CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 gennaio 2022
728.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 16.05.

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
C. 3431 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Rossana BOLDI (LEGA), relatrice, fa presente che il provvedimento sul quale la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza si compone di 25 articoli, afferenti a diverse materie. Precisa che nella sua relazione illustrerà le disposizioni che riguardano materie oggetto della competenza della XII Commissione.
  Procede, quindi, a illustrare l'articolo 4, che reca la proroga di termini in materia di salute. Il comma 1 di tale articolo proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria – di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla legge n. 12 del 2019 – che consente l'assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specialistica, in considerazione dell'attuale carenza di medici di medicina generale e nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione.
  Ricorda che la normativa transitoria prevede che l'assegnazione degli incarichi sia subordinata al previo esaurimento della graduatoria regionale relativa agli altri medici aventi diritto. Essa prevede altresì che le regioni e le province autonome possano disporre limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale, da definire nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale, e che i medesimi enti territoriali, come già consentito dalla normativa a regime, possano organizzare i corsi anche a tempo parziale. In ogni caso, l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non devono pregiudicare la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento Pag. 34del corso di formazione specifica in medicina generale.
  Il comma 2 dell'articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale di applicazione di una disciplina transitoria – di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020 – che consente lo svolgimento di alcuni incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale. In particolare, le disposizioni transitorie permettono: ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale; ai medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e l'iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica; ai medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta.
  Fa presente che il comma 3 proroga, per i soggetti iscritti nell'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale pubblicato in data 12 febbraio 2018, il termine di validità della relativa iscrizione, fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022.
  I commi 4 e 5 modificano alcune norme in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di altri rapporti di lavoro dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Le modifiche recano un differimento di alcuni termini, in quanto le procedure concorsuali autorizzate dalle disposizioni previgenti sono ancora in corso di svolgimento.
  Il comma 6 dell'articolo 4, mediante una modifica all'articolo 42 del decreto legislativo n. 26 del 2014, reca un'ulteriore proroga, dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, della sospensione dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di divieto di alcune procedure di sperimentazione su animali a fini scientifici, con particolare riferimento all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) e alle ricerche sulle sostanze d'abuso (per testare possibili effetti di sostanze quali alcol, droghe e tabacco). In proposito, nel ricordare che la sospensione del divieto di alcune procedure di sperimentazione su animali a fini scientifici si ripete ciclicamente da oramai molti anni, ritiene necessario individuare una soluzione definitiva, in modo da consentire ai ricercatori di programmare le loro ricerche con un orizzonte temporale ampio.
  Segnala, quindi, che i commi 7 e 8 del medesimo articolo recano alcuni differimenti di termini relativi alla possibilità di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché agli operatori socio-sanitari, collocati in quiescenza. Tali norme transitorie vengono prorogate, a determinate condizioni, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022. Nell'ambito di tale proroga, resta ferma la possibilità di cumulo tra remunerazione dell'incarico e trattamento pensionistico. La possibilità di proroga è ammessa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei limiti vigenti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale. Segnala, poi, che resta ferma, inoltre, la condizione già vigente, secondo cui il conferimento degli incarichi in esame è subordinato alla verifica dell'impossibilità di assumere personale.
  Al riguardo, nel sottolineare che la carenza di personale sanitario rappresenta in questa fase temporale un dato consolidato, reputa insufficiente la proroga di soli tre mesi delle disposizioni relative all'utilizzo del personale in quiescenza.
  L'articolo 6, comma 4, concerne la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo Pag. 352022 dell'ambito di applicazione di alcune norme, relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l'abilitazione relativi ad alcune professioni nonché delle attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio di professioni o nell'ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio. Segnalo che tra le professioni incluse rientrano quelle di assistente sociale, biologo, chimico, psicologo, odontoiatra, farmacista e veterinario.
  L'articolo 9, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per la trasformazione, senza devoluzione di patrimonio, delle Società di mutuo soccorso (SOMS) in Associazioni di promozione sociale (APS) o in altre associazioni del Terzo settore. Segnala che tale disposizione appare assai opportuna, alla luce delle difficoltà che incontrano i soggetti interessati ad adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente.
  Il successivo comma 6 del medesimo articolo è volto a prorogare il periodo di transitorietà per l'applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell'IRPEF in favore delle ONLUS, in attesa dell'istituzione e dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), spostando l'efficacia delle disposizioni previste a regime a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del registro. La disposizione, altresì, proroga al 31 ottobre 2022 i termini per l'accreditamento al cinque per mille delle organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS), soggette alla procedura di trasmigrazione al RUNTS, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille nell'esercizio 2021.
  Il comma 7 dell'articolo 9 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 la disciplina transitoria che consente il conferimento, da parte dell'INAIL, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa), a tempo determinato, nell'ambito di un contingente massimo di 200 medici specialisti e di 100 infermieri.
  L'articolo 11, comma 5, dispone la proroga di ulteriori 60 giorni del termine previsto per l'operatività della disciplina transitoria di cui all'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo n. 101 del 2020, in materia di sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo, applicabile nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 3 del medesimo articolo 72.
  In proposito, ricorda che l'articolo 9 del decreto-legge 172 del 2021, esaminato dalla XII Commissione in sede referente la scorsa settimana e attualmente all'esame dell'Assemblea, come risultante dalle modifiche apportate dal Senato, ha prorogato il termine in oggetto al 31 marzo 2022.
  L'articolo 12, comma 1, estende dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine finale di durata della copertura assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano il COVID-19 durante la loro permanenza in Italia, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia.
  L'articolo 15 dispone una proroga in materia di risorse assegnate al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa in relazione ad attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, con la previsione che le stesse risorse possano essere spese, per la parte residua non attivata e non utilizzata, fino al 31 dicembre 2022 (invece che fino al 31 dicembre 2021), nel limite di 15 milioni di euro.
  L'articolo 22 reca, in primo luogo, una proroga dal 31 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022 di una disciplina transitoria di esenzione da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19 (a seconda dei casi, di base o «rafforzato»). L'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 Pag. 36rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.
  In secondo luogo, la disposizione in esame, con riferimento ai soggetti interessati dalla suddetta esenzione transitoria, esplicita che, qualora essi siano vaccinati con un prodotto non riconosciuto dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), il certificato verde COVID-19 è generato secondo le indicazioni e le modalità, inerenti ad una nuova vaccinazione, poste con circolare del Ministero della salute, in coerenza con le indicazioni dell'EMA.
  Segnala in proposito che la novella di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2022, di cui la XII Commissione ha avviato l'esame in sede referente la scorsa settimana, prevede ulteriori esenzioni per i soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.
  Osserva, infine, che l'articolo 23 modifica l'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020, al fine di chiarire le modalità di ammissione dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza ai corsi di formazione specifica in medicina generale.
  La norma dispone che: all'ammissione non consegue alcuna borsa di studio; le ore di attività svolte in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo; l'attività di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture delle Amministrazioni di appartenenza è certificata dalle stesse, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica.

  Doriana SARLI (MISTO), in relazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, in materia di utilizzo degli animali nella ricerca, segnala che una norma identica è contenuta anche nella legge europea 2019-2020, pubblicata ieri nella Gazzetta Ufficiale, che entrerà in vigore il 1° febbraio prossimo. Osserva, quindi, che la disposizione in oggetto è stata inserita nel decreto-legge «proroga termini» al fine di evitare che rimanga scoperto il mese di gennaio 2022.
  Dichiara di condividere le osservazioni svolte dalla relatrice rispetto all'opportunità di individuare una soluzione definitiva rispetto alla problematica oggetto della predetta norma, pur avendo una visione assai diversa dalla collega Boldi in quanto, a suo avviso, dovrebbe essere reso finalmente operativo il divieto di utilizzo di animali per xenotrapianti e ricerche sulle sostanze da abuso.

  Rossana BOLDI (LEGA), relatrice, preannuncia l'intenzione di proporre l'inserimento nel parere di rilievi che riprendano alcune delle considerazioni da lei formulate nel corso dello svolgimento della sua relazione.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani.

  La seduta termina alle 16.25.

SEDE REFERENTE

  Martedì 18 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 16.25.

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
C. 3434 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2022.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che nella precedente seduta la relatrice, deputata Carnevali, ha svolto la relazione.
  Dà, quindi, la parola ai deputati che intendono intervenire in discussione.

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  Doriana SARLI (MISTO), nel rilevare che il provvedimento in esame introduce l'obbligo vaccinale solo per le persone che abbiano compiuto cinquant'anni, evidenzia come il decreto-legge n. 229 del 2021 – il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame del Senato – prevedendo il requisito del possesso della certificazione verde «rafforzata» per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, introduca, di fatto, in modo indiretto, un obbligo di vaccinazione per coloro che abitano nelle isole a prescindere dall'età. Ciò rappresenta, a suo avviso, una grave forma di discriminazione in quanto, mentre un soggetto non vaccinato residente nell'Italia continentale si trova sempre nella possibilità di spostarsi con un mezzo proprio, tale possibilità è preclusa agli abitanti delle isole.
  Osserva, inoltre, che appare insufficiente la deroga concessa, peraltro per un solo mese, per motivi sanitari o di studio. Sottolinea, quindi, la necessità di un intervento in sede parlamentare per correggere tale forma di discriminazione, pur dichiarandosi consapevole che ciò dovrebbe probabilmente avvenire nell'altro ramo del Parlamento.

  Marialucia LOREFICE, presidente, rileva come vi sia una diffusa consapevolezza rispetto alla problematica segnalata dalla deputata Sarli, pur ribadendo che essa afferisce a un provvedimento che non è attualmente all'esame della Camera.

  Doriana SARLI (MISTO), a sostengo di quanto argomentato, ricorda che la continuità territoriale dovrebbe essere sempre garantita, senza limitazioni.

  Maria Teresa BALDINI (IV), in relazione all'introduzione dell'obbligo vaccinale contro il COVID-19, segnala che sarebbe stato preferibile prevederne il collegamento alle condizioni di salute del singolo anziché all'età, in quanto i fattori di rischio variano da soggetto a soggetto.

  Roberto BAGNASCO (FI) ricorda che nella relazione illustrativa del provvedimento in esame è stato riportato il notevole incremento del rischio di ospedalizzazione e di decesso legato all'età, che giustifica la scelta compiuta dal Governo.

  Rossana BOLDI (LEGA) osserva che le statistiche a disposizione mostrano evidenze di un aumento sensibile del rischio per la salute non tanto a partire dai 50 anni, quanto per età e più elevate, indicativamente tra 60 e 65 anni. Ritiene altresì che un'ulteriore dose di vaccino, oltre a quelle attualmente definita booster, dovrebbe essere prevista solo per i soggetti più fragili.
  Sottolinea, quindi, che andrebbe effettuata una seria riflessione sull'opportunità di iniziare a individuare modalità alternative per affrontare il COVID-19 rispetto a quelle seguite finora, in una situazione caratterizzata da una forte emergenza.

  Elena CARNEVALI (PD), relatrice, nel dichiarare di avere seguito con attenzione tutti gli interventi svolti, si riserva di intervenire al termine dell'esame preliminare.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani, con la quale si concluderà l'esame preliminare del provvedimento. Ricorda che alle ore 12 di venerdì 21 gennaio è fissato il termine per la presentazione delle proposte emendative.

  La seduta termina alle 16.35.