CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 marzo 2022
755.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
COMUNICATO
Pag. 20

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 8 marzo 2022.

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi e C. 3419 Invidia, recanti disposizioni in materia di tirocinio curricolare, della Ministra per le politiche giovanili, Fabiana Dadone.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Martedì 8 marzo 2022. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 14.10.

Introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico.
C. 2887 Bucalo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame.

  Vittoria CASA, presidente, avverte che sostituirà per oggi la deputata Aprea, relatrice per la VII Commissione, che non può partecipare alla seduta.

  Carmela BUCALO (FDI), relatrice per la XI Commissione, introducendo l'esame, ricorda che non risulta ancora uniformemente attuato l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali: obbligo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 104 del 1992 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Infatti, le regioni e i comuni, sulla base di norme e regolamenti, disciplinano diversamente la funzione di garantire l'espletamento di tale compito, affidandolo, con procedure non uniformi, prevalentemente a cooperative. A tale diversità nelle procedure di affidamento corrisponde la diversità dei trattamenti retributivi dei cosiddetti assistenti per l'autonomia e la comunicazione: un aspetto comune – secondo quanto si legge nella Pag. 21relazione che accompagna la proposta – è che una quota della retribuzione viene comunque trattenuta dal soggetto gestore del servizio e che c'è mancanza di continuità, in quanto il compenso non viene erogato se l'assistito per qualsiasi ragione non frequenta le lezioni.
  Sottolinea, quindi, che la proposta di legge è finalizzata a introdurre nell'organico del personale scolastico la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, allo scopo di garantire l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità, dare certezza alle famiglie e valorizzare una categoria di personale altamente qualificata liberandola da una condizione di precarietà lavorativa e retributiva, garantendo l'applicazione del CCLN del comparto scuola. Allo scopo la proposta apporta modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate») e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità»). Viene inoltre previsto che il Ministero dell'istruzione, nelle more della definizione del profilo contrattuale e del CCNL del comparto scuola da applicare nonché dell'orario di lavoro dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, provveda alla stabilizzazione del personale che già ha svolto e attualmente svolge tale attività nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione e formazione.

  Vittoria CASA (M5S), presidente, in sostituzione della relatrice per la VII Commissione, integra la relazione della deputata Bucalo, illustrando il contenuto della proposta di legge, che consta di tre articoli. L'articolo 1, al comma 1, modificando l'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, sposta dagli enti locali al Ministero dell'istruzione l'obbligo di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado (lettera a)). La norma dispone, inoltre, l'integrazione con assistenti per l'autonomia e la comunicazione dei Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT), dei Gruppi di lavoro per l'inclusione (GLI) e dei Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (lettera b)).
  L'articolo 2, comma 1, modificando il decreto legislativo n. 66 del 2017, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, dispone che lo Stato assegni alle scuole statali gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, modificando, conseguentemente la procedura per la definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, eliminando la previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata (lettera a)). La norma, inoltre, prevede l'integrazione del Piano educativo individualizzato (PEI) con le funzioni svolte dagli assistenti per l'autonomia e la comunicazione (lettera b)). Alla luce di tali previsioni, sulla base del comma 1, lettera c), è previsto che il dirigente scolastico richieda all'ufficio scolastico regionale l'assegnazione delle corrispondenti risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione. Conseguentemente, la norma dispone l'estensione agli assistenti per l'autonomia e la comunicazione dell'attività formativa prevista nel piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa (lettera d)). Inoltre, si prevede la possibilità per il dirigente scolastico, in caso di insufficienza del contingente di assistenti rispetto alle esigenze, di proporre ai docenti dell'organico di svolgere anche attività di assistenza o di stipulare ulteriori contratti a tempo determinato con personale in possesso dei titoli necessari (lettera e)). Infine, la norma prevede la possibilità, nei medesimi casi e alle medesime condizioni richieste per l'attività di sostegno, dell'assistenza domiciliare per l'autonomia e la comunicazione (lettera f)).
  L'articolo 3 prevede l'indizione, da parte del Ministero dell'istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di una procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all'assunzione del personale che Pag. 22già svolge funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione. A tale procedura sono ammessi a partecipare coloro che hanno svolto tali funzioni per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, presso le istituzioni scolastiche del servizio nazionale di istruzione e formazione e che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché ulteriori requisiti di formazione specifica. La procedura si svolge su base regionale e i candidati sono collocati in una graduatoria di merito formulata sulla base del punteggio complessivo conseguito. La norma, infine, rinvia a un successivo decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di svolgimento della procedura concorsuale, dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e dei criteri di valutazione.
  Rinvia, infine, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.