CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 gennaio 2022
728.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 5

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.30.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nella seduta odierna non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
(C. 3431 Governo).
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta che la Commissione sarà chiamata ad esprimere il parere sul provvedimento in esame nella seduta di giovedì 20 gennaio.

  Lucia ANNIBALI (IV), relatrice, intervenendo da remoto, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite I e V, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431 Governo).
  Nel premettere che gli interventi previsti nel provvedimento di urgenza, eterogenei tra loro, sono accomunati dalla finalità di prorogare termini già fissati per legge, fa presente che nel corso della relazione si soffermerà sulle disposizioni di stretta attinenza della Commissione Giustizia, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione Pag. 6del contenuto del decreto-legge al nostro esame.
  In particolare, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 1 proroga al 31 dicembre 2022 (in luogo del precedente termine, fissato al 31 dicembre 2021) il termine per le possibilità di assunzioni – da parte di pubbliche amministrazioni – derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2009-2012; la lettera a) del successivo comma 3 prevede un'analoga proroga per le cessazioni verificatesi negli anni 2013-2020. Le proroghe in esame sono relative sia al termine per procedere all'assunzione sia a quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista). Lo scopo della norma – come segnalato nella relazione illustrativa – è quello di consentire l'utilizzazione, anche per l'anno 2022, delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti, che non siano state utilizzate nei tempi previsti, contando sulla disponibilità degli stanziamenti già accantonati da leggi precedenti ed evitando che gli stessi vadano in economia. Più in particolare, le disposizioni in esame concernono: le università statali, con riguardo al personale a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato; le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici; i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti stabiliti dalle relative norme oggetto di proroga.
  A tale ultimo proposito segnala che il comma 2 dell'articolo 1 – intervenendo sull'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 – proroga al 31 dicembre 2022 le autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2013 relative al comparto sicurezza-difesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente, mentre il comma 3, lettera b), proroga al 31 dicembre 2022 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e nel comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014. Il comma 4 dell'articolo 1 – novellando l'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per procedere ad assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, finanziate con l'apposito Fondo, di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituito per sovvenzionare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche e autorizzate con decreto ministeriale del 24 aprile 2018. Il comma 5 dell'articolo 1, alla lettera b), apporta due modifiche all'articolo 1, comma 318, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145). In primo luogo è prorogata l'autorizzazione ivi contenuta, relativa all'assunzione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, di un contingente di personale a copertura dei seguenti profili: 6 unità di livello dirigenziale non generale; 35 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1; 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche. Tale autorizzazione, inizialmente limitata al triennio 2019-2021, viene prorogata per un ulteriore triennio, al fine di portare a termine le procedure concorsuali, per titoli ed esami, propedeutiche alle suddette assunzioni a tempo indeterminato nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.
  Precisa che il secondo intervento è volto a correggere un refuso contenuto nella formulazione del comma 318 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, modificando l'indicazione relativa alla posizione economica delle sopracitate 50 unità di personale da inquadrare nell'Area II, coerentemente con il titolo di studio richiesto (diploma di scuola secondaria di secondo grado) per il tipo di incarico messo a concorso. A differenza della prima modifica, che si limita a prorogare di un triennio l'autorizzazione Pag. 7all'assunzione di alcune unità di personale, senza aumentarne il numero e quindi i connessi oneri, la seconda modifica, incidendo sulla posizione economica degli assunti, comporta un aggravio di spesa, quantificato dal comma 6 in 102.017 euro a decorrere dall'anno 2022. La copertura dei maggiori oneri recati dalla disposizione di cui al comma 5, lettera b), è comunque assicurata dalle somme già previste a legislazione vigente per le facoltà assunzionali dell'Avvocatura di Stato, che risultano a tal fine disponibili.
  Rammenta che il comma 8, lettera a), numero 1), proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto rilancio, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), con il quale è stata introdotta una serie di misure volte a garantire la funzionalità dello svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comma 8, lettera a), numero 2) – sostituendo il comma 7 del medesimo articolo 259 – proroga al 31 dicembre 2022 (dal 31 dicembre 2021) il termine per l'effettuazione delle assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste per l'anno 2020, riferite sia alle facoltà assunzionali ordinarie o da turn-over, relative alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, sia alle facoltà assunzionali straordinarie fissate dalla legislazione di settore. La lettera b) del comma 8 – novellando il comma 1 dell'articolo 260 del decreto-legge n. 34 del 2020 – proroga al 31 marzo 2022 le speciali modalità di svolgimento previste, per il tempo di emergenza epidemiologica, per i corsi di formazione del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, svolti presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento. Per tali corsi, le amministrazioni possono disporre la rimodulazione, la temporanea sospensione o la conclusione anticipata del corso.
  Evidenzia che il comma 16 dell'articolo 1 – novellando il comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale – proroga di un anno, dal 31 gennaio 2022 al 31 gennaio 2023, la norma che disciplina la possibilità, per il personale dei Servizi di informazione per la sicurezza, di effettuare colloqui investigativi con soggetti detenuti o internati al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo di matrice internazionale. Il comma 17 dell'articolo 1 proroga dal 31 gennaio 2022 al 31 gennaio 2023 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste dal decreto-legge n. 7 del 2015 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data: il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo; al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione; le identità di copertura degli agenti dei servizi possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate; l'autorità giudiziaria – su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.
  Sottolinea che con i commi 4 e 5 dell'articolo 2 si autorizza l'utilizzo nel 2022 delle risorse non utilizzate nel 2021 per consentire l'erogazione del contributo economico a favore dei familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale Pag. 8dei Vigili del fuoco e delle Forze armate impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.
  Segnala che l'articolo 3 – recante proroga di termini in materia economica e finanziaria – al comma 1 prevede l'applicabilità della normativa semplificata sullo svolgimento delle assemblee di società, enti, associazioni e fondazioni, di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto cura Italia, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) alle assemblee societarie tenute entro il 31 luglio 2022, in luogo del previgente termine del 31 dicembre 2021. Nel rammentare brevemente il contenuto di tale disposizione, faccio presente che il comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 in deroga a quanto previsto rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, posticipa il termine entro il quale l'assemblea ordinaria dev'essere necessariamente convocata (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio). Il comma 2 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle società a responsabilità limitata, il comma 3 consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. I commi 4 e 5 mirano a incentivare un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Il comma 6 prevede che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del testo unico della finanza. Mentre il comma 7 – su cui incide l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge in esame – reca l'ambito di efficacia delle disposizioni, il comma 8 dispone che per le società a controllo pubblico l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Sottolinea che risulta di particolare interesse della II Commissione anche l'articolo 8, che introduce una serie di proroghe di termini in materia di giustizia. In particolare, il comma 1 – intervenendo sull'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10) – proroga di un anno, dunque fino al 31 dicembre 2022, la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. Il predetto decreto-legge n. 146 del 2013 aveva infatti inserito tale deroga – più volte prorogata da successivi provvedimenti – alla disciplina dei ruoli e delle qualifiche della carriera dirigenziale penitenziaria, motivandola con l'esigenza di coprire i posti di dirigente dell'esecuzione penale esterna in attesa dello svolgimento di specifici concorsi pubblici. Si ricorda, a tale riguardo, che è in corso di svolgimento il concorso per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria, destinate agli Uffici di esecuzione penale esterna. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge all'esame della Commissione proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2022, la disposizione che consente che le funzioni di direttore di istituti penali per i minorenni siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. A tal fine si interviene sull'articolo 1, comma Pag. 9311, quinto periodo, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), che – nell'aumentare di 7 posizioni di livello dirigenziale non generale la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – ha stabilito la citata deroga nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. La relazione illustrativa sottolinea che si tratta di una proroga destinata a coprire temporaneamente le carenze dell'organico, in attesa dell'immissione in ruolo dei vincitori del concorso bandito nel 2020 e non ancora conclusosi a causa del rallentamento imposto dalla necessaria adozione delle misure di prevenzione contro il diffondersi della pandemia da COVID-19.
  Ricorda che il comma 3 è volto a prorogare alcune misure di sostegno per la funzionalità degli uffici giudiziari. In particolare: la lettera a), intervenendo sul comma 1 dell'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, proroga di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2022) la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Si tratta di un termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2015 –già più volte prorogato dal legislatore; la lettera b) modifica il comma 3 dello stesso articolo 21-quinquies, prevedendo che, anche per l'anno 2022, così come avvenuto per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l'ANCI, nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato nel capitolo n. 1551 dello stato di previsione del Ministero nell'esercizio precedente (capitolo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge n. 190 del 2014), e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 4 è volto a prorogare fino al 31 dicembre 2022 la previsione contenuta nell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, che – in deroga espressa all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, – ha introdotto in via temporanea il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta dell'amministrazione stessa.
  Rammenta, inoltre, che l'articolo 9, al comma 4, introduce fino al 31 dicembre 2022, un regime di temporanea deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n.388 del 2000, relativi a sanzioni e alla maturazione di interessi sul debito contributivo, nei confronti dei soggetti che non provvedano, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, in riferimento alle fattispecie contributive di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995. Sottolineo che, come si evince dalla relazione tecnica al decreto legge in esame, le disposizioni di cui al comma 4 non determinano oneri in quanto le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive oggetto delle norme avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica.
  Fa presente che l'articolo 11, comma 1, interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'articolo 219, comma 5, del codice dell'ambiente, sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 30 giugno 2022. Prevede altresì che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura ivi previsti e già posti in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Il comma 2 demanda ad un decreto ministeriale la definizione di apposite linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi. In proposito, sottolinea che l'articolo 261 del codice dell'ambiente, in materia di Pag. 10sanzioni, con specifico riferimento agli imballaggi, prevede al comma 3 che a chiunque immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro. A decorrere dal 14 gennaio 2022, si prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 («Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente»).
  Evidenzia che riveste particolare interesse, ai fini dell'esame della Commissione giustizia, l'articolo 16 reca disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. In particolare, i commi 1 e 4 prorogano al 31 dicembre 2022 l'efficacia di alcune disposizioni concernenti lo svolgimento dei processi civili e penali, i colloqui e la partecipazione dei detenuti alle udienze con modalità da remoto e i procedimenti penali militari. Nel dettaglio, sottolinea che il comma 1, per quanto riguarda il processo civile, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, l'efficacia di una serie di disposizioni previste dall'articolo 221 del decreto legge n. 34 del 2020 (già più volte prorogate) in materia di: deposito telematico obbligatorio da parte del difensore di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione nonché di obblighi di pagamento del contributo unificato, e di anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche (comma 3); deposito telematico di note scritte e adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (comma 4); deposito telematico di atti e documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione (comma 5); partecipazione da remoto alle udienze civili dei difensori e delle parti su loro richiesta e disciplina delle conseguenti modalità di partecipazione. Trattazione da remoto dell'udienza civile (commi 6 e 7); giuramento in forma scritta e con deposito telematico del consulente tecnico d'ufficio (comma 8). Il medesimo comma 1 dell'articolo 16 del decreto in esame proroga, altresì, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, l'efficacia di una serie di disposizioni previste dall'articolo 23 del decreto legge n. 137 del 2020 (già più volte prorogate) in materia di: sostituzione delle udienze civili in materia di separazione consensuale dei coniugi e di revisione delle condizioni di divorzio con il deposito telematico di note scritte (comma 6); possibilità per il giudice di partecipare alle udienze da remoto collegandosi da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario (comma 7); giudizio cartolare in Cassazione (comma 8-bis); assunzione mediante collegamenti da remoto delle deliberazioni collegiali in camera di consiglio (comma 9); rilascio in forma di documento informatico, da parte del cancelliere, della formula esecutiva dei titoli giudiziali previa istanza da depositarsi sempre con modalità telematica (comma 9-bis).
  Per quanto attiene al processo penale, sottolinea che il comma 1 dell'articolo 16 in esame, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, l'efficacia di una serie di disposizioni contenute nel citato decreto legge n. 137 del 2020, in materia di: possibilità di compimento tramite collegamento da remoto di alcuni atti delle indagini preliminari (articolo 23, comma 2); trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti penali in Cassazione, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti (articolo 23, comma 8); assunzione mediante collegamenti da remoto delle deliberazioni collegiali in camera di consiglio fermo restando il divieto di svolgimento da remoto delle udienze di discussione finale (articolo 23, comma 9); assunzione, nel giudizio penale di appello, della decisione sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti (articolo 23-bis, commi da 1 a 4); applicazione del procedimento semplificato anche ai procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di applicazionePag. 11 di misure di prevenzione personali e patrimoniali (articolo 23-bis, comma 7); misure di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari, che devono avvenire esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico (articolo 24).
  Rileva che le disposizioni prorogate dal comma 1, tanto in relazione al processo civile quanto in relazione al processo penale, si applicano anche – in quanto compatibili – ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. Viene infatti prorogato dal comma 1, fino al 31 dicembre 2022, anche l'articolo 23, comma 10, del decreto-legge n. 137 del 2020, che dispone in tal senso. Sono inoltre prorogate, sempre ai sensi del comma 1, fino al 31 dicembre 2022 le seguenti disposizioni relative ai detenuti: articolo 221, comma 10, del decreto legge n. 34 del 2020, in forza del quale negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei detenuti, internati e imputati, con i congiunti o con altre persone sono svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica; articolo 23, comma 4, del decreto legge n. 137 del 2020, ai sensi del quale la partecipazione a tutte le udienze di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, avviene – ove possibile – mediante videoconferenza o collegamenti da remoto, con l'applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni sulla partecipazione del procedimento a distanza di cui all'articolo 146-bis del codice di procedura penale.
  Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 16 in esame detta una disciplina transitoria volta ad escludere l'applicazione di alcune disposizioni emergenziali, previste dal decreto legge n. 137 del 2020, ai procedimenti civili e penali per i quali l'udienza di trattazione sia stata già fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022. In tali casi non troveranno applicazione le previsioni relative a: trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti in Cassazione tanto penali (articolo 23, comma 8, periodi dal primo al quinto) quanto civili (articolo 23, comma 8-bis, periodi dal primo al quarto); trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei giudizi penali di appello (articolo 23-bis, commi da 1 a 4); trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali (articolo 23-bis, comma 7).
  Segnala che l'articolo 16 in esame, inoltre, proroga al 31 marzo 2022 (termine dell'emergenza sanitaria) l'efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale tributaria (comma 3), amministrativa (comma 5) e contabile (commi 6 e 7) durante l'emergenza sanitaria. In particolare, il comma 3 proroga sino al 31 marzo 2022 – in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2021 – la disciplina di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 137 del 2020, che consente nel processo tributario lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, previa autorizzazione, con decreto motivato, del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale. Il comma 4 proroga fino al 31 dicembre 2022 la disciplina – prima dell'entrata in vigore del decreto legge in esame limitata al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica – di cui all'articolo 75, comma 1, del decreto legge n. 73 del 2021, in base alla quale è estesa ai procedimenti penali militari, in quanto compatibile, l'efficacia di alcune disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze introdotte nell'ambito della giurisdizione penale ordinaria e finalizzate a garantire, nel perdurare della emergenza sanitaria da Covid-19, la tutela della salute e la conduzione dell'attività giudiziaria. Il comma 5 proroga fino al 31 marzo 2022 la disciplina – prima dell'entrata in vigore del decreto legge in esame limitata al 31 dicembre 2021- di cui all'articolo 7-bis, comma Pag. 121, del decreto-legge n. 105 del 2021 concernente il processo amministrativo che consente la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi eccezionali, di singoli magistrati, limitatamente a situazioni eccezionali correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia da COVID-19. Il comma 6 proroga fino al 31 marzo 2022 la disciplina – prima dell'entrata in vigore del decreto legge in esame limitata al 31 dicembre 2021- di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legge n. 137 del 2020 concernente il processo contabile, con la quale si prevede che si svolgano obbligatoriamente a porte chiuse le adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti stessa. Il comma 7, in fine, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, alcune disposizioni contenute nell'articolo 85 del decreto legge n. 18 del 2020, volte a contrastare l'emergenza epidemiologica e a contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile. Sono, in particolare, prorogate le misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone (comma 2 del citato articolo 85), nonché: la disciplina derogatoria in materia pensionistica relativa al procedimento monocratico presso la giustizia contabile (comma 5 del citato articolo 85); l'applicazione della disposizione per la quale in caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze in grado di riunirsi tempestivamente anche in via telematica. Analoga proroga è prevista con riguardo alla previsione relativa al collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo (comma 6 del citato articolo 85); la possibilità di svolgere le udienze, le adunanze e le camere di consiglio mediante collegamento da remoto (comma 8-bis del citato articolo 85).
  Ciò premesso, richiama l'attenzione della Commissione in particolare sui commi 1 e 4 dell'articolo 16, dichiarandosi disponibile a un confronto sulle osservazioni che dovessero pervenire dai colleghi ai fini della predisposizione della proposta di parere sulla quale la Commissione sarà chiamata a esprimersi nella seduta di giovedì 20 gennaio.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 18 gennaio 2022.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2933 Bruno, recante disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari di Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.20.