CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 marzo 2022
750.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 18

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 1° marzo 2022.

Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati, di Eriberto Rosso, segretario dell'Unione Camere Penali,Pag. 19 di Giovanni Malinconico, Presidente dell'Organismo Congressuale Forense, di Nicola Madia, avvocato penalista, di Giovanni D'Alessandro, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università telematica «Niccolò Cusano», e di Francesco Saverio Marini, professore ordinario di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Tor Vergata, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2681 Governo e abb., recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

  Le audizioni informali si sono svolte dalle 10 alle 12.55.

SEDE REFERENTE

  Martedì 1° marzo 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.25.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, alle sedute odierne in sede referente, in sede consultiva e in sede di Relazioni al Parlamento secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Disposizioni in materia di contrasto delle occupazioni abusive di immobili.
C. 1283 Orfini, C. 3165 Paolin, C. 3240 Cirielli, C. 3358 Calabria e C. 3359 Paolini.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3378 Foti, C. 3397 Papiro e C. 3402 Spena).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2021.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, a seguito della richiesta avanzata dalla Commissione, acquisito l'orientamento favorevole unanime dei rappresentanti dei gruppi presso la VIII Commissione, il Presidente della Camera, in data 4 febbraio, ha nuovamente assegnato alla sola Commissione Giustizia la proposta di legge C. 3378 Foti, inizialmente assegnata in sede referente alle Commissioni riunite II e VIII. Poiché quindi tale proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge in esame, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.
  Avverte altresì che sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 3397 Papiro recante «Introduzione degli articoli 633-bis del codice penale e 703-bis del codice di procedura civile e altre disposizioni in materia di invasione di edifici adibiti ad abitazione e di provvedimenti urgenti a tutela del possesso» e C. 3402 Spena recante «Istituzione di un Fondo di solidarietà per il sostegno in favore dei soggetti che abbiano subìto l'occupazione illegittima della propria abitazione». Poiché anche tali proposte di legge vertono sulla materia del contrasto delle occupazioni abusive di immobili, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1° marzo 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.30.

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Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.
C. 3307 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione, il disegno di legge C. 3307, recante adesione dell'Italia alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. Preliminarmente, rammenta che la Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi (nota anche come «Convenzione sui metalli preziosi», «Convenzione di contrassegno» o «Convenzione di Vienna») è stata firmata il 15 novembre 1972 a Vienna dai rappresentanti dei governi di Austria, Finlandia, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Svezia Svizzera e che successivamente hanno aderito alla Convenzione i seguenti Stati: Irlanda, Danimarca, Repubblica ceca, Regno dei Paesi Bassi, Lettonia, Lituania, Israele, Polonia, Ungheria, Cipro, Slovacchia, Slovenia e Croazia. La domanda di adesione alla Convenzione è stata presentata dall'Italia con l'obiettivo di condividere lo scopo della Convenzione di «facilitare il commercio internazionale degli oggetti in metalli preziosi, mantenendo, nel contempo, la tutela del consumatore giustificata dalla particolare natura di tali oggetti». Infatti, come evidenziato dall'Analisi tecnico normativa, attraverso la certificazione sul rispetto degli standard tecnici previsti e un marchio comune di controllo (apposto, previa verifica del titolo, da un ufficio del saggio riconosciuto dallo Stato contraente), la Convenzione semplifica le procedure doganali ed istituisce tra gli Stati sottoscrittori un'area di libero scambio per gli oggetti in metalli preziosi. L'adesione alla Convenzione – sempre secondo l'Analisi tecnico-normativa – è stata valutata favorevolmente dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che congiuntamente hanno seguìto l'iter di adesione, nell'ambito di un programma di politica settoriale a sostegno delle imprese del settore orafo, individuando nell'adesione alla Convenzione l'unica via realistica da perseguire per consentire la libera circolazione dei prodotti in metalli preziosi in numerosi mercati (rilevanti per le esportazioni italiane).
  Per quanto attiene al contenuto della Convenzione di cui si propone la ratifica – che si compone di 15 articoli, un breve preambolo e due allegati tecnici e che è integrata da una raccolta di documentazione relativa alle decisioni su materie tecniche connesse agli allegati I e II alla Convenzione nonché agli atti del Comitato permanente – nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una più dettagliata analisi della stessa, fa presente che si soffermerà in questa sede principalmente sui profili di particolare interesse per la Commissione Giustizia.
  Nel dettaglio evidenzia che la Convenzione di si compone di 4 capitoli. Il Capitolo I (articoli da 1 a 4) reca la portata e l'ambito di applicazione della Convenzione, precisando tra l'altro che la Convenzione non può imporre ad uno Stato contraente di derogare alla propria normativa nazionale in materia (articolo 1) e che per «lavori in metallo prezioso» si intendono i lavori in platino, in oro, in palladio, in argento o in leghe di questi metalli come definiti nell'allegato I (articolo 2). L'articolo 3 stabilisce le condizioni cui devono sottostare gli oggetti in metalli preziosi per godere dei benefìci derivanti dalla Convenzione e precisa che i benefìci non sono applicabili agli oggetti che, successivamente all'apposizione dei marchi previsti dalla Convenzione, abbiano subìto la cancellazione o l'alterazione di alcuno dei marchi previsti. L'articolo 4 esclude dall'applicazione dei benefìci derivanti dalla Convenzione anche gli oggetti che, successivamente all'apposizione dei marchi previsti Pag. 21dalla Convenzione, siano stati alterati con aggiunte di parti o in qualsiasi altra maniera.
  Rammenta che il Capitolo II, di particolare interesse per la Commissione Giustizia, è composto dagli articoli da 5 a 9 e reca norme in materia di controlli e di sanzioni. In particolare, l'articolo 5 prevede che ciascuno Stato contraente debba designare uno o più uffici di controllo e punzonatura autorizzati per il controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi secondo quanto previsto dalla Convenzione. Il secondo paragrafo indica i requisiti che tali uffici devono soddisfare per poter essere riconosciuti. Il terzo paragrafo prevede per gli Stati contraenti l'obbligo di notificare al Depositario della Convenzione (attualmente il Regno di Svezia) il riconoscimento di detti uffici, nonché l'eventuale ritiro di tale riconoscimento. L'articolo 6 precisa che la Convenzione non vieta agli Stati contraenti di eseguire controlli a campione sugli oggetti recanti i marchi previsti dalla Convenzione stessa, senza che ciò ne ostacoli indebitamente l'importazione o la commercializzazione.
  Sottolinea che l'articolo 7 contiene la delega da parte degli Stati contraenti al Depositario di registrare presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale il marchio della Convenzione quale marchio nazionale di ciascuno di essi.
  Rammenta che l'articolo 8 prevede che gli Stati contraenti debbano avere e mantenere (o, in mancanza, dotarsi di) una normativa nazionale che proibisca, a pena di sanzioni, qualsiasi contraffazione o uso improprio del marchio della Convenzione. Il secondo paragrafo precisa che gli Stati contraenti si impegnano ad avviare procedimenti legali, ai sensi di tale normativa, qualora un altro Stato contraente rilevi o porti alla sua attenzione sufficienti prove della contraffazione o dell'uso improprio del marchio comune. L'articolo 9 indica la procedura da seguire nel caso in cui uno Stato contraente rilevi che un prodotto recante il marchio della Convenzione, proveniente da un altro Stato contraente, non corrisponda ai requisiti tecnici previsti dalla Convenzione medesima.
  Precisa che il Capitolo III, articoli 10 e 11 (Comitato permanente e modifiche), istituisce all'articolo 10 un Comitato permanente (Standing Committee), in cui è rappresentato ciascuno Stato contraente, e ne precisa i compiti e le modalità operative e disciplina la procedura di modifica del testo della Convenzione e degli Allegati (articolo 11).
  Fa presente, inoltre, che il Capitolo IV, articoli da 12 a 15, reca le Disposizioni finali, indicando le condizioni che uno Stato deve soddisfare per aderire alla Convenzione, nonché la procedura di adesione (articolo 12) e prevedendo che ciascuno Stato contraente possa dichiarare che sono compresi o esclusi dall'applicazione della Convenzione i territori per i quali è responsabile delle relazioni internazionali (articolo 13). L'articolo 14 stabilisce le modalità di recesso dalla Convenzione mentre l'articolo 15 prevede la ratifica da parte degli Stati firmatari e il deposito dei relativi strumenti. Infine, l'Allegato I fornisce le definizioni dei termini utilizzati (glossario) e precisa i requisiti tecnici che gli oggetti devono soddisfare per godere dei benefìci della Convenzione, rivestimenti mentre l'Allegato II disciplina l'attività di controllo svolta dagli uffici del saggio riconosciuti dagli Stati contraenti.
  Quanto al contenuto del disegno di legge, che si compone di 6 articoli, rammenta che gli articoli 1 e 2 autorizzano il Presidente della Repubblica ad aderire alla Convenzione e ne dispongono la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 3 dispone che il marchio comune di controllo sia apposto dagli uffici del saggio del sistema camerale, designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione. Tali uffici apporranno il marchio comune di controllo previsto dall'articolo 7 della Convenzione, congiuntamente al marchio di cui all'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rammento in proposito che secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, del citato decreto del Presidente della RepubblicaPag. 22 n. 150 del 2002 il marchio d'identificazione è costituito dall'immagine di profilo della testa dell'Italia turrita all'interno di un cerchio sotto cui è un cartiglio riportante la sigla della provincia. Rileva che l'articolo 4 valuta gli oneri del provvedimento, mentre l'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che per l'attuazione della Convenzione, ad eccezione delle spese di cui all'articolo 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, sottolineando che sono decorsi 50 anni dalla stipula della Convenzione di Vienna, rinvia il seguito dell'esame, per l'espressione del prescritto parere, alla seduta di domani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019.
C. 3324 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019 (C. 3324 Governo), approvato dal Senato.
  Rammenta che l'Accordo tra la Commissione europea ed il nostro Paese disciplina la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC), del Fucino. Il Centro, che opera in parallelo con il centro gemello di Darmstadt, in Germania, è preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione e al controllo in orbita dei satelliti che compongono la «galassia» Galileo, che, insieme ad una vasta infrastruttura di terra, costituiscono il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo, oltre a essere attualmente il sistema di navigazione satellitare più preciso che offre una precisione su scala metrica a oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo. L'Italia, che ha sostenuto fin dall'inizio il programma Galileo (grazie al quale l'Unione europea potrà raggiungere la piena indipendenza rispetto ai sistemi satellitari attualmente operativi, a partire dallo statunitense GPS), si è offerta di ospitare uno dei due GCC, individuando a tal fine il Centro spaziale Pietro Fanti, di proprietà di Telespazio S.p.A., collocato nel territorio del comune di Ortucchio, in provincia dell'Aquila. La regione Abruzzo, attraverso il Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano e in partnership con Telespazio S.p.A., ha quindi finanziato e curato l'adeguamento di tale Centro agli scopi del GCC.
  Quanto al contenuto dell'Accordo, che è composto da un preambolo, venti articoli e due allegati – rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per una più dettagliata analisi dello stesso – evidenzia che il preambolo richiama gli atti normativi dell'Unione europea che costituiscono la base giuridica dell'Accordo.
  Sottolinea che l'Accordo, dopo aver offerto un quadro delle terminologie utilizzate (articolo 1) e stabilito all'articolo 2 che il suo oggetto è definire nel dettaglio i termini per l'applicazione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea e le condizioni per lo stabilimento del GCC, ribadisce che il Centro di controllo Galileo (GCC) ha sede all'interno del Centro spaziale «Pietro Fanti», rinviando all'Allegato 2 per l'individuazione dei relativi spazi (articolo 3). L'articolo 4 definisce gli obblighi delle Parti stabilendo che l'Italia debba mettere a disposizione della Commissione, senza oneri, la sede del GCC e ne deve garantire la manutenzione. La Commissione europea ha la responsabilità generale della gestione del Programma Galileo.Pag. 23 L'articolo 4 delinea inoltre i compiti e le responsabilità relativi alla trattazione delle informazioni classificate, originate o ricevute dal GCC.
  Rammenta che l'articolo 5 prevede che la responsabilità dell'Unione europea e dell'Agenzia del GNSS è regolata, rispettivamente, dall'articolo 340 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 19 del Regolamento (UE) 912/2010. L'Italia non può essere considerata responsabile in nessuna circostanza per eventuali danni o perdite causate dalle attività del GCS, salvo nel caso in cui essi siano attribuibili allo Stato ospitante o all'Ente ospitante. L'articolo 6 chiarisce che la regione Abruzzo è proprietaria della struttura al cui interno è situato il GCC; l'Unione europea è invece proprietaria delle apparecchiature e della strumentazione del GCC.
  Evidenzia che ulteriori disposizioni regolano l'uso e l'accesso alla sede, riconoscendo alla Commissione il diritto ad un uso esclusivo della struttura e impegnando l'Italia a fornirle adeguata protezione con la messa in campo di misure almeno equivalenti a quelle previste per le infrastrutture critiche europee così come definite dalla direttiva 2008/114/CE del Consiglio, recepita con il decreto legislativo n. 61 del 2011 (articolo 7). L'articolo 8, che riguarda l'applicazione del Protocollo, prevede la possibilità di concludere accordi addizionali tra le Parti per il distaccamento di personale e rinvia la declinazione puntuale delle norme del Protocollo relative a privilegi e immunità del personale ad accordi da concludere successivamente, nel caso in cui tale situazione venisse a cambiare. La Relazione che accompagna il provvedimento precisa che al momento non è previsto che presso il GCC prestino servizio funzionari europei, ma solo dipendenti di Telespazio S.p.A., che non hanno titolo ad alcuna facilitazione.
  Rileva che l'articolo 9, di interesse della Commissione giustizia, concerne l'inviolabilità della sede, che è esente da perquisizioni, requisizioni, confische ed espropriazioni. L'articolo prevede inoltre che, in linea con quanto previsto dal Protocollo, le proprietà e i beni dell'Unione europea connessi con il funzionamento del GCC non sono soggetti ad alcun provvedimento di coercizione amministrativa o legale, né attraverso azioni esecutive, né attraverso azioni amministrative, giudiziarie o legali, senza la previa autorizzazione della Corte di Giustizia dell'Unione europea. L'inviolabilità si estende anche agli archivi dell'Unione europea connessi con il funzionamento del GCC. Sottolinea che il paragrafo 9.5 dell'articolo 9 precisa che la sede del GCC non può essere utilizzata come rifugio dalla giustizia per persone destinatarie di provvedimenti di estradizione o di espulsione o che si sottraggono all'arresto o al giudizio secondo la legge dello Stato ospitante. Inoltre, l'Autorità nazionale di sicurezza potrà accedere ai locali per le attività connesse con la protezione delle informazioni classificate, dopo aver preavvisato la Commissione (paragrafo 9.4).
  Ricorda che l'articolo 10 impegna l'Italia a consentire e proteggere senza restrizioni le comunicazioni connesse con il funzionamento del GCC mentre l'articolo 11 stabilisce che la bandiera dell'Unione europea sia esposta all'esterno della sede. Ulteriori articoli disciplinano il trattamento fiscale e doganale (articolo 12), le immunità funzionali riconosciute ai rappresentanti degli Stati membri che prendano parte ai lavori del GCC nonché ai loro consiglieri ed esperti tecnici (articolo 13), i servizi pubblici che l'Italia si impegna ad assicurare al GCC per garantirne il funzionamento (articolo 14), gli obblighi di cooperazione dello Stato ospitante con la Commissione (articolo 15), e rinviano ai due allegati in relazione ai requisiti tecnici applicabili allo Stato ospitante e alle planimetrie della sede del GCC (articolo 16).
  Evidenzia che, dopo aver disciplinato le modalità di comunicazione tra Italia e Commissione, richiamato il diritto applicabile e stabilito le modalità di soluzione delle eventuali controversie (articoli 17-19), l'Accordo, in fine, reca le disposizioni finali, relative – fra le altre – all'estensione dei benefici dell'Accordo all'Agenzia del GNSS europeo, disciplinandone anche l'entrata in Pag. 24vigore, la modifica e la risoluzione (articolo 20).
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, sottolinea che lo stesso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 regola la responsabilità dell'Ente ospitante, vale a dire Telespazio S.p.A., rinviando ad un'apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'Ente medesimo. A eventuali oneri derivanti da responsabilità attribuibili all'Italia ai sensi dell'Accordo si provvederà con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame, per l'espressione del parere, alla seduta di domani, mercoledì 2 marzo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.
C. 3325 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, rileva che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione di merito, il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.
  Nel rammentare che l'Unione europea ed il Giappone hanno una lunga tradizione di cooperazione politica, economica e settoriale, fa presente che gli obiettivi principali dell'accordo in esame, frutto di un iter negoziale avviato nel 2013, sono quelli del rafforzamento e dell'intensificazione del dialogo su numerose questioni bilaterali, regionali e multilaterali di comune interesse, tra cui i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, gli affari marittimi, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica. L'Accordo ribadisce inoltre l'impegno delle Parti a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali attraverso la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'adozione di misure volte a fronteggiare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e prevede la possibilità di sospensione dell'applicazione dell'Accordo stesso in caso di violazione di elementi essenziali, quali la clausola sui diritti umani o quella in materia di non proliferazione.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione completa dell'Accordo, composto da 51 articoli, evidenzia che nella relazione si concentrerà sulle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia, rammentando in primo luogo che l'articolo 7 prevede la collaborazione delle Parti in tema di indagini e azioni penali riguardo ai crimini gravi di rilevanza internazionale, promuovendo gli obiettivi dello Statuto di Roma e l'aumento dell'efficacia della Corte penale internazionale. Ai sensi dell'articolo 8, la prevenzione e la lotta al terrorismo costituiscono una priorità condivisa dalle parti, che intensificano la collaborazione in materia nel rispetto del diritto internazionale applicabile e dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Le parti promuovono inoltre il dialogo e lo scambio di informazioni e opinioni su tutti gli atti di terrorismo, nonché sui relativi metodi e sulle pratiche correlate, pur rispettando la protezione della vita privata e dei dati personali conformemente al diritto internazionale e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
  Segnala inoltre che, ai sensi dell'articolo 32, le parti intensificano la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, soprattutto per quanto riguarda la promozionePag. 25 e l'efficacia delle convenzioni sulla cooperazione giudiziaria in materia civile. È prevista inoltre l'intensificazione della cooperazione giudiziaria in materia penale, in base all'accordo sulla reciproca assistenza giudiziaria in materia penale che Unione europea e Giappone hanno firmato nel 2009 e alle sue eventuali modifiche. Secondo l'articolo 33 le parti condividono l'impegno a prevenire e combattere la corruzione e la criminalità organizzata transnazionale, incluso il traffico di armi da fuoco e la criminalità economica e finanziaria, anche attraverso la promozione ove opportuno di accordi internazionali pertinenti, mentre l'articolo 34 sancisce l'impegno delle parti ad impedire che i propri sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo.
  Osserva che nel quadro di quanto previsto dall'articolo 35, Unione europea e Giappone si impegnano a collaborare in materia di prevenzione e lotta contro le droghe illecite, con l'obiettivo di ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e la produzione illecita di stupefacenti e di smantellare le reti criminali transnazionali coinvolte nel traffico di droga. L'articolo 36 prevede il rafforzamento della cooperazione per promuovere e tutelare i diritti umani e la libera circolazione delle informazioni nella massima misura possibile all'interno del ciberspazio, potenziando la cibersicurezza e contrastando la cibercriminalità. Con l'articolo 37 le parti collaborano per utilizzare, in misura compatibile con le rispettive disposizioni legislative e regolamentari, gli strumenti disponibili quali i codici di prenotazione (PNR), per prevenire e combattere gli atti di terrorismo e i reati gravi, nel rispetto del diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali.
  Rammenta che l'articolo 38 dispone che le parti promuovano il dialogo sulle politiche in materia di migrazione, lavorando insieme su materie quali la migrazione legale e irregolare, il traffico di esseri umani, l'asilo e la gestione delle frontiere, compresi i visti e la sicurezza dei documenti di viaggio. L'articolo 39 prevede infine che le parti cooperino per assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali.
  Passando al disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 13 ottobre 2021, segnala che esso si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 riporta una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 4 dispone infine in merito all'entrata in vigore della legge.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame, per l'espressione del prescritto parere, ad altra seduta, già prevista per la giornata di domani, mercoledì 2 marzo.

  La seduta termina alle 14.35.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

  Martedì 1° marzo 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.35.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.
Doc. CCLXIII, n. 1.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2022.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che nella seduta del 24 febbraio scorso si è conclusa la discussione generale e che era stato stabilito alle ore 13 di lunedì 28 febbraio il termine entro il quale far pervenirePag. 26 alla relatrice, onorevole D'Orso, eventuali osservazioni in ordine alla predisposizione della proposta di risoluzione che la Commissione adotterà nella seduta già prevista per domani, mercoledì 2 marzo.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, fa presente che il gruppo di Fratelli di Italia le ha trasmesso, per le vie brevi, alcune osservazioni sul provvedimento mentre non le risultano pervenuti ulteriori contributi scritti da parte degli altri gruppi. Sottolinea di aver comunque preso nota delle diverse sensibilità emerse nel corso delle sedute precedenti e di averne tenuto conto ai fini della predisposizione della proposta di risoluzione che illustra (vedi allegato). Fa quindi presente che, proprio in relazione alle predette sensibilità, nella stesura della proposta di risoluzione ha posto l'accento in modo incisivo sulla problematica relativa alla incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'impiego lavorativo presso l'Ufficio del processo. In proposito ritiene che, poiché non è ancora stato pubblicato il decreto-legge con il quale il Governo individua la soluzione a tale problematica, il Parlamento potrà esprimersi liberamente sul tema, fornendo una indicazione tempestiva all'Esecutivo. Rammenta, inoltre, che l'onorevole Bartolozzi aveva richiesto, per quanto attiene alla riforma della giustizia tributaria, di porre l'accento principalmente sul documento conclusivo dell'indagine conoscitiva «Sulla riforma dell'IRPEF ed altri aspetti del sistema tributario» elaborato congiuntamente dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato. In proposito fa presente di aver ritenuto tale richiesta coerente con gli impegni che tendono a garantire la piena valorizzazione e il pieno coinvolgimento del Parlamento. Sottolinea di aver inserito nell'impegno di cui alla lettera a) anche un aspetto che non era emerso nel corso del dibattito parlamentare – sul quale è interessata a conoscere se i gruppi possono convergere – relativo alla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. Precisa, inoltre, che l'impegno di cui alla lettera c) della proposta di risoluzione da lei presentata si riferisce a un tipo di intervento auspicato dal collega Paolini, mentre quello di cui alla lettera d) recepisce un'osservazione dei colleghi Varchi e Maschio. Precisa infine che il gruppo di Fratelli di Italia aveva anche espresso l'auspicio che nella risoluzione si prevedessero interventi per implementare l'organico della polizia penitenziaria. Sottolinea tuttavia che purtroppo, nonostante l'alta sensibilità della Commissione sulla tematica, tale indirizzo non è stato inserito nella proposta di risoluzione in quanto il PNRR prevede soltanto assunzioni a tempo determinato per progetti specifici.

  Catello VITIELLO (IV) ringrazia la relatrice per la sensibilità dimostrata in merito all'impegno di cui alla lettera b) della proposta di risoluzione testé presentata relativo agli adeguamenti normativi necessari per garantire la piena operatività dell'Ufficio del processo attraverso la previsione di un regime di incompatibilità su base territoriale sul modello della soluzione già prevista dall'ordinamento per la magistratura onoraria. Fa presente di aver prestato – nel corso dell'audizione sul provvedimento della Ministra Cartabia – particolare attenzione proprio al tema oggetto del citato impegno. Ritiene infatti che, se entro la fine della legislatura fosse possibile approvare una modifica organica anche della legge professionale, allora la modalità di assunzione prevista per l'Ufficio del processo avrebbe un senso. Poiché ciò sarà difficile, nell'attuale momento storico privare questi candidati del titolo appare come un vulnus eccessivo determinando un'evidente disparità di trattamento rispetto alla magistratura onoraria. Nel ringraziare quindi nuovamente la relatrice per l'attenzione dimostrata, auspica che l'Esecutivo dia seguito a questo impegno.

  Walter VERINI (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e ritiene che la proposta di risoluzione presentata sia una soluzione organica che può trovare una condivisione unanime. Desidera evidenziare, come già ha fatto il collega Vitiello, la delicatezza dell'impegno di cui alla lettera b) della proposta di risoluzione presentata, Pag. 27che condivide. Paventa, infatti, relativamente alla questione, il rischio che, se non si intervenisse sulla normativa, moltissimi avvocati vincitori del concorso per l'Ufficio del processo, in vigenza della incompatibilità, potrebbero rifiutare l'incarico. Evidenzia come, qualora tale rischio si dimostrasse effettivo, tutte le potenzialità che si stanno attribuendo all'Ufficio del processo per il funzionamento della giustizia potrebbero essere compromesse. Sottolinea quindi l'esigenza che tale impegno venga assunto dal Governo in maniera sostanziale per assicurare i processi di riforma della giustizia.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) desidera formulare i complimenti alla relatrice per il lavoro svolto. Nel sottolineare infatti come la proposta di risoluzione presentata dalla relatrice sintetizzi gli interventi svolti in Commissione, preannuncia il sostegno convinto del gruppo di Forza Italia a tale documento.

  Manfredi POTENTI (LEGA) esprime l'apprezzamento della Lega per il lavoro svolto dalla relatrice. Desidera quindi evidenziare che la Cassa forense ha stabilito che gli avvocati che ad horas debbono scegliere se prendere servizio nell'ufficio del processo e sospendersi dall'esercizio della professione, possono tener presente che il 2022, a fronte del regolare pagamento dei contributi dovuti, sarà considerato per intero come valido anno di iscrizione alla Cassa, anche in caso di sospensione avvenuta in corso d'anno. Auspica che il Governo tenga conto di tale interpretazione per dare una risposta agli avvocati che si troveranno a vivere tale regime e che si possa presto avviare una revisione della legge n. 247 del 2012 sui regimi di incompatibilità della professione di avvocato.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, nel ringraziare i colleghi per l'apprezzamento dimostrato nei confronti del lavoro svolto, rammenta che la Commissione ha già avviato l'esame delle proposte di legge in materia di monocommittenza. Ritiene che l'esame di tali proposte di legge, relative alla compatibilità della professione forense con altri rapporti di lavoro, potrebbe essere un'occasione utile per affrontare la tematica.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, mercoledì 2 marzo.

  La seduta termina alle 14.50.