CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 febbraio 2022
747.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 23 febbraio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 23 febbraio 2022.

Audizione di rappresentanti della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (CONFETRA) nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00695 Mura e 7-00702 Rizzetto, in materia di lavoro nei settori della logistica e del trasporto su strada.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 15.

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.
C. 1951 e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Romina MURA, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla II Commissione Pag. 25(Giustizia), del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1951 Bruno Bossio e abbinate, recante modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, come risultante al termine dell'esame delle proposte emendative in sede referente.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice, onorevole De Lorenzo, perché svolga il suo intervento introduttivo.

  Rina DE LORENZO, relatrice, rileva preliminarmente che il provvedimento interviene in materia di accesso ai benefici penitenziari per i detenuti condannati per i reati cosiddetti ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, che non collaborino con la giustizia. Come si legge nella documentazione predisposta dagli uffici, tale disciplina, più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale, che si è richiamata, in particolare, all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione e all'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, è volta a differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati «comuni», subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni. Si tratta, pertanto, di un provvedimento, che non presenta aspetti direttamente riconducibili alle competenze della XI Commissione. Pertanto, preannuncia che nella sua relazione ne esporrà il contenuto in maniera estremamente sintetica.
  Il provvedimento, che consta di quattro articoli, estende, all'articolo 1, che modifica l'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, la possibilità di accedere ai benefici del lavoro esterno e dei permessi premio anche ai detenuti condannati alla pena dell'ergastolo per i reati cosiddetti ostativi anche in assenza di collaborazione con la giustizia, purché sussistano le condizioni specificamente indicate dalla norma. Con riferimento a tali soggetti, inoltre, la norma riconosce al tribunale di sorveglianza, anziché al magistrato di sorveglianza come per gli altri detenuti, la competenza di approvare il provvedimento di ammissione al lavoro esterno nonché quella di concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro.
  L'articolo 2 introduce modificazioni all'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, in ordine alla disciplina di concessione della liberazione condizionale.
  L'articolo 3 introduce modifiche all'articolo 25 della legge n. 646 del 1982 in ordine agli accertamenti della posizione fiscale, economica e patrimoniale dei detenuti nei cui confronti sia stato adottato un decreto di proroga del regime restrittivo di cui all'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975.
  L'articolo 4, infine, reca l'entrata in vigore del provvedimento.
  In conclusione, ritiene che il provvedimento si inserisca nel solco della legislazione di contrasto alle mafie e al crimine organizzato, le cui finalità devono rimanere una priorità del Paese.

  Romina MURA, presidente, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata nella giornata di domani, nel corso della quale la Commissione esprimerà il parere di competenza.

  La seduta termina alle 15.05.