CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 marzo 2022
751.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 218

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 2 marzo 2022.

Seguito dell'audizione informale, in videoconferenza, del Presidente della Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto della regione Trentino Alto-Adige («Commissione dei dodici»), Fabio Scalet, sulla situazione delle autonomie speciali anche in relazione all'attuazione del PNRR.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 9.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019.
C. 3324 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di regolare la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC) del Fucino.
  Il Centro, che opera in parallelo con il centro gemello di Darmstadt, in Germania, è preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione e al controllo in orbita dei satelliti che compongono la «galassia» Galileo, che, insieme a una vasta infrastruttura di terra, costituiscono il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo, oltre a essere attualmente il sistema di navigazione satellitare più preciso che offre una precisione su scala metrica a oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo. L'Italia, che ha sostenuto fin dall'inizio il programma Galileo (grazie al quale l'Unione europea potrà raggiungere la piena indipendenza rispetto ai sistemi satellitari attualmente operativi, a partire dallo statunitense GPS), si è offerta di ospitare uno dei due GCC, individuando a tal fine il Centro spaziale Pietro Fanti, di proprietà di Telespazio S.p.A., collocato nel territorio del comune di Ortucchio, in provincia dell'Aquila. La regione Abruzzo, attraverso il Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano e in partnership con Telespazio S.p.A., ha quindi finanziato e curato l'adeguamento di tale Centro agli scopi del GCC.
  Quanto al contenuto dell'Accordo, che è composto da un preambolo, venti articoli e due allegati, il preambolo richiama gli atti normativi dell'Unione europea che costituiscono la base giuridica dell'Accordo.
  L'articolo 1 reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo.
  L'articolo 2 stabilisce che oggetto dell'Accordo è definire nel dettaglio i termini per l'applicazione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea e le condizioni per lo stabilimento del GCC.
  L'articolo 3 precisa la sede del GCC, ospitato all'interno del Centro spaziale Pietro Fanti, rinviando all'Allegato 2 per l'esatta individuazione degli spazi.
  L'articolo 4 definisce gli obblighi delle Parti.
  L'articolo 5 precisa che la responsabilità dell'Unione europea e dell'Agenzia del GNSS è regolata, rispettivamente, dall'articolo 340 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 19 del Regolamento (UE) 912/2010. L'Italia non può essere considerata responsabile, né sul piano interno né su quello internazionale, per le attività svolte all'interno del GCC, salvo nel caso in cui eventuali danni siano attribuibili alle autorità nazionali o a Telespazio S.p.A.
  L'articolo 6 chiarisce che la regione Abruzzo è proprietaria della struttura al cui interno è situato il GCC; l'Unione europea è invece proprietaria delle apparecchiature e della strumentazione del GCC.
  L'articolo 7, in materia di uso e accesso, riconosce alla Commissione l'uso esclusivo della sede del GCC e impegna l'Italia a fornire adeguata protezione alla sede medesima, mettendo in campo misure almeno equivalenti a quelle previste per le infrastrutture critiche europee così come definite dalla direttiva 2008/114/CE del Consiglio, recepita con il decreto legislativo n. 61 del 2011.
  L'articolo 8 riguarda l'applicazione del Protocollo sui privilegi e le immunità e prevede la possibilità di concludere accordi addizionali tra le Parti per il distaccamento di personale.
  La relazione che accompagna il provvedimento precisa peraltro che al momento è previsto che presso il GCC prestino servizio esclusivamente dipendenti di Telespazio S.p.A., ai quali non si applica il predetto Protocollo.
  L'articolo 9 concerne l'inviolabilità della sede, stabilendo che l'Autorità nazionale di Pag. 220sicurezza potrà accedere ai locali per le attività connesse con la protezione delle informazioni classificate, dopo aver preavvisato la Commissione.
  L'articolo 10 riguarda la protezione delle comunicazioni.
  L'articolo 11 stabilisce che la bandiera dell'Unione europea sia esposta all'esterno della sede.
  L'articolo 12 è relativo al trattamento fiscale e doganale.
  L'articolo 13 riconosce le consuete immunità funzionali ai rappresentanti degli Stati membri che prendano parte ai lavori del GCC.
  L'articolo 14 impegna lo Stato ospitante ad assicurare che al Centro siano forniti i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento.
  L'articolo 15 prevede l'obbligo di cooperazione da parte delle Autorità dello Stato ospitante per facilitare l'applicazione dell'Accordo.
  L'articolo 16 stabilisce che gli Allegati – vale a dire l'Allegato 1 recante i requisiti tecnici applicabili al sito e l'Allegato 2 recante le planimetrie del sito – fanno parte integrante dell'Accordo.
  L'articolo 17 regola le modalità delle comunicazioni tra le Parti, prevedendo che esse avvengano per iscritto tra i rappresentanti autorizzati.
  L'articolo 18 riguarda il diritto applicabile, vale a dire il diritto dell'Unione europea e, in subordine, il diritto dello Stato ospitante.
  L'articolo 19 concerne la soluzione delle controversie.
  L'articolo 20 reca le disposizioni finali, fa cui quelle relative alla durata dell'Accordo, fino al 31 dicembre 2035, e alle procedure di modifica e risoluzione.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 regola la responsabilità dell'Ente ospitante, vale a dire Telespazio S.p.A., rinviando ad un'apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Ente medesimo. A eventuali oneri derivanti da responsabilità attribuibili all'Italia ai sensi dell'Accordo si provvederà con apposito provvedimento legislativo.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Nuovo testo S. 2333, approvato dalla Camera.
(Parere alla 7a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), relatrice, segnala preliminarmente che il provvedimento appare riconducibile alla competenza residuale regionale in materia di istruzione e formazione professionale; ricorda in proposito che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce la materia dell'istruzione alla competenza concorrente, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale, che sono quindi attribuite, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, appunto alla competenza residuale regionale.
  Assume inoltre rilievo, nel provvedimento, la materia, di esclusiva competenza statale, «norme generali sull'istruzione», Pag. 221di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n). Al riguardo, ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005 ha affermato, al fine di distinguere la categoria delle «norme generali sull'istruzione», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, da quella dei «princìpi fondamentali» in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente, che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale».
  A fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento prevede numerose forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 14, comma 4, prevede in via generale che all'attuazione della legge si provveda con decreti del Ministro dell'istruzione previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Richiamando tale procedura o in forza di una previsione autonoma, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è quindi prevista:

   all'articolo 3, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le aree tecnologiche in cui opereranno gli istituti tecnici superiori (ITS Academy);

   all'articolo 3, comma 5, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che stabilisce i criteri per autorizzare, previa anche intesa specifica con la regione interessata, un ITS Academy ad operare in più di un'area tecnologica;

   all'articolo 4, comma 3, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire le linee guida per gli statuti delle fondazioni «ITS Academy»;

   all'articolo 5, comma 1, lettera b) sul decreto ministeriale e sui DPCM chiamati a disciplinare i percorsi formativi di sesto livello EQF;

   all'articolo 6, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i criteri per la valutazione finale e la certificazione dei percorsi formativi;

   all'articolo 7, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire gli standard minimi nazionali per il riconoscimento l'accreditamento degli ITS Academy;

   all'articolo 8, comma 2 ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i percorsi formativi degli ITS Academy;

   all'articolo 10, comma 8, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che, tra le altre cose, dovrà definire la partecipazione di rappresentanti della Conferenza delle regioni al Comitato nazionale ITS Academy istituito dall'articolo;

   all'articolo 11, comma 6, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire criteri e modalità per la ripartizione del fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore istituito dall'articolo;

   all'articolo 12, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare l'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy;

   all'articolo 12, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare la banca dati nazionale;

   all'articolo 13, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione.

  Inoltre, all'articolo 9, comma 1, vengono esplicitamente fatte salve le competenze regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa
  Più nel dettaglio, il provvedimento prevede, all'articolo 1, l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui fanno parte gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazionePag. 222 di istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
  L'articolo 2, comma 1, definisce la missione degli ITS Academy, attribuendo loro in particolare il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali.
  L'articolo 3, comma 1, dispone che siano individuate differenti aree tecnologiche, che costituiscono gli elementi caratterizzanti dei singoli ITS Academy.
  L'individuazione delle aree tecnologiche è demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione da adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. In forza del richiamo all'articolo 14, comma 4, sul decreto è richiesta anche la previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni. Il comma 5 consente ai singoli ITS Academy di fare riferimento a più di un'area tecnologica (tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1), purché nella medesima regione non operino altri ITS Academy che fanno riferimento a quelle medesime aree nonché previa acquisizione dell'intesa con la regione interessata.
  L'articolo 4, comma 1, dispone che gli ITS Academy si costituiscano come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo nazionale della struttura. Il comma 2 prevede che i soggetti fondatori siano almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado; una struttura formativa accreditata dalla regione; una o più imprese e reti di imprese che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy. Il comma 6 stabilisce un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy.
  L'articolo 5, comma 1, prevede l'articolazione in semestri dei percorsi formativi degli ITS Academy e ne disciplina la struttura. Il comma 4 stabilisce i criteri che costituiscono standard organizzativi minimi per i percorsi formativi degli ITS Academy, disponendo, tra le altre cose, che ciascun semestre comprenda ore di attività teorica, pratica e di laboratorio; inoltre, per almeno il 60 per cento del monte orario, l'attività formativa sarà svolta da docenti provenienti dal mondo del lavoro.
  L'articolo 6, al comma 1, prevede che i percorsi di formazione si concludano con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame composte da rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il comma 2 demanda a un decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la determinazione dei criteri e modalità per la costituzione delle commissioni di esame nonché compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni medesime e le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi degli ITS Academy e per la relativa certificazione.
  L'articolo 7, comma 1, dispone che: i) a livello nazionale, sulla base di quanto previsto dal provvedimento in esame, siano stabiliti i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore; ii) i suddetti standard minimi nazionali siano recepiti dalle regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, le quali possono introdurre eventuali criteri aggiuntivi. Alle regioni spetta, inoltre, definire le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento. Il comma 2 demanda la determinazione degli standard minimi nazionali di cui al comma 1 a un decreto del Ministro dell'istruzione, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni (questo attraverso il richiamo all'articolo 14, comma 4). Sullo schema di decreto è acquisito anche il parere delle competenti commissioni parlamentari.Pag. 223
  L'articolo 8, comma 1, conferisce agli ITS Academy e alle istituzioni universitarie la facoltà, nell'ambito della loro autonomia, di rendere organici i loro raccordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 240 del 2010, Il comma 2 affida a un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni (ex articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'attuazione del comma 1.
  L'articolo 9, al comma 1, prevede che la costituzione degli ITS Academy sul territorio nazionale rispetti le competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e sia effettuata sulla base di criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.
  L'articolo 10 istituisce al comma 1 il Comitato nazionale ITS Academy. In base al comma 2, il comitato nazionale propone, tra le altre cose, le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni. Il comma 4 individua la composizione del Comitato nazionale ITS Academy, che sarà presieduto da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, mentre il comma 5 prevede anche la partecipazione di rappresentanti della Conferenza delle regioni.
  L'articolo 11 istituisce il fondo per l'istruzione tecnologica superiore (comma 1), con una dotazione di 68 milioni di euro per il 2022 e di 48 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 (comma 3), allo scopo di promuovere il sistema di istruzione tecnologica superiore (comma 1). I criteri di riparto del fondo sono rimessi a un decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4 e quindi anche previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 12 rimette a decreti del Ministro dell'istruzione adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 4 (e cioè anche previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) la disciplina dell'anagrafe nazionale degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy e della banca dati nazionale relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore già prevista dall'articolo 13 del DPCM del 25 gennaio 2008.
  L'articolo 13 rimette a decreti del Ministro dell'istruzione adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 4 (e cioè anche previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) la disciplina del sistema nazionale di valutazione e monitoraggio, disponendo che il Ministero si possa comunque avvalere anche di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza.
  L'articolo 14 reca le disposizioni finali e transitorie. Tra le altre cose, il comma 4 prevede che all'attuazione della presente legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'università, il Ministro del lavoro, il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  L'articolo 15 dispone che le province autonome di Trento e di Bolzano provvedano alle finalità della legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
  Al riguardo, rileva l'opportunità di fare riferimento, come di consueto, non solo alle province autonome di Trento e di Bolzano, ma anche alle altre regioni a statuto speciale.
  L'articolo 16 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazionePag. 224 delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti.
S. 2356.
(Parere alla 2a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA, presidente, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare, chiede al deputato Antonio Federico di assumerne le funzioni.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «giurisdizione e norme processuali» (articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l) della Costituzione.
  In particolare, l'articolo unico della proposta in esame, al comma 1, novellando l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012, differisce al 14 settembre 2024 l'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria, prevista dagli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo, in relazione alle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate. La disposizione inserisce nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 anche un ulteriore comma 3-bis, il quale prevede che le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024. Il comma 2 dell'articolo unico reca la copertura finanziaria dell'intervento.
  La riforma della geografia giudiziaria introdotta dal decreto legislativo n. 155 del 2012 ha previsto, nella corte d'appello di L'Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo. Dovranno quindi essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale de L'Aquila, i tribunali di Avezzano e di Sulmona; analogamente, dovranno essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale di Chieti, i tribunali di Lanciano e di Vasto. Anche in Abruzzo, come già accaduto nel resto del Paese, la riforma della geografia giudiziaria ha previsto la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale. Per quanto riguarda i circondari di L'Aquila e Chieti, gli unici per i quali la soppressione non è stata ancora operata, dovranno venire meno le sezioni distaccate di Ortona e di Atessa.
  Già in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (13 settembre 2012), l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012 aveva previsto – in considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali de L'Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 – che per tali tribunali la riforma della geografia giudiziaria acquistasse efficacia a partire dal 13 settembre 2015. Successivamente è intervenuto l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 150 del 2013 che, per il distretto di corte d'appello de L'Aquila, ha posticipato l'efficacia della riforma al 13 settembre 2018. Tale termine è stato ulteriormente differito al 13 settembre 2020 dal decreto-legge n. 8 del 2017; le motivazioni di tale ultima proroga, hanno fatto riferimento non più al terremoto del 2009 bensì alle «esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017». Ancora, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 1139, lettera d)) ha prorogato il termine al 14 settembre 2021. Tale termine è stato, da ultimo, differito dal decreto-legge n. 162 del 2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020) al 14 settembre 2022.
  Il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene alle competenze della Commissione, rileva tuttavia l'opportunità di valutare una riforma della geografia giudiziaria anche con riferimento ad altri contesti territoriali.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione. (vedi allegato 3).

  Il deputato Roberto PELLA (FI), nel condividere la proposta di parere, segnala che il tema è stato affrontato anche nel Pag. 225corso dell'esame del decreto-legge n. 228 del 2021 (cosiddetto proroga-termini), senza tuttavia addivenire a una soluzione.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.
Testo unificato C. 2493 e abb.
(Parere alla IX Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA, presidente, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare, chiede al senatore Francesco Mollame di assumerne le funzioni.

  Il senatore Francesco MOLLAME (L-SP-PSd'Az), relatore, segnala preliminarmente che il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione). In proposito, ricordo che la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 169 del 2013) ha ricondotto infatti a tale competenza, anche in ambito aeroportuale, le disposizioni inerenti ai requisiti di sicurezza e alle relative responsabilità. Con riferimento alle disposizioni in materia di esercizio della professione di istruttore di volo, assume rilievo anche la competenza concorrente in materia di «professioni» (articolo 117, terzo comma della Costituzione). Segnala tuttavia come, a tale riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia riconosciuto che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale (quali l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti), si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale (sentenza n. 98 del 2013).
  Più nel dettaglio, l'articolo 1 offre una chiave di lettura generale, stabilendo che il principio ispiratore della nuova disciplina è la sicurezza.
  L'articolo 2 reca, al comma 1, le definizioni, stabilendo che per volo da diporto o sportivo (VDS) si intende quello svolto a scopi ricreativi, diportistici o sportivi, effettuata con aeromobili, con o senza motore, contraddistinti da caratteristiche specificate nell'allegato 1 al testo di legge.
  L'articolo 3 assegna, in linea con il vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2010, ampie competenze amministrative all'Aeroclub d'Italia. Questo provvede, in particolare allo svolgimento e la regolamentazione dell'addestramento ai fini del rilascio degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze per la conduzione degli aeromobili da impiegare per il VDS; al rilascio delle autorizzazioni alle organizzazioni di addestramento per il VDS; al rilascio degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze per la conduzione degli aeromobili da impiegare per il VDS; all'immatricolazione degli aeromobili da impiegare per il VDS provvisti di motore, a esclusione di quelli di peso a vuoto inferiore a 150 kg, nel registro tenuto presso l'Aero Club d'Italia ai sensi dell'articolo 5 dello statuto dell'Aero Club d'Italia, approvato con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53; all'esercizio di ogni funzione, anche di verifica della rispondenza, di controllo e di vigilanza, attribuita da legge o regolamenti ovvero delegata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o da altre autorità aeronautiche.
  L'articolo 4 dispone in merito al volo libero con aeromobili privi di motore e con decollo o atterraggio a piedi e da superficie fissa, a esclusione delle attività di base jumping, in quanto utilizzati per l'esercizio di un'attività fisica, motoria o sportiva, e stabilisce che essi sono considerati attrezzi sportivi.
  L'articolo 5 concerne i profili generali dell'uso delle aree di decollo e atterraggio e delle dotazioni dei mezzi. Esso statuisce tra le altre cose che i velivoli destinati al VDS possono effettuare le operazioni di decollo, atterraggio e rimessaggio su qualsiasi area idonea quali campi di volo; aviosuperfici; idrosuperfici ed elisuperfici, previo consenso, ove necessario, del proprietario, dell'esercentePag. 226 dell'area o di chi può disporne l'uso, fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili o militari sulla base di esigenze di difesa, di sicurezza o di ordine pubblico. I velivoli sono dotati di stazione radio, transponder e localizzatore di emergenza, condotti da pilota abilitato; possono altresì effettuare le operazioni di decollo, atterraggio e rimessaggio sugli aeroporti autorizzati dall'ENAC all'esercizio delle attività di VDS, ovvero su quelli militari previo accordo tecnico tra Aeronautica militare e Aero Club d'Italia.
  L'articolo 6 disciplina in via di massima i titoli e le qualifiche professionali dell'attività di volo libero e stabilisce che presso l'Aero Club d'Italia è istituito il Registro degli istruttori, degli accompagnatori e delle guide di volo libero.
  L'articolo 7 rinvia a regolamenti da adottare con decreto del Ministro per le infrastrutture e mobilità sostenibili (IMS) su proposta dell'Aero Club d'Italia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per, tra le altre cose, l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ai fini dell'addestramento e dell'esercizio dell'attività di volo libero, prevedendo che tale accertamento sia effettuato con una periodicità non superiore al biennio; l'attività e programmi dei corsi teorici e pratici per il conseguimento degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze di volo libero e l'attività e programmi dei corsi teorici e pratici per il conseguimento dell'attestato per l'esercizio del volo libero biposto, nonché delle qualifiche di istruttore, di istruttore esaminatore, di accompagnatore e di guida di volo libero.
  L'articolo 8 rimette a regolamenti adottati con decreto del Ministro per le Infrastrutture e mobilità sostenibili (IMS), su proposta dell'Aero Club d'Italia e di concerto con il Ministro della difesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, tra gli altri, i requisiti di idoneità psico-fisica ai fini dell'addestramento e della conduzione degli aeromobili provvisti di motore, prevedendo una periodicità di verifica non superiore al biennio che tenga conto dell'età e della tipologia di licenza; le attività e programmi dei corsi teorici e pratici per il conseguimento degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze per la conduzione degli aeromobili da impiegare per il VDS provvisti di motore; l'istituzione di un registro degli istruttori di aeromobili destinati al VDS a motore e i requisiti tecnici per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli aeromobili da impiegare per il VDS diverso dal volo libero anche rispondente a criteri riconosciuti da Stati membri EASA e di quelli per i quali EASA ha un accordo bilaterale in materia di aeronavigabilità e prevedendo le modalità di estensione della durata di componenti a vita limitata.
  L'articolo 9 reca una novella all'articolo 743 del codice della navigazione, di cui al Regio decreto n. 327 del 1942. Vi viene sostituito il quarto comma, nel senso di escludere l'applicabilità dello stesso art. 743 proprio per gli aeromobili destinati al VDS, in possesso delle caratteristiche individuate dalla legislazione vigente.
  L'articolo 10 è dedicato alle sanzioni pecuniarie. Gli illeciti qui individuati sono 4, di crescente gravità: quello del pilota che viola le disposizioni su circolazione aerea, restrizioni nell'uso degli spazi aerei, di interessamento degli spazi aerei senza autorizzazione ove richiesta: la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata in euro da 200 a 1.000; quello di chiunque eserciti l'attività professionale di accompagnatore o guida di volo libero senza aver conseguito la relativa abilitazione: la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata in euro da 500 a 2.000; quello di chiunque svolga attività di volo su aeromobili da impiegare per il VDS senza avere conseguito il relativo titolo abilitante: la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata in euro da 1.000 a 2.000; quello di chiunque svolga attività di istruzione al volo su aeromobili VDS senza aver conseguito la relativa abilitazione o senza le previste autorizzazioni: la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata in euro da 1.000 a 5.000.
  L'articolo 11 prevede che alla materia delle sanzioni amministrative pecuniarie si applichino i principi della legge sulla depenalizzazione (n. 689 del 1981) e che secondoPag. 227 tale legge siano devoluti all'Aero club d'Italia i relativi proventi.
  L'articolo 12 riguarda il procedimento di applicazione delle sanzioni: l'Aero club contesta le violazioni e promuove il contraddittorio con il responsabile della violazione; la Commissione di disciplina esprime un parere; e il Consiglio federale irroga la sanzione.
  L'articolo 13 riguarda le sanzioni interdittive comminate tramite sospensione; i casi nei quali può essere irrogata la sanzione interdittiva della sospensione sono rimessi all'allegato 2 alla legge. La sospensione ha durata minima di un mese e massima di 2 anni.
  L'articolo 14 riguarda le sanzioni interdittive comminate tramite revoca dei titoli abilitativi; la revoca è prevista in caso di giudizio di non idoneità permanente del titolare, per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, anche per uso, abuso o dipendenza da sostanze psicotrope o stupefacenti; quando il titolare è dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero quando è sottoposto a una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; in caso di una terza infrazione, accertata in un periodo di dieci anni; in caso di violazione, accertata con sentenza penale passata in giudicato, che ha comportato un incidente aeronautico, dal quale sono derivate la morte o lesioni personali gravi a passeggeri o a terzi. La revoca è definitiva, ma il Consiglio federale stabilisce il termine decorso il quale i titoli abilitativi possono richiesti nuovamente ab initio.
  L'articolo 15 dispone l'abrogazione della legge n. 106 del 1985; del decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2010 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2010.
  Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene alle competenze della Commissione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 2 marzo 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.