CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 gennaio 2022
729.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 186

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 13.55.

DL 228/2021, recante misure urgenti in materia di termini legislativi.
C. 3431 Governo.
(Parere alla I e V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Sebastiano CUBEDDU (M5S), relatore, intervenendo da remoto, rileva preliminarmente che il provvedimento consta di ventiquattro articoli e, data l'ampiezza delle materie oggetto di intervento, preannuncia che nella relazione si concentrerà essenzialmente sulle disposizioni più direttamentePag. 187 riconducibili alle competenze della Commissione Lavoro.
  Si sofferma sull'articolo 1, che riguarda il settore delle pubbliche amministrazioni. In particolare, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2022 i termini per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le amministrazioni pubbliche e per la concessione, ove occorra, delle relative autorizzazioni ad assumere. Come si legge nella relazione illustrativa, la proroga è motivata dalla necessità di consentire il ricorso alle risorse non utilizzate per le assunzioni riferite ad anni precedenti, contando sulla disponibilità degli stanziamenti già accantonati da leggi precedenti ed evitando che vadano in economia.
  Il comma 2 proroga alla medesima data le autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2013 relative al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012. La relazione illustrativa precisa che si tratta di autorizzazioni, che gravano su un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il comma 3, lettera a), proroga al 2022 la possibilità per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, gli uffici giudiziari e il sistema delle università statali di disporre, anche per l'anno 2022, delle risorse per le assunzioni a tempo indeterminato riferite ad anni precedenti, che non sono state utilizzate nei tempi previsti. La relazione illustrativa sottolinea che tale disposizione è fondamentale per finanziare la mobilità nonché le assunzioni che successivamente saranno consentite, senza determinare preclusioni per chi vanta situazioni giuridiche rilevanti in riferimento all'assunzione.
  Il comma 3, lettera b), proroga al 31 dicembre 2022 le autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2014 del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico. Anche in questo caso, la relazione illustrativa precisa che gli oneri delle autorizzazioni gravano su un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie e gli enti pubblici, finanziate con apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
  Il comma 5, lettera a), proroga al 31 dicembre 2022 la possibilità per il Ministero dell'interno di effettuare le assunzioni, autorizzate dall'articolo 1, comma 313, della legge n. 145 del 2018, per le quali non sono state ancora indette le relative procedure concorsuali, utilizzando le risorse finanziarie stanziate, a regime, a decorrere dall'anno 2021. Come si legge nella relazione illustrativa, rispetto alle programmate assunzioni di 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia, di 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni centrali, di 250 unità nell'Area III, posizione economica F1, e di 450 unità nell'Area II, posizione F2, risulta assunta una sola unità appartenente alla qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni centrali.
  Il comma 5, lettera b), proroga al triennio 2022-2024 l'autorizzazione all'Avvocatura generale dello Stato ad assumere a tempo indeterminato sei unità di livello dirigenziale non generale, trentacinque unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e cinquanta unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2. A tale ultimo proposito, la norma corregge un errore materiale in base al quale le cinquanta unità da assumere sono state erroneamente inquadrate nella posizione economica F1, non corrispondente al titolo di studio richiesto. La copertura degli oneri per il differimento dell'autorizzazione ad assumere è recata dal comma 6.
  Il comma 7 differisce al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale si devono concludere le procedure concorsuali pubblichePag. 188 previste al momento dell'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca dall'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge n. 1 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2020. La relazione illustrativa sottolinea che, anche in ragione dell'evoluzione della situazione emergenziale, tali procedure stanno avendo tempi più lunghi per il loro svolgimento, rendendosi necessaria la proroga del termine per la loro conclusione.
  Il comma 8, lettera a), n. 1), proroga al 31 dicembre 2022 l'applicabilità delle misure introdotte dall'articolo 259, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per garantire lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il perdurare dell'emergenza rende necessario, come si legge nella relazione illustrativa, il differimento del termine di applicazione di tali misure.
  Il comma 8, lettera a), n. 2), proroga alla medesima data del 31 dicembre 2022 il termine per l'effettuazione delle assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste per l'anno 2020, riferite sia alle facoltà assunzionali ordinarie o da turn-over, relative alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, sia alle facoltà assunzionali straordinarie fissate dalla legislazione di settore. Anche in questo caso, il differimento del termine si rende necessario, come sottolineato dalla relazione illustrativa, dal protrarsi delle difficoltà nella realizzazione dei piani assunzionali già autorizzati.
  Il comma 8, lettera b), proroga al 31 marzo 2022 il termine di applicazione delle misure straordinarie relative al quadro delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 260, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento al personale che frequenta ogni tipo di corso di formazione, anche a carattere universitario, rivolto al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Il comma 9 differisce al 2022 la scadenza dell'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale al fine di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria. La relazione illustrativa precisa che l'emergenza sanitaria in atto non ha consentito di avviare le procedure concorsuali.
  I commi 10 e 11 prorogano al 2022 l'autorizzazione al Ministero dello sviluppo economico, di cui di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 15 del 2019, ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, trenta unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico. Come si legge nella relazione illustrativa, poiché le procedure concorsuali sono ancora in corso si rende necessaria la proroga della relativa autorizzazione di spesa, recata dall'articolo 1, comma 884, della legge n. 178 del 2020.
  Per l'attuazione dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 2 dicembre 2021 sullo schema di provvedimento recante il piano integrato di attività e organizzazione per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il comma 12, lettera a), prevede: il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'adozione del Piano-tipo (n. 1); l'adozione del medesimo Piano-tipo con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in luogo di un provvedimento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio (n. 2); il differimento al 30 aprile 2022 della sospensione dell'applicazione delle sanzioni previste in Pag. 189caso di mancato assolvimento degli adempimenti che sono assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (n. 3).
  Il comma 12, lettera b), proroga al 2022 il termine entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tali procedure, come si legge nella relazione illustrativa, non sono ancora state avviate a causa della situazione di emergenza epidemiologica ancora in corso.
  Il comma 13 differisce al 28 febbraio 2022 il termine di adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze con la modalità semplificata, di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 22 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2021. La relazione illustrativa precisa che il differimento si è reso necessario in considerazione delle numerose disposizioni legislative intervenute anche successivamente alla legge n. 108 del 2021, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2020, che ha previsto, tra l'altro, l'istituzione di ulteriori strutture di livello dirigenziale generale presso l'amministrazione, modificandone la struttura organizzativa.
  Il comma 14 proroga al 31 dicembre 2022 il termine delle autorizzazioni al Ministero dell'interno, rispettivamente, per l'assunzione di 10 unità dirigenziali di seconda fascia, di 199 unità dell'Area funzionale terza – F1 e di 149 unità dell'Area funzionale seconda – F2, e per l'indizione di procedure concorsuali per l'assunzione di 39 unità dell'Area funzionale terza – F1 e di n. 800 unità dell'Area funzionale seconda – F2. Per ambedue le autorizzazioni, come si legge nella relazione illustrativa, il Ministero è in attesa che il Dipartimento della funzione pubblica bandisca concorsi unici ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013.
  Il comma 15 proroga al 31 dicembre 2022 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019.
  Segnala che il comma 18 proroga al 31 dicembre 2022 il XII mandato, relativo al quadriennio 2018- 2022, dei delegati dei consigli di rappresentanza a tutela degli interessi collettivi dei militari, in considerazione, come si legge nella relazione illustrativa, dello stato di avanzamento dell'iter di approvazione delle norme sulle associazioni professionali di natura sindacale tra militari, che non rende opportuno avviare le procedure per il rinnovo degli organi elettivi della rappresentanza militare – che comporterebbero significativi impegni organizzativi e finanziari – il cui attuale mandato scadrà nel mese di luglio 2022. Ricorda che su tali norme, recate dall'Atto n. 675-B, la XI Commissione si è espressa lo scorso 21 dicembre.
  Segnala che il comma 26, modificando il comma 446 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, proroga al 31 marzo 2022 il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e di pubblica utilità (LPU) della regione Calabria, avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013, mentre il comma 27, a decorrere dal 2022, estende alle assunzioni di lavoratori di pubblica utilità il finanziamento a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, finora riservato alle assunzioni di lavoratori socialmente utili.
  Il comma 28 proroga al 30 giugno 2022 la durata degli incarichi di collaborazione al Ministero della cultura – già autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 253 del 2020 –, se inferiore, fino al limite di durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022. La relazione illustrativa precisa che inizialmente il conferimento di tali incarichi era Pag. 190stato consentito a decorrere dalla data di pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge n. 145 del 2018. Successivamente, si è previsto che tale facoltà potesse essere esercitata già nelle more della pubblicazione di tali bandi. Tuttavia, a causa dei tempi di espletamento delle procedure, i contratti sono stati stipulati nel 2021, con la conseguenza che il termine di quindici mesi arriverebbe a compimento, per alcuni incarichi, nel 2022. In assenza della proroga in questione, si produrrebbe il duplice effetto negativo di disperdere professionalità da poco acquisite e formate, nonché di lasciare gli uffici periferici sforniti di personale, con ricadute negative sullo svolgimento delle funzioni di tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale.
  All'articolo 3, che reca proroghe di termini in materia economica e finanziaria, segnala il comma 2, che differisce al 30 giugno 2022 i termini per l'istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo. La relazione illustrativa precisa che la proroga è necessaria per consentire la definizione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e la conclusione delle procedure concorsuali per dirigenti e funzionari appartenenti all'area III, posizione economica F1, attualmente ancora in corso. Il comma 6 autorizza la spesa per il pagamento nel 2022 delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero dello sviluppo economico addetto alle attività ad alto contenuto specialistico, riguardanti anche i controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare.
  Con riferimento all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), segnala che i commi 4 e 5 dell'articolo 4 dispongono: il differimento al 2022 del termine di assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali autorizzate, che, come si legge nella relazione illustrativa, sono ancora in corso di svolgimento (lettera a); la proroga al 30 giugno 2022 dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 30 unità, nonché dei contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 39 unità, ad esclusione delle posizioni oggetto di procedura concorsuale, per consentire il completamento delle procedure medesime in corso di svolgimento (lettera b); la proroga al 1° luglio 2022 del divieto di stipulare contratti di lavoro autonomo ad esperti e contratti di lavoro flessibile (lettera c).
  I commi 7 e 8 dispongono la proroga al 31 marzo 2022 del termine per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Contestualmente, si dispone la proroga alla medesima data dell'applicazione della normativa transitoria vigente che consente di cumulare il trattamento previdenziale già in godimento e la retribuzione connessa all'incarico.
  All'articolo 5, che reca la proroga di termini in materia di istruzione, segnala il comma 3, che proroga al 2022 la facoltà del Ministero dell'istruzione di bandire un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024.
  All'articolo 6, che reca la proroga di termini in materia di università e ricerca e di esami di Stato, il comma 1 differisce all'anno accademico 2022-2023 il termine di validità delle graduatorie nazionali nel comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), utili per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato e determinato, di cui alla legge n. 143 del 2004. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma rende di fatto ad esaurimento le uniche graduatorie (le cosiddette graduatorie «143») rimaste Pag. 191prive di tale caratteristica, che, invece riguarda sia le graduatorie precedenti sia quelle successive. Pertanto, in mancanza di tale intervento normativo, dal prossimo anno accademico chi è collocato in tali graduatorie perderebbe ogni diritto all'immissione in ruolo, a differenza di chi è collocato nelle graduatorie precedenti e in quelle successive.
  Il comma 2 rinvia all'anno accademico 2023/2024 l'attuazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'AFAM. La relazione illustrativa precisa che il rinvio è necessario per coordinare i tempi di entrata in vigore del nuovo regolamento, in fase di approvazione, con l'attuale sistema di reclutamento. Contestualmente è prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per la programmazione dei fabbisogni di personale delle istituzioni dell'AFAM, risultando, pertanto rinviate, come segnalato dalla relazione illustrativa, anche le abrogazioni disposte dal regolamento, le quali operano su disposizioni di legge relative a graduatorie nazionali e alla stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo del comparto dell'AFAM, disposizioni che consentono di garantire le assunzioni necessarie fino all'entrata in vigore del regolamento stesso.
  In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria, infine, il comma 4 proroga al 31 marzo 2022 l'applicazione della disciplina transitoria relativa allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari.
  L'articolo 7 reca la proroga di termini nel settore della cultura. In particolare, segnala che i commi 1, 2 e 3 prorogano di due anni la durata della segreteria tecnica di progettazione, istituita presso il Ministero della cultura e di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
  Con riferimento al settore della giustizia, l'articolo 8, comma 1, differisce al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale i dirigenti di istituto penitenziario possono svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna. La relazione illustrativa precisa che il differimento si è reso necessario in considerazione della mancata definizione dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo di dirigente dell'esecuzione penale esterna. Analogamente e per lo stesso motivo, il comma 2 proroga al 31 dicembre 2022 la possibilità per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni. Il comma 3 proroga al 2022 la possibilità per gli uffici giudiziari di avvalersi dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria forniti dal personale comunale sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti della convenzione quadro sottoscritta nel 2015. Il comma 4, infine, proroga al 31 dicembre 2022 il divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni.
  L'articolo 9 reca proroghe nei settori di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, il comma 1 differisce al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale le società di mutuo soccorso possono perfezionare la trasformazione in associazione di promozione sociale (APS) o in associazione del Terzo settore. Segnala che il comma 2 proroga al 31 dicembre 2022 la disposizione di cui all'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge n. 145 del 2018, che limita la possibilità di comandare presso altre amministrazioni il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), fatta eccezione per i comandi predisposti presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri. Come si legge nella relazione illustrativa, permangono le ragioni alla base della norma prorogata, legate alla rilevante carenza di personale presso tutte le sedi dell'Ispettorato, non superabili in tempi brevi neanche grazie all'assunzione, presumibilmente alla metà dell'anno, di nuovo personale in esito ai concorsi in svolgimento. Inoltre, si rileva che sono molto numerose le richieste di comando presso altre amministrazioni presentatePag. 192 dai dipendenti dell'INL, in considerazione del fatto che il trattamento economico del personale dell'Ispettorato è tra i più bassi nel panorama delle pubbliche amministrazioni.
  Con riferimento ai termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, il comma 3, lettera a), prevede che la disapplicazione dei termini di prescrizione fino al 31 dicembre 2022, prevista dal comma 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995 con riferimento alle annualità fino al 2015, si applichi anche alle contribuzioni relative ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2017. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma mira a superare il meccanismo scalare inverso, introdotto dalla norma che ha previsto la prescrizione dei periodi più recenti prima o contemporaneamente a quelli più remoti e realizzare un completo allineamento della medesima con le norme che regolano in generale la prescrizione della contribuzione previdenziale. In tal modo, le amministrazioni pubbliche potranno completare per tutti i periodi pregressi le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti, sia ai fini pensionistici, sia per i trattamenti di previdenza, evitando anche l'insorgere di contenziosi per la mancata liquidazione dei trattamenti di previdenza in conseguenza dell'omesso versamento della contribuzione. Il comma 3, lettera b), e il comma 4 introducono una deroga alla disciplina generale relativa alla prescrizione degli obblighi contributivi, di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, in favore delle amministrazioni pubbliche, che, fino al 31 dicembre 2022, possono dichiarare e adempiere agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata dell'INPS, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi, infine, gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. La relazione illustrativa precisa che la norma si rende necessaria per le criticità sorte, che hanno generato un importante contenzioso.
  Il comma 5, con finalità di coordinamento con le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 207, lettera e), della legge n. 234 del 2021) alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, interviene sulla normativa relativa ai fondi bilaterali, allo scopo di eliminare la soglia dei 15 dipendenti che obbligava alla determinazione di un'aliquota di finanziamento non inferiore a quella del FIS. Tale modifica comporta l'omogeneizzazione della disciplina dei fondi bilaterali a quella del FIS, che prevede la determinazione dell'aliquota di finanziamento in ragione della dimensione di impresa non più parametrata a 15 dipendenti.
  Segnala che il comma 7 proroga al 31 marzo 2022 il termine entro il quale l'INAIL può continuare ad avvalersi dei medici e degli infermieri con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base degli incarichi autorizzati dall'articolo 10 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, per esercitare i compiti attribuiti all'Istituto nel corso dell'emergenza pandemica.
  Il comma 8 estende al 2022 l'ambito temporale dei finanziamenti a carico del Fondo Nuove competenze delle iniziative di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.
  All'articolo 10, che reca la proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, segnala, in particolare, che il comma 1 differisce al 31 marzo 2022 il termine entro il quale la revisione periodica dei veicoli può essere effettuata dagli ispettori ministeriali autorizzati, a cui è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso a carico esclusivo dei richiedenti la revisione.
  All'articolo 11, che reca la proroga di termini in materia di transizione ecologica, Pag. 193segnala il comma 4, che proroga di ulteriori sessanta giorni il regime transitorio, in scadenza lo scorso 31 dicembre, per la sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici, in vista dell'applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo n. 101 del 2020, di attuazione della direttiva (UE) 2013/59/Euratom, che stabilisce norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Tale proroga, come le precedenti, è motivata, in primo luogo, dalla complessità della procedura di adozione del decreto ministeriale per la definizione delle modalità esecutive e dell'oggetto dei controlli radiometrici, nonché dei contenuti della formazione del personale addetto e delle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli effettuati da Paesi terzi. In secondo luogo, la proroga permette di rinviare anche l'applicazione integrale dell'allegato XIX del decreto legislativo, il cui contenuto ha suscitato preoccupazione tra i soggetti interessati, che hanno segnalato talune criticità, tra le quali il significativo rallentamento delle attività portuali e aeroportuali, che andrebbe a incidere sul sistema logistico italiano, rendendolo meno concorrenziale rispetto ai competitor europei.
  Infine, anticipa che, ai fini della predisposizione del parere di competenza, ritiene necessario segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di introdurre una proroga della disposizione, applicata fino al 31 dicembre 2021, che reca l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, allo scopo di garantire la continuità del trattamento economico ai lavoratori costretti ad assentarsi dal lavoro dopo tale data e impossibilitati a rendere la prestazione lavorativa in modalità agile.

  Romina MURA, presidente, poiché nessuno intende intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 1/2022, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
C. 3434 Governo.
(Parere alla I e V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Flora FRATE (IV), relatrice, segnala preliminarmente che il provvedimento, come si legge nella relazione illustrativa, mira a proseguire la strategia di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 sul territorio nazionale, basata sul presupposto che la vaccinazione rappresenti uno strumento imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un'irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva.
  Venendo al merito del decreto-legge, che consta di sei articoli, rileva che l'articolo 1, modificando il decreto-legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2021, estende l'obbligo vaccinale, già previsto dall'articolo 3-ter del medesimo provvedimento in due dosi di vaccino e in una dose di richiamo, a tutti coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. Sono, in particolare, soggetti a tale obbligo, che sussiste fino al 15 giugno 2022, i cittadini italiani, i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché i cittadini stranieri. Tale obbligo riguarda anche coloro i quali compiano il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto (comma 1, capoverso Articolo 4-quater). La norma, inoltre, introduce disposizioni per estendere l'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro. Infatti, a decorrere dal 15 febbraio 2022, l'accesso ai luoghi di lavoro per tutti coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale è subordinato al possesso e all'esibizione della certificazione verde di vaccinazione o di avvenuta guarigione, la cui verifica è attribuita ai datori di lavoro, pubblici e privati, nonché ai responsabili delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria. I lavoratori privi della certificazione sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinariPag. 194 e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione, fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Fino a tale data, la norma prevede, per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, la possibilità per il datore di lavoro di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. In ogni caso, il datore di lavoro, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, adibisce i soggetti che non possono vaccinarsi, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. La norma, infine, prevede l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative per la violazione delle norme in esame (comma 1, capoverso Articolo 4-quinquies). Sempre in materia di sanzioni, il comma 1, capoverso Articolo 4-sexies prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria di 100 euro per coloro che non rispettano l'obbligo introdotto dal provvedimento. La competenza all'irrogazione è del Ministero della salute, che si avvale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, utilizzando i dati di cui dispone il Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti che risultano vaccinati ed esenti dalla vaccinazione.
  L'articolo 2, modificando il decreto-legge n. 44 del 2021, dispone l'estensione, dal 1° febbraio 2022, dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS –Co V-2, già previsto per altre categorie di personale pubblico, al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori. Il compito della verifica del rispetto di tale obbligo è attribuito ai dirigenti e ai responsabili di tali istituzioni.
  L'articolo 3, che modifica il decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, estende l'impiego della certificazione verde, al cui possesso è subordinato l'accesso ai servizi alla persona e ai pubblici uffici, ai servizi postali, a quelli bancari e finanziari, nonché a determinate attività commerciali e l'effettuazione di colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati negli istituti penitenziari per adulti e minori. Segnala, in particolare, al comma 1, lettera c), l'estensione alle imprese con più di quattordici dipendenti della possibilità, prevista per le imprese con un numero di dipendenti inferiore sulla base delle disposizioni introdotte dall'articolo 1 del provvedimento in esame, di sospendere il lavoratore privo della certificazione per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione.
  L'articolo 4 reca disposizioni per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, introducendo misure applicabili agli alunni, ferma restando, per il personale, la disciplina dettata dall'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020.
  L'articolo 5 garantisce, fino al 28 febbraio 2022, l'effettuazione gratuita di test antigenici rapidi presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti allo specifico protocollo alla popolazione scolastica frequentante la scuola secondaria di primo e secondo grado, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale.
  L'articolo 6, infine, reca l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Romina MURA, presidente, poiché nessuno intende intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 3343 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole).

Pag. 195

  La Commissione riprende l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2022.

  Camillo D'ALESSANDRO (IV), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 19 gennaio 2022.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta, recanti disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.55.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.

  La seduta comincia alle 15.15.

5-07292 Tateo: Iniziative per la verifica della regolarità della procedura di cessazione dell'attività dell'azienda Tessile 2.0 di Martina Franca e del rispetto dei diritti dei dipendenti.

  La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Daniele MOSCHIONI (LEGA), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, ringrazia la sottosegretaria per la puntualità e la precisione della risposta fornita. Si dichiara soddisfatto nell'apprendere del pronto interessamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre Istituzioni interessate per accertare la fondatezza dei fatti segnalati e verificare la correttezza dell'operato dei soggetti coinvolti. Sottolinea che la vicenda ha ripercussioni molto vaste, basti pensare alla necessità che non si interrompa la corresponsione degli ammortizzatori sociali in godimento. Da un punto di vista generale, inoltre, la vicenda è, a suo giudizio, paradigmatica di una problematica ben più ampia, che ha la sua radice nell'eccessivo carico che grava sulle imprese, per la cui riduzione da anni la Lega si spende e fa proposte. Infatti, la necessità di limitare il più possibile i costi spinge molti imprenditori a delocalizzare la produzione dove i carichi finanziari sono più leggeri, con conseguenze negative sui lavoratori e sui territori. A suo avviso, pertanto, un'azione mirata alla riduzione del carico fiscale sulle imprese ridarebbe competitività agli imprenditori italiani, che nulla hanno da imparare dagli stranieri e che, al contrario, potrebbero con la loro tradizione e le loro capacità assumere un ruolo di leadership.

5-07316 Costanzo: Iniziative per accertare il rispetto dei diritti dei lavoratori dipendenti da cooperative di facchinaggio, con particolare riferimento a quelle utilizzate da Mondo Convenienza.

  La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Jessica COSTANZO (MISTO-A), intervenendo da remoto, ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatta nell'apprendere dell'intensa attività ispettiva condotta dall'Ispettorato nazionale del lavoro per l'accertamento della vicenda segnalata e di quella programmata su tutto il territorio nazionale per accertare le eventuali violazioni dei diritti dei dipendenti di cooperative. Ritiene tuttavia necessario introdurre Pag. 196misure che evitino il riproporsi di tali irregolarità, mettendo mano ad una profonda riforma della disciplina delle società cooperative che, nel salvaguardarne lo spirito mutualistico, garantisca ai lavoratori il rispetto dei loro diritti, con particolare riferimento ai delicati passaggi dei cambi di appalto e alle problematiche connesse ai rapporti di somministrazione, ponendo fine al dilagante fenomeno delle cosiddette cooperative spurie.

5-07150 Tucci: Modalità di valutazione e risultati dell'operato professionale dei cosiddetti «navigator».

  La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Riccardo TUCCI (M5S), pur ringraziando la sottosegretaria, si dichiara deluso dalla risposta fornita. Infatti l'esclusione della competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella valutazione dell'operato dei cosiddetti «navigator» gli appare in contraddizione con la decisione del Governo di non prorogare i loro contratti – decisione superata grazie al MoVimento 5 Stelle, che ha ottenuto la proroga fino al prossimo 30 aprile. A suo giudizio, una decisione di tale tenore dovrebbe basarsi proprio su criteri di valutazione e misurazione di cui, come risulta dalla risposta della sottosegretaria, il Ministero non è in possesso. Auspica, pertanto, che il Governo si attrezzi al più presto con strumenti che permettano di verificare il lavoro svolto dai navigator, lavoratori che hanno superato un concorso non facile e che sono costretti ad operare in condizioni estremamente difficili, privi della strumentazione necessaria, specialmente nei centri per l'impiego del Meridione. A tale proposito, si augura che il Governo abbia la volontà di integrare la disciplina del Reddito di cittadinanza, proprio per assicurare la piena operatività dei centri per l'impiego e condizioni di lavoro migliori per i navigator, assicurando sul punto il forte impegno del MoVimento 5 Stelle.

  Romina MURA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.50.