CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 febbraio 2022
738.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 9 febbraio 2022.

Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente della Commissione paritetica per l'attuazione dello statuto della regione Valle D'Aosta, Massimo Occhiena, sulla situazione delle autonomie speciali anche in relazione all'attuazione del PNRR.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.05.

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 9.05.

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
C. 3431 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA, presidente, constatata l'assenza della relatrice, impossibilitata a partecipare, chiede al senatore Albert LANIECE di assumerne le funzioni.

  Il senatore Albert LANIECE (Aut (SVP-PATT UV)) relatore, nel riassumere il contenuto del provvedimento rileva anzitutto come questo appaia riconducibile, come è fisiologico per i provvedimenti in materia di proroga di termini legislativi, a una pluralità di materie sia di esclusiva competenza statale, quali rapporti dello Stato con l'Unione europea, difesa e forze armate, sicurezza dello Stato, sistema tributario, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile e penale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma lettere a), d), e), g), l), s) della Costituzione), sia di competenza legislativa concorrente quali istruzione, tutela della salute, governo del territorio (articolo 117, terzo comma) sia infine di residuale competenza regionale quali agricoltura e trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma).
  In linea generale, il provvedimento non appare comunque presentare profili problematici per quel che attiene alle competenze della Commissione, trattandosi prevalentemente di disposizioni volte a spostare la decorrenza temporale di quanto già disposto da leggi statali. Nell'illustrazione del contenuto mi soffermerò sulle disposizioni di più diretto interesse degli enti territoriali, rinviando per il resto alla documentazione predisposta dagli uffici.
  In particolare, l'articolo 1 contiene disposizioni in materia di proroga delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Tra, le altre cose, il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine temporale per le possibilità di assunzioni – da parte di pubbliche amministrazioni – derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2009-2012; la lettera a) del successivo comma 3 prevede un'omologa proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 per le cessazioni verificatesi negli anni 2013-2020; le proroghe in esame concernono sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista); il comma 2 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente; il comma 3, lettera b), proroga al 31 dicembre 2022 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e nel comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014; il comma 5, lettera a), proroga fino al 31 dicembre 2022 il termine entro cui portare a compimento alcune procedure di assunzione di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno che erano state autorizzate da specifiche disposizioni della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145); il comma 7, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali che il Ministero dell'istruzione (MI) e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) sono stati autorizzati a bandire a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).Pag. 156
  L'articolo 2, tra le altre cose, proroga al comma 1 dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. Su tale previsione è altresì intervenuta la sentenza 4 marzo 2019, n. 33, della Corte costituzionale, a seguito della quale è stato istituito un gruppo di studio per la modifica dell'ordinamento degli enti locali nominato dal Ministro dell'interno.
  L'articolo 3, tra le altre cose, al comma 5 estende al 2022 la disposizione che prevede l'assegnazione di un importo del Fondo di solidarietà comunale, nel limite massimo di 25 milioni di euro, in favore dei comuni che presentano una variazione negativa della dotazione del Fondo per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi, anche successivamente all'applicazione del meccanismo correttivo già previsto dalla normativa vigente. È conseguentemente posposto al 2023, in luogo del 2022, l'anno a partire dal quale la predetta somma di 25 milioni annui sarà destinata ad incremento del contributo in favore dei comuni che danno luogo a fusione o a fusione per incorporazione.
  L'articolo 4, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria (di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12) che consente l'assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specialistica. Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale di applicazione di una disciplina transitoria (di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) che consente lo svolgimento di alcuni ulteriori incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Il comma 3 proroga, per i soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del SSN, pubblicato in data 12 febbraio 2018, il termine di validità della relativa iscrizione, fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022. Il comma 6 dispone la (ulteriore) proroga dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 della sospensione dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di divieto in Italia di alcune procedure di sperimentazione su animali (xenotrapianti e sostanze d'abuso). I commi 7 e 8 recano alcuni differimenti di termini relativi a norme transitorie sulla possibilità di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Tali norme transitorie vengono prorogate, a determinate condizioni, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022; nell'ambito di tale proroga, resta ferma (comma 8) la possibilità di cumulo tra remunerazione dell'incarico e trattamento pensionistico.
  L'articolo 5, comma 1, proroga (dal 31 dicembre 2021) fino al 31 marzo 2022 – nuovo termine dello stato di emergenza definito con l'articolo 1 del decreto-legge n. 221 del 2021 – l'efficacia delle disposizioni recanti semplificazioni procedurali in materia di edilizia scolastica. Il comma 2 proroga (dal 31 dicembre 2021) fino al 31 marzo 2022 l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 22 del 2020), volte a garantire l'operatività del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica. Il comma 3 proroga (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale deve essere emanato il bando di concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica.
  L'articolo 6, tra le altre cose, ai commi 1 e 2, disciplina le procedure per il reclutamento e per l'attribuzione di alcuni incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di Pag. 157alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
  L'articolo 7, commi da 1 a 3, proroga da cinque a sette anni la durata della segreteria tecnica di progettazione, costituita presso il Segretariato generale del Ministero della cultura. Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale.
  L'articolo 8 prevede una serie di proroghe di termini in materia di giustizia. Tra le altre cose, è prorogata al 31 dicembre 2022 la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali (comma 3).
  L'articolo 9, tra le altre cose, al comma 1 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, il termine perentorio per la trasformazione, senza devoluzione di patrimonio, delle Società di mutuo soccorso (SOMS) in Associazioni di promozione sociale (APS) o in altre associazioni del Terzo settore.
  L'articolo 10, comma 1, proroga ulteriormente, al 31 marzo 2022, il termine entro il quale è consentito agli ispettori autorizzati di effettuare gli accertamenti relativi alla revisione dei veicoli a motore prevista dal Codice della Strada.
  L'articolo 11, comma 1, interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'articolo 219, comma 5, del codice dell'ambiente, sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 30 giugno 2022.
  L'articolo 12, comma 1, estende dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine finale di durata della copertura assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio nazionale.
  L'articolo 13, comma 1, proroga al 1° gennaio 2023 il termine, attualmente fissato al 1° gennaio 2022, entro cui Roma Capitale presenta le istanze di liquidazione dei crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal Comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro di Roma Capitale. Il comma 2 proroga di un anno (dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022) il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, nonché il termine del periodo temporale nel quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati in relazione a tale emergenza sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Il comma 3, modificando l'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 50/2017, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 aprile 2022 il termine di cessazione delle funzioni del Commissario previsto per la gestione del piano di interventi per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino 2020-2021 di Cortina d'Ampezzo. Il comma 4 disciplina la possibilità per Roma Capitale di riacquistare l'esclusiva titolarità dei crediti e debiti nei confronti della Regione Lazio, inseriti nel bilancio separato della gestione commissariale.
  L'articolo 14, commi 1 e 2, reca disposizioni relative all'acquisizione dei servizi informativi per le pubbliche amministrazioni statali. In particolare, il comma 1 istituisce una Commissione che, entro il 31 marzo 2022, deve individuare le modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell'acquisizione di tali servizi.
  L'articolo 15 proroga al 31 dicembre 2022 la facoltà di utilizzare le risorse iscritte al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio in materia di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, nel limite di risorse previste per 15 milioni di euro.
  L'articolo 16 proroga al 31 dicembre 2022 l'efficacia di alcune disposizioni concernentiPag. 158 lo svolgimento dei processi civili e penali, i colloqui e la partecipazione dei detenuti alle udienze con modalità da remoto e i procedimenti penali militari (commi 1 e 4).
  L'articolo 17 estende al 31 dicembre 2022 il termine di applicabilità della disciplina emergenziale dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica, legata agli effetti industriali della pandemia da COVID-19.
  L'articolo 18 prevede che il decreto ministeriale che deve indicare i criteri per l'attuazione del monitoraggio delle operazioni di carico e scarico di cereali e farine di cereali sia da adottare entro il 30 aprile 2022, e non entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, come originariamente previsto.
  L'articolo 19, in considerazione del protrarsi della pandemia da Covid-19, consente, agli elettori positivi al COVID – ricoverati in strutture sanitarie o collocati in quarantena domiciliare – e a coloro che si trovano in isolamento fiduciario, di poter esercitare il loro diritto di elettorato attivo in occasione dell'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 1 di Roma fissata per il 16 gennaio 2022.
  L'articolo 20 interviene sulla cornice normativa entro la quale – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile – hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e le modalità definiti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (Com. C(2020) 1863 final), cd. Temporary Framework. L'articolo, in particolare è finalizzato ad adeguare la cornice alla proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 delle misure di aiuto disposta dalla sesta modifica del Quadro temporaneo.
  L'articolo 21 reca una serie di modifiche a disposizioni che riguardano la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dai fondi sequestrati e acquisiti dalla società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria a titolo di prezzo di sottoscrizione di prestiti obbligazionari.
  L'articolo 22 reca, in primo luogo, una proroga dal 31 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022 di una disciplina transitoria di esenzione da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19 (a seconda dei casi, di base o «rafforzato»); l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino. In secondo luogo, con riferimento ai soggetti interessati dalla suddetta esenzione transitoria, esplicita che, qualora essi siano vaccinati (contro il COVID-19) con un prodotto non riconosciuto dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), il certificato verde COVID-19 è generato secondo le indicazioni e le modalità, inerenti ad una nuova vaccinazione, poste con circolare del Ministero della salute (in coerenza con le indicazioni dell'EMA).
  L'articolo 23 novella l'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020, al fine di chiarire le modalità di ammissione dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza ai corsi di formazione specifica in medicina generale.
  Ricorda come sul testo sono pervenute le proposte di modifica e di integrazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome e dell'UPI e che tra le altre cose, la Conferenza delle regioni e delle province autonome richiede la proroga delle norme che consentono, ricomprendendo anche i cessati nell'anno in corso, un maggior ricorso al turn over per il personale delle Unioni di comuni. La Conferenza richiede anche la proroga per il 2022 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti dal sisma del 2016-2017 e la proroga del termine per l'approvazione dei consuntivi e dei bilanci consolidati di regioni e province autonome.Pag. 159
  L'UPI, tra le altre cose, richiede invece la semplificazione e l'unificazione delle scadenze relative ai diversi bandi in materia di edilizia scolastica confluiti nel PNRR.
  Sottolinea, infine, l'opportunità che la Commissione richieda alle Commissioni di merito di tenere nella massima considerazione le proposte di modifica pervenute.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1).

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), nel dichiarare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere, rileva tuttavia che le molte proroghe in materia ambientale, contenute nel decreto, seppure se ne comprenda la ratio finalizzata talvolta allo smaltimento di materiali già acquistati, finiscano in qualche caso per rallentare l'attuazione della transizione ecologica. Si augura che questi rallentamenti non inficino una vera transizione ecologica nonché l'attuazione del PNRR.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
C. 3434 Governo.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento segnala preliminarmente come questo appaia principalmente riconducibile alle materie «ordinamento civile», «norme generali sull'istruzione» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), n) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «istruzione», «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, ricordo anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso.
  L'articolo 1 al comma 1 prevede, in primo luogo l'introduzione, fino al 15 giugno 2022, dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età superiore a cinquanta anni, con applicazione delle norme sanzionatorie per i casi di mancato adempimento dell'obbligo entro il 1° febbraio 2022 ovvero entro gli eventuali termini successivi, ivi individuati, per la seconda dose del ciclo vaccinale primario e per la dose di richiamo. Dall'ambito di applicazione dell'obbligo sono esclusi, in via, a seconda dei casi, temporanea o definitiva: i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in esame e i soggetti che abbiano contratto il COVID-19. La misura edittale della sanzione per la violazione dell'obbligo è pari a cento euro. Si introduce inoltre, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 «rafforzato» – generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione – per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età superiore a cinquanta anni.
  L'articolo 2 estende l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, già previsto per altre categorie di personale pubblico, al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (comma 1, lettera a)). In caso di accertamento dell'inadempimento da parte dei soggetti responsabili, si dispone la sospensione – la cui efficacia è disposta non oltre il 15 giugno 2022 – dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e, per il periodo di sospensione, della retribuzione e altro compenso o emolumento (comma 1, lettera c)).
  L'articolo 3, al comma 1, lettera a), reca, con vari termini di decorrenza e fino al 31 Pag. 160marzo 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19, generato da vaccinazione contro il COVID-19, da guarigione o da un test molecolare o un test antigenico rapido; resta ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. La lettera b) del comma 1 estende l'ambito dei soggetti che, ai fini dell'accesso agli uffici giudiziari, sono tenuti, in via transitoria, al possesso di un certificato verde COVID-19 ovvero, se di età superiore a cinquanta anni e con decorrenza dal 15 febbraio 2022, al possesso di un omologo certificato «rafforzato» (generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione); resta ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. La lettera c) del comma 1 estende alle imprese private con più di quattordici dipendenti la norma che consente, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sostituire il lavoratore privo del certificato verde COVID-19 (di base o «rafforzato», a seconda dei casi) con esclusione provvisoria del diritto, per quest'ultimo lavoratore, di rientro. Il comma 2 estende l'ambito delle fattispecie alle quali si applica una disciplina transitoria di esenzione soggettiva dalle norme che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19 (di base o «rafforzato»); l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.
  L'articolo 4 prevede in quali circostanze, in presenza di casi di positività da SARS-CoV-2 nelle classi, si sospende l'attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia e si ricorre alla didattica a distanza – o alla didattica digitale integrata – nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP). La disposizione risulta ora superata dal decreto-legge n. 5 del 2022, appena trasmesso alla Camera e sul quale pure la Commissione sarà chiamata ad esprimersi (C. 3457).
  L'articolo 5 autorizza la spesa di 92.505.000 euro per assicurare, fino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado. In tale ambito, la disposizione prevede che l'attività di testing dei contagi COVID-19 avvenga, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti ai Protocolli d'intesa per la somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzo calmierato.
  Il provvedimento non appare presentare profili problematici per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione in quanto esso è volto ad integrare la disciplina «cornice» delle misure di contenimento della pandemia in corso, disciplina già definita con normativa statale e rispetto alla quale, nelle materie di loro competenza, le regioni possono ulteriormente intervenire (penso in particolare ai protocolli per lo svolgimento delle attività produttive e sociali di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 che devono essere adottati d'intesa con le regioni).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 221/2021: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
S. 2488 Governo.
(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Il deputato Davide GARIGLIO (PD), relatore, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento rileva anzitutto come questo appaia principalmente riconducibile alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile», e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» la disciplina delle misure di contrasto dell'epidemia in corso.
  L'articolo 1 proroga al 31 marzo 2022 il termine dello stato di emergenza dovuto alla pandemia in atto da COVID-19 e sue varianti. Il comma 2 prevede che nell'esercizio dei poteri derivanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, adottino anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.
  L'articolo 2, al comma 1, modifica l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, estendendo dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 la possibilità di adottare, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, ove occorra, sulla totalità di esso, una o più misure tra quelle di cui al comma 2 (limitazioni alla circolazione, obbligo di restare al proprio domicilio ecc.), per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 50 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte. Il comma 2, novellando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020, opera la medesima proroga con riferimento alle misure previste in tale decreto-legge (in materia di spostamenti da e per l'estero, riunioni, cerimonie religiose ecc.).
  L'articolo 3 novella l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, riducendo, a decorrere dal 1° febbraio 2022, la durata delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo il completamento del ciclo vaccinale da 9 a 6 mesi. Sul punto è ora intervenuto il decreto-legge n. 5 del 2022, che prevede, per chi abbia effettuato la terza dose di vaccinazione, una durata illimitata delle certificazioni verdi.
  L'articolo 4, al comma 1, dispone l'applicazione anche in zona bianca, dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022, dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, di cui all'articolo 1 del DPCM 2 marzo 2021. Il comma 2 stabilisce che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. Il comma 3 estende l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021.
  L'articolo 5 consente dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, di cui Pag. 162all'articolo 4 del decreto-legge n. 52 del 2021 esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) (guariti o vaccinati) nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021 (esentati dalla campagna vaccinale).
  L'articolo 6 vieta dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022 le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. Il comma 2 sospende nel medesimo periodo di cui al comma 1 le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
  L'articolo 7 consente, a decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2021, esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario. Il comma 2 consente altresì l'accesso ai locali di cui al comma 1 ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso. Il comma 3, nelle more della modifica del DPCM 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, autorizza gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo.
  L'articolo 8, al comma 1, consente, dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente prevista al 31 marzo 2022), l'accesso ai servizi e alle attività, di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere c) (musei ecc.), d) (piscine, palestre ecc.), f) (centri termali ecc.), g) (centri culturali ecc.), h) (sale gioco, casinò ecc.), del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (ovvero quelle derivanti da vaccinazione o guarigione), nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021 (ovvero i soggetti esenti dalla campagna vaccinale). Il comma 2 aggiunge i corsi di formazione privati se svolti in presenza nel novero delle attività per le quali è richiesto il certificato verde. Il comma 3 aggiorna al 31 marzo 2022, il termine ad oggi previsto sino al 31 dicembre 2021 per l'impiego delle certificazioni verdi in taluni specifici ambiti dal decreto-legge n. 52/2021. Il comma 4 conferma l'efficacia delle disposizioni relative agli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 (esercenti le professioni sanitarie e operatori del settore sanitario), 4-bis (lavoratori delle strutture residenziali, socio-sanitarie e socio-assistenziali) e 4-ter (lavoratori dei comparti scuola, sicurezza, difesa ecc.) del decreto-legge n. 44 del 2021. Il comma 5 proroga l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 172 del 2021 fino al 31 marzo 2022, ai sensi delle quali lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 derivanti da vaccinazione o guarigione. Nei servizi suddetti sono compresi quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, per i quali è valido anche il green pass derivante da tampone negativo.
  L'articolo 9, al comma 1, apporta le seguenti modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021: la lettera a) proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine fino al quale saranno assicurati, tramite apposito protocollo d'intesa con le farmacie e altre strutture sanitarie, test antigenici rapidi a prezzi contenuti; la lettera b) dispone la medesima Pag. 163proroga con riferimento ai prezzi calmierati dei test effettuati da strutture sanitarie autorizzate, accreditate o convenzionate con il SSN.
  L'articolo 10 modifica la disciplina della piattaforma informativa nazionale, istituita per le attività di vaccinazione contro il COVID-19. Le modifiche concernono tra le altre cose il differimento del termine finale per lo svolgimento di alcune attività e la previsione di un'autorizzazione di spesa, pari a 20 milioni di euro per il 2022 (disposta nell'ambito di risorse già stanziate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19).
  L'articolo 11 prevede che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuino, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale.
  L'articolo 12 proroga, fino al 31 dicembre 2022, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge n. 178 del 2020 per la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie da parte dei farmacisti.
  L'articolo 13 reca disposizioni relative al supporto del Ministero della Difesa nelle prestazioni di analisi e di refertazione per il tracciamento dei casi positivi al COVID nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022.
  L'articolo 14 autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali.
  L'articolo 15 novella l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 28 del 2020, in modo tale da differire dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale di utilizzo dell'applicazione e della piattaforma di allerta covid-19 (App Immuni), nonché di ogni trattamento di dati personali ed entro il quale tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.
  L'articolo 16 proroga, fino al 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
  L'articolo 17 proroga l'efficacia dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 (che consente ai lavoratori fragili di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile) fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022. Il comma 2 demanda ad apposito decreto interministeriale, da adottare entro il 24 gennaio 2022, l'individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.
  L'articolo 18 prevede che fino al 31 marzo 2022 si applichino le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.
  L'articolo 19 prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene alle competenze della Commissione in quanto esso è volto a modificare la disciplina «cornice» delle misure di contenimento della pandemia in corso, disciplina già definita con normativa statale e che, nelle materie di loro competenza, le regioni possono ulteriormente integrare (penso in Pag. 164particolare ai protocolli per lo svolgimento delle attività produttive di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 che devono essere adottati d'intesa con le regioni).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 229/2021: Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
S. 2489 Governo.
(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile», e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» la disciplina delle misure di contrasto dell'epidemia in corso.
  Segnala che nel corso dell'esame del disegno di legge S. 2488 di conversione del decreto-legge n. 221 del 2021 il Governo ha presentato l'emendamento 2. 1000 che fa confluire in quel decreto-legge il contenuto del provvedimento.
  L'articolo 1 commi 1, 3 e 4, aumenta, a decorrere dal 10 gennaio 2022, le fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione: vengono inclusi, tra l'altro, alberghi, feste al chiuso, servizi di ristorazione all'aperto; resta ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.
  L'articolo 1, commi 2, 4 e 5, prevede l'obbligo del c.d. super green pass, a decorrere dal 10 gennaio 2022, per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto e per tutte le tipologie di impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche in comprensori sciistici.
  L'articolo 1, comma 6, disciplina l'accesso agli eventi ed alle manifestazioni sportive, prevedendo che in zona bianca possano accedervi esclusivamente i soggetti muniti di «super green-pass» e che la capienza consentita delle strutture che accolgono tali manifestazioni non possa essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.
  L'articolo 2 sopprime l'obbligo di quarantena precauzionale – prevista in via generale in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 – prevedendo, in sostituzione e sempre che permanga la negatività al suddetto virus, un regime di autosorveglianza e l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ovvero di tipo FFP3, nei casi in cui il contatto si sia verificato entro 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo.
  L'articolo 3 prevede che il Commissario straordinario COVID-19 definisca, d'intesa con il Ministro della salute, un Protocollo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie e degli altri rivenditori autorizzati, al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022, la vendita a prezzi contenuti di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.Pag. 165
  L'articolo 4 prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro in caso di violazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame riguardanti il possesso di un certificato verde COVID-19 c.d. rafforzato per l'accesso e utilizzo di determinati servizi e riguardanti il regime di autosorveglianza per i soggetti esentati dall'obbligo di quarantena precauzionale.
  L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene alle competenze della Commissione in quanto esso è volto a modificare la disciplina «cornice» delle misure di contenimento della pandemia in corso, disciplina già definita con normativa statale e che, nelle materie di loro competenza, le regioni possono integrare (penso in particolare ai protocolli per lo svolgimento delle attività produttive di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 che devono essere adottati d'intesa con le regioni).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini.
S. 2367.
(Parere alla 7a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Francesco MOLLAME (L-SP-PSd'Az), relatore, rileva preliminarmente come il provvedimento appaia riconducibile sia alla materia di esclusiva competenza statale tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione) sia alla materia di legislazione concorrente valorizzazione dei beni culturali e ambientali (articolo 117, terzo comma).
  A fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento opportunamente prevede diverse forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, l'articolo 2, comma 5, prevede che la mappa dei cammini sia definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata; l'articolo 3, comma 1, prevede la partecipazione di rappresentanti della Conferenza delle regioni, dell'UPI e dell'ANCI alla cabina di regia per i cammini; l'articolo 3, comma 2, lettera g), prevede la previa intesa della Conferenza unificata per il DPCM chiamato a stabilire gli indirizzi generali in materia di cammini; l'articolo 3, comma 3 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata su decreti ministeriali o DPCM chiamati a definire gli interventi per cammini previsti nell'articolo; l'articolo 4, comma 1 prevede il parere della Conferenza unificata sul DPCM di nomina dei componenti del comitato scientifico che opererà presso la cabina di regia; l'articolo 5, comma 3, prevede il parere della Conferenza unificata sul DPCM chiamato a definire la composizione del tavolo permanente per i cammini; l'articolo 10, comma 3, prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo attuativi della delega di semplificazione in materia di cammini prevista dall'articolo; l'articolo 10, comma 6, prevede una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali.
  Più nel dettaglio, l'articolo 1 individua l'oggetto del disegno di legge, dettando la definizione dei cammini come itinerari culturali, e le sue finalità: la tutela e valorizzazione dei monumenti, dei luoghi e dei siti di interesse storico, culturale, religioso e naturalistico interessati; la tutela dell'ambiente e del paesaggio; la valorizzazione dei borghi; il rilancio dell'attività culturale nei territori attraversati o limitrofi ai cammini.
  L'articolo 2 definisce la «Mappa dei cammini d'Italia», da realizzare anche in formato digitale, funzionale alla costituzione di una banca dati unica nazionale; si prevede che nella Mappa possano essere inseriti i tratti presenti sul territorio italiano degli itinerari culturali europei riconosciutiPag. 166 dal Consiglio di Europa, i cammini interregionali e, su richiesta delle Regioni interessate, i cammini di interesse regionale o locale: l'inserimento nella Mappa comporta il riconoscimento della qualifica di «Cammino d'Italia». La Mappa è aggiornata con cadenza almeno biennale; nelle more dell'aggiornamento, è previsto un meccanismo di temporanea esclusione per il caso che siano venuti meno i requisiti o gli standard di qualità necessari.
  L'articolo 3 prevede l'istituzione di una cabina di regia, organismo chiamato a individuare standard uniformi su tutto il territorio nazionale in termini di sicurezza, segnaletica, manutenzione, intermodalità, accessibilità, digitalizzazione che i cammini devono avere e mantenere nel tempo, in modo omogeneo lungo l'intero tracciato, al fine di essere inseriti e permanere nella Mappa; la definizione e l'aggiornamento della Mappa stessa; la definizione di indirizzi generali volti a promuovere e coordinare la realizzazione in maniera integrata degli interventi per i cammini.
  L'articolo 4 disciplina il comitato scientifico, composto da esperti, che opera presso la cabina di regia con compiti istruttori, consultivi e di verifica finalizzati alle determinazioni della cabina di regia.
  L'articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, di un tavolo permanente per i cammini, che costituisce una sede stabile di consultazione, di cui fanno parte i componenti della cabina di regia, rappresentanti degli operatori del settore culturale e di quello turistico, rappresentanti delle associazioni, degli enti del Terzo settore e di altri organismi attivi nel settore, rappresentanti delle istituzioni religiose, rappresentanti di associazioni a tutela dei disabili, nonché esperti, al fine di consentire un approccio comune e integrato in materia di cammini.
  L'articolo 6 prevede la costituzione di un «osservatorio nazionale per i cammini» presso l'Osservatorio nazionale del turismo istituito presso l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, cui è demandato il compito di raccogliere e analizzare i dati concernenti i cammini, con particolare riferimenti ai flussi delle presenze e alla rilevazione delle criticità. Si intende inoltre favorire la creazione di una rete di osservatori regionali dei cammini, anche al fine di consentire l'implementazione dei dati e delle informazioni dell'osservatorio nazionale, favorendo la costituzione di un'apposita banca dati, nonché l'interoperabilità tra osservatori.
  L'articolo 7 prevede la promozione di studi e ricerche, anche in collaborazione con università, istituzioni culturali e di ricerca. Il comma 2 prevede che il Ministro della cultura presenti alle Camere una relazione annuale sui cammini, nella quale si dà conto anche di quelle della cabina di regia e del tavolo permanente.
  L'articolo 8 estende l'ambito di applicazione della legge n. 717 del 1949, in materia di arte negli edifici pubblici, ai cammini: in tal modo una percentuale delle risorse utilizzate per i cammini sarà destinata al loro abbellimento con opere d'arte.
  L'articolo 9 prevede la realizzazione di campagne di promozione dei cammini come itinerari culturali, a livello nazionale e internazionale, allo scopo di incentivare lo sviluppo di un turismo lento sostenibile e diffuso sul territorio. Sono previste anche campagne informative volte a promuovere i cammini e la connessa attività motoria per il positivo impatto sul benessere psicofisico e sulla salute, come espressione di corretti stili di vita e per la capacità inclusiva delle attività culturali, turistiche ed esperienziali specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta, nonché la promozione, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di percorsi mirati alla conoscenza dei cammini e del relativo patrimonio culturale.
  L'articolo 10 conferisce una delega al Governo, da esercitare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge: con uno o più decreti legislativi si prevede l'adozione di decreti di semplificazione normativa e amministrativa, di semplificazione delle procedure di finanziamento degli interventi destinati ai cammini stessi e di modifica della legislazione vigente per la realizzazione e la valorizzazione dei cammini. Tra i principi e criteri di delega si segnalano quelli volti a semplificare e riordinare la normativa e le procedure amministrativePag. 167 concernenti l'istituzione, la realizzazione e la manutenzione dei cammini, nonché la realizzazione degli interventi previsti dal disegno di legge; a semplificare le procedure di finanziamento, prevedendo criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali interessati connessi alla natura degli interventi medesimi, al loro rilievo e al loro carattere prioritario; a promuovere la riqualificazione culturale delle comunità locali favorendone anche lo sviluppo socio-economico; a sostenere la creazione di strutture ricettive lungo i cammini o ad essi limitrofe e la riqualificazione, anche digitale, di quelle esistenti, prevedendo la semplificazione della disciplina applicabile alle strutture ricettive e dell'accoglienza e individuando forme di flessibilità per l'ospitalità connessa ai cammini. Ulteriori principi e criteri riguardano il sostegno alla creazione di microimpresa diffusa finalizzata ai servizi di assistenza e accoglienza funzionali ai cammini, favorendo la nuova imprenditoria femminile e giovanile; la semplificazione delle procedure di acquisizione di immobili del patrimonio pubblico situati lungo i cammini o ad essi limitrofi, al fine di riqualificarli e consentirne il riuso quali spazi destinati all'erogazione di servizi di accoglienza e assistenza, a punti di sosta e di ristoro, all'attività di formazione, di studio e di divulgazione connessa ai cammini; la semplificazione delle procedure necessarie per la realizzazione di una pianificazione territoriale comune e integrata dei cammini; modifiche al codice della strada e al codice dei beni culturali e del paesaggio funzionali ai cammini; la previsione di una fiscalità di vantaggio a favore delle imprese la cui sede di lavoro sia situata nei comuni attraversati dai cammini inseriti nella Mappa e la cui attività sia connessa ai cammini stessi.
  L'articolo 11 reca la copertura finanziaria.
  L'articolo 12 prevede che la legge e i decreti legislativi di cui all'articolo 10 entrino in vigore, rispettivamente, il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene alle competenze della Commissione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) nell'apprezzare il contenuto del provvedimento, rileva l'importanza della partecipazione degli enti territoriali nella fase attuativa delle disposizioni adottate, nonché nella gestione della sicurezza di questi nuovi percorsi. A livello nazionale rileva l'importanza dell'organizzazione dei flussi turistici per far conoscere aree che a livello internazionale ed europeo non hanno ancora il riconoscimento dovuto.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 9 febbraio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.