CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 marzo 2022
755.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 marzo 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
C. 3495 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, alla seduta odierna in sede consultiva secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
  Nel far presente che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni VIII e X, l'esame del disegno di legge C. 3495 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, ricorda che la Commissione sarà chiamata a esprimere il prescritto parere nella seduta di giovedì 10 marzo.
  In sostituzione della relatrice, onorevole Giuliano, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, evidenzia che il decreto-legge in esame è composto da 43 articoli suddivisi in cinque Titoli, più un allegato. Il Titolo I (articoli da 1 a 21), a sua volta diviso in due Capi, prevede misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e fonti rinnovabili; il Titolo II (articoli da 22 a 25) reca disposizioni in materia di politiche industriali; il Titolo III (articoli da 26 a 28) è intitolato «Regioni ed enti territoriali»; il Titolo IV (articoli da 29 a 42) – che investe anche profili di competenza della Commissione Giustizia – reca altre misure urgenti; e infine, il Titolo V (articoli 42 e 43) detta le disposizioni finali e finanziarie.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una approfondita analisi di tutti i contenuti del decreto-legge in esame, precisa di soffermarsi in questa sede sugli aspetti di interesse per la nostra Commissione. In particolare, evidenzia che Pag. 39l'articolo 33 contiene disposizioni riguardanti diversi profili relativi alle assunzioni presso l'ufficio del processo, effettuate nell'ambito delle procedure di reclutamento previste a supporto del PNRR. In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 73, comma 11-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, che disciplina il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, per consentire ai tirocinanti che sono stati assunti come addetti all'ufficio per il processo durante lo svolgimento del tirocinio, di richiedere che nel calcolo ai fini dell'idoneità del tirocinio stesso a costituire titolo per la partecipazione al concorso per magistrato ordinario, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il periodo di lavoro a tempo determinato svolto presso l'amministrazione giudiziaria dopo l'assunzione, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta.
  Evidenzia che le assunzioni oggetto della disposizione sono quelle riguardanti gli addetti all'ufficio per il processo indicate all'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, avvenute nell'ambito della procedura straordinaria di reclutamento prevista dall'articolo 14 del medesimo decreto-legge n. 80 del 2021 al fine di garantire il rispetto dei tempi per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
  Rileva che il comma 2 prevede modifiche agli articoli 11 e 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recanti, rispettivamente, l'autorizzazione all'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo e la procedura per il loro reclutamento. In particolare, la lettera a) del comma 2, introduce il nuovo comma 2-bis al citato articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, con il quale si prevede l'incompatibilità tra la professione di avvocato e lo svolgimento dell'attività di addetto all'ufficio del processo e stabilisce, per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica, la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale. A tal fine, l'avvocato ed il praticante avvocato sono tenuti a comunicare al consiglio dell'ordine in cui sono iscritti l'assunzione come addetto all'ufficio del processo; in caso di omessa comunicazione, non sarà loro consentito di prendere servizio.
  In proposito rammenta che, per le assunzioni nell'ambito dei progetti di attuazione del PNRR, al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità, il comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 stabilisce, in via generale, che ai professionisti non è richiesta la cancellazione dall'albo, dal collegio o dall'ordine professionale di appartenenza, né l'eventuale assunzione determina la cancellazione d'ufficio. Inoltre, per gli iscritti negli elenchi di personale dotato di alta specializzazione, istituiti presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, non si applica, ove abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, il divieto di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, sanzionato con la nullità dei contratti in tal modo conclusi e con il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni dal comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Con riferimento alla professione forense, rammenta che si è posto il problema della conciliabilità di tale dettato generale con la disciplina specifica in vigore per gli avvocati di cui all'articolo 18 della legge n. 247 del 2012 che prevede l'incompatibilità della stessa professione forense con quasi tutte le forme di lavoro autonomo, subordinato e di attività di impresa, pur facendo eccezione per le attività di insegnamento e ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici (articolo 19 della medesima legge n. 247 del 2012). La questione dell'applicabilità agli avvocati delle disposizioni di cui al comma 7-ter ha provocato richieste di chiarimenti al Consiglio Nazionale Forense da parte di diversi Consigli dell'Ordine degli Pag. 40avvocati, tanto che il CNF ha inteso sollecitare il Governo, con una propria delibera, ad intervenire sulla norma, sottolineandone l'evidente contrasto «con il rigoroso regime di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e il lavoro subordinato» e avanzando alcune proposte di modifica.
  Precisa che dalla relazione illustrativa del provvedimento si evince che «anche su indicazione degli organi rappresentativi dell'Avvocatura si è ritenuto opportuno un chiarimento normativo in ordine all'applicabilità dell'articolo 1, comma 7-ter, del predetto decreto-legge 80 del 2021 anche ai soggetti assunti nell'ufficio per il processo»; tale chiarimento è finalizzato ad evitare che i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa possano essere «lesi nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle due attività (lavorativa e professionale) che potrebbe comportare una indebita commistione di interessi confliggenti».
  Fa presente che la successiva lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 in esame, interviene con due modifiche sull'articolo 14 del decreto-legge n. 80 del 2021. In primo luogo, il numero 1) della lettera b) in esame sostituisce il secondo periodo del comma 11 del citato articolo 14, al fine di consentire, nel caso in cui all'esito delle procedure concorsuali bandite dal Ministero della giustizia, vi siano distretti nei quali non sono stati coperti tutti i posti messi a concorso, che si possa attingere, tramite scorrimento, dalle graduatorie di altri distretti in cui, per il medesimo profilo rimasto scoperto, siano disponibili candidati che sono risultati idonei ma non vincitori. Per partecipare alla procedura di assegnazione di tali posti i candidati idonei, ma non utilmente collocati, nelle graduatorie distrettuali ancora capienti devono presentare apposita domanda, indicando uno solo dei distretti in cui risultano scoperture di posti. L'assegnazione avviene sulla base della votazione conseguita. Resta comunque fermo il vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato, stabilito dall'articolo 15 del citato decreto-legge n. 80 del 2021 (salva la possibilità di mobilità interna, su domanda del dipendente, presso uffici situati nel medesimo distretto, fondata su circostanze sopravvenute successivamente all'assegnazione della sede, di cui al comma 2 del medesimo articolo 15). Come si evince dalla relazione illustrativa al decreto-legge in esame, la sostituzione del secondo periodo del comma 11 dell'articolo 14 si è resa necessaria in quanto la procedura precedentemente prevista, individuando le graduatorie da cui attingere secondo un sistema basato sulla contiguità geografica, si è dimostrata inidonea a garantire la completa copertura delle vacanze poiché non teneva conto della circostanza che le graduatorie incapienti riguardano in concreto proprio distretti confinanti tra loro. In particolare, i distretti nei quali si è rilevato il maggior numero di scoperture sono tutti situati nel Centro-Nord del Paese, secondo una tendenza storicamente radicata: si tratta dei distretti di Milano (189 posti vacanti), Venezia (139), Brescia (127) e Genova (118), seguiti dal distretto di Torino, con poco 92 posti vacanti. Il numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'articolo in esame interviene sul comma 12-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 80 del 2021 che disciplina la procedura speciale per il distretto di Trento, aggiungendo un periodo allo scopo di autorizzare la commissione esaminatrice, anche in deroga al bando di concorso, ad ammettere a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari ad un multiplo non superiore a trenta volte quello dei posti messi a concorso, in base alla graduatoria risultante a seguito della valutazione dei titoli.
  Sottopone, inoltre, all'attenzione della Commissione l'articolo 34 del decreto-legge in esame che apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2021, che contiene le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'istituzione della Procura europea «EPPO». Al riguardo, evidenzia che il comma 1, lettera a), modificando l'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 9 del 2021, relativo alla disciplina dell'autorità competente e del procedimentoPag. 41 per la designazione dei procuratori europei delegati (PED), innalza il limite di età da 59 a 64 anni per i magistrati che si candidano all'incarico di procuratore europeo delegato (PED) (comma 1, lettera a), numero 1)) Il numero 1) inoltre, aggiungendo un periodo al comma 3 del citato articolo 5 del decreto legislativo n. 19 del 2021, specifica che quando – in seguito ad accordo tra il Procuratore capo europeo e il Ministro della giustizia – si provveda alla designazione di procuratori europei delegati addetti esclusivamente alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, la legittimazione alla presentazione della dichiarazione di disponibilità per la designazione all'incarico di PED presso la Procura generale della Corte di cassazione è attribuita ai soli magistrati che svolgono o che abbiano svolto le funzioni di legittimità.
  Rammenta che i successivi numeri 2), 3) e 4) della lettera a) in esame, apportano quindi una serie di modifiche volte al coordinamento con la nuova disciplina sui PED di legittimità. In particolare: è modificato il comma 4 del medesimo articolo 5 del decreto legislativo n. 9 del 2021 specificandosi che la dichiarazione di disponibilità si intende presentata in relazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione (lettera a) n. 2); è modificato il comma 5 del medesimo articolo, relativo alla valutazione da parte del CSM delle candidature, coordinandolo alle nuove disposizioni introdotte e specificando che nel caso di tramutamento di funzioni, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche; resta ferma, al di fuori dei casi dei PED presso la Procura della Cassazione, l'applicazione delle disposizioni vigenti relative al passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa (lettera a), n. 3); sono coordinate con le nuove disposizioni le disposizioni contenute nel comma 6 relative alla designazione dei PED da parte del CSM (lettera a) n. 4).
  Evidenzia che il comma 1, lettera b), modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 9 del 2021 concernente la disciplina dei provvedimenti conseguenti alla nomina dei procuratori europei delegati, con particolare riguardo all'assegnazione degli stessi alle sedi, all'esonero dal carico di lavoro ordinario nonché alla riassegnazione alla sede di provenienza alla cessazione dell'incarico. In particolare le modifiche dei commi 1 e 2 (lettera b) nn. 1) e 2)) sono di coordinamento con l'introduzione delle nuove disposizioni relative ai PED destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione. Anche il numero 3) della lettera b) del comma 1, che modifica il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 9 del 2021, è volta a coordinare la disciplina della riassegnazione del magistrato nominato PED, con l'introduzione dei PED di legittimità. La medesima disciplina viene inoltre integrata al fine di chiarire che la riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte.
  Rileva che la lettera c) del comma 1 dell'articolo 34 in esame interviene sull'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 9 del 2021 con il quale si prevede che il versamento dei contributi previdenziali dei PED sia integralmente posto a carico del Ministero della giustizia, fatto salvo il rimborso all'amministrazione della quota previdenziale posta a carico del magistrato nominato procuratore europeo delegato, secondo le aliquote vigenti. La novella specifica che la quota previdenziale posta a carico del magistrato nominato PED non dovrà essere rimborsata all'amministrazione, nei casi in cui la quota stessa sia stata già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura europea. Evidenzio che secondo quanto specificato dalla Relazione tecnica, allegata al decreto-legge in esame, tale modifica si rende necessaria al fine di rispettare il principio di parità retributiva previsto dall'articolo 96, paragrafo 6, del regolamento EPPO, laddove obbliga gli Stati membri a garantire che la remunerazione complessiva di un procuratore europeo delegato non sia inferiore a quella che gli sarebbe spettata se avesse mantenuto solo la carica di procuratore Pag. 42nazionale. La successiva lettera d) del comma 1 interviene sull'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 9 del 2021 che attribuisce ai procuratori europei delegati le funzioni ed i poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali in relazione ai procedimenti di competenza della Procura europea (tanto per i procedimenti per i quali EPPO ha deciso di avviare un'indagine, quanto per quelli che EPPO abbia avocato in una fase successiva all'avvio delle indagini). La novella aggiunge un periodo al comma 1 per specificare che l'esercizio delle funzioni dei PED addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione è limitato alle sole udienze penali. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 34, modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 9 del 2021, con riguardo ai provvedimenti organizzativi che i dirigenti delle procure devono adottare per integrare i procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio di destinazione; tale disciplina è estesa altresì alla Procura generale presso la Corte di cassazione, in conseguenza dell'introduzione da parte del decreto-legge in esame dei PED di legittimità. La lettera f) del comma 1 modifica il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 9, in relazione alla necessaria comunicazione al Procuratore Capo europeo di determinati provvedimenti (di cessazione dal servizio; disciplinari, anche di natura cautelare e di trasferimento di ufficio) adottati dal CSM nei confronti del procuratore europeo delegato, per motivi non connessi alle sue responsabilità derivanti dal Regolamento EPPO. La novella è volta ad anticipare l'obbligo di comunicazione dalla fase esecutiva dei provvedimenti alla fase che precede l'inizio del procedimento.
  Ricorda che la successiva lettera g) sostituisce il comma 2 dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 9 del 2021, che disciplina il procedimento disciplinare nei confronti dei procuratori europei delegati per fatti connessi alle loro responsabilità derivanti dal regolamento EPPO, stabilendo che l'azione disciplinare in Italia possa essere promossa solo con il consenso del procuratore capo europeo e specificando che il Ministro della giustizia prima di promuovere l'azione disciplinare (e nello specifico prima di trasmettere la richiesta di indagini) nei confronti del PED deve comunicarlo al Procuratore generale presso la Cassazione in modo tale che lo stesso possa acquisire il consenso del Procuratore capo europeo prima che il procedimento sia iniziato, in conformità con quanto richiesto dal Regolamento europeo.
  Fa presente, in fine, che il comma 2 dell'articolo 34 modifica la tabella relativa al Ruolo organico della magistratura ordinaria (tabella B annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71) includendo tra i magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità (lettera E della tabella) quelli «destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione».
  Ciò premesso, sottolinea che sarà cura della relatrice, prima di redigere la proposta di parere sul provvedimento, condividerla per le vie brevi con i gruppi.

  Catello VITIELLO (IV) sottolinea la difficoltà dei gruppi di approfondire, entro il 10 marzo prossimo, i contenuti dell'articolo 33 del decreto-legge in esame che affronta problematiche già emerse nel corso dell'esame da parte della Commissione della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il 2021. Sottolinea come la Commissione abbia rinviato la deliberazione sulla risoluzione sulla citata Relazione proprio perché nel corso del dibattito erano emerse da parte della maggioranza delle perplessità rispetto a determinate scelte in ordine agli addetti all'ufficio del processo. Chiede quindi che la Commissione possa disporre di un tempo maggiore per esprimere il proprio parere sul decreto-legge in esame parallelamente alla deliberazione sulla citata risoluzione sulla Relazione sullo stato di attuazione del PNRR. Evidenzia che il comma 1 dell'articolo 33 del provvedimento prevede come ai fini del tempo di tirocinio possa essere computato anche il periodo di lavoro a tempo determinato come addetto per l'ufficio del processo. A suo avviso tale disposizione rischia di creare una ulteriore stortura del sistema. SottolineaPag. 43 infatti che, se si stabilisce che per la formazione si può prevedere una equiparazione con la figura del tirocinante, non si comprendono le ragioni che vietano tale equiparazione con il praticante avvocato soprattutto considerato che attualmente il tirocinio e la pratica possono essere contestuali. Consapevole che la distorsione del sistema è da rilevare a monte, invita tuttavia a non creare degli ibridi non inseriti nel sistema. Evidenzia infatti che non si può ritenere di risolvere il problema della legge professionale forense partendo dagli addetti per il processo ma che è invece indispensabile intervenire su tutto l'ordinamento professionale senza creare ulteriori categorie di precari, più sfortunate di altre. Da ultimo ritiene che questa versione spot di quello che dovrebbe essere la professione forense costituisce un azzardo che il legislatore, in questo particolare momento storico, non può permettersi.

  Ingrid BISA (LEGA), nel condividere le osservazioni del collega Vitiello, auspica che la relatrice, come ha già fatto la collega D'Orso, relatrice della Relazione sullo stato di attuazione del PNRR per il 2021, effettui un approfondimento sulla norma anche alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito svolto in Commissione proprio sulla citata Relazione. Si unisce, quindi, alla richiesta di rinviare il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sul decreto-legge in esame. In particolare, sottolinea che il comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge in esame prevede che il tirocinio di diciotto mesi presso l'ufficio giudiziario possa essere equiparato ai fini dell'accesso al concorso per magistrato onorario. In proposito ritiene che sia necessario chiarire cosa sia effettivamente l'ufficio del processo in quanto, da una lettura della disposizione in discussione, sembrerebbe che anche in fase di tirocinio, colui che ricopre la carica presso tale ufficio si sostituisca al giudice e che quindi le due posizioni si equiparino. Ritiene pertanto necessario svolgere una riflessione in tal senso sottolineando che vi è invece, in riferimento all'avvocatura, una incredibile discrepanza. Sottolineando come nella proposta di risoluzione sulla Relazione sullo stato di attuazione del PNRR per il 2021 era già stata evidenziata la necessità di equiparare la normativa rispetto al giudice onorario, auspica che il Governo rifletta sulla questione.

  Mario PERANTONI, presidente, sottolineando la delicatezza del tema in discussione, precisa che non vi è alcuna volontà di porre fretta ai commissari. Rileva che il decreto-legge in discussione e la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR per il 2021 hanno evidenziato una problematica che deve essere affrontata di pari passo e, in attesa di conoscere l'orientamento della relatrice, ritiene che non vi siano difficoltà a rinviare l'espressione del parere sul decreto-legge in esame al fine di consentire alla Commissione di coordinare le due deliberazioni. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.