CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 novembre 2021
697.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 76

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 18 novembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 11.50.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 3319 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Margherita DEL SESTO (M5S), relatrice, premette che la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa d'Inghilterra avviene, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, sulla base dell'intesa allegata al disegno di legge, che è stata stipulata il 30 luglio 2019 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente dell'Associazione.
  Ricorda che in base al citato articolo 8 della Costituzione, le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto in Italia di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I rapporti tra lo Stato italiano e le diverse confessioni religiose sono poi regolati per legge sulla base di intese tra il Governo e le rappresentanze delle confessioni.
  Sottolinea che l'intesa in esame è stata promossa dal presidente dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», dopo che la stessa ha ottenuto in Italia il riconoscimento della personalità giuridica nel 2014. L'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» riunisce le chiese anglicane in Italia, in particolare gli appartenenti alla Church of England. Gli appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra presenti Pag. 77 in Italia sono stimati in circa 100.000. Per completezza ricordo che la massima autorità religiosa anglicana è l'Arcivescovo di Canterbury, Primate della Chiesa d'Inghilterra. Mentre la regina ha il titolo di Difensore della Fede e Governatore Supremo della Chiesa d'Inghilterra.
  Precisa che il disegno di legge in esame consta di 22 articoli e che riguardano la VII Commissione gli articoli 5, 6, 7 e 11.
  Gli articoli 5 e 6, in attuazione del principio della libertà della scuola e dell'insegnamento, riconoscono agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi oppure non avvalersi degli insegnamenti religiosi, che, pertanto, non possono essere impartiti con modalità discriminatorie. Si tratta di norma prevista anche nelle leggi di regolazione dei rapporti con altre confessioni religiose.
  All'Associazione è riconosciuto tra l'altro il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole è riconosciuta la parità e ai loro alunni è assicurata l'equipollenza del trattamento scolastico a quello previsto per gli studenti delle scuole statali e degli altri enti territoriali. È assicurato agli incaricati designati dalla Chiesa d'Inghilterra il diritto di corrispondere alle richieste degli alunni, delle loro famiglie o degli organi scolastici in merito allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le attività si svolgono tra quelle extra-curricolari ed in orario extrascolastico, comunque senza oneri per lo Stato italiano.
  L'articolo 7 prevede che l'Italia può riconoscere i titoli di primo e di secondo ciclo della Chiesa d'Inghilterra in teologia e in altre discipline ecclesiastiche rilasciati da istituti accademici con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra. Il riconoscimento dei titoli accademici è disposto dal Ministero dell'università e della ricerca, secondo la normativa vigente, su richiesta degli interessati che siano comunque in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.
  L'articolo 11 sancisce il reciproco impegno a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e degli enti dell'Associazione, anche istituendo, a tal fine, un'apposita commissione mista.
  Per quanto riguarda gli altri articoli, che non trattano materie di competenza della VII Commissione, l'articolo 1 stabilisce che i rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» sono regolati sulla base della predetta intesa, stipulata il 30 luglio 2019, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
  L'articolo 2 inerisce all'autonomia e alla libertà confessionale dell'Associazione e detta disposizioni per garantire la piena libertà di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto, di riunione e di manifestazione del pensiero.
  L'articolo 3 tratta dei ministri del culto, stabilendo che godono del diritto al libero esercizio del loro ministero e non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. L'attestazione della qualifica di ministro di culto è rilasciata dall'Associazione, che ne comunica l'elenco al Ministero dell'interno.
  L'articolo 4 assicura il diritto dei ministri di culto a prestare assistenza spirituale ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, e a ai fedeli ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali oppure detenuti in istituti penitenziari.
  L'articolo 8 prevede che ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra sia consentito di osservare la festività religiosa del Venerdì Santo, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro e fatte salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali.
  Gli articoli 9 e 10 riguardano il regime degli enti religiosi e, in particolare, disciplinano: le modalità di riconoscimento degli enti ecclesiastici che svolgono attività di religione o di culto; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il regime tributario e la gestione degli enti; i mutamenti sostanziali degli enti stessi; la devoluzione dei beni. Pag. 78
  L'articolo 12 è dedicato agli edifici di culto ai quali si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni mentre l'articolo 13, sul trattamento delle salme, prevede, ove possibile, aree riservate nei cimiteri, nel rispetto della normativa vigente.
  Gli articoli da 14 a 17 riguardano gli aspetti fiscali derivanti dalla stipula dell'Intesa.
  L'articolo 18 disciplina il riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni celebrati in Italia, secondo il rito anglicano, davanti a ministri di culto della Chiesa d'Inghilterra.
  Gli articoli da 19 a 21 riguardano la normativa applicabile a seguito dell'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa e gli accordi da promuovere tra le parti per apportare modifiche all'intesa stessa o in caso di iniziative legislative concernenti le materie disciplinate dall'intesa stessa.
  Infine, l'articolo 22 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, stimati in 143.000 euro per il 2022 e 84.000 euro a decorrere dall'anno successivo.
  Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL n. 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
C. 3354 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vittoria CASA, presidente, dopo aver avvertito la Commissione che l'esame proseguirà la prossima settimana e che, per la seduta odierna, sostituirà la relatrice, deputata Carbonaro, impossibilitata a prendervi parte, introduce l'esame evidenziando in premessa che si tratta di un provvedimento assai articolato e denso, composto di 52 articoli divisi in 5 Titoli e 16 Capi. Segnala preliminarmente che gli interventi previsti dal provvedimento in esame sono finanziati, in tutto o in parte, a valere sui fondi del PNRR e sulla relativa anticipazione iscritta nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  Passando ai contenuti del decreto, riferisce che il Titolo I – Capo VI – Università e ricerca all'articolo 12 reca norme in materia di borse di studio per l'accesso all'università. Ricorda che il PNRR prevede un investimento per «Borse di studio per l'accesso all'università» (M4C1-I.1.7), al quale obiettivo sono destinati, quali sovvenzioni, 500 milioni di euro. Lo scopo è garantire la parità di accesso all'istruzione, agevolando l'accesso a quella terziaria agli studenti in difficoltà socioeconomiche. In particolare, il PNRR stabilisce l'obiettivo di aumentare di 700 euro in media l'importo delle borse di studio, fino a un massimo di 4.000 euro per studente, e di estenderle a una quota più ampia di studenti.
  L'articolo 12 del decreto in esame semplifica, per il periodo di riferimento del PNRR, anni 2021-26, la procedura per l'adozione dell'atto di determinazione degli importi delle borse di studio e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In sostanza, questi profili sono saranno definiti, in deroga a quanto oggi previsto, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, anziché con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari. La relazione del Governo spiega infatti che questa procedura aggravata non è necessaria in quanto si tratta di recepire un contenuto già stabilito dal PNRR. Inoltre, lo stesso articolo 12 dispone che le risorse destinate dal PNRR alle borse di studio confluiscono nel Fondo integrativo statale per la concessione Pag. 79 di borse di studio e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il Fondo medesimo.
  L'articolo 13 prevede un supporto tecnico al Ministero dell'università e della ricerca. Ricorda che i commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 – recante misure sulla governance del PNRR – hanno incrementato le risorse umane del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), autorizzando l'assunzione di 69 unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione F1, del comparto funzioni centrali, e accrescendo la dotazione complessiva del personale di diretta collaborazione del Ministro. Precisa, quindi, che l'articolo in esame autorizza il Ministero dell'università e della ricerca, entro il limite di 10 milioni di euro per il 2021, ad acquisire servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza. Sottolinea che l'intervento serve a garantire l'attuazione degli interventi del PNRR e ad assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti.
  L'articolo 14 contiene ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea. Ricorda che il PNRR prevede la Riforma delle classi di laurea (M4C1-R.1.5). In particolare, evidenzia che le nuove sfide poste dalla modernità richiedono ai giovani, oltre alla specializzazione, conoscenze sempre più ampie. I programmi di studio vincolati da un sistema di crediti formativi basato su settori disciplinari stretti non permette, si legge nel PNRR, di ampliare le prospettive nell'ambito delle lauree triennali. Occorre, quindi, allargare i settori disciplinari e consentire flessibilità nella programmazione dei corsi di laurea triennali. La riforma prevista dal PNRR prevede l'aggiornamento della disciplina per la costruzione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, riducendo i rigidi limiti esistenti alla possibilità di creare percorsi interdisciplinari. La riforma annunciata nel PNRR, inoltre, è nel senso di ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dai percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS). Evidenzia che l'articolo in esame stabilisce che gli ordinamenti dei «corsi di studio universitari» definiti dagli atenei possono riservare una parte dei crediti formativi universitari (CFU) ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studi. L'obiettivo è promuovere l'interdisciplinarietà dei «corsi di studio» e la formazione di profili professionali innovativi. Inoltre, in coerenza con i medesimi obiettivi, la norma prevede la razionalizzazione e l'aggiornamento dei medesimi settori scientifico-disciplinari. In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina per la definizione degli ordinamenti degli studi dei corsi universitari recata dall'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, stabilendo che una parte dei CFU complessivi può essere riservata ad attività affini o integrative che possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività, purché finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal medesimo «corso di studio». Il comma 2 dispone che, anche al fine di assicurarne la rispondenza agli elementi di flessibilità e di interdisciplinarietà di cui al comma 1, si provvede alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari con la procedura di cui al comma 99 dello stesso articolo 17 della legge n. 127 del 1997, ovvero che, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta del CUN, si procede, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali.
  L'articolo 15 riguarda gli alloggi per studenti. Ricorda che nel PNRR è presente la misura 4, componente C1, riforma 1.7 Pag. 80riguardante gli alloggi per gli studenti e il riordino della relativa legislazione. L'obiettivo è triplicare i posti per gli studenti fuorisede, portandoli da 40.000 a oltre 100.000 entro il secondo trimestre del 2026. Per tali finalità sono allocati 960 milioni di euro complessivi, così ripartiti: nel 2022: 40 milioni; nel 2023: 160 milioni; nel 2024: 320 milioni; nel 2025: 280 milioni; nel 2026: 160 milioni. L'articolo in esame interviene di conseguenza sulla disciplina in materia di realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari di cui all'articolo 1 della legge n. 338 del 2000 con la duplice finalità di semplificare le procedure e di favorire il rispetto di elevati standard ambientali. La legge n. 338 in questione prevede una forma di cofinanziamento da parte dello Stato per interventi volti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari. Circa l'entità della contribuzione statale, la norma prevede solo un limite massimo che – a seguito della modifica introdotta con il decreto-legge n. 77 del 2021 (articolo 64, comma 8) – è stato fissato al 75 per cento (rispetto al 50 per cento previsto in precedenza). In dettaglio, l'articolo novella l'articolo 1 della legge n. 338 del 2000 inserendo periodi aggiuntivi al comma 3 e il comma 4-bis. Il citato articolo 1 demanda ad un decreto ministeriale, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle procedure e delle modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti. Le nuove disposizioni stabiliscono che le procedure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso l'informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. È altresì disposto che i progetti prevedano, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Viene inoltre affidata ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca l'individuazione dei progetti ammessi a finanziamento e l'assegnazione delle relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti. L'intervento normativo mira a semplificare e rendere tempestive ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi. Il comma 4-bis, inserito dall'articolo in esame, attribuisce priorità, nell'effettuazione degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie, alla ristrutturazione, alla trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e all'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi. La disposizione mira a perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Passando al Titolo II – Capo III – Scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari, segnala che L'articolo 24 riguarda la Progettazione di scuole innovative. Ricorda che il PNRR, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 prevede un «Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica», con una spesa totale di 800 milioni di euro. L'obiettivo è intervenire su circa 195 edifici scolastici, a beneficio di una platea di circa 58.000 studenti e con una riduzione del consumo di energia finale di almeno il 50 per cento. L'articolo in esame, di conseguenza, demanda al Ministero dell'istruzione di indire un concorso di progettazione per la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici. Nello specifico il comma 1 dispone in ordine all'indizione del richiamato concorso di progettazione al fine di dare attuazione a quanto previsto nel PNRR (M2C3I1.1) prevedendo, inoltre che, preliminarmente al concorso di progettazione, si svolga una procedura selettiva tesa ad individuare le aree geografiche e gli enti locali interessati all'attuazione del richiamato investimento contenuto Pag. 81 nel PNRR (che, come detto, riguarderà 195 edifici scolastici). Individuate le aree di intervento, il Ministero dell'istruzione indice il concorso di progettazione che deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso. Scaduto tale termine, gli enti locali possono procedere autonomamente allo sviluppo della progettazione. Nell'ambito del concorso di progettazione sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche al fine di favorire il rispetto delle tempistiche del PNRR. Per il funzionamento di dette Commissioni è previsto un compenso nel limite massimo complessivo di euro 2.340.000. Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 in 6.573.240 euro per l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023 e ne dispone la copertura. Ai sensi del comma 4, le risorse di cui al Programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 del Ministero dell'istruzione sono trasferite, per l'importo di euro 62.824.159,15, al Programma operativo complementare «Governance e Capacità istituzionale» 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione territoriale. Il trasferimento di risorse, che avviene sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, è destinato all'attuazione di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica nell'ambito del PNRR, individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con l'Agenzia per la coesione territoriale. Il comma 5 stabilisce che possono essere posti alle dipendenze dell'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano. Tale previsione è finalizzata a garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel PNRR, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Il comma 6 reca novelle all'articolo 55 e all'articolo 64 del decreto-legge n. 77 del 2021 volte, tra l'altro, a prevedere che il Ministero dell'istruzione comunichi al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato per la nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR; ad inserire il rispetto delle tempistiche e delle condizioni previste anche dal regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 da parte delle istituzioni scolastiche al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR; a disporre temporaneamente in merito all'assegnazione di tre posizioni dirigenziali di livello generale del Ministero dell'istruzione per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del PNRR.
  L'articolo 25 tratta di Progetti di rilevante interesse nazionale. Ricorda che il PNRR prevede, nell'ambito della Missione n. 4 («Istruzione e ricerca»), Componente 2 («Dalla ricerca all'impresa»), l'investimento «Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)» (M4C2-I.1.1), al quale sono destinati, quali prestiti, 1.800 milioni di euro. L'obiettivo è rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica indicate nel PNR 2021–2027 e finanziare PRIN di durata triennale che, per la loro complessità e natura, richiedono la collaborazione di unità di ricerca appartenenti a più università ed enti di ricerca. I progetti finanziati – stabilisce il PNRR – devono essere selezionati sulla base della qualità del profilo scientifico dei responsabili, nonché dell'originalità, dell'adeguatezza metodologica, dell'impatto e della fattibilità. Con riguardo alla tempistica, si prevede l'aggiudicazione di almeno 3.150 PRIN entro il quarto trimestre 2023 e di almeno 5.350 PRIN entro il secondo trimestre 2025. Entro il secondo trimestre 2025 si prevede anche l'assunzione di almeno 900 nuovi ricercatori a tempo determinato. Questo il PNRR. L'articolo in esame prevede la possibilità di destinare allo scorrimento delle graduatorie Pag. 82 del bando PRIN 2020 le risorse relative al finanziamento 2021 del nuovo programma per lo sviluppo di progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN). A tal fine, si novella l'articolo 238, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 il quale ha previsto – al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione europea – la definizione di un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca Allo scopo, ha incrementato il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) – nel quale sono confluite le risorse per i PRIN – di 250 milioni di euro per il 2021 e di 300 milioni di euro per il 2022. Segnalo che, in base alla relazione illustrativa e alla relazione tecnica, le graduatorie del bando PRIN 2020 recano oltre 2.500 progetti finanziabili. Lo stesso articolo 25 dispone, inoltre, che con decreto del Ministero dell'università e della ricerca possono essere stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione minima per ciascun settore ai fini dell'ammissione al finanziamento, anche con risorse diverse da quelle stanziate dallo stesso articolo 238, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, ora novellato.
  L'articolo 26 detta disposizioni in materia di chiamata diretta nelle università e di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori. Il PNRR, nell'ambito della Missione n. 4 («Istruzione e ricerca»), Componente 2 («Dalla ricerca all'impresa») ha previsto la riforma «Attuazione di misure di sostegno a Ricerca e sviluppo per promuovere la semplificazione e la mobilità» (M4C2-R.1.1). La riforma dovrà essere attuata attraverso una cabina di regia interministeriale (MUR-MiSE) e due decreti: uno nell'ambito della mobilità, per aumentare e sostenere la mobilità reciproca (attraverso incentivi) di figure di alto profilo (es. ricercatori e manager) tra università, infrastrutture di ricerca e aziende; l'altro nell'ambito della semplificazione della gestione dei fondi per la ricerca e della riforma del percorso professionale dei ricercatori. L'articolo 26 del decreto in esame reca disposizioni in materia di chiamata diretta nelle università e di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori. In particolare, il decreto dispone che la chiamata diretta, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, può riguardare anche studiosi stabilmente impegnati in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito del «programma di rientro dei cervelli», un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali. Il parere che deve essere reso dalla commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale deve riguardare la coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale è effettuata la chiamata, nonché il possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama. Il comma 2 del medesimo articolo 26 introduce ulteriori ipotesi di mobilità di professori universitari e ricercatori. A tal fine inserisce nell'articolo 7 della legge n. 240 del 2010 i commi da 5-bis a 5-quater. Il nuovo comma 5-bis dispone che, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca e di terza missione, le università, nell'ambito delle relative disponibilità di Pag. 83bilancio, e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, possono procedere alla chiamata di: professori ordinari e associati già in servizio da almeno 5 anni presso altre università nella stessa fascia per la quale viene disposta la chiamata; studiosi stabilmente impiegati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento che ricoprono una posizione accademica equipollente presso università straniere sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN, e aggiornate ogni 3 anni. La proposta di chiamata è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, è sottoposta al parere del Senato accademico ed è approvata dal Consiglio di amministrazione. La chiamata avviene mediante lo svolgimento di procedure selettive che valutano la rispondenza delle proposte progettuali presentate dai candidati alle esigenze espresse dall'università. In base al nuovo comma 5-ter, alle procedure selettive possono partecipare – purché in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per la qualifica corrispondente nel settore scientifico-disciplinare specifico – anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori in servizio presso gli enti pubblici di ricerca, nonché i soggetti inquadrati nei ruoli degli IRCCS, che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica. Il nuovo comma 5-quater dispone che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Infine, il comma 3 estende alle chiamate disciplinate dal nuovo comma 5-bis la normativa in materia di risorse da vincolare per la chiamata di soggetti in servizio presso altre università. A tal fine, novella l'articolo 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010.
  Passando al Titolo III – Capo III – Sport, segnala che l'articolo 46 prevede Fondi per il rilancio del sistema sportivo e destina a Sport e Salute Spa, per l'anno 2021, un contributo di euro 27.200.000, per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite. Il contributo deve servire a potenziare il supporto ai richiamati organismi sportivi e a consentire la ripartenza delle relative attività. La copertura finanziaria dell'onere è a valere sul fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con la finalità di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo: si tratta del fondo istituito dall'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021).

  Simona VIETINA (CI) chiede se i concorsi di progettazione per le scuole innovative saranno banditi a livello centrale o locale.

  Vittoria CASA, presidente, apprezzata la questione sollevata, ritiene preferibile trattarla in una successiva seduta, alla presenza anche della relatrice. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.10.

RISOLUZIONI

  Giovedì 18 novembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 12.10.

7-00740 Casa, 7-00752 Vietina: Iniziative per garantire il diritto all'istruzione degli alunni delle scuole delle piccole isole.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00754).

  La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 10 novembre 2021.

  Vittoria CASA, presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione n. 7-00754 Toccafondi, che, trattando di identica materia, sarà discussa congiuntamente con le risoluzioni in titolo. Avverte inoltre che il gruppo della Lega ha preannunciato una propria risoluzione sul tema.

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  Gabriele TOCCAFONDI (IV), illustrando la sua risoluzione, si sofferma in particolare sugli impegni chiesti al Governo. Ricorda che l'aspetto dell'autonomia scolastica in deroga alla normativa vigente rispetto al criterio del numero di alunni, di cui al primo impegno, è già stato ampiamente trattato in sede di esame dell'ultima legge di bilancio e auspica che anche nel disegno di legge di bilancio per il prossimo anno, giunto ora all'esame del Parlamento, si possano introdurre misure in tal senso. Riferisce che il secondo impegno, volto ad introdurre misure e incentivi economici per il personale scolastico assunto nelle scuole site nelle piccole isole e nelle comunità montane, costituisce, a suo avviso, il nodo più importante da sciogliere. Riassume quindi brevemente gli ultimi due impegni, con cui si chiede l'incentivazione della stabilità dei docenti assunti in queste scuole per almeno un triennio, al fine di assicurare la continuità didattica, e una particolare attenzione nel riparto dell'organico dell'autonomia, incluso quello del potenziamento nonché nell'assegnazione dei fondi di istituto. Sottolineando l'aspetto della mancanza di docenti nelle scuole delle piccole isole, conclude chiedendo di valutare la possibilità di stilare una sorta di graduatoria delle problematiche da affrontare.

  Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE) sottolinea, in primo luogo, l'importanza di di prevedere degli incentivi, una sorta di indennità di disagio, per incoraggiare la presenza stabile dei docenti nelle scuole delle piccole isole e delle comunità montane; e, in secondo luogo, la necessità di agire subito, perché è vergognoso che tali scuole siano ancora prive di insegnanti. Ciò premesso, ricorda che è essenziale trovare soluzioni veloci e durature, pensando a diversi interventi, soprattutto di carattere economico, evitando però di produrre un effetto annuncio, su un tema così delicato, cui non seguano fatti e misure concrete.

  Rosa Maria DI GIORGI (PD) evidenzia che, trattandosi di un tema molto sentito da tutte le parti politiche, come dimostrano le diverse risoluzioni presentate, cui si affianca anche un'interrogazione del suo gruppo di appartenenza, sarebbe bene – come è già avvenuto in passato, in diverse occasioni – arrivare a una risoluzione unitaria in cui far convergere istanze e soluzioni volte a garantire il diritto allo studio ai ragazzi che vivono in zone difficili, così come avviene per tutti gli altri studenti italiani.

  Vittoria CASA, presidente, concorda con la proposta di una risoluzione unitaria, che si riservava di avanzare lei stessa. Quindi, preso atto che nessun altro chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

7-00741 Di Giorgi: Iniziative per la partecipazione dei giovani alla Conferenza sul futuro dell'Europa.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Vittoria CASA, presidente, avverte la Commissione, per completezza di informazione, che le Commissioni riunite Affari esteri e Politiche dell'Unione europea della Camera e del Senato stanno svolgendo congiuntamente un'indagine conoscitiva sulla Conferenza sul futuro dell'Europa. Dà quindi la parola alla deputata Di Giorgi per l'illustrazione della sua risoluzione.

  Rosa Maria DI GIORGI (PD) illustra la sua risoluzione specificando che essa è volta a portare il significato della Conferenza sul futuro dell'Europa all'interno delle scuole proprio perché la Conferenza, promossa dalle istituzioni dell'Unione europea, consente a tutti in Europa di condividere le proprie idee e contribuire a plasmare il futuro comune. Soffermandosi sui temi trattati dalla Conferenza, ricorda che essi si articoleranno attorno a quattro macro aree, ovvero: democrazia e valori europei, diritti e Stato di diritto, sicurezza; cambiamento climatico, ambiente e salute; rafforzamento economico, giustizia sociale, lavoro ed educazione, sport e trasformazione digitale; Unione europea nel Pag. 85mondo, migrazioni. Si tratta quindi di un'importante occasione per ragionare sulle sfide e le priorità dell'Europa e per riflettere sul futuro dell'Unione europea con l'impegno, da parte del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea di ascoltare la voce degli europei per poi dare seguito alle raccomandazioni ricevute. Sottolinea che l'Italia è stata fra i primi Stati membri ad offrire un contributo di idee su modalità, obiettivi e organizzazione della Conferenza, tenendo anche conto delle nuove e drammatiche sollecitazioni provocate dall'epidemia da Covid-19.
  Conclude chiarendo che la risoluzione intende promuovere nelle scuole e nelle università, secondo le linee guida vigenti della materia educazione civica e nel rispetto dell'autonomia didattica, i contenuti, gli scopi e le modalità partecipative della Conferenza, al fine di coinvolgere i giovani e gli studenti italiani, attraverso iniziative tematiche promosse all'interno degli istituti scolastici e negli atenei, anche per superare il digital divide ancora presente nel Paese.

  Vittoria CASA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.25.