CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 novembre 2021
701.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 24 novembre 2021.Presidenza del presidente Alessio BUTTI.

  La seduta comincia alle 16.15.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
C. 3374 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite II e XII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessio BUTTI, presidente, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare, invita il deputato Ceccanti ad assumerne le funzioni.

  Stefano CECCANTI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3374 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il provvedimento, composto da 10 articoli, per un totale di 32 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 15 articoli per un totale di 50 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, a distinte finalità; vi è in primo luogo la finalità di aggiornare il quadro delle misure di contenimento da COVID-19; tale finalità, che appare suscettibile di coinvolgere diversi ambiti, prefigura il provvedimento come “provvedimento ab origine a contenuto multiplo”, categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenze n. 244 del 2016 e n. 149 del 2020) per indicare quei provvedimenti nei quali “le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo”; a questa si aggiungono, in base al preambolo, altre specifiche Pag. 4finalità: 1) la riorganizzazione del Ministero della salute; 2) il potenziamento dell'Ufficio centrale per i referendum della Corte di cassazione; 3) le esigenze di accoglienza umanitaria derivanti dalla situazione in Afghanistan; 4) la tutela della minoranza linguistica della Regione Friuli-Venezia Giulia; 5) la semplificazione in materia di trattamento dei dati personali; 6) la tutela delle vittime del revenge porn; in proposito, si segnala che il Comitato per la legislazione, in precedenti analoghe occasioni, ha raccomandato di “avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, in un provvedimento d'urgenza ‘ab origine a contenuto plurimo’ ma caratterizzato da un'unitarietà di scopo [...] di misure riconducibili ad ulteriori specifiche finalità” (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 17 novembre 2021 sul disegno di legge C 3354 di conversione del decreto-legge n. 152 del 2021); ciò premesso, si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità sopra indicate delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis (esclusione dall'obbligo di biglietto nominativo per manifestazioni carnevalesche, corsi mascherati, rievocazioni storiche e giostre), all'articolo 9, comma 1, lettera h) e lettera l) e commi 13 e 14 (in materia di indennità dei componenti del collegio del Garante per la protezione dei dati personali e di trattamento economico e ruolo organico del personale) e all'articolo 9, commi da 9 a 12 (sospensione dell'installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale); con riferimento alle due disposizioni da ultimo richiamate in particolare andrebbe approfondita la connessione tra il loro contenuto e la semplificazione in materia di trattamento dei dati personali;

    con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 50 commi, 7 richiedono provvedimenti attuativi; nel complesso il decreto-legge richiede, ai fini della sua attuazione, 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 3 decreti ministeriali, 3 provvedimenti di altra natura; in un caso è prevista un'intesa tra Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia; in un caso è richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

   sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

    si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 2-bis prevede, tra le altre cose, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazioni verdi COVID-19 “come previsto dall'articolo 9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021”, senza prevedere un termine finale per l'applicazione della disposizione, termine invece individuato dall'articolo 9-quater nel 31 dicembre 2021; andrebbe pertanto chiarito se la volontà del Legislatore sia quella di introdurre una disposizione a regime in luogo di quella provvisoria stabilita dalla disposizione richiamata; il comma 1 dell'articolo 4-bis prevede che le disposizioni recate dall'articolo in materia di accesso all'elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende del Servizio sanitario nazionale si applichino “fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19”; al riguardo, si ricorda che il termine di durata dello stato di emergenza è stato da ultimo “legificato” in quanto individuato nel 31 dicembre 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2021; in tal senso può ritenersi superata la censura operata in precedenza dal Comitato con riferimento alle forme di “rinvio mobile” alla durata dello stato di emergenza fissata, ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018) con atto non legislativo (la deliberazione del Consiglio dei ministri; si veda in proposito, da ultimo, il parere reso nella seduta del 9 giugno 2021 sul disegno di legge C. 3132 di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021); ciò premesso, andrebbe comunque valutata, per una maggiore chiarezza della durata dei regimi normativi connessi con l'emergenza Pag. 5sanitaria, l'opportunità di individuare comunque un termine temporale fisso, utilizzando altre formule pure presenti nella recente normativa e nello stesso provvedimento in esame quali “termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105” (cioè il 31 dicembre 2021) ovvero “31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza”;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    due disposizioni appaiono ricollegabili al fenomeno della “fuga dal regolamento”; in particolare l'articolo 9, comma 3, lettera a), numero 2), “retrocede” da regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 a decreti del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno gli atti di determinazione per i trattamenti o le categorie di trattamenti non occasionali di dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali; l'articolo 9, comma 4, lettera b), prevede un decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute anziché un regolamento adottato con decreto del Ministro per l'individuazione delle tipologie di dati che possono essere trattati per lo sviluppo di metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione; con riferimento a questa seconda disposizione si ricorda che la Corte costituzionale ha qualificato i decreti dei quali venga esplicitata la natura “non regolamentare” come “atti dall'inqualificabile natura giuridica” (sentenza n. 116 del 2006);

    il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa né di analisi di impatto della regolamentazione; si può comunque ritenere che il provvedimento rientri tra le fattispecie di esclusione dall'AIR indicate dall'articolo 6, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017 (disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

   sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

    valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2-bis e l'articolo 4-bis, comma 1;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 9, comma 3, lettera a), numero 2) e comma 4, lettera b);

  il Comitato raccomanda infine:

   abbiano cura il Legislatore e il Governo di avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, in un provvedimento d'urgenza “ab origine a contenuto plurimo” ma caratterizzato da un'unitarietà di scopo (sentenze n. 244 del 2016 e n. 149 del 2020 della Corte costituzionale), di misure riconducibili ad ulteriori specifiche finalità.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 16.20.