CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 dicembre 2021
717.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 177

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.
S. 2318 Governo.
(Parere alle Commissioni 7a e 11a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di «organizzazione delle attività culturali» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) alla quale la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 255 del 2004) ha ricondotto le misure di sostegno allo spettacolo. Con riferimento alla delega per il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1, comma 1, assume anche rilievo la materia di esclusiva competenza statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lettera g), competenza alla quale la Corte costituzionale (sentenza n. 153 del 2011) ha appunto ricondotto la disciplina delle fondazioni. Per quanto concerne il registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo di cui all'articolo 2, assume rilievo la competenza concorrente Pag. 178in materia di professioni (articolo 117, terzo comma della Costituzione); con riferimento a tale competenza occorre però richiamare che la giurisprudenza della Corte costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 98 del 2013) ha affermato il principio che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato». Con riferimento infine alle norme previdenziali di cui all'articolo 4 assume rilievo la competenza esclusiva statale in materia di «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione).
  Nell'illustrare il contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1, comma 1, rechi una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e di spettacolo. Si tratta di una delega analoga a quella recata all'articolo 2 della legge 22 novembre 2017, n. 175, non esercitata entro i termini previsti (12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge), della quale richiama i princìpi e criteri direttivi, il procedimento nonché le condizioni per l'adozione dei decreti legislativi e delle eventuali disposizioni correttive e integrative. Tra i princìpi e criteri direttivi merita segnalare la razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, l'individuazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato, la revisione dei criteri di ripartizione del contributo per le fondazioni lirico-sinfoniche, la revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente specializzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali, il riordino del rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo. È prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi.
  L'articolo 1, comma 2, reca una delega al Governo per il riordino e la revisione delle misure di sostegno in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. La disciplina di delega concerne gli ammortizzatori, le indennità e gli strumenti di sostegno economico temporaneo (SET) ed è volta a tenere conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative in oggetto. La delega deve essere esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme procedurali già dettate dall'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, nonché secondo i criteri di salvaguardia finanziaria di cui al successivo comma 3. I princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono posti dalle lettere da a) a d) del comma 2. Tra questi merita segnalare l'aggiornamento e la definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno fondati su un limite massimo annuo di reddito riferito all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni e un limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni; l'incompatibilità con sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti; l'individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni; la previsione di meccanismi contributivi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche ai fini dell'invarianza della spesa. Anche in questo caso è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi.
  L'articolo 1, comma 3, reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione dei commi 1 e 2.
  L'articolo 2 istituisce presso il Ministero della cultura il registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo. Requisiti e modalità per l'iscrizione nel Registro sono rinviate a un decreto del Ministro della cultura da adottare previo parere della Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 3 novella la disciplina dell'osservatorio dello spettacolo, al quale vengonoPag. 179 attribuiti il compito di coordinamento con le attività degli osservatori regionali dello spettacolo e la facoltà di stipulare convenzioni con le università per l'effettuazione di tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea.
  L'articolo 4 prevede che l'INPS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, tramite il proprio portale, attivi specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
  Segnala che sul provvedimento è pervenuto il 4 agosto 2021 il parere della Conferenza Stato-regioni. Il parere fa sue le proposte di modifica e di integrazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Tra queste segnala, in particolare, la proposta che i beneficiari delle misure di sostegno economico per i lavoratori dello spettacolo contattino i servizi per l'impiego regionale in modo da garantire il necessario contributo delle regioni. La Conferenza propone anche che la questione degli ammortizzatori sociali dei lavoratori dello spettacolo sia affrontata nell'ambito della più generale riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di pervenire a una disciplina unitaria per tutte le categorie caratterizzate da saltuarietà (oltre ai lavoratori dello spettacolo, ad esempio i lavoratori stagionali e part-time).
  La Conferenza delle regioni propone anche che sulla delega in materia di misure di sostegno economico temporaneo per i lavoratori dello spettacolo sia prevista l'intesa «forte» in sede di Conferenza Stato-regioni. Il riferimento sembra essere all'intesa prevista dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 che, a differenza di quella prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, non prevede un meccanismo di «chiusura» per cui, in mancanza di stipula dell'intesa entro il termine di trenta giorni, il Consiglio dei ministri può assumere comunque le proprie deliberazioni. Sul punto ritengo però in vero sufficiente, e forse maggiormente efficace sul piano della concreta attuazione, la previsione dell'intesa «ordinaria», più comunemente usata, che già rappresenta una forma di significativo coinvolgimento delle regioni:
  Rileva, infine, l'opportunità di rivolgere una raccomandazione generale alla Commissione di merito, sotto forma di condizione, a tenere conto delle proposte di modifiche della Conferenza delle regioni.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
Testo unificato C. 196 e abb.
(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente in materia di professioni (articolo 117, terzo comma della Costituzione). Assumono anche rilievo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione) e la competenza residuale regionale in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione); in proposito ricorda anche che l'articolo 123, primo comma, della Costituzione, rimette allo Statuto regionale l'individuazione dei princìpi fondamentali di funzionamento e organizzazione delle regioni). Assume rilievo infine anche l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione che afferma che comuni, province e città metropolitane hanno autonomia regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Con riferimento alla competenza concorrente in materia di professioni, ricordo che la Corte costituzionale, Pag. 180ad esempio con la sentenza n. 98 del 2013, ha affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato».
  Nel riassumere il contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1 individui l'oggetto dell'intervento legislativo nella disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi «particolari», nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse (comma 1). I princìpi che ispirano la disciplina introdotta dal testo sono quelli di pubblicità, partecipazione democratica e di trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali (comma 2).
  L'articolo 2, nel recare, al comma 1, le definizioni del testo, individua i soggetti che esercitano la rappresentanza di interessi e le caratteristiche dell'attività di lobbying. Le attività di rappresentanza di interessi si configurano in ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici e svolta da specifici soggetti, i rappresentanti di interessi, in modo professionale. Tali attività si esplicano attraverso molteplici modalità quali la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste studi, ricerche, analisi e documenti, anche mediante procedure digitali e di ogni altra attività volta a contribuire alla formazione delle decisioni pubbliche (lettera a). Per rappresentanti di interessi si intendono, in primo luogo, coloro che rappresentano presso i decisori pubblici, indicati più avanti, interessi definiti di rilevanza anche non generale e anche di natura non economica, finalizzati a promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o a contribuire a quelli in corso. Sono compresi tra i rappresentanti di interessi anche i soggetti che svolgono, previo mandato, per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi (lettera b). Il testo definisce anche i portatori di interessi che sono suddivisi in due categorie (lettera c): le persone, enti, società o associazioni che, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi particolari, incaricano rappresentanti di interessi; i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento delle citate attività. La lettera d) individua i decisori pubblici: rientrano in tale categoria i membri degli organi di rappresentanza e di Governo nazionali, ossia i membri del Parlamento e i membri del Governo (quindi Presidente del Consiglio, Ministri, Viceministri e Sottosegretari). Sono decisori pubblici anche i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali; i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane; i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni capoluogo di regione; i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni capoluogo di regione, i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli enti pubblici. Alla lettera e), infine, i processi decisionali pubblici sono definiti come «ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi generali».
  Al riguardo, invita a valutare l'opportunità a sostituire il riferimento ai «presidenti delle città metropolitane» con quello, più preciso di «sindaci metropolitani».
  L'articolo 3 definisce, al comma 1, i casi di esclusione dall'applicazione della legge. In particolare, le disposizioni introdotte con la proposta di legge non trovano applicazione nei confronti di giornalisti e funzionari pubblici, e per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione (lettera a)); alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla Pag. 181pubblicazione (lettera b)); rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri (lettera c)); rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute (lettera d); partiti, movimenti e gruppi politici (lettera e)). Inoltre, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3, le disposizioni della proposta di legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolte da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici; esponenti di organizzazioni sindacali, esponenti di organizzazioni imprenditoriali. Dal punto di vista oggettivo, in base al comma 1, le disposizioni in materia di rappresentanza di interessi non si applicano ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale (lettera f)); all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente (in particolare dalla legge 150 del 2000) (lettera g)); alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali (lettera h)); all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione (lettera i)) .
  L'articolo 4 prevede l'istituzione di un registro dei soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi denominato «Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi» al quale sono tenuti ad iscriversi tutti coloro che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi. Il registro è istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Ai sensi del comma 2 il Registro istituito presso l'AGCM «sostituisce ogni altro registro per l'iscrizione di rappresentanti di interessi già istituito alla data di entrata in vigore della legge». Ai sensi del comma 5, nel registro devono essere indicati i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari; i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione; le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.
  L'articolo 5 istituisce un'agenda degli incontri tra rappresentanti di interessi iscritti al registro e decisori pubblici. In particolare, si introduce l'obbligo da parte di ciascun rappresentante di interessi di tenere ed aggiornare con cadenza settimanale una propria agenda degli incontri con i decisori pubblici. I dati dell'agenda sono pubblicati, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro 20 giorni dall'inserimento da parte del rappresentante di interessi.
  L'articolo 6 prevede l'adozione di un Codice deontologico da parte del Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici, istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cui sono affidate – in base all'articolo 7 – la tenuta del registro e le funzioni di controllo. Con riferimento all'attività parlamentare le funzioni del Comitato di sorveglianza sono svolte da una Commissione bicamerale in base a quanto stabilito dal comma 8 del suddetto articolo 7.
  L'articolo 7 istituisce il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Come già richiamato, con riferimento all'attività parlamentare, le funzioni del Comitato di sorveglianza sono svolte da una Commissione bicamerale. Il Comitato di sorveglianza istituito presso l'AGCM è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed è composto da un magistrato della Corte di cassazione, designato dal Primo Presidente della Corte di cassazione; da un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte dei conti e da un membro del CNEL designato dal Presidente del CNEL che svolge le funzioni di presidente del Comitato di sorveglianza. La Commissione Pag. 182bicamerale sarà invece composta da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro trenta giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.
  L'articolo 8 riconosce, al comma 1, ai rappresentanti di interessi iscritti nel Registro il diritto di presentare ai decisori pubblici domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti; svolgere ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale e concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti; accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici e acquisire documenti nel rispetto della normativa generale di cui alla legge n. 241 del 1990, in materia di accesso agli atti e al decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. In base al comma 2, le forme e le modalità di esercizio di tali diritti sono rimesse a provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e delle province autonome, secondo princìpi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento. Tali provvedimenti sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 3 specifica che, nell'ambito della propria autonomia, gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle previsioni della legge.
  In base all'articolo 9, vige il divieto per i rappresentanti di interessi di corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti a decisori pubblici (comma 1). Si prevede inoltre l'obbligo di ciascun rappresentante di interessi di predisporre, entro il 31 gennaio di ogni anno (a decorrere da quello successivo all'anno di iscrizione nel Registro), una relazione sull'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente (comma 2). Quanto al contenuto della relazione, la proposta indica alcuni elementi obbligatori (comma 3): l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte e dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte; l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento di tali attività e la segnalazione di eventuali criticità rilevate. Anche il Comitato di sorveglianza è tenuto a redigere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sull'attività dei lobbisti, nella quale possono essere segnalate eventuali criticità e formulate proposte.
  L'articolo 10 regolamenta in modo unitario la procedura di consultazione che ciascun decisore pubblico può indire qualora intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale.
  L'articolo 11 reca la disciplina sanzionatoria.
  L'articolo 12 prevede la clausola di invarianza finanziaria e le disposizioni finali. Tra queste il comma 3 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguino i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.
  Al riguardo, ricorda che alcune regioni (Toscana, Molise, Abruzzo, Calabria, Lombardia, Puglia, Emilia Romagna) hanno emanato leggi per regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi presso le istituzioni regionali. Lo statuto speciale della Regione siciliana prevede inoltre la partecipazione alla elaborazione dei progetti di legge «delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali» (articolo 12, comma 3). Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di approfondire le modalità di adeguamento da parte delle regioni e delle province autonome al provvedimento, con particolare riguardo all'individuazione, all'interno dello stesso, delle «norme fondamentali» cui appunto regioni e province autonome si dovranno adeguare. Segnalo, ad esempio, l'opportunità di chiarire se tra tali «norme fondamentali» rientri la disposizione di cui Pag. 183all'articolo 4, comma 2, che prevede che il registro pubblico per la trasparenza istituito presso l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato «sostituisca ogni altro registro per l'iscrizione di rappresentanti di interessi già istituito alla data di entrata in vigore della presente legge».
  In termini concreti, quindi, la Commissione competente in sede referente dovrebbe valutare se individuare più nel dettaglio le disposizioni del provvedimento che costituiscono le «norme fondamentali» cui adeguarsi o in alternativa, prevedere l'adeguamento da parte di regioni e province autonome al provvedimento nel suo complesso.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare «Legge SalvaMare».
C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA, presidente, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare, chiede alla deputata Foscolo di assumerne le funzioni.

  Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, rileva anzitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alla materia tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. Assume però anche rilievo, con riferimento a specifiche disposizioni, quali quelle di cui agli articoli 3 e 8, la materia di competenza concorrente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117, valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Rilevano infine, con riferimento all'articolo 2, le materie porti e aeroporti civili, di competenza concorrente e sistema tributario e contabile dello Stato, di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), nonché con riferimento agli articoli 9 e 10 la materia, anch'essa di esclusiva competenza statale, norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione);
  Ricorda che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione nel corso della prima lettura alla Camera. In quell'occasione, nella seduta del 10 ottobre 2019, la Commissione ha formulato un parere favorevole, con tre osservazioni:
  La prima osservazione richiedeva di prendere in considerazione l'ipotesi di misure di premialità per i comuni che ottengano i migliori risultati in termini di recupero dei rifiuti in mare e per quelli che sostengano i maggiori costi; l'osservazione non è stata recepita;
  La seconda osservazione richiedeva l'introduzione all'articolo 3 di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'ambiente (ora della transizione ecologica) chiamato a disciplinare lo svolgimento delle campagne di pulizia; l'osservazione è stata recepita attraverso l'introduzione del parere della Conferenza Stato-regioni;
  La terza osservazione richiedeva il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione delle campagne di sensibilizzazione previste dall'allora articolo 5, ora articolo 10; l'osservazione non è stata recepita, anche se la disposizione è stata riformulata nel senso di inserire le campagne di sensibilizzazione all'interno della giornata del mare e della cultura marina istituita dall'articolo 52 del codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005) che vede il coinvolgimento degli enti territoriali solo su base volontaria.
  Si sofferma quindi nella relazione sulle principali modifiche introdotte al Senato.
  All'articolo 1 è stato specificato, nel corso dell'esame del Senato, al comma 1, che i rifiuti volontariamente raccolti nel corso Pag. 184delle campagne di pulizie del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune possono essere raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici. La medesima modifica è stata introdotta all'articolo 3, dedicato alla disciplina delle campagne di pulizia.
  Al comma 1 dell'articolo 2 durante l'esame al Senato è stato specificato che l'equiparazione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare a rifiuti delle navi avviene ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 3 della direttiva (UE) 2019/883 che appunto include i rifiuti accidentalmente pescati tra i rifiuti delle navi. È stato quindi inserito un comma 2 che precisa che per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati non è necessaria l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali. Al comma 8 è stato specificato che l'Autorità di regolazione di settore, l'ARERA svolgerà attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria aggiuntiva istituita per far fronte agli oneri derivanti dall'equiparazione, pure stabilita dall'articolo, dei rifiuti accidentalmente pescati a rifiuti urbani.
  L'articolo 6, introdotto durante l'esame al Senato, stabilisce – con l'obiettivo di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi – che le Autorità di Distretto introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti. A tal fine, è demandato al Ministero della transizione ecologica l'avvio di una sperimentazione per il triennio 2022-2024.
  L'articolo 8, comma 2, introdotto al Senato, prevede che, al fine di dare adeguata informazione agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, siano previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura dell'Autorità di sistema portuale o dei Comuni territorialmente competenti.
  L'articolo 12, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre. Si prevede, oltre a una definizione di microfibra, anche la dicitura da riportare sull'etichetta di qualsiasi prodotto tessile o di abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia.
  L'articolo 14 introdotto durante l'esame al Senato, indica in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'emanazione del decreto previsto all'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cui sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura.
  All'articolo 15, nel corso dell'esame al Senato, è stata integrata la composizione del Tavolo interministeriale di consultazione permanente con l'inserimento di cinque rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e un rappresentante della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale.
  Le modifiche introdotte al Senato e su cui la Camera è chiamata a pronunciarsi nella sua seconda lettura non appaiono quindi presentare profili problematici per quel che attiene alle competenze della Commissione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 21 dicembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.