CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 novembre 2021
697.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 18 novembre 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.30.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
S. 2426 Governo.
(Alle Commissioni 6a e 11a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA, presidente, rilevata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, incarica il deputato Diego Zardini di assumerne le funzioni.

  Il deputato Diego ZARDINI (PD), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile:

   alla materia di esclusiva competenza statale «sistema tributario» (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), per quanto concerne le disposizioni di natura fiscale;

   alla materia di esclusiva competenza statale «profilassi internazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera q) e alla materia di competenza concorrente «tutela della salute» (articolo 117, terzo comma) per quanto concerne le disposizioni in materia di salute e quarantena dei lavoratori (ricordo che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto la gestione dell'emergenza sanitaria in corso proprio alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale);

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   alla materia di esclusiva competenza statale «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, lettera o) e alla materia di competenza concorrente «tutela e sicurezza del lavoro» (articolo 117, terzo comma) per quanto concerne le disposizioni in materia di tutela del lavoro.

  Alcune disposizioni del provvedimento opportunamente dispongono forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare:

   il comma 13 dell'articolo 5 ha introdotto il parere della Conferenza Stato-città ai fini dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia chiamato a stabilire le modalità di concessione delle varie misure di aiuto che il medesimo comma chiarisce che debbano essere sottoposte alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato del marzo 2020; tra queste misure vi è infatti l'esenzione dal versamento della prima rata dell'IMU per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto (articolo 6-sexies del decreto-legge n. 41 del 2021);

   il comma 1 dell'articolo 13 prevede il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro del lavoro chiamato a ridefinire la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro.

  Ciò premesso, segnala le ulteriori disposizioni di interesse del provvedimento, rinviando per il resto alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Il comma 6 dell'articolo 5 semplifica la procedura per l'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate dalle amministrazioni locali, eliminando la necessità della delibera di affidamento da parte degli enti partecipanti prevista dalla norma previgente.
  L'articolo 11, ai commi 13 e 14, prevede il rifinanziamento del reddito di cittadinanza per l'anno 2021, per un importo di 200 milioni di euro.
  L'articolo 11, ai commi 16 e 17, prevede che ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, già beneficiari nel 2020 dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga prevista dalla normativa vigente, continui ad essere concessa la medesima indennità in continuità fino al 31 dicembre 2021, qualora abbiano presentato la relativa richiesta nel corso del 2020.
  L'articolo 12 modifica la disciplina sulla mobilità volontaria dei pubblici dipendenti. In primo luogo, si conferma che la mobilità volontaria del personale degli enti locali aventi un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 è subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza e si fa salva, nel rispetto della suddetta condizione, la possibilità di applicazione dell'istituto; in secondo luogo, si fa salva la possibilità della mobilità in ingresso da parte degli enti locali.
  L'articolo 16, ai commi da 4 a 6, attribuisce alle regioni a statuto speciale Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, per il 2021, la somma complessiva di 200 milioni di euro, somma già stanziata dalla legge di bilancio 2021 con la finalità di procedere alla revisione degli accordi bilaterali tra lo Stato e suddette regioni. Al comma 7 attribuisce a ciascuna Provincia autonoma di Trento e di Bolzano la somma di 50 milioni di euro, da erogare nel 2021, a titolo di somma spettante, in via definitiva, in relazione alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022. Al comma 8 subordina l'attribuzione delle suddette risorse alla effettiva sottoscrizione di accordi bilaterali tra il Governo e ciascuna autonomia.
  L'articolo 16, al comma 10, dispone l'assegnazione di un contributo pari a circa 62,9 milioni di euro in favore dei comuni interessati dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021, che dispongono l'obbligo di restituzione a tali enti di somme corrispondenti a riduzioni illegittimamente operate a valere sulle risorse assegnate a titolo di Pag. 104Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2015. Il comma 11 dispone in ordine alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle norme del presente articolo 16.
  L'articolo 17, al comma 1, a decorrere dal 2022, incrementa di 6.000 milioni di euro annui il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia. Conseguentemente, a decorrere dal 2022, è ridotto di 6.000 milioni di euro annui il Fondo per l'attuazione della delega fiscale. Le risorse sono indirizzate alla messa a regime, dal 1° gennaio 2022, dell'assegno unico e universale. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

Delega al Governo in materia di contratti pubblici.
S. 2330 Governo.
(Parere alla 8a Commissione del Senato).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2021.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
C. 3354 Governo.
(Parere alla V Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA, presidente, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, chiede al deputato Diego Zardini di assumerne le funzioni.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD), relatore, ricorda preliminarmente che il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale sistema tributario, tutela della concorrenza, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), n) ed s) della Costituzione); alle materie di competenza concorrente protezione civile, governo del territorio, grandi reti di trasporto (articolo 117, terzo comma) e alle materie di residuale competenza regionale turismo, agricoltura e diritto allo studio (articolo 117, quarto comma).
  Segnala che, a fronte di questo intreccio di competenze, già alcune disposizioni del provvedimento prevedono forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali che saranno di seguito richiamate. Segnala anche che sul provvedimento la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'ANCI e l'UPI hanno formulato, nel corso delle loro audizioni di fronte alla Commissione bilancio della Camera competente in sede referente, proposte di modifica e di integrazione del testo meritevoli della massima considerazione.
  Si sofferma quindi sulle disposizioni del provvedimento di più diretto interesse per la Commissione, rinviando, per un quadro più completo, alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Il comma 15 dell'articolo 1 prevede che il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2025, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provveda ad aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche.
  Il comma 5 dell'articolo 2 interviene sui casi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché l'Istituto per il credito sportivo, rendano disponibili risorse addizionali rispetto a quelle di cui all'articolo in commento e concorrano all'incremento della misura della garanzia Pag. 105 e della riassicurazione per i finanziamenti nel settore turistico. In tali casi, regioni, province e Istituto per il credito sportivo, previo accordo con il Ministero del turismo e il Mediocredito centrale Spa, possono provvedere all'istruttoria delle istanze di ammissione agli incentivi di cui all'articolo in commento.
  L'articolo 3, prevede, tra le altre cose, al comma 6, un decreto del Ministero del turismo chiamato a definire i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei finanziamenti relativi alla riqualificazione energetica e alla sostenibilità ambientale delle imprese turistiche.
  Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto; in particolare, potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi di prevedere il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso, nella disposizione, della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza, con prevalenza di quest'ultima, e della competenza residuale regionale in materia di turismo.
  L'articolo 6 reca misure finalizzate ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria.
  Il comma 6 dell'articolo 9 consente anticipazioni di cassa, a valere sul fondo di rotazione per l'attuazione del dispositivo europeo di ripresa e resilienza, ai soggetti attuatori, compresi gli enti territoriali, di progetti PNRR finanziati a valere sulle risorse del bilancio dello Stato.
  L'articolo 11 introduce lo sportello unico digitale per la presentazione dei progetti di nuove attività nelle zone economiche speciali e prevede semplificazioni procedurali e per la risoluzione delle controversie nei casi di opposizione delle amministrazioni interessate nell'ambito della conferenza dei servizi.
  L'articolo 12 semplifica, per il periodo di riferimento del PNRR, la disciplina relativa ai requisiti di eleggibilità per l'accesso, da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), alle borse di studio e per la determinazione dei relativi importi. Ciò attraverso un decreto del Ministro dell'università.
  Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale; in particolare potrebbe essere presa in considerazione la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni in quanto la materia del diritto allo studio è stata ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza residuale regionale (da ultimo, la sentenza n. 87 del 2018 della Corte costituzionale).
  L'articolo 15 interviene sulla disciplina in materia di realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari di cui all'articolo 1 della legge n. 338 del 2000 con la duplice finalità di semplificazione delle procedure nonché di favorire elevati standard ambientali. Non è oggetto di modifica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 338 del 2000 che prevede il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale attuativo.
  L'articolo 16, nell'ambito delle misure in materia di risorse idriche, prevede, tra le altre cose, al comma 1, lettera b), che il decreto del Ministro dell'economia chiamato a definire i criteri per la determinazione dei canoni di concessione dell'acqua pubblica, definisca anche i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura.
  Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione di queste specifiche misure; in particolare potrebbe essere considerata la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni, in considerazione del concorso, nella disposizione, della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s) e della competenza residuale regionale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma).
  Inoltre, la successiva lettera a) del comma 2 prevede che il Piano degli interventi di Pag. 106mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica sia adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate agli interventi ammessi al finanziamento nei rispettivi territori. Infine, il comma 4 prevede che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del Centro-Nord sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.
  L'articolo 17 prevede che il Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani sia adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  L'articolo 20 introduce alcune norme relative all'attribuzione di contributi statali ai comuni, in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio, in considerazione della necessità di utilizzare al meglio le risorse del PNRR in tali ambiti.
  L'articolo 21, tra le altre cose, prevede, al comma 10, un decreto del Ministro dell'interno per l'assegnazione ai soggetti attuatori delle risorse per la realizzazione dei progetti integrati di rigenerazione urbana.
  Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del provvedimento. In particolare, alla luce delle competenze urbanistiche dei comuni, potrebbe essere prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.
  L'articolo 22 prevede un DPCM, adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per il riparto delle risorse (800 milioni di euro) per il contrasto del rischio idrogeologico.
  L'articolo 24 prevede un'intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il sud per la ripartizione delle risorse del programma operativo complementare «per la scuola» da destinare agli interventi di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica.
  Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare si può ipotizzare la previsione di un parere della Conferenza Stato-regioni in considerazione del concorso della competenza statale esclusiva in materia di norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n), che appare prevalente e della competenza concorrente in materia di governo del territorio, di energia e di protezione civile (articolo 117, terzo comma) a cui la giurisprudenza costituzionale (da ultimo con la sentenza n. 71 del 2018) ha ricondotto la materia dell'edilizia scolastica.
  L'articolo 27, tra le altre cose, interviene in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente consentendo ai comuni di utilizzare i dati anagrafici detenuti localmente, anche ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line.
  L'articolo 33 istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni».
  Ritiene che la formulazione della proposta di parere possa essere rinviata alla prossima seduta, al fine di tenere conto degli elementi che potranno emergere nel corso dell'esame.

  Emanuela CORDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 8.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 18 novembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50. alle 8.55.