CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 dicembre 2021
714.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
Testo Unificato C. 196 Fregolent e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Francesca BONOMO (PD), relatrice, espone in sintesi i contenuti del testo unificato delle proposte di legge C. 196 e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente (composto di dodici articoli), ricordando che esso è volto a disciplinare l'attività di relazione per la rappresentanza di interessi intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche svolta nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni, assicurando la conoscibilità dei soggetti che influenzano i processi decisionali, agevolando l'individuazione delle responsabilità delle decisioni e favorendo la partecipazione ai processi decisionali sia dei cittadini, sia dei rappresentanti di interessi particolari. Sottolineando che la disciplina è ispirata a principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione democratica e di conoscibilità dei processi decisionali, fa presente che l'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità della proposta mentre l'articolo 2 reca le definizioni di: a) «attività di rappresentanza di interessi»; b) «rappresentanti di interessi»; c) «portatori di interessi»; d) «decisori pubblici»; e) «processi decisionali pubblici». Per attività di rappresentanza di interessi, fa presente che si intende quella finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici e svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti nonché diretta a contribuire alla formazione delle decisioni pubbliche, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti.
  Quanto ai rappresentanti di interessi, segnala che essi sono i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici interessi di rilevanza anche non generale e anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di contribuire ai processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono, previo mandato, per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi. Portatori di interessi sono coloro che, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi particolari, incaricano rappresentanti di interessi conferendo loro uno o più incarichi professionali.
  Evidenzia che i decisori pubblici sono: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni capoluogo di regione, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni capoluogo di regione; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli enti pubblici. Sono equiparati ai decisori pubblici, anche i responsabili degli uffici di diretta collaborazione degli organi predetti. Infine, relativamente alle definizioni, ricorda che si intende come processo decisionale pubblico ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi generali.
  Passando all'articolo 3, fa presente che questo elenca le figure, o le attività, cui non si applicano le disposizioni della proposta di legge. Tra le prime segnala, ad esempio, i rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri nonché i giornalisti e i funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione. Tra le attività ricorda, ad esempio, quella svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione ovvero le comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali. Evidenzia, inoltre, che le predette disposizioni non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da Pag. 182associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
  Segnala poi che l'articolo 4 istituisce presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi articolato in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel registro, che è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. L'articolo indica quali dati devono essere ivi inseriti, dispone in merito all'aggiornamento degli stessi e prevede chi non possa iscriversi.
  Rileva quindi che l'articolo 5 dispone che ciascun rappresentante di interessi inserisce nel registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro ad accesso pubblico entro venti giorni dal predetto inserimento da parte del rappresentante di interessi. Questi aggiorna con cadenza settimanale l'elenco degli incontri svolti nella settimana precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro. Per ciascun incontro, il rappresentante di interessi fornisce altresì la documentazione contenente proposte, ricerche e analisi eventualmente trasmessa in occasione dell'incontro o successivamente ad esso; la documentazione è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato comunica ai decisori pubblici l'inserimento da parte dei rappresentanti di interessi delle informazioni sugli incontri che li riguardano entro cinque giorni. I decisori pubblici possono presentare al Comitato di sorveglianza di cui al successivo articolo 7 un'istanza di opposizione all'inserimento nella parte del Registro ad accesso pubblico delle informazioni che ritengono integralmente o parzialmente non veritiere; possono anche presentare istanza di rimozione delle informazioni che li riguardino perché integralmente o parzialmente non veritiere.
  Segnala altresì che l'articolo 6 prevede l'adozione di un codice deontologico da parte del comitato di sorveglianza, a sua volta istituito dall'articolo 7, e che all'atto dell'iscrizione nel registro il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il predetto codice deontologico.
  Riprendendo quanto ha appena anticipato, evidenzia che l'articolo 7 istituisce presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici, ne disciplina le funzioni e la composizione e stabilisce che venga nominato con decreto del Presidente della Repubblica. Sottolinea che con riferimento all'attività parlamentare, le funzioni del Comitato di sorveglianza sono svolte da una Commissione bicamerale composta da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro trenta giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.
  Fa poi presente che l'articolo 8 stabilisce i diritti degli iscritti nel registro. Il rappresentante di interessi può: presentare ai decisori pubblici domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti e può svolgere ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale e concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti; accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici e acquisire documenti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso ai documenti amministrativi, e del Pag. 183decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche soggette alla normativa all'esame, entro novanta giorni dall'entrata in vigore, definiscono con propri provvedimenti le forme e le modalità di esercizio delle predette facoltà, secondo princìpi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento. Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle previsioni della legge in esame, ciascuno nell'ambito della propria autonomia.
  Sottolinea che l'articolo 9 dispone circa gli obblighi degli iscritti nel registro e le cause di esclusione e incompatibilità. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti ai decisori pubblici. Inoltre ciascun rappresentante di interessi trasmette al Comitato di sorveglianza, annualmente, una relazione sintetica concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente nella quale, tra le altre comunicazioni, elenca le attività di rappresentanza di interessi particolari svolte nonché i decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività; detta relazione è pubblicata nella parte del registro aperta alla pubblica consultazione.
  Osserva che l'articolo 10 disciplina la procedura di consultazione. Ciascun decisore pubblico che intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo registro. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del registro. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura e dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del registro aperta alla pubblica consultazione.
  Evidenzia poi che l'articolo 11 dispone circa il sistema sanzionatorio nei confronti del rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione e per le violazioni degli obblighi previsti dal codice deontologico: nei casi di particolare gravità si commina la cancellazione dal registro. Per false informazioni od omissione di informazioni dovute, ovvero per non ottemperanza alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza (che irroga le sanzioni), si applica la sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. Le eventuali controversie in materia sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  Ricorda, infine, che l'articolo 12 reca le disposizioni finali. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'Istituto nazionale di statistica provvede a integrare la classificazione delle attività economiche ATECO prevedendo un codice specifico per l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («Legge SalvaMare») fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Carlo PIASTRA (LEGA), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo ricordando che si tratta di un testo già esaminato in prima lettura dalla Camera – senza che la X Commissione fosse chiamata a rendere parere – e quindi approvato con modificazioni dal Senato. Fa presente che il testo inviato per il parere è quello approvato dal Senato e segnala che la VIII Commissione ambiente ha segnalato l'esigenza di ricevere tempestivamente i pareri così da attivare le procedure per il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.
  Prima di dare brevemente conto dei contenuti del provvedimento ricorda che, in attuazione della Strategia europea per la plastica nell'economia circolare, l'Unione europea ha adottato la direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e la direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che perseguono l'obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti di plastica e contrastare la dispersione degli stessi nell'ambiente marino. Rammenta che lo schema di decreto legislativo di recepimento della prima delle suddette direttive è stato esaminato anche dalla X Commissione ed il testo definitivo dovrebbe essere in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
  Quanto ai contenuti del provvedimento fa innanzitutto presente che l'articolo 1 individua le finalità e introduce alcune definizioni. Gli obiettivi esplicitati al comma 1 riguardano il risanamento dell'ecosistema marino, la promozione dell'economia circolare, la sensibilizzazione della collettività per incentivare comportamenti virtuosi volti a prevenire l'abbandono di rifiuti, nonché la corretta gestione dei rifiuti.
  Rileva che l'articolo 2 disciplina le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (RAP) ed è stato modificato in più punti durante l'esame al Senato. La disposizione persegue lo scopo di consentire a chi recupera questi rifiuti di portarli a terra non solo senza il rischio di incorrere in sanzioni, ma facilitandone il conferimento. Segnala che il comma 7, che non è stato modificato durante l'esame al Senato, dispone che i costi di gestione dei RAP sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti. La finalità di tale disposizione è quella di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo. L'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al predetto comma 7 è svolta, ai sensi del comma 8 modificato al Senato, da ARERA.
  Ricorda che l'articolo 3, modificato dal Senato, detta disposizioni finalizzate a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti mentre l'articolo 4 – nell'ottica della promozione dell'economia circolare indicata in rubrica – prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica, volto a stabilire criteri e modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e quelli volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti. Tale regolamento dovrà essere emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
  Segnala poi che l'articolo 5 reca norme per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate al fine della loro reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica. Inoltre, l'articolo 6, introdotto durante l'esame al Senato, stabilisce – al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi – che le Autorità di Distretto introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti. Si affida al Ministero della transizione ecologica (MITE) l'avvio, entro il 31 marzo 2022, di un Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi, autorizzando la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Segnala altresì che l'articolo 7 si occupa delle attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino, demandando a specifiche linee guida interministeriali da emanare entro tre mesi, di Pag. 185stabilire il quadro cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali.
  Evidenzia poi che l'articolo 8 prevede che possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione, che l'articolo 9 reca disposizioni in tema di educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente e che l'articolo 10 prevede che, in occasione della celebrazione presso gli istituti scolastici della «Giornata del mare», le iniziative promosse per la conoscenza del mare facciano riferimento anche alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.
  Evidenzia, inoltre, che l'articolo 11 prevede un riconoscimento ambientale in favore degli imprenditori ittici che utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano alle campagne di pulizia e conferiscono i rifiuti.
  Segnala, in particolare, quanto recato all'articolo 12, introdotto al Senato, in materia di prodotti che rilasciano microfibre, del quale sottolinea l'importanza per l'ambiente ma anche per i profili di interesse della Commissione. Ricorda infatti che l'inquinamento non riguarda soltanto elementi di plastica visibili, ma anche invisibili, come le particelle di plastica che vengono rilasciate durante il lavaggio di indumenti in microfibra, in particolar modo in pile. In particolare, il comma 1 definisce come «microfibra» la particella sintetica di forma fibrosa, delle dimensioni inferiori a cinque millimetri di lunghezza, che viene rilasciata in acqua attraverso il regolare lavaggio di tessuti in materiale sintetico. Il comma 2, inoltre, dispone che, a decorrere dal 30 giugno 2022, qualsiasi prodotto tessile o di abbigliamento, che rilasci microfibre al lavaggio, potrà essere fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia solo a condizione che riporti nella etichetta di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011 alcune specifiche indicazioni che ne evidenzino il negativo impatto ambientale sull'inquinamento da plastiche del mare.
  Fa quindi presente che l'articolo 13 reca criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione e stabilisce che, al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del Codice dell'ambiente. Si novella con la norma in esame l'allegato II alla parte seconda del Codice, relativo ai progetti di competenza statale, inserendovi gli impianti di desalinizzazione. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del Codice.
  Rileva che l'articolo 14, introdotto al Senato, fissa il termine di sei mesi per l'adozione del decreto per la definizione dei criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura previsto dall'articolo 111 del codice dell'ambiente, non ancora emanato a quindici anni dall'entrata in vigore del codice.
  Avviandosi a concludere la sua relazione, ricorda che l'articolo 15 istituisce, presso il Ministero della transizione ecologica, il tavolo interministeriale di consultazione permanente con funzioni di contrasto dell'inquinamento marino, ottimizzazione dell'azione dei pescatori e monitoraggio dell'andamento del recupero dei rifiuti, che l'articolo 16 prevede che il Ministro della transizione ecologica presenti una relazione annuale circa l'attuazione della «legge SalvaMare» e, infine, che l'articolo 17 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 dicembre 2021.

Pag. 186

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

  La seduta comincia alle 14.

  Giorgia ANDREUZZA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati

5-07165 Vianello: Posizione dell'Italia in merito al possibile inserimento del gas e dell'energia nucleare nella cosiddetta «tassonomia verde» europea.
5-07260 Sut: Posizione dell'Italia in merito al possibile inserimento del gas e dell'energia nucleare nella cosiddetta «tassonomia verde» europea.

  Giorgia ANDREUZZA, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

  Giovanni VIANELLO (MISTO) illustra l'interrogazione in titolo evidenziando che al momento i Paesi che hanno assunto una posizione netta di dissenso sulla possibilità che il nucleare possa essere incluso nella cosiddetta «tassonomia verde» europea, e quindi tra le attività economiche ambientalmente sostenibili, sono sette, con la conseguenza che se l'Italia fosse l'ottavo Paese la sua posizione sarebbe decisiva per escludere tale predetta eventualità.

  Luca SUT (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che la risposta è tanto più attesa in considerazione delle recenti dichiarazioni del Ministro Cingolani rese pubbliche sugli organi di stampa ed evidenziando inoltre, in particolare, la necessità di fare chiarezza circa l'esistenza di un preteso accordo tra Francia ed Italia volto a consentire al nucleare di essere considerato un investimento sostenibile, argomento caro oltralpe, in cambio dell'inserimento del gas nella tassonomia verde, cosa che interesserebbe invece il nostro Paese.

  La sottosegretaria Vannia GAVA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Giovanni VIANELLO (MISTO), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del Governo. Osserva, anzi, che a fronte di un quesito molto chiaro, cioè quale fosse la posizione italiana in merito al possibile inserimento del gas e dell'energia nucleare nella tassonomia verde europea, la risposta non è stata, di fatto, data. Ricordando le recenti dichiarazioni del Ministro Cingolani, che sembrano favorevoli al nucleare, osserva che ciò è doppiamente grave considerando, da una parte, che non gli è noto che al Ministro sia stato conferito uno specifico mandato parlamentare in materia e, dall'altra e soprattutto, gli esiti dei referendum italiani sul nucleare. Osserva altresì che sarebbe assai grave che l'Italia, anche solo per una sua mancata presa di posizione, fosse costretta a subire politiche decise da altri Paesi soprattutto se queste fossero palesemente in contrasto con la volontà popolare così come espressa nei referendum.

  Luca SUT (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta ricevuta. Ricordando le recenti prese di posizione del Ministro Cingolani sul nucleare e sul gas, evidenzia che il fatto che non si riesca ad ottenere una risposta in una seduta di interrogazioni a risposta immediata in Commissione lascia ancora più perplessi. Auspica tuttavia che il Ministro voglia accettare il confronto e chiarirsi in sede parlamentare. Più in particolare, oltre a sottolineare il proprio dissenso circa l'opportunità di considerare il nucleare un'energia sostenibile, sottolinea che l'utilizzo del gas non sembra coerente con le finalità proprie della transizione ecologica: riconosce che vi Pag. 187sono necessità attuali e realistiche che spingono a non rinunciare immediatamente al gas ma ribadisce che la prospettiva deve essere quella di abbandonarlo e ritiene che l'eventuale adozione del gas tra le attività sostenibili incluse nella tassonomia verde europea certamente rallenterà la transizione verde.

5-07166 Benamati: Sulla riduzione dei prezzi dell'energia anche mediante l'accelerazione delle installazioni di produzione di energia da fonti rinnovabili.

  Diego ZARDINI (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Diego ZARDINI (PD), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta e, soprattutto, auspica che le misure messe in campo siano efficaci nonché che si rafforzi sempre più la consapevolezza politica che accelerare le procedure necessarie per l'installazione di nuovi impianti a fonte rinnovabile è assolutamente essenziale. Invita quindi a continuare in tal senso annunciando che il Partito democratico non cesserà di monitorare con continuità quanto si sta effettivamente facendo.

5-07261 Squeri: Ulteriori interventi strutturali e lotta alla speculazione per contrastare l'aumento dei prezzi dell'energia.

  Alessandro SORTE (FI), in qualità di cofirmatario, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Alessandro SORTE (FI), ringrazia la rappresentante del Governo e prende atto della risposta ricevuta.

  Giorgia ANDREUZZA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno

  La seduta termina alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 15 dicembre 2021.

Disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione (seguito esame – Rel. Mor).
Esame C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.