CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 31 gennaio 2022
732.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

  Lunedì 31 gennaio 2022. — Presidenza del presidente della V Commissione, Fabio MELILLI. – Interviene, da remoto, la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

  La seduta comincia alle 14.

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
C. 3431 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2022.

  Fabio MELILLI, presidente avverte che sono state presentate circa 2.400 proposte emendative al decreto-legge n. 228 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (vedi allegato).
  Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
  Con riferimento al provvedimento in esame le Presidenze si sono attenute ai criteri di valutazione di ammissibilità adottati in occasione dell'esame dei precedenti disegni di legge di conversione di decreti-legge in materia di proroga dei termini di disposizioni legislative, nonché ai contenuti Pag. 4della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, ai sensi della quale i cosiddetti decreti «milleproroghe», «sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento». In tale contesto ricorda che la stessa Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 147 del 2019, ha ribadito che «l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost.», oggetto che, nel caso di decreti-legge a contenuto plurimo, deve essere individuato facendo riferimento «alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso».
  Pertanto, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti recanti proroghe di termini, anche riferiti a termini già scaduti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, previsti da disposizioni di rango legislativo, anche laddove tali proposte emendative rechino norme volte a introdurre ulteriori disposizioni rispetto a quelle di proroga, purché connesse o consequenziali alle medesime disposizioni di proroga, nonché proposte emendative strettamente connesse e consequenziali a disposizioni, diverse da quelle recanti proroghe, previste nel testo del decreto-legge.
  Sono inoltre da considerarsi ammissibili le proposte emendative inerenti agli specifici argomenti oggetto di disposizioni, diverse da quelle di proroga, contenute nel provvedimento.
  Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

   Nevi 1.155, che incrementa di una unità i posti di livello dirigenziale presso il MIPAAF disponendo la relativa copertura finanziaria a decorrere dal 2022;

   Miceli 1.79, gli identici Pella 1.032 e Napoli 1.05 e gli identici Iezzi 1.011, Ruffino 1.034, Pella 1.023 che, con disposizioni di carattere ordinamentale, sono volti ad ampliare le capacità assunzionali dei comuni capoluogo di provincia;

   Pezzopane 1.80, che consente alle pubbliche amministrazioni impegnate nell'attuazione del PNRR di aumentare le percentuali di assunzioni per incarichi dirigenziali anche nel caso di incarichi a contratto;

   Aprile 1.27, in quanto consente, per la durata dell'attuazione del PNRR (2026), assunzioni a tempo determinato da parte degli enti locali;

   Ruffino 1.184, che riconosce ai vigili del fuoco volontari, al pari dei vigili del fuoco di ruolo, il diritto al pagamento della prima rata pensionistica nel termine di dodici mesi dal raggiungimento del limite anagrafico di collocamento a riposo;

   Licatini 1.95, che autorizza l'inserimento della figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro in misura pari ad una unità sia nel comparto sicurezza-difesa, sia nel Corpo dei Vigili del fuoco;

   Varchi 1.76, che autorizza l'assunzione straordinaria di personale nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prioritariamente attraverso lo scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria di un concorso bandito nel 1998;

   Gallo 1.99, che dispone l'integrazione della graduatoria dei docenti di posto comune e di sostegno per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 59, comma 12, del decreto-legge n. 73 del 2021 con i candidati risultati idonei per aver raggiunto o superato il punteggio minimo;

   Prisco 1.84, che autorizza assunzioni nel corpo di polizia penitenziaria e vi provvede mediante scorrimento di graduatorie;

   Prisco 1.85 e 1.86, che autorizzano l'assunzione straordinaria di 600 unità di allievi agenti della Polizia di Stato, in via Pag. 5prioritaria, mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria di un concorso pubblico già indetto con bando del 2017;

   Varchi 1.77, che, in deroga alla normativa vigente, estende la possibilità di partecipare al 216° corso di formazione per allievi agenti di Polizia ai soggetti risultati idonei non vincitori di un concorso bandito nel 2020;

   Bignami 1.128, che interviene sul Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, al fine di stabilire un termine per l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui devono essere definite le modalità di attuazione del diritto di accesso delle imprese assicuratrici al pubblico registro automobilistico;

   Cannizzaro 1.165, limitatamente ai capoversi 16-ter e 16-quater, che autorizzano un finanziamento per il 2022 destinato all'organizzazione di iniziative per la celebrazione del 30° anniversario della istituzione della Direzione Investigativa Antimafia e prevedono la copertura del relativo onere;

   Troiano 1.120, in quanto contiene disposizioni che estendono l'ambito di applicazione dell'indennità supplementare, prevista dall'articolo 1914 del Codice dell'ordinamento militare;

   Pagani 1.28, limitatamente ai numeri 2 e 3, che recano disposizioni in merito alle modalità di concessione delle ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le città metropolitane;

   Prestigiacomo 1.159, limitatamente al capoverso 25-ter, che reca modifiche alla disciplina relativa alle camere di commercio e ai compensi concernenti gli incarichi negli organi degli enti camerali;

   Ubaldo Pagano 1.67, che reca modifiche alla disciplina della durata della giunta delle camere di commercio;

   Di Muro 1.118 e gli identici Montaruli 1.134, Prestigiacomo 1.158, Iezzi 1.60, Stumpo 1.55, Del Barba 1.39 e Cestari 1.70, che recano alcune modifiche alla disciplina relativa alla giunta delle camere di commercio e ai compensi concernenti gli incarichi negli organi degli enti camerali;

   Bignami 1.127 e Villarosa 1.21, che fissano in 15.000 euro l'importo massimo dei pagamenti in contanti effettuabili per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, da parte di cittadini extraeuropei non residenti in Italia;

   Bignami 1.125 e 1.126, Centemero 1.41, Boldi 1.63, Zanichelli 1.90 e 1.91 e gli identici Trano 1.49, Villarosa 1.22, che recano disposizioni sui «metadati» nell'ambito delle regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (CAD);

   Rossi 1.44 e 1.45 e Ferraresi 1.89, che dispongono in ordine ai criteri di computo, da parte delle unioni di comuni, per il triennio 2022-2024, delle cessazioni dal servizio ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità;

   D'Attis 1.183, che riconosce al comune di Manfredonia un contributo straordinario per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in essere alla data del 31 luglio 2021;

   Cannizzaro 1.156, che consente alla regione Calabria di procedere ad assunzioni oltre i limiti vigenti;

   Cannizzaro 1.162, che prevede la possibilità che le regioni sottoposte al piano di rientro assegnino incarichi dirigenziali corrispondenti a posizioni vacanti, al fine di garantire la massima efficienza nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie.

   Cannizzaro 1.157, che consente alla regione Calabria di avviare procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo Pag. 6indeterminato, in deroga ai limiti assunzionali vigenti, al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti attuativi del PNRR;

   Siracusano 1.177, che include gli uffici di supporto agli organi di direzione politica tra gli enti cui non si applicano le limitazioni alle assunzioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

   Marco Di Maio 1.38, che include tra le amministrazioni pubbliche legittimate a procedere all'assunzione a tempo indeterminato, presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili, anche i ministeri e gli uffici periferici di loro diretta pertinenza;

   Di Sarno 1.97, che autorizza il Ministero della giustizia ad assumere con contratto a tempo indeterminato 1.500 unità di personale amministrativo, attingendo al personale che ha superato procedure concorsuali già bandite per la selezione di personale a tempo determinato;

   Cortelazzo 1.160, che detta disposizioni volte a consentire fino al 31 dicembre 2026 alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR di conferire incarichi di consulenza anche in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza sulla base della legislazione vigente, ovvero a trattenere in servizio i dirigenti generali amministrativi di vertice e i soprintendenti preposti agli stessi;

   Di Sarno 1.98, che autorizza assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria e dispone che vi si provveda mediante scorrimento di graduatorie;

   Pella 1.168, che assegna al FORMEZ PA un contributo pari a 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

   Licatini 1.100, che reca disposizioni di carattere generale relative all'assunzione di personale operaio da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA;

   Giacomoni 1.173, che estende l'ambito di applicazione della facoltà concessa, fino al 31 dicembre 2026 alle pubbliche amministrazioni, di avvalersi di Cassa depositi e prestiti S.p.a. per assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione di fondi;

   gli identici Paolo Russo 1.140 e Di Muro 1.111, che recano una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 90 del TUEL in materia di uffici di supporto agli organi di direzione politica;

   Villarosa 1.24, che reca disposizioni sul rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche;

   Trancassini 1.75, che riserva al personale interno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una quota delle assunzioni autorizzate a favore del predetto dicastero dalla legge di bilancio 2022;

   Montaruli 1.133, che, prorogando il periodo di vigenza dell'obbligo vaccinale da gennaio a giugno dell'anno 2022 a gennaio e giugno dell'anno 3000, ne sancisce, di fatto, l'abrogazione ed interferisce con un decreto in corso di conversione;

   Raffaelli 1.113, che modifica la disciplina della limitazione dei mandati del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli;

   Raffaelli 1.112, che modifica la previsione del TUEL che consente un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, prevedendo che sia consentito se il mandato ha avuto una durata inferiore a tre anni;

   Parentela 1.94, che estende, a regime, da due a tre anni la durata di vigenza delle graduatorie dei concorsi per il reclutamentoPag. 7 del personale presso le amministrazioni pubbliche, disposta in via generale dal decreto legislativo n. 165 del 2001;

   Montaruli 1.132, che sposta dal 10 gennaio 2022 al 10 gennaio 3022 la decorrenza delle prescrizioni in materia di impiego delle certificazioni verdi ai sensi del decreto-legge n. 221 del 2021, di fatto abrogandole;

   Montaruli 1.131, che, intervenendo su un decreto-legge in corso di conversione, abroga la disposizione che proroga lo stato di emergenza in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 31 marzo 2022;

   Tartaglione 1.181, che autorizza il Ministero della giustizia ad assumere 80 unità di personale per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, mediante scorrimento di graduatorie;

   Labriola 1.182, che reca disposizioni relative al trattamento economico del personale dell'Autorità nazionale anticorruzione;

   Sarro 1.148, che dispone la non applicazione agli enti pubblici non economici con organico fino a 200 unità della disposizione del decreto legislativo n. 165 del 2001 che prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni;

   Faro 1.122 e Pella 1.144, che sono privi di contenuto normativo, in quanto operano una proroga al 31 dicembre 2017, già prevista dalla normativa vigente all'articolo 3, comma 10-bis della legge n. 335 del 1995;

   Pezzopane 1.06 e gli identici Tasso 1.01, Benedetti 1.02, Prisco 1.017, Alberto Manca 1.09, Paolo Russo 1.021, che, al primo comma, riaprono il termine per la presentazione delle domande di mobilità del personale del disciolto Corpo forestale dello Stato, scaduto nel 2017, e, nei commi successivi, recano norme ordinamentali non consequenziali relative allo stato giuridico di tale personale;

   Muroni 1.03, che esclude le assunzioni di personale di polizia locale effettuate nell'anno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge dal computo di quelle rilevanti ai fini del calcolo del valore soglia da rispettare per garantire la sostenibilità finanziaria degli enti locali;

   Muroni 1.04, che introduce nuove facoltà assunzionali in materia di personale della ricerca sanitaria;

   Alaimo 1.08, che interviene sulla disciplina in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

   gli identici Iezzi 1.012, Ciaburro 1.015, Ruffino 1.036, Prisco 1.020 e Pella 1.024, che estendono la portata delle norme di semplificazione relative alle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR;

   gli identici Ruffino 1.037, Iezzi 1.013, Pezzopane 1.07, Pella 1.026, limitatamente alla lettera b), che introduce disposizioni finalizzate ad ampliare la capacità assunzionale di personale educativo, insegnante ed ausiliario dei comuni;

   Pella 1.028, che reca nuove misure in materia di prestazioni di malattia;

   D'Attis 1.029 e 1.031, che recano proroghe ad atti di natura contrattuale (accordi e convenzioni quadro), peraltro già scaduti;

   Ruffino 1.033, che reca disposizioni sul dato demografico comunale cui fare riferimento per l'attribuzione di contributi agli enti locali commisurati alla popolazione o alla fascia demografica di appartenenza;

   Pella 2.50, che estende l'applicazione ai comuni con popolazione inferiore ai Pag. 8250.000 abitanti della disciplina attualmente prevista per il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione ad esperti da parte dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori;

   Fiano 2.20, che modifica la disciplina dell'indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori comunali;

   Cannizzaro 2.49, limitatamente alla lettera b), che elimina, per i comuni capoluogo di città metropolitane, il limite minimo di 250.000 abitanti per la costituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale;

   Caon 2.44, che prevede che, per l'anno 2021, in caso di mancata approvazione entro il termine stabilito dall'articolo 151, comma 1, del TUEL, del regolamento comunale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, trovano applicazione le tariffe stabilite dalla legge di bilancio 2020;

   Di Muro 2.14, limitatamente alla lettera b), che estende ai comuni capoluogo di regione il contributo riconosciuto ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 di cui all'articolo 1, comma 567, legge n. 234 del 2021;

   Ruffino 2.51, che fissa un termine entro il quale i comuni devono approvare i piani integrati contenenti gli interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio di cui agli articoli 20 e 21 del decreto-legge n. 152 del 2021;

   Forciniti 2.8, che sopprime l'obbligatorietà dell'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni;

   Pizzetti 2.6, che eleva da 5.000 a 10.000 abitanti la soglia demografica che consente ai comuni, appartenenti a regioni diverse, posti in posizione di confine di stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto;

   Calabria 2.43, che inseriscono nel codice dell'amministrazione digitale la previsione in base alla quale i metadati definiti nelle regole tecniche si applicano ai documenti informatici trattati dalle pubbliche amministrazioni, dai gestori di servizi pubblici e dalle società a controllo pubblico;

   Fogliani 2.36, che consente ai sindaci di richiamare in servizio i segretari comunali in quiescenza con incarico di consulenza a tempo determinato per non più di 12 mesi e comunque fino alla fine dello stato di emergenza;

   Siragusa 2.2, limitatamente al capoverso comma 6-ter, che sospende i procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti accaduti prima del 1° gennaio 1948 e ancora in corso;

   Alaimo 2.26, che autorizza l'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione, per i corpi forestali delle regioni a statuto speciale;

   Molinari 2.32 e Gagliardi 2.09, che attribuiscono, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo, nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui alle province che, alla data del 31 dicembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto;

   Tartaglione 2.48, limitatamente alla parte consequenziale, che elimina l'obbligo Pag. 9di presentazione dei rendiconti dei partiti che hanno almeno un rappresentante eletto in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano; inoltre si precisa che la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione è trasmessa dai rappresentanti legali o dai tesorieri dei partiti;

   Rotondi 2.46, che proroga al 31 dicembre 2022 il termine, ordinariamente fissato al 15 giugno di ogni anno, entro il quale i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto relativo agli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016 e, con riguardo a quelle annualità, annulla retroattivamente le relative sanzioni amministrative pecuniarie; il termine era stato prorogato l'ultima volta al 31 dicembre 2017 dal decreto-legge n. 244 del 2016, articolo 5, comma 11-bis;

   Rotondi 2.47, che fissa da un minimo di 12.000 ad un massimo di 120.000 euro la sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita ora nella misura fissa pari a euro 200.000, comminata ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione del rendiconto e della relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione;

   Ciampi 2.010, che introduce una specifica disciplina in materia di espropriazione degli immobili in stato di degrado o di abbandono;

   gli identici Fragomeli 2.01 e Cattaneo 2.07, in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

   Pagani 2.02, che autorizza l'assunzione di funzionari tecnici della biologia del Ministero della difesa reclutati per l'emergenza pandemica;

   Pagani 2.03, limitatamente ai numeri 2 e 3, che recano disposizioni in merito alle modalità di concessione delle ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le città metropolitane;

   Ungaro 2.04, che consente al cittadino residente all'estero e iscritto all'AIRE di indicare come comune di ultima residenza quello in cui è proprietario di bene immobile in Italia e di iscriversi alla sua anagrafe;

   gli identici Prisco 3.360, D'Attis 3.459 e Gagliardi 3.477, che apportano modifiche di natura ordinamentale alla disciplina sull'antiriciclaggio, con particolare riferimento agli obblighi di identificazione della clientela;

   Paita 3.77, che reca disposizioni relative all'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi a oggetto l'alienazione di unità da diporto o la costruzione di diritti di garanzia sulle medesime;

   gli identici Bitonci 3.195 e Pella 3.390, che modificano i termini previsti per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade degli enti locali;

   Bellachioma 3.175, il quale modifica la disciplina del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, prevedendo che le eventuali risorse ricevute in eccesso non siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, bensì vincolate alla manutenzione straordinaria del patrimonio dell'ente;

   Silvestroni 3.224, che modifica a regime il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dai ruoli fiscali, indicato Pag. 10nelle cartelle di pagamento, estendendolo da 60 a 365 giorni;

   gli identici Comaroli 3.53 e Dal Moro 3.164, che contengono norme relative alle modalità di dismissione urgente dei beni immobili pubblici;

   Buratti 3.111, che precisa la decorrenza delle disposizioni, contenute nelle leggi di bilancio 2020 e 2021, relative alla misura minima di capitale richiesta ai concessionari privati della riscossione degli enti territoriali, ai fini dell'iscrizione nell'apposito albo;

   Caiata 3.154 e 3.155, che sospendono i termini per gli adempimenti e i versamenti tributari e contributivi da parte di soggetti dell'ordinamento sportivo;

   Marchetti 3.171, volto ad introdurre disposizioni per la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive;

   gli identici Germanà 3.261 e Pella 3.444 che introducono disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

   Fassina 3.124, che interviene sulla disciplina delle garanzie e controgaranzie concedibili da SACE e dalle società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130;

   Lucaselli 3.138, che modifica la disciplina del Fondo di garanzia PMI, introducendo disposizioni sulle operazioni finanziarie concesse;

   Zucconi 3.227, che incide sulla disciplina delle garanzie concesse per le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020, modificandone le condizioni;

   Paita 3.76, che introduce norme per fronteggiare gli ulteriori aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione;

   Patassini 3.341, che estende le misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese, di cui al decreto-legge n. 23 del 2019, alle imprese con sede presso i comuni colpiti da calamità naturali occorse dopo 1° gennaio 2015;

   Lucaselli 3.141, che modifica la disciplina delle sanzioni tributarie;

   Porchietto 3.421 che introduce una norma sul riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio da applicarsi anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio 2020;

   Patassini 3.339, che modifica una disposizione riguardante l'estensione della misura «Resto al Sud» ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma 2016-2017 per gli edifici dichiarati inagibili;

   Lucaselli 3.137, che introduce una disposizione transitoria volta ad applicare alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo per i crediti concessi alle PMI la disciplina prevista per il Fondo centrale di garanzia PMI;

   Boccia 3.157, che amplia da 30 a 60 giorni il periodo per la presentazione della richiesta di rimodulazione del piano di riequilibrio da parte degli enti locali, ed estende da 120 a 150 giorni il termine per la presentazione della nuova proposta di Piano. È inoltre introdotta una nuova disciplina per i comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di 3.000 abitanti sedi di università statali in condizioni di riequilibrio finanziario pluriennale, che presentino un disavanzo pro capite superiore a 700 euro. Infine, è novellato il comma 243-quater del TUEL, modificando i termini ivi previsti per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e il controllo sulla relativa attuazione;

   Martinciglio 3.306, che ripropone la disciplina dell'estromissione dei beni ai soci, Pag. 11prevista dalla legge di stabilità 2016, in favore di società semplici e imprenditori individuali;

   Gusmeroli 3.266, che elimina – a specifiche condizioni – le sanzioni previste nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017 e modifica la disciplina per l'accertamento del mancato assolvimento dell'obbligo formativo per gli iscritti al registro della revisione legale;

   Nevi 3.408, che modifica la disciplina del cd. superbonus nei comuni colpiti da eventi sismici;

   gli identici Miceli 3.249 e Ruffino 3.18, che introducono norme volte ad estendere la facoltà di cui all'articolo 39-quater del decreto-legge n. 162 del 2019, in base alla quale gli enti locali in situazione di precarietà finanziaria possono ripianare in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019;

   gli identici Miceli 3.250, Ruffino 3.19, Pella 3.387 e Bitonci 3.192, che introducono norme sul processo di gestione e di controllo della TARI;

   gli identici Dal Moro 3.165, Nevi 3.426 e Bellucci 3.237, che ampliano il novero dei soggetti che possono usufruire dell'estensione, disposta dalla legge di bilancio 2022, della facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni, a specifiche condizioni;

   gli identici Boccia 3.160, Prisco 3.367, Pella 3.386, Ruffino 3.11, Bitonci 3.197, Pella 3.396, Prisco 3.368 e Ruffino 3.28, in quanto introducono una normativa di sostegno per il rientro dal disavanzo a favore dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni con più di 3.000 abitanti sedi di università statali in condizioni di riequilibrio finanziario pluriennale che hanno un disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 700 euro, al fine di evitare il dissesto;

   gli identici Boccia 3.158, Prisco 3.365, Pella 3.384 e Ruffino 3.9, in quanto ampliano i termini, previsti dalla legge di bilancio 2022, entro cui gli enti locali devono comunicare la volontà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario, estendendoli da 30 a 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. È altresì ampliato da 120 a 150 giorni il termine entro cui, dopo la comunicazione, l'ente deve presentare la nuova proposta di piano;

   gli identici Ruffino 3.6, Pagano Ubaldo 3.242, Pella 3.381, Manzo 3.293 e Bitonci 3.190, in quanto consentono agli enti locali che approvano le delibere di modifica di aliquote e tariffe dei tributi locali dopo l'approvazione del proprio bilancio di previsione, di procedere a semplici variazioni del bilancio già approvato, per il recepimento delle variazioni tariffarie, in luogo di una nuova approvazione del bilancio stesso;

   gli identici Ruffino 3.4, Boccia 3.240, Pella 3.380, Bitonci 3.188 e Manzo 3.292, che rendono efficaci le delibere comunali in materia di tributi, ove pubblicate sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 novembre 2021, indipendentemente dalla data di invio di dette delibere;

   gli identici Ruffino 3.20, Miceli 3.251, Pella 3.388 e Bitonci 3.193, volti a consentire ai comuni di adottare i programmi di potenziamento e incentivazione delle attività di recupero dell'evasione sui tributi locali anche nei casi di adozione tardiva del bilancio e di esercizio provvisorio;

   gli identici Ruffino 3.7, Pezzopane 3.243, Pastorino 3.127, Bitonci 3.191, Manzo 3.294, Ciaburro 3.351 e Pella 3.382, che introducono disposizioni in materia di tariffe e regolamenti della TARI;

   Dal Moro 3.166 e gli identici Bellucci 3.238, Nevi 3.427, Gadda 3.68, Incerti 3.38 Pag. 12e Del Barba 3.88, volti a facilitare l'accesso al contributo a fondo perduto – disposto dal decreto-legge n. 73 del 2021 – da parte delle imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, a specifiche condizioni;

   gli identici Boccia 3.159, Ruffino 3.10, Prisco 3.366 e Pella 3.385, in quanto recano disposizioni per l'utilizzo del Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria da parte degli enti che hanno approvato i piani di riequilibrio finanziario quale copertura del disavanzo di amministrazione, dei debiti fuori bilancio o degli accantonamenti per le passività potenziali rilevate con il Piano di riequilibrio;

   gli identici Miceli 3.247 e Ruffino 3.15, in quanto recano norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni concernenti il canone unico degli enti locali, disciplinato dalla legge di bilancio 2020;

   gli identici Miceli 3.246 e Ruffino 3.14, che modificano, a regime, i presupposti applicativi del canone unico degli enti locali, di cui alla legge di bilancio 2020;

   gli identici Miceli 3.245 e Ruffino 3.13, che modificano le modalità di determinazione della tariffa del canone unico degli enti locali, di cui alla legge di bilancio 2020;

   Miceli 3.253, che contiene norme relative alla disciplina del canone unico degli enti locali, istituito e disciplinato dalla legge bilancio 2020;

   Boccia 3.161, in quanto interviene sulla disciplina di esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali, di cui all'articolo 234-quater del TUEL, modificandone i termini procedurali;

   gli identici Miceli 3.252, Bitonci 3.194 e Pella 3.389, in quanto volti ad escludere l'applicazione delle sanzioni previste per gli enti locali in caso di mancato rispetto, al 31 dicembre 2021, della copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, a causa delle difficoltà nella gestione dei suddetti servizi;

   Ruffino 3.21, volto ad escludere l'applicazione delle sanzioni previste per gli enti locali in caso di mancato rispetto, al 31 dicembre 2021, della copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, a causa delle difficoltà nella gestione dei suddetti servizi derivanti dalla pandemia;

   gli identici De Luca 3.241, Bitonci 3.189, Pastorino 3.126, Ciaburro 3.352 e Ruffino 3.5, che prevedono, tra l'altro, la possibilità, per gli enti locali, di determinare, in deroga ai princìpi contabili, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso;

   Cannizzaro 3.436, che prevede che i comuni capoluogo di provincia, qualora accertino che il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 presenti risultanze errate tali da compromettere il processo di risanamento oggetto del piano di riequilibrio approvato, provvedono alla rettifica delle risultanze del riaccertamento straordinario e alla riformulazione del piano di riequilibrio;
   Ficara 3.295, che prevede che, per le province delle regioni a statuto ordinario, per i liberi consorzi comunali della regione Sicilia e per le province della regione Sardegna in dissesto finanziario le quali presentano l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, il termine di 5 anni entro cui l'ente può raggiungere l'equilibrio decorre dal 1° gennaio 2023;

   gli identici Pella 3.392, Ruffino 3.24 e Lotti 3.485, che modificano le modalità di calcolo della tariffa del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con riferimento agli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica;

   gli identici Miceli 3.254, Ruffino 3.23 e Pella 3.391, volti a chiarire la spettanza del canone unico degli enti territoriali, con Pag. 13riferimento alla componente dovuta per la diffusione di messaggi pubblicitari;

   gli identici Ribolla 3.170, Lucchini 3.333 e Buompane 3.290, che introducono disposizioni di natura ordinamentale in materia di tariffe e regolamenti della TARI;

   Prisco 3.377, che estende il cosiddetto superbonus alle associazioni e società sportive dilettantistiche;

   gli identici Annibali 3.62 e Molinari 3.260, che recano disposizioni di natura interpretativa sulle agevolazioni «prima casa» disposte dal decreto-legge n. 23 del 2021;

   Paolo Russo 3.379, che introduce una disposizione ai fini dell'individuazione della tariffa TARI a favore dei comuni;

   Topo 3.211, che interviene sulle procedure relative alla metanizzazione del Mezzogiorno e delle aree montane, stabilendo un termine di 90 giorni (non previsto dall'articolo modificato) per la presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti dopo l'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale, prevedendo altresì la riassegnazione alle regioni dei fondi per la metanizzazione previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 319;

   Buratti 3.109, che reca norme di natura sostanziale, operanti a regime, sui requisiti per l'autorizzazione alla gestione dei depositi commerciali di prodotti energetici in regime di deposito fiscale;

   Giarrizzo 3.323, che rifinanzia un intervento a favore della digitalizzazione delle imprese previsto nel decreto-legge n. 145 del 2013, già attuato con decreto con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 settembre 2014;

   Pella 3.460, che sospende, fino al 31 dicembre 2021, i termini di impugnazione degli atti di accertamento, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica, per i quali i termini di decadenza sono scaduti tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel 2021;

   Ungaro 3.82, che estende a ulteriori soggetti l'applicazione del regime fiscale speciale per le società di investimento immobiliare quotate – SIIQ, previsto dalla legge n. 296 del 2006;

   gli identici Navarra 3.220, Trancassini 3.232, Mandelli 3.458, D'Ettore 3.476, Binelli 3.201 e Dal Moro 3.117, che prorogano l'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 (stabilita per il 25 settembre 2022) sui criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio;

   gli identici Zordan 3.90, Butti 3.233 e Pizzetti 3.29, che, nel settore delle telecomunicazioni, limitano l'operatività di una disposizione interpretativa del canone unico (di cui alla legge di bilancio 2020) dovuto dai soggetti che forniscono servizi di pubblica utilità e reca modifiche alla relativa tariffa;

   gli identici Capitanio 3.91, Butti 3.234 e Pizzetti 3.30, che limitano l'operatività di una disposizione interpretativa del canone unico (di cui alla legge di bilancio 2020) dovuto dai soggetti che forniscono servizi di pubblica utilità;

   gli identici Paolo Russo 3.401 e Boccia 3.271, che attribuiscono alle province che, alla data del 31 dicembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, definendone le modalità di ripartizione;

   gli identici Iezzi 3.281, Miceli 3.270 e Paolo Russo 3.399, che sopprimono una Pag. 14delle condizioni previste affinché gli enti locali possano utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento;

   Gavino Manca 3.101, che estende al cosiddetto bonus mobili e bonus per la sistemazione a verde le norme che consentono di fruire della detrazione mediante sconto in fattura o cessione del credito;

   Topo 3.208, che interviene sulle disposizioni relative all'assegnazione di contributi alle regioni per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche;

   Patassini 3.340, che estende l'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione per il Sud – al territorio dei comuni del sisma 2016-2017;

   Ungaro 3.83, che modifica temporaneamente le modalità di calcolo della base imponibile IVIE per gli immobili siti nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia;

   Ungaro 3.84, che modifica, per i soli anni 2021, 2022 e 2023, le modalità di calcolo della base imponibile IVIE per gli immobili siti nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia;

   Ubaldo Pagano 3.217, che modifica disposizioni di natura amministrativa riguardanti le procedure autorizzative per gli interventi di adozione di misure antisismiche;

   Martinciglio 3.298, che reca disposizioni ordinamentali relative alla conservazione delle fatture elettroniche trasmesse e ricevute dal sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate;

   Buratti 3.378, che abroga una disposizione transitoria in tema di riduzione dei compensi degli amministratori delle società a partecipazione pubblica;

   Topo 3.212, che esonera i soggetti già iscritti all'Albo dei concessionari della riscossione degli enti locali dall'obbligo di adeguare il proprio capitale sociale alle modalità di versamento – solo in danaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria – previste dalla legge di bilancio 2020;

   Donno 3.316, che introduce una esenzione per l'imposta municipale propria, a favore dei fabbricati di civile abitazione (ERP) posseduti dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o degli Enti di edilizia residenziale pubblica;

   Misiti 3.319, che dispone l'annullamento automatico dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2020;

   Donno 3.274 e Alemanno 3.299, che modificano il regime sostanziale di spettanza del bonus facciate con riferimento agli immobili vincolati;

   Gagliardi 3.471, che fissa, dal 2022, l'importo minimo del canone dovuto per le concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale;

   gli identici Marco Di Maio 3.89 e Dal Moro 3.112 e 3.163, che recano disposizioni in materia di termini concernenti l'autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici;

   Trancassini 3.362, che esclude i prodotti di Monopolio e concessione dello Stato dalla disciplina delle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti con carte di debito e di credito, stabilite dal decreto-legge n. 152 del 2021;

   Serritella 3.273, limitatamente alla lettera a), volta a esentare gli interventi per il cosiddetto bonus facciate dal visto di conformità e dalle asseverazioni previste ex lege, ai fini della fruizione delle detrazioni Pag. 15sotto forma di sconto in fattura o di cessione del credito;

   Varrica 3.285, che modifica la «disciplina per i piani urbani integrati, M5C2 – Investimento 2.2» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, contenuta nel decreto-legge n. 152 del 2021;

   Rosso 3.461, che introduce una norma per la trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuata su parti comuni di edifici residenziali;

   Cavandoli 3.179, volto a esonerare dall'obbligo di asseverazione e dal visto di conformità previsti ex lege, ai fini della cessione del credito o dello sconto in fattura, gli interventi edilizi fatturati nel periodo tra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021;

   Misiti 3.318, che estende l'annullamento automatico previsto dal decreto-legge n. 41 del 2021 ai carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2019, purché di importo residuo fino a 5.000 euro;

   Ruffino 3.22, che definisce, a regime, la spettanza del canone unico degli enti locali, di cui alla legge di bilancio 2020, e modifica la disciplina del canone medesimo, con riferimento ai mercati;

   Schirò 3.50, che modifica, a regime, la disciplina delle detrazioni per figli a carico di età inferiore a 21 anni per i contribuenti italiani residenti all'estero;

   Comaroli 3.55, che modifica, a regime, le modalità di versamento della tassa automobilistica;

   Schirò 3.49, che modifica la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare per figli a carico, con riferimento ai residenti all'estero;

   gli identici Comaroli 3.56 e Pella 3.404, che modificano, a regime, i termini per la determinazione, con legge regionale, dell'importo del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti solidi;

   gli identici Iezzi 3.221 e Pella 3.422, che individuano il dato demografico comunale ai fini dell'attribuzione di contributi agli enti locali, di natura corrente o in conto capitale, commisurati alla popolazione o alla fascia demografica di appartenenza;

   Corda 3.02, che introduce un contributo a fondo perduto per operatori ambulanti del commercio su aree pubbliche;

   Bellachioma 3.028, che modifica la disciplina sull'esenzione IMU, prevedendo, per gli enti del servizio sanitario nazionale, l'estensione dell'esenzione agli immobili da essi concessi ad altre amministrazioni;

   Lazzarini 3.030, che introduce disposizioni in materia di semplificazione della rettifica di alcuni allegati al rendiconto degli enti locali per gli anni 2021 e 2022;

   Bitonci 3.031, che reca disposizioni, operanti a regime, in tema di rimborsi IVA per gli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici;

   Snider 3.032, che introduce modificazioni alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di rendite corrisposte in Italia da parte dell'Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera;

   Molinari 3.035, che modifica i criteri di riparto del fondo di sostegno agli enti in riequilibrio finanziario, di cui all'articolo 53 della legge n. 104 del 2020;

   Molinari 3.036, che interviene sulla disciplina delle anticipazioni di liquidità, da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore dei comuni in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

Pag. 16

   Bitonci 3.040, limitatamente ai commi 2, 3 e 4: in particolare, il comma 2 interviene sui termini previsti dalla legge di bilancio 2022 per la richiesta di rimodulazione del piano di riequilibrio da parte degli enti locali; il comma 3 modifica la disciplina relativa alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali, prevedendo la possibilità di utilizzare il fondo di rotazione per la stabilità finanziaria quale copertura finanziaria dei disavanzi di amministrazione, dei debiti fuori bilancio o degli accantonamenti per le passività potenziali rilevati con il medesimo piano di riequilibrio; il comma 4 introduce una deroga alla disciplina sul riequilibrio finanziario degli enti locali, prevedendo che i comuni capoluogo di provincia, e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di università statali, in condizioni di riequilibrio finanziario pluriennale, che hanno un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 700 euro, possono richiedere l'accesso al fondo di rotazione anche nel caso in cui vi abbiano già fatto ricorso, nella misura massima di 150 euro per abitante;

   gli identici Bitonci 3.041 e Pella 3.0112, che prevedono varie misure di semplificazione nella gestione dei disavanzi degli enti locali;

   Bitonci 3.042, che reca, tra l'altro, disposizioni concernenti il canone unico degli enti locali, istituito dalla legge di bilancio 2020, tra l'altro concernenti la determinazione delle tariffe, l'applicazione oggettiva del canone, le sanzioni;

   gli identici Bitonci 3.043 e Pella 3.0117, che introducono norme volte ad estendere la facoltà di cui all'articolo 39-quater del decreto-legge n. 162 del 2019, in base alla quale gli enti locali in situazione di precarietà finanziaria possono ripianare in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019;

   Bitonci 3.044, che introduce disposizioni a regime, in tema di canone unico degli enti locali, istituito dalla legge di bilancio 2020;

   gli identici Soverini 3.046 e Incerti 3.0157 e gli identici Zucconi 3.069, Gagliardi 3.0147 e Di Sarno 3.096 che introducono norme per la riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande;

   Boldi 3.047, volto a consentire ai farmacisti, opportunamente formati, di somministrare vaccini nelle farmacie;

   Ubaldo Pagano 3.048, che contiene norme di disciplina della cessione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali delle imprese (Transizione 4.0);

   Lacarra 3.052, volto a introdurre la possibilità per gli enti locali, fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, di finanziare iniziative di welfare aziendale per finalità assistenziali a carattere mutualistico;

   gli identici Albano 3.055, Bitonci 3.078 e Calabria 3.0132, limitatamente ai commi 2 e 3, che introducono norme in materia di trasparenza delle sovvenzioni pubbliche percepite dalle imprese;

   gli identici Albano 3.057 e Bitonci 3.082 che inseriscono nel codice dell'amministrazione digitale la previsione in base alla quale i metadati definiti nelle regole tecniche si applicano ai documenti informatici trattati dalle pubbliche amministrazioni, dai gestori di servizi pubblici e dalle società a controllo pubblico;

   Albano 3.059, che contiene disposizioni operanti a regime, relative ai termini di esercizio del diritto alla detrazione IVA;

   Zucconi 3.066, che introduce una disciplina volta allo smaltimento del contenzioso relativo ai canoni di concessione lacuali e fluviali, prevedendo che i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio Pag. 17da parte del concessionario, mediante versamento in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste;

   gli identici Zucconi 3.067, Di Sarno 3.094, Tarantino 3.099, Zucconi 3.070, Gagliardi 3.0145 e 3.0148 e Cenni 3.0154 e 3.0155 e Di Sarno 3.097, che introducono un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, a favore delle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.;

   gli identici Ubaldo Pagano 3.072 e Ruffino 3.0158, che introducono misure di semplificazione in materia di gestione dei disavanzi degli enti locali;

   Belotti 3.074, il quale riconosce, per il 2022, un contributo pari a complessivi 13 milioni di euro, a favore dei comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica;

   Belotti 3.075, volto ad abrogare le disposizioni, di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, che disciplinano il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica;

   Centemero 3.076, che detta una norma di interpretazione autentica in materia di rimborso fiscale;

   Centemero 3.077, che reca una norma di interpretazione autentica in materia di elusione fiscale;

   Bitonci 3.080, che reca modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a IVA;

   Bitonci 3.084, che contiene disposizioni operanti a regime, relative alle modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA;

   Flati 3.090, che prevede che i comuni destinatari delle risorse per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266, possano definire programmi speciali, di durata non superiore a due anni, utilizzando la quota libera del risultato di amministrazione;

   D'Orso 3.091, che reca norme volte all'istituzione e alla disciplina di un Fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori;

   gli identici Bitonci 3.0100, Di Sarno 3.095, Gagliardi 3.0146, Zucconi 3.068 e Cenni 3.0156, limitatamente alla lettera b), capoverso comma 2-quater, che estendono il credito d'imposta per i canoni di locazione e affitto di aziende, in favore delle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, anche con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020;

   Caretta 3.0105, volto a ridurre, per il 2022, la tassa di concessione governativa del porto di fucile;

   Ciaburro 3.0107, che sospende l'applicazione della sanzione prevista per gli enti locali strutturalmente deficitari che non rispettavano al 31 dicembre 2021 i livelli minimi di copertura dei costi di gestione previsti dall'articolo 243, comma 2, del TUEL;

   gli identici Prisco 3.0109 e D'Attis 3.0134, che prorogano, tra l'altro, i termini, scaduti nel 2017, per l'emanazione delle norme secondarie di attuazione del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, con riferimento al danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità;

   Pella 3.0113, 3.0114 e 3.0118 che reca norme relative alla determinazione della Pag. 18tariffa del canone unico degli enti locali, disciplinato dalla legge di bilancio 2020;

   Pella 3.0115, in quanto reca norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni concernenti il canone unico degli enti locali, disciplinato dalla legge di bilancio 2020;

   Calabria 3.0124, che modifica la disciplina delle sanzioni tributarie, tra l'altro novellando la normativa sulle sanzioni previste per l'utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo di legge;

   Calabria 3.0128, che contiene disposizioni operanti a regime, relative alle modalità di esercizio del diritto alla detrazione IVA;

   Calabria 3.0129, che precisa la decorrenza delle norme relative al recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali contenuta nel decreto-legge n. 73 del 2021;

   Calabria 3.0131, che reca modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a IVA;

   Siracusano 3.0136, che apporta modifiche strutturali alla disciplina delle compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo;

   Russo Paolo 3.0137, che introduce un'indennità, in relazione alle limitazioni disposte per l'emergenza Covid a fiere, sagre e mercati, in favore delle piccole attività di commercio;

   Pella 3.0138, che reca una norma di interpretazione autentica in materia di imponibilità ai fini IVA delle prestazioni di formazione rese alle agenzie per il lavoro;

   D'Ettore 3.0140, che interviene sulla disciplina delle garanzie e controgaranzie concedibili da SACE e dalle società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130;

   Ferri 4.25, che modifica la procedura per l'abilitazione all'iscrizione nell'elenco speciale dei massofisioterapisti prevista dalla normativa vigente;

   Mammì 4.103, che dispone l'erogazione di specifiche indennità agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale nelle more della definizione del contratto nazionale di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto sanità;

   Anna Lisa Baroni 4.150, che modifica i termini per il reclutamento straordinario dei medici specializzandi in ragione dell'emergenza sanitaria, estendendoli ai medici specializzandi a partire dal primo anno del corso di specializzazione;

   Parentela 4.115, che riconosce agli enti del servizio sanitario nazionale che si trovino nell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, la facoltà di avvalersi anche del personale sanitario in possesso di laurea già reclutato a tempo determinato mediante specifiche selezioni;

   Bologna 4.172 e gli identici Boldi 4.81, Villani 4.98, Pentangelo 4.159 e De Filippo 4.53, che consentono alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, per gli anni 2022 e 2023, in ragione del perdurare dell'emergenza sanitaria, di inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di emergenza territoriale su domanda e all'esito di apposita procedura concorsuale, a determinate condizioni;

   Stumpo 4.39, che consente alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, per gli anni 2022 e 2023, al fine di migliorare il servizio di emergenza-urgenza extraospedaliera, di inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di emergenza territoriale che ne facciano richiesta, a determinate condizioni;

   gli identici Mandelli 4.168 e Ferro 4.61, che equiparano al diploma di laurea Pag. 19in chimica, fino al 31 dicembre 2025 e a determinate condizioni, l'anzianità di servizio del professionista Chimico iscritto all'Albo, ai fini dell'ammissione al concorso per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di chimico;

   gli identici Del Barba 4.29 e Paolo Russo Paolo 4.146, limitatamente alla lettera d-ter), volta a garantire alle regioni in prosecuzione del piano di rientro l'accesso alle prestazioni rese dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza;

   Ubaldo Pagano 4.83, che fissa al 30 giugno 2022 il termine per la conclusione della contrattazione collettiva nazionale del comparto sanità del triennio 2019-2021.

   Boniardi 4.65, che eleva a 12 anni la durata massima dei finanziamenti garantiti da SACE s.p.a.;

   Sarro 4.161, diretto a sospendere le operazioni di sgombero finalizzate all'esecuzione degli ordini di demolizione di opere abusive;

   gli identici Donno 4.110 e Villani 4.123, che estende agli operatori del 118 la speciale indennità riconosciuta al personale sanitario, a decorrere dal 2022, in relazione all'emergenza Covid;

   Bellucci 4.89, che destina, a decorrere dal 2022, una quota pari al 5 per cento del gettito erariale derivante del settore dei giochi alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo;

   Bellucci 4.90, che finanzia, con appositi fondi a carico del Fondo sanitario nazionale che sono allo scopo vincolati in misura pari all'1,5 per cento dell'ammontare del Fondo stesso, le attività per la cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche;

   gli identici De Filippo 4.44 e Azzolina 4.122, limitatamente al comma 8-ter, che modifica la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità;

   Misiti 4.108, che finanzia interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico dell'ospedale spoke «Santa Maria degli Ungheresi» di Polistena, dell'ospedale spoke di Locri e degli ospedali generali «Tiberio Evoli» di Melito Porto Salvo e Giovanni XXIII di Gioia Tauro;

   Del Barba 4.30, che disciplina la riserva di posti a favore del personale del ruolo tecnico amministrativo, informatico e professionale nell'ambito dei concorsi banditi dagli enti del Servizio sanitario nazionale;

   D'Attis 4.162, che interviene sui criteri di distribuzione delle farmacie sul territorio;

   gli identici Misiti 4.121, Ubaldo Pagano 4.84, Lupi 4.138, D'Ettore 4.170, Comaroli 4.22, D'Attis 4.165, Prisco 4.137, Iezzi 4.124 e Marco Di Maio 4.23, che prevedono e disciplinano l'accesso ai fondi per l'edilizia sanitaria da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS);

   gli identici D'Attis 4.154, Carè 4.45, Ribolla 4.79 e Lupi 4.139, che modificano la procedura per l'abilitazione all'iscrizione dell'elenco speciale dei massofisioterapisti prevista dalla normativa vigente;

   Foscolo 4.80, volto a modificare le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dell'indennizzo per i danni da talidomide;

   Ferro 4.62, che, a decorrere dall'anno accademico 2022-2023, istituisce e disciplina la scuola di specializzazione in patologia e chirurgia vertebrale, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia;

   Mammì 4.101, che disciplina l'effettuazione di test antigenici rapidi da parte degli esercizi commerciali;

Pag. 20

   Mammì 4.106, diretto a disciplinare l'effettuazione di test antigenici rapidi e l'emissione delle relative certificazioni verdi Covid-19 da parte degli esercenti le professioni infermieristiche in modalità libero professionale;

   Marrocco 4.169, che, in considerazione dell'emergenza pandemica in corso, al fine di assicurare alla città di Roma la presenza di un presidio sanitario di assoluta prossimità, prevede l'erogazione di un contributo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 destinati all'Ospedale Fatebenefratelli – Isola Tiberina;

   Del Barba 4.31, che incide sul regime di incompatibilità delle funzioni svolte dagli operatori delle professioni sanitarie appartenenti al personale del comparto sanità;

   Panizzut 4.78, che, alla luce dell'eccezionalità dell'emergenza sanitaria in atto, fino al 31 dicembre 2023, sospende l'attuazione dei provvedimenti generali di programmazione delle regioni di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati.

   Vanessa Cattoi 4.77, diretto a disciplinare le modalità di assunzione degli impegni di spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate;

   Scanu 4.178, che, tra l'altro, introduce l'obbligo per le parafarmacie di effettuare test antigenici;

   Bagnasco 4.157, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero della Salute, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un fondo finalizzato all'erogazione di buoni per sostenere l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia;

   Donno 4.012, volto ad estendere alle parafarmacie dotate di appositi spazi la possibilità di somministrazione dei test rapidi antigenici mediante personale sanitario qualificato e fino al 31 marzo 2022;

   Colletti 4.015, volto ad estendere anche agli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica la possibilità di somministrazione di test antigenici e molecolari;

   Colletti 4.016, volto ad estendere anche agli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, la possibilità di erogare i nuovi servizi previsti per le farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra cui alcune forme di assistenza domiciliare integrata, la dispensazione e la consegna domiciliare di specifici farmaci, la somministrazione di test sierologici, di test antigenici e molecolari e la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2;

   Ungaro 4.35, diretto a disciplinare l'esercizio delle professioni sanitarie e socio-sanitarie consentendolo, in qualunque forma e regime, anche a coloro che hanno conseguito all'estero la qualifica di operatore sanitario o socio-sanitario sulla base di un titolo di studio riconosciuto come equipollente dal Ministero dell'università e della ricerca;

   Pretto 4.130, diretto a disciplinare l'estensione ad un perito industriale con specializzazione in chimica, in possesso di attestazione di frequenza di uno specifico corso di formazione in ambito regionale, della direzione tecnica dei servizi inerenti alla custodia e conservazione e trasporto del gas tossico;

   Trizzino 4.87, che intende prorogare un termine contenuto all'interno dell'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 per la medicina generale e la specialistica convenzionata;

   Siani 4.56, che disciplina la procedura di stabilizzazione del personale precario della ricerca biomedica (medici, veterinari, biologi ed altre figure della dirigenza sanitaria) nell'ambito degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali;

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   gli identici Trano 4.07 e Fassina 4.09, volto ad accelerare il percorso di stabilizzazione dei ricercatori precari degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) degli Istituti zooprofilattici sperimentali del Servizio Sanitario Nazionale, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale;

   Emanuela Rossini 4.08, che stabilisce una specifica deroga per includere determinate spese per lavori di ristrutturazione nella detrazione del 110 per cento nell'ambito dei comuni classificati totalmente montani;

   Iezzi 4.010, volto a chiarire che la codificazione delle spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE si applica anche alle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi medici facciali filtranti non compresi negli elenchi previsti purché riportino, oltre alla marcatura CE, la conformità alle specifiche direttive europee;

   Gallinella 4.013, che modifica la normativa vigente in materia di commercializzazione dei prodotti da fumo o inalazione di cannabis sativa;

   Leda Volpi 4.017, che destina risorse per l'attuazione di programmi di screening neonatale;

   Pella 4.024, volto a modificare la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità;

   Patelli 5.20, volto a modificare una fonte non legislativa (il decreto ministeriale di riparto delle risorse del PNRR in materia di edilizia scolastica);

   Bucalo 5.27, volto a sostituire un termine legislativo scaduto nel 2015;

   Aprea 5.48, che riapre, per i soggetti già vincitori della procedura e che abbiano rinunciato al ruolo, i termini per l'inserimento nella graduatoria generale di merito relativa a una specifica procedura concorsuale per dirigente scolastico;

   Ciampi 5.23, che modifica i requisiti per l'abilitazione all'insegnamento previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019;

   gli identici Ruffino 5.1, Bitonci 5.18, Miceli 5.32 e Pella 5.43, che prevedono la possibilità di attribuire incarichi temporanei nelle scuole paritarie dell'infanzia, attingendo anche a graduatorie in essere degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo;

   Tuzi 5.36, che modifica la disciplina in materia di presentazione del piano per l'offerta formativa da parte delle istituzioni scolastiche;

   Ciampi 5.24, che introduce un percorso di formazione per candidati idonei ma non vincitori nell'ambito di procedure concorsuali nel settore scolastico;

   Muroni 5.5, che consente ad ulteriori categorie di personale delle pubbliche amministrazioni l'accesso a specifiche procedure selettive per la progressione tra aree riservate del personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni;

   Piccoli Nardelli 5.16, che introduce previsioni in materia di concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena;

   Tuzi 5.37, che integra gli obiettivi formativi prioritari di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta «buona scuola»);

   Iezzi 5.40, che modifica la disciplina in materia di rendicontazione degli interventi per la messa in sicurezza di ponti e viadotti di cui all'articolo 49 del decreto-legge n. 104 del 2020, con riferimento ai termini per la rendicontazione degli interventi del 2021;

   Muroni 5.7, che modifica la disciplina delle procedure concorsuali bandite ai sensi Pag. 22dell'articolo 59, commi 14 e seguenti, del decreto-legge n. 73 del 2021;

   Muroni 5.6, che modifica la disciplina in materia di mobilità dei docenti;

   Trano 5.11, che introduce un termine per l'indizione di uno specifico concorso scolastico;

   Frassinetti 5.29, che rende permanente un regime transitorio in materia di chiamata in ruolo dei professori universitari;

   Fassina 5.15, che modifica le procedure di assunzione per asili nido e scuole dell'infanzia;

   Belotti 5.05, che incrementa le dotazioni organiche del personale scolastico;

   Belotti 5.06, che introduce percorsi abilitanti speciali per i docenti;

   Belotti 5.07, che consente a ulteriori categorie di personale delle pubbliche amministrazioni l'accesso a specifiche procedure selettive per la progressione tra aree riservate del personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni;

   Belotti 5.08, che prevede un corso intensivo di formazione al fine di risolvere i contenziosi relativi a uno specifico concorso scolastico;

   Belotti 5.09, che prevede l'inserimento in coda alle graduatorie dei soggetti che abbiano ottenuto una sentenza favorevole di primo grado ovvero non abbiano ottenuto alcuna sentenza definitiva o ancora abbiano terminato tutte le prove selettive in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari nel corso di un contenzioso relativo a uno specifico concorso scolastico;

   Muroni 5.02, che modifica la disciplina in materia di mobilità dei docenti;

   Belotti 5.010, che modifica le possibilità di assegnazione provvisoria dei docenti;

   Belotti 5.011, che modifica la disciplina in materia di assegnazione e mobilità dei docenti;

   Belotti 5.012, che sopprime il vincolo di permanenza nella sede per i docenti;

   Belotti 5.014, che prevede l'inserimento in ruolo di tutti gli idonei di uno specifico concorso scolastico;

   Fornaro 5.015, che modifica la disciplina relativa alla funzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

   Bitonci 5.016, che incrementa lo stanziamento del fondo per gli alunni con disabilità, modificandone anche la disciplina;

   Bucalo 5.017, che prevede un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per tutto il personale docente di ruolo;

   Frassinetti 5.018, che prevede la mobilità straordinaria di tutti i dirigenti scolastici neoassunti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;

   Frassinetti 5.019, che trasforma in organico di diritto specifiche posizioni istituite in deroga per gli insegnanti di sostegno;

   Bucalo 5.020, che prevede la conferma in ruolo di personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali;

   gli identici Centemero 6.22, Gagliardi 6.56 e Frassinetti 6.41, che rendono permanente lo specifico regime, attualmente previsto fino al 2026, in materia di trattamento e status di docenti e ricercatori della Scuola nazionale dell'amministrazione;

   Pella 6.54, limitatamente alla lettera b), che modifica le disposizioni per l'abilitazione alla professione di agrotecnico;

   Piccoli Nardelli 6.11, Tuzi 6.39, Ferro 6.19, che recano disposizioni concernenti Pag. 23l'abilitazione alla professione di agrotecnico;

   Melicchio 6.28, che proroga al 31 dicembre 2022 la possibilità di stabilizzazioni del personale degli enti pubblici di ricerca già previste, in via generale, per tutte le pubbliche amministrazioni consentite fino a tale data; si modifica inoltre il riparto delle risorse destinate agli enti e istituzioni di ricerca;

   Giacomoni 6.53, che stanzia un contributo a decorrere dal 2022 per il Censis;

   Cassinelli 6.47, che sopprime gli ordini professionali degli agenti di cambio di Milano e Roma;

   gli identici Bella 6.31, Mandelli 6.59 e Ferro 6.61, che intervengono in materia di requisiti per l'iscrizione all'albo dei chimici e dei fisici;

   Lapia 6.2, che aumenta il numero delle borse di studio delle scuole di specializzazione in medicina generale;

   Bella 6.30, che reca una disciplina transitoria in materia di requisiti per la partecipazione al concorso per dirigente di primo livello del Servizio sanitario nazionale, peraltro apportando una modifica ad un regolamento;

   Lapia 6.1, Di Giorgi 6.10, gli identici Fusacchia 6.4, Raciti 6.6, Licatini 6.38 e Fassina 6.17, che, in deroga ai regolamenti di ateneo, proroga fino al giugno 2022 le sessioni universitarie di laurea dell'anno accademico 2020/2021;

   Cassinelli 6.46, che eleva a 78 anni l'età per la dispensa dall'ufficio di notai;

   Cassinelli 6.45, che modifica la disciplina della professione notarile;

   Ascari 6.36, che risulta non riferibile, in quanto novella l'articolo 1, comma 330, della legge n. 190 del 2014, ormai abrogato dall'articolo 1, comma 646, della legge n. 234 del 2021;

   Vietina 6.57 e 6.58, volti a sopprimere il numero chiuso per l'accesso al primo anno dei corsi di laurea di medicina, farmacia, odontoiatria, scienze biologiche e biotecnologie;

   Saitta 6.02, che modifica i criteri di riparto delle risorse per gli enti pubblici di ricerca;

   Casciello 7.20, Frassinetti 7.9, che riaprono, limitatamente ad alcuni soggetti, i termini per una procedura concorsuale relativa all'acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali che si doveva concludere entro il 30 giugno 2015;

   Casino 7.19, che autorizza assunzioni a tempo indeterminato per il comune di Matera;

   Lapia 7.1, che reca contributi per la realizzazione di festival musicali in Sardegna;

   Topo 7.7, che rende stabile il contributo per l'Accademia Vivarium Novum di Frascati;

   Giaccone 7.16, che estende ai territori dei parchi nazionali o regionali e ai siti patrimonio dell'umanità le agevolazioni per il restauro delle facciate previste per le zone territoriali A e B del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968;

   Prestigiacomo 7.22, che autorizza il Ministero della cultura a prorogare i termini per la presentazione di proposte di intervento per la promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema;

   Bitonci 7.01, che incrementa i contributi a fondo perduto per le attività turistiche di cui al decreto-legge n. 152 del 2021;

   Cassinelli 8.53, che anticipa dal 2016 al 2013 la decorrenza dell'acquisizione della Pag. 24qualifica superiore, e il conseguente trattamento economico, per il personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria;

   Magi 8.24, che interviene sull'istituto della liberazione anticipata speciale, prevista dal decreto-legge n. 146 del 2013 e applicabile fino al 2016, per estenderne l'applicazione fino a tutto il 2023;

   Saitta 8.35, che interviene sul procedimento penale minorile per modificare gli adempimenti conseguenti all'arresto o al fermo di un minorenne;

   Zanettin 8.61, che introduce una norma transitoria per il pagamento delle indennità dei giudici onorari, nelle more del completamento delle procedure previste dalla riforma operata dalla legge di bilancio 2022;

   Patassini 8.18, che esenta dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo il procedimento di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

   Lovecchio 8.34, che ripristina le piante organiche di alcuni tribunali soppressi dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012;

   Potenti 8.5, che interviene sulla prevista soppressione delle sezioni distaccate di tribunale insulari, fino ad oggi sospesa con ripetute proroghe, per escluderla in via definitiva dettando al riguardo disposizioni ordinamentali;

   Trizzino 8.40, che detta una nuova disciplina relativa alla stabilizzazione dei magistrati onorari in servizio;

   Trano 8.8, che estende la disciplina elettiva dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi anche agli organi degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia;

   Trano 8.9, che modifica la disciplina elettorale dei consigli degli ordini professionali;

   Saitta 8.36, che introduce una norma di interpretazione autentica della disciplina di stabilizzazione dei magistrati onorari in servizio prevista dalla legge di bilancio 2022;

   Fogliani 8.62, che introduce una sospensione di termini amministrativi e penali in relazione alle violazioni edilizia commesse in una specifica area demaniale del comune di Caorle;

   Miceli 8.49, che interviene sui requisiti per l'iscrizione all'albo per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, oggetto della riforma forense del 2012, stabilizzando la normativa transitoria – ripetutamente prorogata – che consente l'applicazione dei requisiti previgenti agli avvocati già in servizio al 2012;

   Patassini 8.03, che istituisce un Fondo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento;

   Calabria 9.175, Albano 9.108, Trano 9.49, Bitonci 9.011, che specificano il luogo e le modalità dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali, ai fini delle verifiche dell'ispettorato nazionale del lavoro per l'accertamento delle violazioni;

   Calabria 9.174, Albano 9.107, Fassina 9.81, Trano 9.48, Bitonci 9.010, che dichiarano non sanzionabili le comunicazioni rese dal datore di lavoro all'Ispettorato nazionale del lavoro, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali;

   Lovecchio 9.151, Buratti 9.90, Lapia 9.2, che incidono sull'applicazione della normativa in materia di concessione dell'esonero contributivo alle piccole imprese;

   Carabetta 9.143, che estende ai lavoratori poligrafici l'opzione per il prepensionamento ai qualora abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di altri lavoratori del settore dell'editoria;

   Viviani 9.60, che interviene in via permanente sulla durata dei contratti di lavoroPag. 25 a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, stabilendo che possono avere una durata complessiva superiore a ventiquattro mesi;

   Sut 9.135, che estende la possibilità di concedere un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese di rilevanti dimensioni che versino in crisi economico-finanziaria;

   Marco Di Maio 9.34, Cappellacci 9.168, estende anche ai lavoratori dipendenti di Airitaly la cassa integrazione straordinaria già concessa dalla normativa vigente fino al 2023 ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner;

   Romina Mura 9.126, Giaccone 9.73, che intervengono in materia pensionistica, estendendo la platea di soggetti a cui continuano ad applicarsi i requisiti vigenti prima della riforma Fornero;

   Del Barba 9.35, che disciplina la concessione, dal 1° febbraio 2022, di un trattamento di integrazione salariale per i datori di lavoro delle aziende di trasporto turistico di persone, in servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea;

   Panizzut 9.68, che estende l'equiparazione della quarantena alla malattia anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica;

   gli identici Patassini 9.93 e Trancassini 9.115, che intervengono in materia di fondi paritetici interprofessionali, specificando, tra l'altro, i piani formativi che possono essere finanziati dai medesimi fondi;

   Comaroli 9.71 e 9.26, che dispone che per le imprese del settore dell'editoria il trattamento di integrazione salariale possa essere concesso anche in caso di superamento dei limiti temporali di utilizzo nel quinquennio mobile stabiliti dalla normativa vigente;

   Panizzut 9.61 e 9.63, che estendono al settore pubblico l'indennità riconosciuta in favore dei lavoratori fragili che, per almeno un mese nel corso del 2021, si siano avvalsi del diritto all'assenza dal servizio e dal lavoro e non abbiano goduto della relativa indennità a causa del superamento del limite di durata del trattamento di malattia;

   Panizzut 9.62, che aumenta la misura dell'indennità riconosciuta in favore dei lavoratori che, per almeno un mese nel corso del 2021, si siano avvalsi del diritto all'assenza dal servizio e dal lavoro e non abbiano goduto della relativa indennità a causa del superamento del limite di durata del trattamento di malattia;

   Fassina 9.82, che modifica l'entità degli aumenti previsti dalla normativa vigente da corrispondere al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita;

   Buratti 9.91, che introduce un esonero contributivo totale, dal 1° gennaio 2022, in favore delle società cooperative costituite dai lavoratori di aziende in crisi;

   Gribaudo 9.103, che interviene sul regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, relativo al finanziamento degli istituti di patronato;

   Gribaudo 9.102, che interviene in materia di acquisizione in via telematica del mandato da parte degli istituti di patronato;

   gli identici Prestigiacomo 9.183 e Alessandro Pagano 9.94 che modificano la disciplina sanzionatoria nel caso di mancato versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal medesimo sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;

   Buompane 9.148, che amplia al 31 dicembre 2017 la finestra temporale, attualmente fissata al 31 dicembre 2016, entro cui i lavoratori della regione Campania Pag. 26cessati dalla mobilità ordinaria, hanno diritto all'indennità prevista dalla normativa vigente in loro favore;

   Pella 9.187, che dispone che le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il lavoro da enti di formazione accreditati, finanziate attraverso il fondo FORMA.TEMP, non sono assimilabili a quelle esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

   Casu 9.18, che eleva da 25.000 euro a 40.000 euro il limite massimo ISEE previsto per la fruizione della maggiorazione per i nuclei familiari prevista dalla normativa vigente, al contempo prolungando il periodo di godimento della stessa maggiorazione in misura piena;

   Zangrillo 9.189, che consente, per il periodo fino al 31 dicembre 2022, di rinnovare i contratti di lavoro subordinato a termine anche in assenza delle causali di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

   Buompane 9.149, che inserisce anche gli enti bilaterali dei datori e dei prestatori di lavoro tra i soggetti i cui contributi e indennità erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non concorrono alla formazione del reddito imponibile;

   gli identici Napoli 9.10, Sodano 9.3, Rampelli 9.87, Alessandro Pagano 9.95, Miceli 9.157, Rizzetto 9.162 e Gagliardi 9.192, che rimodulano l'importo del contributo NASpI dovuto dal datore di lavoro nei casi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro riguardi lavoratori a tempo parziale;

   Cancelleri 9.138, che esclude i soggetti maggiorenni indirizzati ai servizi sociali dagli obblighi di immediata disponibilità al lavoro il cui adempimento è necessario per la fruizione del beneficio del reddito di cittadinanza;

   Giaccone 9.72, che rende strutturale, dal 1° gennaio 2020, la possibilità di stipulare contratti di rete per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza;

   Cancelleri 9.136, che riduce da 10 a 5 anni il periodo nel quale deve essere residente in Italia il beneficiario del reddito di cittadinanza;

   Cancelleri 9.137, che riduce dall'80 al 60 per cento la misura in cui il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico del reddito di cittadinanza;

   gli identici Dal Moro 9.57, Trancassini 9.112, Di Muro 9.132, Mandelli 9.186 e D'Ettore 9.196, che fissano un termine entro cui i datori di lavoro devono individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro;

   D'Attis 9.179, che elimina il requisito secondo cui le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che possono costituire istituti di patronato devono avere sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri;

   gli identici Di Maio Marco 9.01, Trano 9.02, Trancassini 9.03, Lupi 9.024 e Polidori 9.025, nonché Gribaudo 9.04 e Murelli 9.012, che dispongono, a decorrere dal 2022, l'incompatibilità dell'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale con qualsiasi trattamento pensionistico e modifica i requisiti per la fruizione del detto indennizzo;

   Murelli 9.06, che riconosce l'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale anche ai soggetti che hanno cessato l'attività nel 2016 e perfezionato il requisito della cancellazione dalla camera di commercio nel 2017;

   Bitonci 9.014, che esclude i manufatti installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate dal novero degli Pag. 27immobili la cui rendita catastale è determinata tramite stima diretta;

   gli identici Di Sarno 9.020, Cenni 9.034, Gagliardi 9.031 e Zucconi 9.07, che estendono un determinato beneficio contributivo previsto dalla normativa vigente anche alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande;

   Mugnai 9.033, che dispone il trattenimento in servizio per i dipendenti pubblici già nei ruoli delle Forze Armate, di polizia e del Corpo dei Vigili del fuoco titolari di una pensione per infermità o lesioni;

   Rosso 10.136, inerente alla dotazione di sicurezza dei veicoli adibiti a scuola-bus;

   Rosso 10.137, limitatamente alla lettera b), che disciplina la circolazione sulle strade extraurbane dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

   Bruno Bossio 10.9, che consente, fino al 31 dicembre 2022, l'utilizzo di personale in quiescenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, già abilitato alla funzione esaminatrice, ai fini dell'effettuazione degli esami pratici di guida;

   gli identici Tombolato 10.99 e Cattaneo 10.123, volti a modificare, per taluni veicoli, la disciplina sull'obbligo di revisione;

   gli identici Rosso 10.131, Maccanti 10.103 e Marco Di Maio 10.47, limitatamente alla lettera b), che sopprime la disposizione che demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione delle disposizioni attuative del comma 6-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 183 del 2020, attinente la possibilità di svolgimento, da parte di altro personale, delle prove di abilitazione alla guida, e le modalità di accreditamento del personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore presso la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   De Luca 10.29, che modifica il termine di cui all'articolo 5 delibera CIPE, n. 5 del 28 gennaio 2015, per la realizzazione degli interventi di metanizzazione da parte dei Comuni e disciplina le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie;

   gli identici Pella 10.126 e Fassina 10.61, limitatamente alla lettera b), in quanto introduce ulteriori requisiti ai fini della rinegoziazione dei contratti di locazione dell'Agenzia del demanio;

   Panizzut 10.65, recante una norma di interpretazione autentica della disciplina per i punti franchi portuali;

   Gariglio 10.21, limitatamente ai commi 3-ter e 3-quater, in materia di pensionamenti anticipati dei lavorati portuali e di dichiarazioni di inabilità al lavoro portuale;

   Paita 10.37, limitatamente ai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, in materia di pensionamenti anticipati dei lavoratori portuali;

   Gariglio 10.23, limitatamente al comma 3-ter, che estende l'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 146 del 2021, alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri;

   Di Muro 10.74, volto a estendere la categoria di interventi assoggettati all'aliquota IVA ridotta di cui alla Tabella A, parte terza, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

   Pellicani 10.7, e gli identici Moretto 10.41, Scagliusi 10.75 e Fogliani 10.95, volti ad inserire nel procedimento di cui all'articolo 1, comma 816, della legge n. 234 del 2021, in materia di servizio di trasporto pubblico lagunare nella città di Venezia, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

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   Miceli 10.68, volto a modificare – senza riferimento a termini temporali – la disciplina del canone dovuto da operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica;

   gli identici Marco Di Maio 10.33, D'Attis 10.116, Maccanti 10.100 e Pettarin 10.140, recanti norme sul contenuto dei contratti di servizio pubblico in materia trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia disciplinati dal regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007;

   Varrica 10.70, volto a estendere alcune provvidenze legislative per Roma Capitale alla città di Palermo;

   Pella 10.119, che consente alle società a totale o maggioritaria partecipazione degli enti locali e le aziende speciali degli stessi, concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale, con oneri a carico dei propri bilanci ed in coerenza con la programmazione organica, di procedere all'assunzione diretta a tempo indeterminato dei soggetti con i quali siano stati instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato in regime di somministrazione presso le medesime società e aziende speciali;

   Fragomeli 10.54, che assegna per l'anno 2022 la somma di 500 milioni di euro attraverso lo scorrimento della graduatoria delle opere ammesse e non finanziate individuate nell'allegato 2 del decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021, provvedendo alla copertura del relativo onere;

   Nobili 10.34, che consente alle autorità marittime di autorizzare la realizzazione dei relativi ampliamenti, miglioramenti strutturali e di impianti ad essi complementari, che si rendono opportuni per migliorarne la funzionalità e la sicurezza;

   gli identici Zolezzi 10.72, Pella 10.139, Paita 10.43, Buratti 10.57, volti a specificare che la proroga di cui all'articolo 51 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020 limitatamente agli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017-2021;

   Fragomeli 10.53, che destina per l'anno 2022 la somma di 300 milioni di euro, attraverso l'ulteriore scorrimento della graduatoria delle opere ammesse e non finanziate individuate nell'allegato b) del decreto del Ministero dell'interno 8 novembre 2021;

   Fragomeli 10.52, che destina per l'anno 2022 la somma di 500 milioni di euro attraverso lo scorrimento della graduatoria delle opere ammesse e non finanziate individuate nell'allegato 2 del decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021;

   gli identici Del Barba 10.31, Maccanti 10.101, Pettarin 10.141 e Pella 10.134, che consentono agli enti affidanti di disporre la proroga dei contratti per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007;

   Tombolato 10.98, volto a escludere una categoria di veicoli dagli obblighi connessi all'esportazione;

   Fragomeli 10.50, inerente alle facoltà degli enti locali di ricorrere ai ribassi d'asta;

   Paita 10.36 e 10.39, Casu 10.27, e gli identici Rosso 10.034, D'Ettore 10.036 e Dal Moro 10.015, inerenti alla disciplina dell'esame d'idoneità per la professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori;

   Paita 10.07, che prevede la delega di funzioni da parte dell'amministrazione doganale agli spedizionieri doganali;

   Zennaro 10.017, limitatamente ai commi da 2 a 6, che reca una serie articolata di modifiche in materia di addizionalePag. 29 comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili;

   Alaimo 10.018, che stanzia fondi per l'ammodernamento della strada statale n. 118 in Sicilia;

   Licatini 10.019, che interviene sulla disciplina dei permessi di costruire;

   Schullian 10.020, che reca disposizioni urgenti in materia di programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare;

   Schullian 10.021, che reca disposizioni sul finanziamento di interventi per la realizzazione o la manutenzione straordinaria di sistemi di trasporto pubblico locale;

   Capitanio 10.028, che interviene sulla disciplina delle patenti di guida per i veicoli con cambio diverso da quello manuale con riferimento all'indicazione del codice armonizzato 78 di cui alla circolare MIT 29 gennaio 2013;

   Caon 11.93, che, intervenendo sul comma 14 dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modifica la tempistica relativa alla microraccolta dei rifiuti, riducendola da 48 ore al più breve termine possibile;

   Siracusano 11.105, che reca un finanziamento per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale e rigenerazione della Zona Falcata di Messina;

   Patassini 11.80, che prevede un regime di gratuità temporanea del distacco delle utenze o forniture asservite ad immobili inagibili a causa del sisma del 2016, nonché della successiva riattivazione a seguito della ricostruzione dell'immobile;

   Paolo Russo 11.115, che reca una modifica all'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sulla metanizzazione del Mezzogiorno (e delle aree montane), prevedendo un termine di 90 giorni (non previsto dall'articolo modificato) per la presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti;

   Caon 11.95, Patassini 11.017, che modificano la disciplina degli impianti incentivati per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

   Anna Lisa Baroni 11.96, in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici alle aziende per i servizi alla persona;

   Patassini 11.73, che sospende i versamenti del contributo, fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombole Metano;

   gli identici Trancassini 11.86 e Squeri 11.99, che includono nel regime di favore volto al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale nel primo trimestre del 2022 (IVA al 5 per cento) la fornitura effettuata nei cosiddetti contratti Servizio energia Plus;

   gli identici Gavino Manca 11.28, Patassini 11.74, Squeri 11.100 e Moretto 11.24, recanti una norma interpretativa del regime di favore volta al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale nel primo trimestre del 2022 (IVA al 5 per cento), estendendo l'applicazione di tale disciplina anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale;

   Trizzino 11.47, che modifica la disciplina che prevede, in caso di morosità per le fatture elettriche e del gas emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 un piano di rateizzazione in 10 mesi: tale piano diverrebbe di 12 mesi;

   Torromino 11.113, che disciplina le finalità del prelievo derivante dalle produzioni ed estrazioni di idrocarburi, per le aliquote corrisposte alle regioni e ai comuni;

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   Caon 11.92, che introduce una disciplina volta a consentire la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico nei centri storici e zone a questi assimilabili;

   Cillis 11.62, che modifica la disciplina dell'aliquota corrisposta allo Stato dai titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi;

   gli identici Iezzi 11.61 e Cattaneo 11.97, che recano disposizioni in materia di fanghi di depurazione;

   Sani 11.1, che reca norme in materia di enti parco nazionali;

   Deiana 11.51, limitatamente al comma 5-ter, che modifica la disciplina per l'installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e per l'avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero;

   gli identici Potenti 11.65 e Ceccanti 11.89, che intervengono sulla disciplina delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche, prorogando un termine risalente al 2017;

   Rotta 11.36, che introduce disposizioni relative alla gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, fissando un termine per i relativi adempimenti;

   Caon 11.94, in quanto abroga dal 2023 il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche;

   Fragomeli 11.33, che introduce una disciplina specifica sul super bonus nei centri storici;

   Silli 11.117, che modifica la disciplina relativa alla trasmissione di informazioni ai sensi del regolamento REACH sulle sostanze chimiche;

   Fragomeli 11.32, che prevede la detraibilità fiscale delle somme spese, a decorrere dal 12 novembre 2021, per il per rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni nell'ambito del super bonus;

   Fragomeli 11.34, che include le strutture sanitarie accreditate al Servizio Sanitario Nazionale e le scuole paritarie tra i soggetti cui si applica la disciplina del super bonus;

   Cancelleri 11.50, che include gli ambiti territoriali ottimali tra le «amministrazioni pubbliche» di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001;

   Manzo 11.57, integra la definizione normativa di «piccole utilizzazioni locali di calore geotermico»;

   Lucchini 11.39, che reca modifiche al testo unico in materia edilizia;

   Maraia 11.49, che modifica un termine procedurale relativo all'iter di approvazione della Carta nazionale delle aree idonee alla localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi;

   Miceli 11.44, che disciplina le finalità di impiego delle entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas;

   gli identici Muroni 11.01, Cattaneo 11.019 e Braga 11.03, che reca misure temporanee per la gestione dei rifiuti elettronici (RAEE);

   gli identici Marco Di Maio 11.05, D'Ettore 11.027, Patassini 11.015, Gagliardi 11.026, Mandelli 11.024, Dal Moro 11.09, che intervengono sui requisiti per la qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili;

   Lucchini 11.010, che, tra l'altro, estende, fino al 2020 il periodo preso in considerazione per il ricalcolo delle somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto la realizzazionePag. 31 e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto;

   Lucchini 11.011, che reca misure urgenti per la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale del quartiere «Bucaletto» del Comune di Potenza;

   Cattaneo 11.020, che istituisce un credito di imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto;

   Nevi 11.023, limitatamente ai commi 2, 3 e 4, che recano una disciplina in materia di digestato e fertilizzanti;

   Tartaglione 11.025, che modifica la definizione di «ristrutturazione edilizia» recata dal testo unico dell'edilizia;

   Calabria 12.24, che modifica i criteri per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale;

   Colletti 12.16, che prevede una disciplina di deroga alle procedure di selezione per le concessioni marittime in caso di installazione di trabocchi;

   Fassina 12.7, che estende l'ambito di applicazione dei contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA (Hotellerie-Restaurant-Café);

   Squeri 12.27, che modifica i criteri per la determinazione della rendita catastale della piazzola di sosta, con specifico riferimento alle strutture ricettive;

   Rampelli 12.9, che riconosce ex novo una indennità a favore degli operatori commerciali su aree pubbliche;

   Fiorini 12.01, che introduce una nuova disciplina in materia di credito d'imposta in favore degli enti fieristici, prevista, a legislazione vigente, fino al 2020;

   Gusmeroli 12.05, limitatamente alle lettere b) e c) del comma 1, e gli identici Zucconi 12.09 e Schullian 12.015, limitatamente alle lettere b) e c) del comma 1, che introducono un nuovo credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria a favore delle imprese turistiche;

   Ascari 12.012, che amplia la platea dei beneficiari del contributo previsto dalla legge di bilancio 2022 a favore degli impianti ippici;

   Manzo 12.020, che disciplina le modalità di presentazione delle domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico;

   Viviani 12.021, limitatamente alla lettera b), che stabilisce, a decorrere dall'anno 2022, l'importo annuo massimo del canone quale corrispettivo per le attività di pesca e acquacoltura;

   Rotta 13.4, volto a modificare disposizioni in materia di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale e di interesse nazionale;

   Zanella 13.15, volto a prevedere, per l'anno 2022, la spesa di 1 milione di euro per la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica del sottopasso in via Fulvio Testi nel comune di Cinisello Balsamo, finanziato a legislazione vigente, fino al 2020;

   Federico 13.10, che consente ai comuni della Provincia di Campobasso, tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, di assumere personale con contratto a tempo determinato in deroga alla disciplina del dissesto prevista dal TUEL e alla normativa che impone vincoli di contenimento alla spesa di personale;

   Federico 13.11, che consente ai Commissari straordinari per gli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea di avvalersi un'apposita struttura interna alla Regione nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;

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   Gagliardi 13.26, volto a differire i termini di scadenza di delibere della protezione civile relative ad eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Liguria nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019, nel periodo dal 22 al 24 novembre 2019 e nel periodo dal 20 al 21 dicembre 2019;

   Rixi 13.16, volto a introdurre una norma interpretativa riguardante la validità di atti contrattuali dei concessionari di beni demaniali;

   Foscolo 13.19, volto a consentire la continuità dell'erogazione dei contributi mensili per la sistemazione di soggetti evacuati a seguito di determinate calamità naturali, deliberate negli anni 2019 e 2020, per un periodo di ulteriori dodici mesi successivi alla scadenza del relativo stato di emergenza;

   Varchi 13.22, che estende ai territori che hanno subìto danni causati da eventi sismici alla data successiva del 24 agosto 2016 i benefìci della ripartizione delle risorse finanziarie stanziate dall'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per l'adozione di misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022;

   Rixi 13.17, che esclude l'applicazione della norma del TUEL che stabilisce l'ineleggibilità a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale per i commissari di Governo nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni a favore di soggetti titolari di cariche elettive nominati commissari straordinari ai sensi della normativa vigente per lo svolgimento di attività inerenti alla stessa carica;

   Varchi 13.21, che dispone la copertura mediante l'utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, per i rimborsi previsti dalla legge di stabilità per il 2015 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa;

   gli identici Pezzopane 13.01, Del Barba 13.06, Trancassini 13.021, Baldelli 13.037 e Terzoni 13.030, che recano disposizioni, operanti a regime, in tema di rimborsi IVA per gli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici;

   Trancassini 13.018, che autorizza il Commissario straordinario di Governo per gli eventi sismici del 2016 a nominare, fino al termine dello stato di emergenza, un numero di esperti per il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi previsti dal Fondo complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016;

   Trancassini 13.019, che autorizza il Commissario straordinario di Governo per gli eventi sismici del 2016 e gli Uffici speciali per la Ricostruzione a conferire incarichi di lavoro autonomo e incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza, in deroga alla normativa vigente;

   Trancassini 13.022 e 13.023 che introducono, a favore dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti da eventi sismici dal 24 agosto 2016, la sospensione decennale dei vincoli di spesa e dei processi di accorpamento tra enti locali, se non su base volontaria;

   Maraia 13.027, limitatamente al comma 2, che introduce disposizioni inerenti alla realizzazione di diverse autostradali e stradali;

   Iezzi 14.41, che interviene sulla disciplina del decreto-legge n. 16 del 2020 che ha disposto la costituzione della Società «Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A.», prevedendo in particolare l'attribuzione ad essa di nuove funzioni e lo Pag. 33stanziamento di conseguenti risorse finanziarie;

   gli identici Mollicone 14.28, Casciello 14.52 e Capitanio 14.11, che estendono ai quotidiani e a talune categorie di periodici l'ambito di applicazione di diversi crediti di imposta;

   Bitonci 14.10, che affida all'AGCOM una ricognizione dei progetti di rete degli operatori di rete assegnatari delle frequenze di primo livello e di eventuali criticità in ordine alla concreta ricevibilità del segnale;

   Navarra 14.26 e Siracusano 14.56, che recano una disposizione di interpretazione autentica della previsione che ha differito di sessanta mesi i termini in materia di riduzione ai contributi all'editoria disponendone l'applicazione anche alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro limitatamente ad un periodo temporale;

   Bitonci 14.27, che interviene sulla disciplina del decreto-legge n. 16 del 2020 che ha disposto la costituzione della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», prevedendo in particolare un incremento di risorse finanziarie;

   Trancassini 14.33 e Pella 14.49, che modificano i presupposti previsti per la presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto in favore di titolari di partita IVA disposto dal decreto-legge n. 73 del 2021, spostando, in particolare, al 30 novembre 2021 la data entro la quale deve essere presentata la dichiarazione dei redditi relativa al 2020;

   Aprile 14.2 e 14.1, volti a conferire efficacia retroattiva all'esenzione Irap per le persone fisiche, disposta dalla legge di bilancio 2022, con riferimento agli esercenti attività professionali in assenza di autonoma organizzazione;

   Buratti 14.19, volto a prevedere un nuovo criterio di quantificazione dei redditi finanziari derivanti da contratti di assicurazione sulla vita;

   Buratti 14.20, che modifica le fattispecie di esenzione dall'IVA;

   Buratti 14.18, che modifica la disciplina applicabile alle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ);

   Trano 14.17, che modifica la disciplina in materia di detrazioni fiscali;

   Trano 14.14, che reca disposizioni in materia di fatturazione elettronica;

   Scagliusi 14.38, che modifica i criteri di riparto del fondo per il pluralismo dell'informazione;

   Trano 14.15, che modifica la disciplina in materia di trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria nazionale;

   Sensi 14.7, che riconosce anche per il 2022 un contributo alle imprese private nel settore radiofonico, previsto per l'anno 2019;

   Dall'Osso 14.57, che modifica la disciplina in materia di esenzione dall'imposta di registro;

   Patassini 14.43, il quale modifica la disciplina in materia di canone di occupazione del suolo pubblico;

   Ciaburro 14.44, che introduce una misura fissa per l'imposta di registro relativa agli atti traslativi della proprietà di beni immobili ubicati nei terreni montani di valore economico inferiore a 5000 euro;

   Alaimo 14.39, che estende ai terreni agricoli ubicati nel comune di Campofelice di Fitalia l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli di cui all'articolo 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019;

   Muroni 14.01, Angiola 14.028, che recano disposizioni sulla ripartizione del Fondo per il pluralismo dell'informazione Pag. 34e altre misure di sostegno alle emittenti televisive locali; l'istituzione di un tavolo di lavoro sulle problematiche dell'emittenza locale e nazionale e misure di sostegno alle emittenti televisive locali;

   gli identici Sodano 14.02, Lacarra 14.018 e Pella 14.047, che modificano i criteri di riparto del fondo per il pluralismo dell'informazione;

   gli identici Sodano 14.03 e Pella 14.049, che recano misure di sostegno alle emittenti televisive locali;

   Bruno Bossio 14.05 e gli identici Capitanio 14.011 e Carabetta 14.035, che dispongono che i diritti d'uso delle frequenze in banda 26 e 28 GHz in scadenza al 31 dicembre 2022 possono essere oggetto di revisione delle condizioni tecniche e di proroga fino al 31 dicembre 2029 e affida al Ministero dello sviluppo economico l'individuazione di porzioni di spettro in favore degli operatori titolari del diritto d'uso qualora si renda necessaria la liberazione di frequenze;

   gli identici Comaroli 14.07 e Calabria 14.039, che recano disposizioni in materia di sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci 2021 da parte delle imprese;

   gli identici Lucaselli 14.016, Calabria 14.040, Comaroli 14.08 e Navarra 14.020 e gli identici Albano 14.023 e Lovecchio 14.034, che intervengono sulla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali;

   Ianaro 14.031, Prisco 14.037 e gli identici Noja 14.09, Bagnasco 14.042, che recano disposizioni in materia di personale nel settore della ricerca sanitaria;

   gli identici Alessandro Pagano 14.014, Lacarra 14.019 e Pella 14.048, che prevedono l'istituzione di un tavolo tecnico per le problematiche dell'emittenza locale e nazionale;

   Rixi 14.015, che esclude dalla tassazione ai fini delle imposte sui redditi le misure economiche di natura compensativa corrisposte alle televisioni locali;

   Albano 14.022, che reca disposizioni relative alle conseguenze della tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica;

   Albano 14.024, che reca disposizioni, operanti a regime, sulla maggiorazione del valore catastale delle piazzole di sosta attrezzate per gli allestimenti mobili;

   Zucconi 14.025, che estende la durata delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, disciplinandone la relativa procedura;

   Zucconi 14.026, che interviene sulla rideterminazione della durata delle concessioni idroelettriche anche al tenendo conto dell'entità degli investimenti previsti;

   Trancassini 14.027, che non è riferibile al testo oggetto di modifica, nel frattempo già novellato;

   D'Attis 14.045, che modifica i criteri di riparto del fondo per il pluralismo dell'informazione;

   Sensi 15.01, volto a disciplinare l'adozione da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2022, di un programma triennale di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress;

   Siracusano 16.39, limitatamente alla parte consequenziale, che modifica la disciplina in materia di inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;

   gli identici Morani 16.11, Albano 16.16 e Patassini 16.18, che consentono l'inserimento nel concordato con continuità aziendale di una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, anche ai concordati omologati entro il 31 Pag. 35dicembre 2020, quindi in data precedente alla data di entrata in vigore di tale disciplina;

   gli identici Albano 16.15 e Patassini 16.17, che estendono a tutti gli accordi omologati entro il 30 dicembre 2020 la proroga, già prevista, di sei mesi per l'adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore;

   Magi 16.22, che dispone in materia di computo dei giorni di pena scontata ai fini della liberazione anticipata;

   Ceccanti 16.1 e gli identici Marco Di Maio 16.4, Paolo Russo 16.36, Montaruli 16.33 e Ribolla 16.21, che escludono l'applicazione di sanzioni per il tardivo pagamento di tributi locali relativi a pubblicità e occupazione di suolo pubblico;

   Maria Tripodi 16.42, che detta disposizioni per il versamento di somme in un apposito conto corrente aperto presso la Cassa depositi e prestiti finalizzato a finanziare le operazioni dei reparti per la tutela forestale, ambientale ed agroalimentare dei carabinieri;

   Maria Tripodi 16.41, che detta disposizioni in materia di indennità supplementare di comando a favore dei comandanti delle stazioni dei carabinieri;

   Maria Tripodi 16.43, che modifica la denominazione del comando dei carabinieri per la tutela forestale;

   De Menech 16.01, in materia di esercizio della vigilanza venatoria da parte di agenti dipendenti dalle regioni;

   De Menech 16.02, che estende alle guardie delle regioni il titolo di agente di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni di competenza;

   Tartaglione 16.05, che detta una procedura per la definizione degli avvisi di accertamento notificati entro il 31 dicembre 2019 per i quali sia pendente dinanzi alla Corte di cassazione il giudizio promosso dall'Agenzia delle entrate per impugnazione della sentenza favorevole al contribuente;

   Cillis 18.17, che modifica la disciplina vigente in materia di registrazione presso il SIAN;

   Trancassini 18.16, che incrementa, a decorrere dal 2022, l'indennità di amministrazione del personale non dirigenziale del MIPAAF per un importo di 2 milioni di euro annui;

   Spena 18.29, che riapre il termine per la presentazione delle denunce dei pozzi esistenti, prorogato, da ultimo, nel 2009;

   Sut 18.09, che interviene sulla disciplina in materia di utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili;

   gli identici L'Abbate 18.010, Schullian 18.011, Loss 18.019, Trancassini 18.028, che modificano la disciplina in materia di perizia tecnica necessaria alla fruizione di un credito di imposta per le imprese agricole;

   Schullian 18.03 e gli identici Viviani 18.014, Nevi 18.027, Caretta 18.024 e Cenni 18.032, che differiscono al 31 dicembre 2023 le disposizioni attuative di un decreto legislativo del 2014 – contenute nel decreto ministeriale del 9 febbraio 2021 –, relativo agli obblighi degli operatori che commercializzano legno;

   Golinelli 18.017, che estende l'ambito temporale di applicazione della disciplina concernente le quote latte, da applicarsi entro e non oltre il 15 luglio 2019, al 31 dicembre 2022;

   Loss 18.020, che estende ai contratti di affitto e comodato le disposizioni in materia di adempimenti ai fini della costituzione del fascicolo aziendale;

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   Viviani 18.022, che reca una proroga indicando un nuovo termine non individuabile in maniera certa;

   Cassinelli 18.026, che prevede, per l'anno 2022, la detrazione per interventi di manutenzione e recupero dei terreni agricoli e per l'acquisto di attrezzature funzionali agli interventi stessi;

   Cenni 18.030, che prevede che il bando relativo a incentivi concernenti la produzione dell'energia da impianti di biogas di piccola taglia, previsti dalla legge di bilancio 2019, sia pubblicato entro il 30 settembre 2022;

   Magi 19.1, che consente – in ragione della situazione epidemiologica Covid-19 in corso – la raccolta delle sottoscrizioni richieste per la presentazione di liste di candidati alle elezioni politiche con firma elettronica qualificata;

   Lupi 19.3, che prevede, in considerazione della situazione epidemiologica in corso da Covid-19, che alle prossime elezioni politiche (successive all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021) l'applicazione delle previsioni in materia di esonero dalle sottoscrizioni per le elezioni politiche, di cui all'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 che, in base all'articolo 2, comma 36, della legge n. 52 del 2015, hanno trovato applicazione alle prime elezioni successive a tale legge, quindi alle elezioni svolte il 4 marzo 2018, disponendone l'applicazione anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, o in una componente del gruppo misto, in almeno una delle due Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi;

   Magi 19.2 e 19.05, che prevede, in considerazione della situazione epidemiologica in corso da Covid-19, fino al 30 aprile 2023, l'applicazione delle previsioni in materia di esonero dalle sottoscrizioni per le elezioni politiche, di cui all'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 che, in base all'articolo 2, comma 36, della legge n. 52 del 2015, hanno trovato applicazione alle prime elezioni successive a tale legge, quindi alle elezioni svolte il 4 marzo 2018, disponendone l'applicazione anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 15 settembre 2021 o che nelle precedenti elezioni politiche abbiano ottenuto almeno un seggio con un proprio contrassegno;

   D'Ettore 19.4, che prevede, in considerazione della situazione epidemiologica in corso da Covid-19, per le prossime elezioni politiche (quelle successive all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021) l'applicazione delle previsioni in materia di esonero dalle sottoscrizioni per le elezioni politiche, di cui all'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 che, in base all'articolo 2, comma 36, della legge n. 52 del 2015, hanno trovato applicazione alle prime elezioni successive a tale legge, quindi alle elezioni svolte il 4 marzo 2018, disponendone l'applicazione anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021;

   Ungaro 19.01 e 19.03, che modificano la disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge n. 459 del 2001 in diversi aspetti, tra cui l'aggiornamento delle liste anagrafiche, la presenza di uffici elettorali consolari, nonché le disposizioni in materia di incandidabilità e decadenza;

   Ungaro 19.02, che modifica la disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge n. 459 del 2001, riducendo da quattro a tre le ripartizioni previste dalla legislazione vigente ai fini dell'attribuzione dei seggi nella Circoscrizione Estero;

   D'Ettore 19.06, che prevede per le prossime elezioni politiche (quelle successive all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021) Pag. 37l'applicazione delle previsioni in materia di esonero dalle sottoscrizioni per le elezioni politiche, di cui all'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, disponendone l'applicazione anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che nelle precedenti elezioni politiche abbiano ottenuto almeno un seggio con un proprio contrassegno;

   D'Ettore 19.07, il quale prevede per le prossime elezioni politiche (quelle successive all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021) l'applicazione delle previsioni in materia di esonero dalle sottoscrizioni per le elezioni politiche, di cui all'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, disponendone l'applicazione anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021;

   Moretto 20.3, che estende l'ambito di applicazione soggettivo del contributo previsto dall'articolo 1-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, il quale, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, riconosce alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Cafè (HORECA), un contributo a fondo perduto;

   Moretto 20.2, Ubaldo Pagano 20.010 e gli identici Trancassini 20.013 e Pella 20.027, che prevedono, tra l'altro, che le garanzie straordinarie del Fondo di garanzia PMI siano concesse, dal 1° aprile 2022, a titolo gratuito;

   Ungaro 20.4, che interviene sui criteri per la redazione dell'accordo che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono concludere, ai sensi del comma 721 della legge di bilancio 2022, per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari;

   Patassini 20.017, gli identici Pella 20.025, Trancassini 20.011 e Patassini 20.016, gli identici Trancassini 20.012 e Pella 20.026, che intervengono sulla disciplina di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020 relativa alla garanzia del Fondo sulle operazioni di rinegoziazione;

   Giaccone 20.019, che ridefinisce la disciplina per l'assegnazione di somme alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che hanno versato contributi previdenziali e premi assicurativi per un importo superiore a quello previsto;

   Labriola 20.023, che reca disposizioni a favore dei familiari delle vittime e delle persone gravemente lese a seguito di eventi sismici;

   Baldini 20.028, che introduce aiuti, sotto forma di contributo a fondo perduto, in favore degli operatori commerciali su aree pubbliche;

   Panizzut 21.19, e gli identici Buratti 21.16 e Pella 21.23, che recano un finanziamento per la realizzazione di un progetto pilota di drone sottomarino specificatamente destinato alla tutela della biodiversità;

   D'Ettore 21.047, che introduce una norma che prevede una maggiorazione del valore catastale delle piazzole attrezzate per gli allestimenti mobili nelle strutture ricettive all'aperto;

   Pezzopane 21.05, che modifica la disciplina relativa alle lievi difformità edilizie dovute ad interventi edilizi realizzati, nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

   Ruffino 21.7, Ruffino 21.054, Lucchini 21.034, gli identici Miceli 21.031, Lucchini 21.033, Pella 21.044 e Ruffino 21.051, che modificano le tempistiche delle procedure che assegnano ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio,Pag. 38 previste dai commi 139 e seguenti della legge di bilancio 2019;

   Pastorino 21.015, che prevede varie misure di semplificazione nella gestione dei disavanzi degli enti locali;

   Lucaselli 21.018, che reca modifiche ordinamentali alla disciplina della sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali;

   gli identici Lucaselli 21.020, Navarra 21.028 e Calabria 21.046, e gli identici Albano 21.029, Adelizzi 21.032, Benamati 21.014, che introducono, con riferimento ai contratti pubblici, una disciplina delle compensazioni per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021 e tuttora in corso;

   gli identici Lucaselli 21.019 e Calabria 21.045, che introducono una disposizione in materia di contratti pubblici volta a consentire, fino al 30 giugno 2022, su istanza dell'affidatario, la rinegoziazione dei termini contrattuali;

   Fassina 22.01 e 22.02, che disciplinano l'effettuazione di test antigenici rapidi da parte degli esercizi commerciali;

   Invidia 22.04, che prevede e disciplina un credito di imposta per investimenti in materia di tutela della salute e sicurezza in materia di lavoro;

   Rixi 23.1, Lorenzin 23.010, che integrano il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, relativamente ad aspetti ordinamentali relativi alla conoscenza della lingua italiana come requisito per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima;

   Carnevali 23.023, che stabilizza personale addetto alla ricerca sanitaria utilizzando risorse vigenti nel 2021;

   Villarosa 23.01, che proroga un termine per la regolarizzazione delle denunce dei pozzi per la captazione d'acqua scaduto nel 2007;

   Marco Di Maio 23.03, che interviene sulla misura agevolativa «Resto al Sud», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;

   Iezzi 23.013, che reca una norma di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020, concernente la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

   Lovecchio 23.014, che assoggetta a imposta di consumo i prodotti contenenti nicotina, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, definendone la relativa disciplina fiscale;

   Mazzetti 23.019, che novella il comma 219 della legge di bilancio per l'anno 2020, al fine di ampliare dal 60 al 90 per cento l'ammontare della detrazione fiscale prevista per le spese sostenute nell'anno 2022 per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici ubicati nelle zone A o B del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

   Pittalis 23.020, che, tra l'altro, eleva da 25.000 a 40.000 il valore dell'ISEE del nucleo familiare rilevante ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell'importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 230 del 2021;

   Tartaglione 23.021, che novella il comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2004 concernente i criteri di delimitazione della fascia demaniale marittima compresa nel territorio dei comuni di Campomarino e di Termoli e del comune di San Salvo.

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  Le Presidenze si riservano, comunque, di effettuare eventuali ulteriori valutazioni sull'ammissibilità anche a seguito di successivi approfondimenti che si rendessero necessari.
  Avverte, infine, che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità e l'organizzazione dei lavori per il prosieguo dell'esame saranno definiti dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi delle Commissioni riunite I e V, che si terrà al termine della presente seduta.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Lunedì 31 gennaio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.40.