CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 novembre 2021
695.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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GIUNTA PLENARIA

  Martedì 16 novembre 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

  La seduta comincia alle 14.30.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri (Doc. IV, n. 10).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della domanda in titolo, rinviato da ultimo il 4 novembre scorso.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda pervenuta dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti dell'on. Cosimo Maria Ferri. Ricorda che il relatore on. Pittalis, nella seduta pomeridiana del 27 ottobre scorso, ha formulato la sua proposta nel senso del diniego dell'autorizzazione all'utilizzazione delle captazioni informatiche nei confronti dell'on. Ferri. Ricorda inoltre che nella seduta del 4 novembre scorso sono intervenute in dichiarazione di voto le deputate Bisa e Giuliano, rispettivamente per i gruppi Lega e MoVimento 5 Stelle. Chiede quindi se vi siano altri interventi per dichiarazioni di voto.

  Roberto CASSINELLI (FI) esprime apprezzamento per il modo in cui la Presidenza ha condotto i lavori sul documento in esame, anche in relazione all'interlocuzione con la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, resasi necessaria per la determinazione dell'oggetto della richiesta. Esprime altresì apprezzamento per l'approfondita illustrazione della vicenda svolta dal relatore che, insieme con gli elementi portati all'attenzione della Giunta dall'on. Ferri nel corso della sua audizione, consente di rinvenire gli elementi propri di un fumus persecutionis nei confronti del parlamentare sia per il modo con il quale è stata condotta l'indagine da parte dell'Autorità giudiziaria sia per come è stata successivamente promossa l'azione disciplinare da parte del Procuratore generale della Corte di cassazione. È emerso infatti con assoluta evidenza che il deputato fosse stato identificato sin dagli inizi dell'indagine e che le captazioni, a partire da quella del 9 maggio 2019, non possono essere considerate casuali; pertanto, non avrebbero dovuto essere eseguite né utilizzate. Sottolinea la gravità del caso in esame rispetto non solo alla tutela delle prerogative di un parlamentare ma anche a quella della privacy di un cittadino non indagato. Annuncia quindi il voto favorevole del gruppo di appartenenza alla proposta del relatore.

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  Manuela GAGLIARDI (CI) si associa all'apprezzamento per l'operato della Presidenza e del relatore su di una vicenda particolarmente delicata. Rileva che il modo nel quale è stata condotta l'indagine da parte dell'Autorità giudiziaria desta preoccupazione, per le evidenti forzature con le quali sono stati compiuti alcuni atti, senza rispetto delle prerogative dei parlamentari né delle garanzie riconosciute a tutti i cittadini. Dagli atti emerge che l'on. Ferri era stato individuato ben prima della captazione del 9 maggio, la quale non può in alcun modo essere considerata casuale. Ritiene necessario che la Giunta, a differenza del Consiglio superiore della magistratura, non avalli questo modo di procedere dell'Autorità giudiziaria. Dichiara pertanto il voto favorevole del gruppo di appartenenza alla proposta del relatore.

  Federico CONTE (LeU) sottolinea i caratteri di unicità della vicenda in esame, perché relativa a un procedimento disciplinare che si caratterizza per una dimensione statica e non dinamica come quella del procedimento penale, nel quale è possibile ripercorrere l'iter logico seguito dagli investigatori negli atti di indagine. Con riferimento al procedimento disciplinare, la Giunta è stata chiamata a valutare una congerie di atti, selezionata a monte dall'Autorità giudiziaria, al fine di rispondere a una richiesta che ha avuto bisogno anche di essere precisata, attraverso la più volte ricordata interlocuzione con la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. Ritiene che, per la valutazione sulla casualità o meno delle captazioni, sia sufficiente considerare la captazione del 9 maggio 2019, poiché le successive sarebbero, in caso di valutazione come indiretta e non casuale della prima, a fortiori non casuali. Osserva che da tutti gli atti di indagine – a partire dai primi, risalenti al febbraio 2019, ma ancora di più da quelli dei successivi mesi di marzo e aprile – emerge la consapevolezza da parte degli investigatori e dell'Autorità giudiziaria degli stretti rapporti esistenti tra il dott. Palamara e l'on. Ferri; tale consapevolezza, in base a un criterio di semplice prevedibilità, avrebbe portato ragionevolmente a ritenere quest'ultimo già ricompreso nel perimetro delle indagini. Osserva che negli atti investigativi Palamara e Ferri sono descritti come «riferimenti al CSM» di uno dei principali indagati, mentre i rapporti intercorrenti tra loro e altri soggetti partecipanti alle associazioni di magistrati costituivano lo «sfondo delle condotte illecite» per le quali lo stesso Palamara era indagato. Dagli atti di indagine emerge la conoscenza che l'Autorità giudiziaria aveva, anche per il numero delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra i due, di un rapporto continuativo tra Palamara e Ferri, definito come connotato da «elementi di opacità». Anche le cinque conversazioni intercettate o captate tra il 7 e l'8 maggio, relative ad attività preparatorie dell'incontro che si svolse nella notte tra l'8 e il 9 maggio, dimostrano la prevedibilità della captazione dell'on. Ferri e il suo coinvolgimento nell'indagine. Richiama il concetto di prevedibilità, in quanto la prerogativa costituzionale impone all'Autorità giudiziaria di valutare la concreta possibilità che l'obiettivo dell'indagine colga un parlamentare, così come il PM di Perugia ha peraltro fatto, in modo corretto ma tardivo, con la nota di istruzioni del 10 maggio 2019, con la quale dava disposizioni di non attivare la registrazione in caso di presenza di parlamentari. Dichiara pertanto il voto favorevole del gruppo di appartenenza alla proposta del relatore.

  Alfredo BAZOLI (PD) sottolinea che la vicenda in esame è particolarmente complessa e rappresenta un unicum tra i precedenti della Giunta, in quanto relativa alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo di captazioni nell'ambito di un procedimento disciplinare. Sottolinea la difficoltà, in tale contesto, della valutazione sulla direzione dell'atto di indagine, che secondo la giurisprudenza costituzionale è ciò che determina la natura indiretta o casuale delle intercettazioni. Ricorda che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno, relativamente ad altro procedimento, stabilito il criterio dell'utilizzabilità nei procedimenti disciplinari dei magistrati di intercettazioni legittimamente ottenute nel corso di un procedimento penale; ritiene che la valutazione Pag. 5 della Giunta debba essere fatta seguendo tale criterio. Osserva che, negli atti a disposizione della Giunta, vi è un documento che fa da spartiacque, e cioè la richiesta di proroga delle intercettazioni telefoniche nei confronti del dott. Palamara, datata 15 maggio 2019. In tale richiesta si fa riferimento ai rapporti tra Ferri e Palamara in «contesti non meglio specificati», vi è un intero paragrafo intitolato «gli ulteriori elementi acquisiti sulla figura di Ferri Cosimo Maria» e, in relazione a un episodio che coinvolge l'on. Ferri, è scritto che esso «segna un percorso investigativo da approfondire». Pertanto, per l'evidenza del contenuto di tale documento, le captazioni del 21, 28 e 29 maggio devono essere senz'altro qualificate come indirette e non casuali, perché l'on. Ferri era, al 15 maggio, evidentemente entrato nel perimetro dell'indagine. Osserva che vi sono margini maggiori di incertezza in relazione alla prima captazione, quella del 9 maggio 2019. Pur essendo utile sapere che già a marzo l'on. Ferri era stato identificato dagli investigatori quale deputato in carica, ritiene tuttavia corretto che, come sostenuto dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, la semplice identificazione del parlamentare da parte dell'Autorità giudiziaria non è sufficiente di per sé a farlo considerare compreso nell'obiettivo dell'indagine. Occorre quindi valutare se vi siano elementi precedenti la riunione del 9 maggio 2019 sulla base dei quali ritenere che l'on. Ferri fosse entrato nel perimetro delle indagini della procura di Perugia, sebbene egli non abbia mai formalmente assunto la qualità di indagato. Osserva che nelle richieste di proroga delle intercettazioni telefoniche nei confronti del dott. Palamara del 3 e del 19 aprile 2019, e nei conseguenti decreti di proroga del 4 e del 20, vi sono delle considerazioni che fanno dubitare che l'on. Ferri non fosse già oggetto dell'indagine. Ricorda in proposito l'affermazione del GIP per la quale la capacità di Palamara di orientare dall'esterno le nomine del CSM, anche mediante le relazioni con l'on. Ferri, costituiva lo «sfondo delle condotte illecite» oggetto dell'indagine penale. Ricorda inoltre che i rapporti di stretta frequentazione tra Palamara e Ferri sono stati definiti come «connotati da elementi di opacità»; che nei documenti di indagine sono riportate le trascrizioni di diverse conversazioni dell'on. Ferri, oggetto di intercettazioni telefoniche; che si dà conto di un incontro conviviale del 10 aprile 2019, al quale aveva partecipato l'on. Ferri. Anche la nota di istruzioni del pubblico ministero del 10 maggio 2019, nella quale si danno istruzioni alla Guardia di finanza di non attivare il microfono in presenza di parlamentari, pure a volerla considerare – come fa il CSM – «espressione di una mera cautela non imposta dalla prerogativa costituzionale», alimenta i medesimi dubbi, perché non ci si può accontentare della spiegazione, accolta invece dal CSM, che le conversazioni preparatorie dell'incontro del 9 maggio sono state ascoltate solo dopo il suo svolgimento. Il fondato dubbio che la captazione del 9 maggio sia da considerare indiretta e non casuale, porta pertanto a ritenere, anche in ragione di una doverosa cautela rispetto a prerogative costituzionali, che anche per tale captazione non debba essere concessa l'autorizzazione. Osserva che il diniego dell'autorizzazione non va inteso in contrapposizione all'autorità giudiziaria, atteso che la differenza tra intercettazione indiretta e casuale può a volte essere labile. In conclusione, dichiara il voto favorevole del gruppo di appartenenza alla proposta del relatore.

  Catello VITIELLO (IV) fa presente, con riferimento alla captazione del 9 maggio 2019, che la richiesta di proroga delle intercettazioni del 15 maggio 2019 si fonda su intercettazioni del 17 e 18 aprile 2019; sin dalla prima captazione, pertanto, si può parlare di fumus persecutionis accertato e non presunto. Osserva che l'inopinata abrogazione nel 2019 della norma sulla contestualità dell'ascolto delle intercettazioni pone il problema delle cosiddette intercettazioni a strascico. Rileva che l'on. Ferri ha portato all'attenzione della Giunta elementi tecnici che consentono di dire che nei suoi confronti sono state eseguite proprio intercettazioni e captazioni «a strascico», conservate per un tempo non definibile, con violazione della privacy di un cittadino non Pag. 6indagato, prima ancora che delle prerogative di un parlamentare. Rileva di avere evidenziato già in altra sede la necessità di modificare le disposizioni normative sulle captazioni prevedendo, in ragione della loro invasività, che esse siano sempre autorizzate da un organo collegiale. Fa notare la quasi totale sovrapponibilità tra i capi di incolpazione disciplinare e quanto scritto, mesi prima, negli atti di indagine, come il decreto di proroga delle intercettazioni del 4 aprile 2019, dove è descritta la capacità del dott. Palamara di orientare, in ragione dell'appartenenza alle associazioni di magistrati, i voti dei membri del Consiglio superiore della magistratura; richiama al riguardo in particolare la richiesta di proroga delle intercettazioni del 19 aprile 2019, dove il pubblico ministero scrive che Palamara e Ferri concordavano «una condotta cui si sarebbero dovuti attenere gli appartenenti alle associazioni UNICOST e Magistratura indipendente, nell'ambito di procedimenti riguardanti nomine ed assegnazioni di magistrati presso diversi uffici giudiziari», laddove l'associazione Magistratura indipendente era notoriamente quella di appartenenza dell'on. Ferri. Osserva che la consapevolezza da parte degli investigatori e dell'Autorità giudiziaria degli intensi rapporti esistenti tra Ferri, Palamara e altri soggetti, nonché degli argomenti che essi trattavano, consente di affermare che nel procedimento penale che ha dato origine a quello disciplinare le captazioni non sono state legittimamente effettuate. Dichiara pertanto il voto favorevole del gruppo di appartenenza alla proposta del relatore.

  Pietro PITTALIS (FI), relatore, fa presente, rispetto alla valutazione della captazione del 9 maggio 2019, che la richiesta di proroga delle intercettazioni del 15 maggio 2019 assume senza dubbio rilievo per le valutazioni concernenti la casualità delle captazioni successive del 21, 28 e 29 maggio 2019. Precisa tuttavia che tale documento, sebbene sia stato redatto il 15 maggio 2019, e cioè in prossimità della scadenza del decreto che autorizzava le captazioni, si fonda sul contenuto di intercettazioni telefoniche risalenti al 17 e al 18 aprile 2019. Osserva che i verbali di trascrizione delle intercettazioni sono del 10 maggio, ma non appare credibile che esse siano state ascoltate per la prima volta soltanto in tale data, dopo quasi un mese dalla loro realizzazione. Osserva infatti che il GICO della Guardia di finanza afferma la casualità della captazione dell'incontro notturno dell'8-9 maggio in ragione dell'ascolto avvenuto «solamente in data 09.05.2019, alle ore 11.00», dell'intercettazione telefonica n. 8498 dell'8 maggio 2019, delle ore 19:13:07. Sottolinea che l'intercettazione dell'8 maggio sarebbe quindi stata ascoltata dopo meno di 16 ore, mentre per ascoltare quelle del 17 e 18 aprile la Guardia di finanza avrebbe fatto trascorrere, senza un chiaro motivo, quasi un mese. Sembra invero assai più probabile che di tali intercettazioni vi sia stata contezza da parte degli inquirenti anche ben prima della loro formale trascrizione, e che esse abbiano costituito lo spunto investigativo nei confronti dell'on. Ferri che traspare dalla richiesta di proroga delle intercettazioni datata 15 maggio 2019.
  Richiama quindi l'attenzione sulla singolare coincidenza di alcune date ricorrenti nella vicenda all'esame della Giunta: nella notte tra l'8 e il 9 maggio avviene l'incontro all'Hotel Champagne e il 10 maggio vengono trascritte le conversazioni, intercettate sin dal 17 e 18 aprile, che indicherebbero «un percorso investigativo da approfondire»; sempre il 10 maggio, il pubblico ministero dà alla Guardia di finanza l'istruzione di non attivare il microfono nel caso di presenza di parlamentari. Il 9 maggio il Procuratore della Repubblica di Perugia segnala, per le finalità disciplinari, l'esistenza dell'indagine penale nei confronti dei magistrati Palamara, Musolino e Longo al Procuratore generale di Perugia, che il giorno stesso trasmette la segnalazione al Procuratore generale della Cassazione. A questa segnalazione seguirà dopo alcune settimane quella che conteneva le captazioni da cui nasce il procedimento disciplinare contro il magistrato, in aspettativa per mandato parlamentare, Cosimo Maria Ferri.
  Nel sottoporre tale considerazione all'attenzione della Giunta per completezza Pag. 7del quadro documentale risultante dagli atti di indagine trasmessi, rinnova pertanto la proposta di diniego dell'autorizzazione all'utilizzazione di tutte le captazioni informatiche delle conversazioni dell'on. Ferri richiesta dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore, nel senso del diniego dell'autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri così come contenute nella domanda pervenuta lo scorso 2 agosto 2021 dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

  La Giunta approva, a maggioranza, la proposta del relatore, il quale predisporrà il relativo documento per l'Assemblea.

  La seduta termina alle 15.30.