i soggetti che vengono assunti presso l'ufficio del processo durante lo svolgimento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, il periodo lavorativo svolto dopo l'assunzione si cumula con il periodo di tirocinio effettivamente svolto ai fini del raggiungimento dei 18 mesi di durata del tirocinio stesso in modo da consentire che il titolo sia riconosciuto valido per la partecipazione al concorso per magistrato ordinario (comma 1); interviene sull'incompatibilità tra la professione di avvocato e lo svolgimento dell'attività di addetto all'ufficio del processo, imponendo la sospensione dall'esercizio della professione per l'intero periodo di lavoro svolto presso la P.A., con obbligo di comunicazione al consiglio dell'ordine (comma 2, lettera a)); detta norme di semplificazione della procedura di assunzione degli addetti all'ufficio del processo, prevedendo lo scorrimento delle graduatorie dei diversi distretti al fine di realizzare la copertura integrale dei posti messi a concorso e, per il distretto di Trento, la facoltà, per la commissione esaminatrice, di ammettere a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta, dei posti messi a concorso, in deroga al bando (comma 2, lettera b)).
  Infine illustra i contenuti dell'articolo 34 che apporta alcune modifiche alla normativa nazionale relativa all'istituzione della Procura europea «EPPO». Ricorda, innanzi tutto, che con il Regolamento (UE) 2017/1939 – relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura Europea «EPPO», cui hanno aderito 22 Stati membri – è stata istituita la Procura Europea, competente per tutti i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, l'EPPO è l'unica autorità inquirente competente per i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione. L'EPPO esercita le proprie funzioni sul territorio degli Stati membri (svolge indagini, esercita l'azione penale e svolge le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia della sentenza definitiva) attraverso i procuratori europei delegati (PED). Al riguardo il decreto-legge: innalza il limite di età per i magistrati che si candidano all'incarico di procuratore europeo delegato (PED); introduce una specifica disciplina relativa alla designazione di procuratore europeo delegato (PED) addetti esclusivamente alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, specificando che in tal caso le candidature possono essere presentate dai soli magistrati che svolgono o che abbiano svolto le funzioni di legittimità; apporta numerose modifiche volte al coordinamento con la nuova disciplina sui PED di legittimità, riguardanti tra l'altro la sede in relazione alla quale la dichiarazione di disponibilità viene presentata dai candidati, le limitazioni connesse al tramutamento di funzioni, i provvedimenti organizzativi che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dovrà adottare in conseguenza della nomina dei suddetti PED, la riassegnazione di questi ultimi in caso di cessazione dell'incarico; specifica che, la riassegnazione del PED alla sede di provenienza, una volta cessato l'incarico, non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte; interviene sul regime contributivo dei procuratori europei delegati; dedica specifiche disposizioni agli obblighi di comunicazione al Procuratore capo europeo di determinati provvedimenti adottati dal CSM (cessazione dal servizio; disciplinari, anche di natura cautelare e trasferimento di ufficio) modificando altresì la disciplina affinché il Procuratore stesso possa esprimere il consenso prima che il procedimento disciplinare nei confronti del PED sia iniziato, in conformità con quanto richiesto dal Regolamento europeo; modifica la tabella relativa al Ruolo organico della magistratura ordinaria includendo tra i magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità quelli destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione.Pag. 27
  Fa presente che il provvedimento è stato adottato in un tempo precedente all'esplosione della crisi internazionale connessa all'invasione dell'Ucraina, le cui conseguenze dovrebbero quindi consigliare opportuni aggiustamenti al testo da parte del Parlamento. Resta tuttavia convinto che ciò sia possibile anche rispettando i ristretti limiti di tempo che sono a disposizione evidenziando, inoltre, che l'intervento migliorativo è in qualche modo atteso anche da parte dei molti altri settori economici interessati, anche solo indirettamente ma in modo rilevante, alle misure del decreto-legge.
  Conclude quindi la parte di relazione di sua competenza ricordando che i rimanenti articoli saranno illustrati dal deputato Federico, relatore per la VIII Commissione.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore per la VIII Commissione, associandosi preliminarmente ai ringraziamenti agli Uffici per il supporto offerto nella predisposizione della relazione introduttiva, condivide con collega Squeri la convinzione di poter affrontare in spirito collaborativo le problematiche che emergeranno nel corso dell'esame del provvedimento dando centralità alle Commissioni.
  Rimarca come il decreto-legge nasca ben prima dell'aggravarsi della crisi internazionale e pertanto richieda un'opera di adeguamento al nuovo contesto, che riguarda particolarmente la materia dell'energia.
  Con riguardo alle competenze specifiche della Commissione Ambiente, sottolinea gli elementi di semplificazione per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, mirato all'efficientamento del sistema di approvvigionamento. Ritiene che nel corso delle audizioni che verranno svolte nei prossimi giorni si potranno acquisire spunti importanti per il prosieguo dell'esame
  Secondo le intese intercorse con il relatore della X Commissione, nel rinviare, per ogni approfondimento alla documentazione del Servizio studi, nella relazione dà conto dei principali contenuti degli articoli da 9 a 15, gli articoli 18 e 19, da 25 a 28 e da 35 a 42.
  L'articolo 9, con cui inizia il Capo II – misure strutturali e di semplificazione in materia energetica riguarda le misure di semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, in funzione della progressiva riduzione del costo delle bollette e della volontà di accelerazione del tasso di installazione delle fonti rinnovabili.
  In particolare, si consente l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o altre strutture senza nessun permesso, ad accezione degli impianti che insistono su aree o immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del codice dei beni culturali (art. 136, comma 1) e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21, relativo a particolari interventi su beni culturali soggetti ad autorizzazione, e 157, relativo a provvedimenti e atti di tutela emessi ai sensi della normativa previgente.
  L'articolo 10, nell'ambito della medesima finalità, prevede l'estensione dell'ambito applicativo del modello unico semplificato agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, installati con le modalità semplificate ai sensi dell'articolo precedente, attualmente già in uso per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici.
  L'articolo 11, condividendo le medesime finalità dei due articoli precedenti, riguarda la regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola.
  La norma intende completare la disciplina dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola già avviata con la previsione di incentivi – a particolari condizioni – disposta con il decreto-legge n. 77 del 2021. Il testo in esame prevede:

   a) l'introduzione, per gli impianti che consentono la continuità delle attività agricole, del limite di occupazione della superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie aziendale;

   b) l'estensione degli incentivi anche agli impianti agrovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore Pag. 28al 10 per cento della superficie agricola aziendale;

   c) l'estensione dell'accesso agli incentivi anche agli impianti agrovoltaici che – pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle dei moduli elevati da terra con possibilità di rotazione – prevedano comunque un sistema di monitoraggio ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola e pastorale sull'area interessata. Anche in quest'ultimo caso la superficie complessiva occupata dal sistema non può superare il 10 per cento dell'area agricola interessata.

  Resta fermo che i fondi del PNRR saranno destinati, come previsto dal progetto M2C2 Investimento 1.1 «Sviluppo Agrivoltaico» solo ed esclusivamente agli impianti agrovoltaici che adottino le soluzioni integrative innovative e i sistemi di monitoraggio previsti dall'attuale normativa.
  L'articolo 12 disciplina le procedure autorizzative per le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nel senso di precisare che i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, in cui l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio e non vincolante, comprendono anche quelli di valutazione di impatto ambientale (VIA).
  L'articolo 13 introduce ulteriori semplificazioni alle procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica offshore rispetto a quelle già introdotte dal decreto legislativo n. 199/2021.
  Il comma 1 prevede che siano sottoposte ad autorizzazione unica anche le opere per la connessione alla rete di tali impianti.
  Il comma 2, lettera a), prevede che le semplificazioni già introdotte alla procedura autorizzativa unica per gli impianti offshore in aree idonee (parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità in materia paesaggistica e termini procedurali ridotti di un terzo) si applichino anche con riferimento alla realizzazione di impianti localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti offshore.
  La lettera b) prevede che per tali impianti, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei relativi procedimenti di autorizzazione per le domande già presentate.
  Infine, la lettera c) dispone che le linee guida per lo svolgimento dei procedimenti autorizzatori dovranno essere adottate con decreto del Ministero della transizione ecologica, non più di concerto con il Ministero della cultura, ma solo di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  L'articolo 14 introduce misure di incentivazione degli investimenti diretti all'incremento dell'efficienza energetica e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili dirette alle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per il tramite di un credito d'imposta riconosciuto fino al 30 novembre 2023. Il contributo è concesso nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e nella misura massima consentita dal regolamento n. 651/2014 della Commissione europea.
  L'articolo 15 demanda a un decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ossia sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.
  Si prevede altresì che il medesimo DM individui i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 28/2011, nonché i casi in cui l'installazione può essere considerata attività edilizia libera, alle seguenti condizioni:

   che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW;

Pag. 29

   e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.

  L'articolo 18 contiene alcune disposizioni volte a considerare i siti e gli impianti di proprietà di società del Gruppo FS (ferroviarie e stradali), come potenziali aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
  La relazione illustrativa specifica che la norma la finalità di contribuire alla decarbonizzazione, contenendo il consumo di suolo e migliorando la distribuzione territoriale degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili, anche al fine di promuovere la realizzazione di Sistemi Efficienti di Utenza (SEU).
  L'articolo 19 apporta modifiche alla disciplina del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, prevedendo che queste ultime possano rivolgersi per elaborare i progetti, in alternativa ai Provveditorati, anche l'Agenzia del demanio (comma 1). Inoltre attribuisce anche alla medesima Agenzia il ruolo di soggetto «facilitatore» nella fase di predisposizione delle proposte progettuali del programma per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale (c.d. «PREPAC»).
  L'articolo 25 reca disposizioni finalizzate a fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, in relazione ai contratti in corso di esecuzione, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, prevedendo (comma 1) l'incremento di 150 milioni di euro per il 2022 della dotazione del «Fondo per l'adeguamento dei prezzi» (previsto dall'art. 1-septies, comma 8, del D.L. 73/2021), e disciplinando, inoltre, la copertura degli oneri conseguenti al citato rifinanziamento (comma 9), la determinazione delle variazioni superiori all'8 per cento dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, in relazione alle quali provvedere alle compensazioni (comma 2), e le modalità per l'effettuazione delle compensazioni medesime (commi 3-8).
  L'articolo 26, comma 1, incrementa la dotazione finanziaria per il 2022 del fondo destinato al riconoscimento di un contributo statale, a titolo definitivo, per le ulteriori spese sanitarie, collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021. L'incremento di cui al comma 1 è pari a 400 milioni di euro, i quali si aggiungono alla dotazione di 400 milioni già prevista per il medesimo anno.
  L'articolo 27 autorizza alcuni contributi finanziari in favore di enti locali destinati a diverse finalità.
  Il comma 1 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2022 le risorse del fondo di ristoro ai comuni a seguito dei minori incassi dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno, relativi al secondo trimestre del 2022.
  Il comma 2 istituisce un fondo per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, da ripartire in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.
  I commi 3 e 4 recano un contributo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022 a sostegno dei comuni in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che hanno usufruito di anticipazioni di liquidità, a ristoro dei maggiori oneri connessi alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019.
  Il comma 5 quantifica gli oneri derivanti dal presente articolo, in 322,6 milioni di euro per l'anno 2022.
  L'articolo 28 dispone una serie di misure volte a rafforzare gli interventi della Missione M5C2-2.1, per la rigenerazione urbana nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a favore dei progetti di determinati comuni, ritenuti ammissibili ma non finanziati.Pag. 30
  A tale fine, la norma prevede lo scorrimento della graduatoria prevista nel D.M. 30 dicembre 2021 del Ministero dell'interno e l'assegnazione, con successivo decreto ministeriale, di complessivi 905 milioni, per il periodo 2022-2026 (commi 1 e 2), con obbligo a carico degli enti locali beneficiari del contributo previsto del rispetto di determinati criteri. Sono inoltre individuate le dotazioni finanziarie, presenti in diverse disposizioni di legge, che vengono ridotte, al fine di coprire gli oneri previsti dal presente articolo ed è altresì previsto il vincolo del 40 per cento delle risorse assegnate a favore degli enti locali del Mezzogiorno (commi 6 e 7). In conseguenza degli interventi disposti, viene poi abrogata la norma che permette alle regioni, a decorrere dall'anno 2023, di assegnare specifiche risorse previste nella legge di bilancio 2019, per il finanziamento delle opere degli enti locali, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, presenti nella graduatoria del D.M. 30 dicembre 2021 (comma 5).
  L'articolo 35 prevede l'istituzione dell'Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione, al fine del completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla Missione «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché del completamento del fascicolo elettronico del dipendente.
  L'articolo 36 interviene sul procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), al fine di indicare un termine certo, per l'avvio dell'istruttoria da parte delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC e di attribuire alle medesime commissioni il compito di richiedere al proponente le eventuali integrazioni alla documentazione presentata qualora la stessa risulti incompleta.
  L'articolo 37, comma 1, modifica la disciplina riguardante la candidatura della città di Roma volta ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030, prevista dal comma 447, della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021).
  La norma dispone, da un lato, che gli importi di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 destinati alle attività e agli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Expo del 2030, già stanziati dal citato comma 447, sono interamente erogati in forma di contributo statale a favore di Roma Capitale.
  Dall'altro, la disposizione integra la disciplina prevista dal medesimo comma 447 riconoscendo a Roma Capitale e alle società in house dalla stessa controllate i poteri attribuiti ai Commissari straordinari dall'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32/2019, e dettando ulteriori disposizioni concernenti la costituzione del Comitato promotore.
  L'articolo 37 ai commi 2 e 3 anticipa al 2022 rispetto al 2023 la spesa autorizzata necessaria a sostenere gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka.
  L'articolo 38 dispone il riorientamento delle quote non spese di contributi già versati alle competenti organizzazioni internazionali (NATO e UNDP), in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla partecipazione a missioni internazionali, adottati fino al 2022 e di sicurezza afghane) per finalità non più attuali (sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane) e la contestuale riassegnazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per incrementare le dotazioni finanziarie della rete diplomatica e consolare e per il finanziamento d'interventi umanitari d'aiuto e di assistenza.
  L'articolo 39 incrementa di 200 milioni di euro per il 2022 la dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital previsto dall'articolo 1, comma 932, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'incremento – pari a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 – del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (Fondo 394 del 1981), disposto dall'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021).
  L'articolo 40 apporta alcune modifiche volta a semplificare la normativa vigente in Pag. 31materia di obblighi di sorveglianza radiometrica in capo ai soggetti che, a scopo industriale o commerciale, operano con materiali in metallo, rinviando le norme di carattere esecutivo, originariamente previste con l'adozione di un decreto interministeriale, ad un allegato al decreto legislativo che disciplina modalità e criteri di osservanza degli obblighi previsti.
  L'articolo 41 estende al 2022 la sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, del pagamento delle rate dei mutui degli enti locali, in scadenza nel corso dell'esercizio 2022, concessi ai comuni colpiti dal sisma 2016-2017 dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
  L'articolo 42 differisce per il solo anno d'imposta 2021 la deducibilità della quota del 12 per cento dell'ammontare delle svalutazioni relative agli anni precedenti. Tale deduzione viene successivamente recuperata nella misura del 3 per cento annuo dall'anno 2022 all'anno 2025.
  I commi 2 e 3 dell'articolo 42 recano le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento.

  Alessio BUTTI (FDI), nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, richiama le criticità già evidenziate nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza congiunto svoltosi nella giornata di ieri con riguardo alla ristrettezza dei tempi per l'esame del provvedimento, che non ne consentiranno un adeguato approfondimento.
  Si tratta, infatti, di un testo con più di 40 articoli, che ha cinque finalità distinte che si evincono chiaramente dai cinque titoli in cui è suddiviso e che tradizionalmente viene definito «decreto omnibus». Richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 244 del 2016 che aveva coniato l'espressione «provvedimento a contenuto plurimo» per evidenziare negativamente l'insistita eterogeneità che caratterizza taluni provvedimenti di urgenza.
  Quanto ai requisiti di urgenza, ricorda che il decreto-legge in esame è stato deliberato il 18 febbraio 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 1° marzo, con ben undici giorni di ritardo, intervallo eccessivo non solo a suo avviso ma anche a giudizio del Comitato per la legislazione che ha censurato tale pratica in più occasioni.
  Il titolo del provvedimento è poi molto ambizioso e rimanda ad una serie di tematiche su alcune delle quali anche il proprio gruppo concorda, quale, ad esempio, l'azzeramento degli oneri di sistema, seppur limitato al solo primo trimestre 2022.
  Concorda altresì sulla misura del credito d'imposta per le imprese energivore o a forte consumo di gas naturale. Sottolinea infatti l'attuale crisi, in cui gli importi delle bollette sono quadruplicati rispetto a quelli dello scorso anno, non permette alle aziende di sopportarne i costi e occorre dare loro, per quanto possibile, certezza per oggi e per il futuro. La politica internazionale è, infatti, sempre più connessa alla politica energetica e tale prospettiva deve essere interpretata tenendo in considerazione la fase che il Paese sta attraversando sotto il profilo sociale, con alle spalle due anni di Covid e di fronte una guerra ai confini dell'Europa.
  Pur riconoscendo che il Ministero si è del tutto rinnovato e che l'attuale Ministro ha certamente le competenze richieste per dirigerlo, ritiene che si sarebbero dovuti affrontare i problemi strutturali che hanno portato alla crisi attuale, cosa che a suo giudizio questo provvedimento non fa, recando prevalentemente misure contingenti. Si riferisce, ad esempio all'aumento della domanda dopo il lock down, alla riduzione dell'apporto dell'energia eolica del mare del Nord, alla riduzione della fornitura di gas dalla Russia. A ciò si associa l'aumento esponenziale del costo del carburante, che sta mettendo in ginocchio le famiglie e sul quale il proprio gruppo ha chiesto poche ore fa che il Governo riferisca in Assemblea.
  Ritiene inaccettabile che in questo momento alcune aziende, e cita ad esempio l'Enel, registrino profitti smisurati sulle spalle di imprese che chiudono e cittadini che non riescono ad avere un reddito sufficiente per la sopravvivenza e riterrebbe giusto e maggiormente equilibrato sotto il profilo fiscale che fosse previsto un contributo a loro carico per eliminare le disuguaglianze.Pag. 32
  Passando brevemente al contenuto del provvedimento, stigmatizza l'eccessivo ricorso all'atipico strumento normativo del decreto del Presidente del Consiglio, che peraltro sembra nel caso di specie sostituirsi all'ordinario strumento del regolamento governativo. Si tratta a suo giudizio di una prassi scorretta, su cui si insiste malgrado l'avviso contrario non solo del proprio gruppo ma di eminenti costituzionalisti anche vicini al Partito democratico. Cita inoltre l'articolo 12 nel quale, senza alcun coordinamento con il codice dell'ambiente, si prevede un parere obbligatorio ma non vincolante dell'autorità competente in materia paesaggistica nei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con fonti rinnovabili, inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di VIA.

  Giovanni VIANELLO (MISTO-A) osserva che il provvedimento all'esame è molto complesso e che la programmazione dei lavori annunciata dalla presidente comprime drasticamente i tempi per le Commissioni, non consentendo al Parlamento di intervenire efficacemente.
  Stigmatizza inoltre che il decreto-legge contenga materie tra loro assai differenti.
  Osserva, peraltro, che a fronte di tale diversità il Governo non ha ritenuto opportuno di inserire nel provvedimento all'esame l'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2022, che reca disposizioni che interessano il settore delle fonti di produzione di energia, che ha invece preferito far confluire nel decreto-legge n. 14 del 2022, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (attuale articolo 5-bis), affidando così la discussione di importanti temi relativi all'approvvigionamento energetico e all'ambiente a Commissioni che, per disposizioni del Regolamento, non sono competenti nella materia e non alle Commissioni VIII e X. Ritiene che ciò rappresenti un fatto gravissimo e che il Governo ha scientemente fatto in modo di impedire la discussione nelle sedi competenti.
  Ritiene tuttavia che il decreto-legge all'esame contenga anche elementi positive. Auspica quindi che la ristrettezza dei tempi per la discussione e l'esame degli emendamenti non pregiudichi il buon esito dei lavori del Parlamento e non ne comprima le attività.

  Tommaso FOTI rileva come il provvedimento sembri essere stato scritto a più mani anche per alcune incongruenze all'interno delle relazioni di accompagnamento. Segnala che un intero Titolo, il Titolo IV, recante «altre misure urgenti», si articola in disposizioni che non rientrano certamente nella competenza delle Commissioni assegnatarie del provvedimento in sede referente. Sarebbe opportuno, al riguardo, che si provvedesse ad uno stralcio del titolo IV per non doversi esprimere senza alcuna competenza su norme in materia ad esempio di giustizia, sanità e pubblica amministrazione.
  Il decreto-legge inoltre deve essere mosso da ragioni di necessità e urgenza, ma osserva che quello in esame contiene misure volte a fronteggiare una crisi energetica nata ben prima della guerra tra l'Ucraina e la Russia. Non essendosi fatto nulla in passato con una visione strategica di politica energetica che evitasse di arrivare alla situazione odierna, si mettono adesso in campo misure del tutto inutili, come il credito di imposta ad imprese che, per la loro situazione di crisi irreversibile, non saranno nelle condizioni di poterli maturare. Gli effetti di alcune norme, inoltre, incidono sul secondo trimestre 2022 in una condizione tariffaria completamente diversa da quella di partenza.
  La produzione industriale in Italia è a rischio e il tema della mancata indipendenza energetica, noto da tempo, si inserisce nella scelta consapevole da parte del Governo di una mancata indipendenza politica. Il ministro Cingolani, invece di andare in televisione a spiegare cosa si dovrebbe fare, dovrebbe porre in essere atti concreti e non limitarsi a legare ancora la sua politica «rivoluzionaria» al concetto di semplificazioni, non sempre efficaci, come dimostra il caso del codice di appalti.
  Osserva inoltre che i fondi destinati a questo provvedimento, del tutto insufficienti, dovranno necessariamente essere incrementati e portare, a suo giudizio, ad uno scostamento di bilancio, se si vuole dare Pag. 33una risposta seria ai cittadini e alle imprese.
  Inoltre stigmatizza il metodo ormai in voga di far confluire in un unito testo due diversi decreti legge, procedura che, oltre ad essere incongrua sotto il profilo della tecnica parlamentare, impedisce anche che venga esplicitato in modo corretto l'impegno dei parlamentari.
  Rileva inoltre alcune incongruenze nella scrittura del decreto e cita come mero esempio quanto riportato nella relazione tecnica in ordine agli oneri riguardanti l'articolo 29, che non si comprende – in una lettura sistematica con l'articolo 42 – se siano effettivamente minori entrate.
  Auspica, in conclusione, che possano essere svolte le audizioni dei Ministri competenti che potranno apportare ai lavori delle Commissioni degli elementi di chiarezza.

  Alessia ROTTA, presidente, nel rinviare ad una prossima riunione dell'ufficio di presidenza congiunto eventuali ulteriori richieste in ordine all'esame del decreto-legge, fa presente al collega Foti che i rappresentanti del Governo possono sempre partecipare alle sedute ed esprimere le loro valutazioni nel corso dell'esame del provvedimento.

  Massimiliano DE TOMA (FDI) si associa alle valutazioni del collega Foti esplicitando l'incongruenza – a suo avviso significativa della qualità del testo all'esame – relativa al comma 3 dell'articolo 29 ove viene indicato che alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 1 del medesimo articolo 29 si provvede ai sensi dell'articolo 42 mentre quest'ultimo, al comma 2, lettera c), prevede che dalle misure stabilite dal predetto articolo 29 dovrebbero derivare maggiori entrate.
  Detto ciò evidenzia che forse uno dei temi centrali del dibattito politico e degli interventi governativi dovrebbe invece essere l'aumento dei costi del carburante. Sottolinea che tale aumento comporta una rilevante crescita degli introiti per lo Stato in termini di accise e Iva incassati. Nel timore di ulteriori aumenti nei prossimi giorni, ritiene che si aggraverà la situazione degli approvvigionamenti: gli è peraltro noto che talune regioni già si trovano in prossimità della linea critica. Ritiene concreto il pericolo che possono verificarsi blocchi negli approvvigionamenti già nelle prossime settimane, ciò che comporterà, inoltre, che in mancanza di acquisti di carburante verranno anche meno importanti introiti statali.
  Crede che la situazione sia già in così dinamico movimento che persino le audizioni che le Commissioni si apprestano a svolgere nei prossimi giorni risulteranno in un certo senso invecchiate già al momento della fase emendativa, cosa che costringerà i commissari e il Governo a riscrivere le proposte emendative per adeguarle alla realtà del momento.
  Ritiene che tutte queste siano questioni da non sottovalutare nonché che dovrebbe essere evitato che materie tra loro molto distanti possano essere contenute in un unico provvedimento. In ultimo vuole ricordare che al confine con la Slovenia sono moltissimi coloro che vanno ad approvvigionarsi di carburante oltre confine in quanto il prezzo del carburante in Slovenia è inferiore di un euro rispetto all'Italia. Conclude osservando che andando avanti si rischia anche di impoverire la nazione.

  La sottosegretaria Vannia GAVA si riserva di intervenire successivamente.

  Alessia ROTTA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.