CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 novembre 2021
695.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Emanuela ROSSINI.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.
C. 3366 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Matteo COLANINNO (IV), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla Commissione Attività produttive, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2001, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nel testo approvato con modificazioni dal Senato l'11 novembre scorso.
  Evidenzia che il provvedimento interviene a fronte dell'elevata dinamica dei prezzi delle materie prime energetiche dovuta – secondo quanto evidenziato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) nel comunicato stampa del 28 settembre 2021 – alla ripresa delle economie dopo i ribassi conseguenti alla pandemia da Covid e alle difficoltà nelle filiere di approvvigionamento, nonché alle alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2. Nel medesimo comunicato si rappresenta che, in assenza di interventi normativi, tali dinamiche avrebbero comportato un aumento superiore al 45 per cento nella bolletta dell'elettricità e di oltre il 30 per cento di quella del gas e che, applicando le misure varate dall'Esecutivo, valide per il prossimo trimestre, l'aumento per la famiglia tipo in tutela sarà contenuto al 29,8 per cento per l'elettricità e al 14,4 per cento per il gas.
  Ricorda preliminarmente che, il 13 ottobre 2021, la Commissione europea ha adottato la comunicazione, dal titolo «Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno» (COM(2021) 660), cosiddetto Toolbox, che contiene una serie di indicazioni per l'utilizzo dei seguenti strumenti e misure nel breve periodo tra cui: riduzioni dei costi energetici per gli utenti finali ed esenzioni e sgravi fiscali, soprattutto per le fasce vulnerabili; misure di compensazione e sostegno diretto per gli utenti in condizioni di povertà energetica, eventualmente Pag. 55utilizzando i proventi derivanti dalla vendita delle quote di emissione (ETS); pieno utilizzo della flessibilità prevista dalla normativa sugli aiuti di Stato alle imprese.
  Passando a descrivere il contenuto del decreto, fa presente che esso, nel testo approvato dal Senato, si compone di otto articoli, di cui richiama in sintesi il contenuto, nei termini di seguito riportati.
  Fa presente che l'articolo 1 reca misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, confermando, al comma 1, per il quarto trimestre dell'anno 2021, quanto già disposto dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 73/2021 per il terzo trimestre. Sono in particolare destinate risorse pari a 1200 milioni di euro per l'anno in corso a parziale compensazione degli oneri generali di sistema per le utenze elettriche, di cui 700 milioni a compensazione della componente della bolletta che finanzia il sostegno alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica, a valere sui proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2). Ulteriori 800 milioni sono inoltre destinati, dal comma 2, all'annullamento da parte di ARERA, per il IV trimestre 2021, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
  Per quanto riguarda il contenimento dei prezzi del gas naturale, l'articolo 2 provvede, al comma 1, a ridurre al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 (rispetto alle aliquote consuete del 10 per cento entro certi consumi e del 22 per cento per i consumi superiori). Il comma 2 dispone che ARERA provveda a ridurre, per il medesimo trimestre, le componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas, fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro.
  L'articolo 3 reca ulteriori misure di contenimento degli aumenti nel settore elettrico e del gas naturale, prevedendo, per il trimestre ottobre-dicembre 2021, il rafforzamento del bonus sociale. In particolare, si prevede una rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, nonché la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale attualmente prevista a favore delle famiglie economicamente svantaggiate aventi già diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. La rideterminazione è finalizzata a minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro.
  Segnala che l'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, prevede che, al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni, la «clausola di interruzione dei rapporti e pagamento del saldo netto» prevista dall'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124 («Legge annuale per il mercato e la concorrenza») – finalizzata a proteggere ciascuna parte contrattuale dall'inadempimento della controparte, nell'ambito di una transazione finanziaria relativa all'energia, – si applichi ai contratti di fornitura e ai contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022, anche nei casi in cui la consegna (ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati), non avvenga nell'Unione europea, bensì in Stati con essa interconnessi mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia.
  L'articolo 3-ter, introdotto dal Senato, interviene sulle competenze del Ministero della Transizione Ecologica, specificando il riferimento alla «garanzia di resilienza», nell'ambito dell'attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici, della promozione della concorrenza e della tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema.
  Rileva che l'articolo 4, comma 1, prevede l'abrogazione di una serie di norme, elencate nell'Allegato 1, che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi. Tra queste Pag. 56 ricorda: le disposizioni che disciplinano la rintracciabilità dei prodotti da tabacco e la legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori, superate dal decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, che ha recepito la direttiva 2014/40/UE (n. 1 dell'Allegato); le disposizioni che individuano con decreti gli interventi da assoggettare a valutazioni di impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità a tali valutazioni, in considerazione della disciplina introdotta nel codice dell'ambiente dall'articolo 18 del decreto-legge n. 77 del 2021 (n. 3 dell'Allegato); le disposizioni che demandano a decreti la definizione dei requisiti standard organizzativi degli Istituti tecnici superiori (ITS), in vista di un riordino di tale settore da attuare nell'ambito dell'attuazione del PNRR (n. 8-ter dell'Allegato).
  Sempre nell'ambito dell'articolo 4, segnala il comma 3, volto a estendere il termine dell'applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica, di cui al decreto legislativo n. 100 del 2011, scaduto il 25 dicembre 2020. Viene in particolare disposta un'ulteriore proroga dello stesso termine (dal 30 settembre al 30 novembre 2021), in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale di regolazione della materia previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 101 del 2020, che ha dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom sulla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Al riguardo, ricorda che per il mancato recepimento di tale direttiva entro il termine previsto, scaduto il 6 febbraio 2018, è stata avviata una procedura di infrazione (2018/2044) giunta a sentenza, emessa il 14 gennaio 2021, dalla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 258 del TFUE.
  Le restanti disposizioni dell'articolo 4 riguardano temi inerenti al settore universitario (comma 2 sulla disciplina del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria) e scolastico (comma 3-bis, riguardante una disposizione finanziaria di copertura degli oneri relativi al sistema di valutazione delle attività delle scuole italiane all'estero).
  L'articolo 5 reca le disposizioni di copertura finanziaria, mentre l'articolo 6 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.
  In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole anche tenuto conto del dibattito in Commissione.

  Emanuela ROSSINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.