CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 novembre 2021
695.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 45

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 16 novembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 319.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sul provvedimento in esame è fissato al 22 novembre 2021, pertanto la relativa votazione potrà avvenire nella seduta già prevista per la giornata di domani.

  Maria SPENA (FI), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
  Prima di soffermarsi sul contenuto del provvedimento in esame, ritiene opportuno richiamare brevemente il quadro normativo di riferimento.
  Al riguardo, evidenzia che lo schema di decreto è stato adottato di concerto con il Pag. 46Ministro dell'economia e delle finanze ed è sottoposto al parere parlamentare sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, e dall'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).
  Le suddette disposizioni prevedono che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995 (e alla tabella 1 allegata alla legge n. 448 del 2001 che, in relazione al dicastero agricolo, fa un generico riferimento a «Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi»), sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono anche inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti.
  Il riparto delle risorse deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio e dunque entro il 31 gennaio, termine questo nella prassi considerato non vincolante, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. Ai sensi del comma 43 del citato articolo 1 della legge n. 549 del 1995, la dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente nella Tabella C della legge di bilancio: tale previsione, a partire dal 2017, è da riferirsi alla seconda sezione della legge di bilancio e, in particolare, alla tabella concernente il relativo Ministero (in questo caso il MIPAAF), in base alla recente riforma dei documenti di bilancio.
  Ciò premesso, evidenzia che lo schema di decreto in esame dispone il riparto dei fondi stanziati per l'anno 2021 nello stato di previsione della spesa del MIPAAF, sul capitolo 2200, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi.
  In particolare, le somme ammesse a riparto dallo schema di decreto per il 2021, pari, complessivamente, a 300.000 euro, sono assegnate ai seguenti 9 beneficiari sulla base del punteggio conseguito (su 13 soggetti richiedenti):

   Università degli Studi di Pisa – contributo di € 35.000,00 per l'organizzazione della conferenza internazionale sul tema «Il cantiere del cibo: lavori in corso». Punteggio: 45/50;

   Comitato Italiano per l'irrigazione e la Bonifica Idraulica (ITAL ICID) – contributo di € 60.000,00 per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali nell'anno 2021. Punteggio: 41/50;

   Federazione Italiana Dottori in Scienze Agrarie e Forestali (FIDAF), contributo di € 35.000,00 per la realizzazione del progetto «ARIA – Applicazione dei risultati della ricerca alla innovazione agroalimentare». Punteggio: 37/50;

   Ente Nazionale di Ricerca e promozione per la standardizzazione (ENR), contributo di € 35.000,00 finalizzato alla partecipazione al Blue Sea Land 2021 e ad EXPO 2021. Punteggio: 34/50;

   Associazione Imprese biologiche e biodinamiche – ANAGRIBIOS, contributo di € 35.000,00 per l'evento «Analisi ed applicazioni in agricoltura di nuovi mezzi tecnici a basso impatto ambientale». Punteggio: 32/50;

   Istituto Nazionale Sociologia Rurale – INSOR, contributo di € 35.000,00 per l'evento «Tipicità, ospitalità e foreste nel quadro della sostenibilità culturale, sociale ed economica». Punteggio: 31/50;

   Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica Biodinamica – FIRAB, contributo di € 35.000,00 per la realizzazione di un «Percorso scientifico-conoscitivo di approfondimento sulle valenze ambientali e nutrizionali di frutta e verdure coltivate in regime di agricoltura biologica». Punteggio: 31/50;

   Fondazione LUNGAROTTI onlus, contributo di € 18.000,00 per l'evento «Vino e Pag. 47olio: passato, presente e futuro da una insolita angolazione museale». Punteggio: 29/50;

   Associazione Movimento Turismo del Vino – MTV Umbria, contributo di € 12.000 per la realizzazione dell'evento «Degusto Conosco l'Umbria». Punteggio: 27/50.

  Rileva che le seguenti 4 iniziative – che hanno comunque ottenuto una valutazione favorevole da parte della Commissione esaminatrice – sulla base delle valutazioni della Commissione e della graduatoria di merito non ottengono contributi a valere sulle risorse del presente schema di riparto:

   Consorzio (di ricerca) Ballatore (contributo richiesto di 35.000 euro per la realizzazione di una serie di eventi per promuovere e valorizzare l'agro-biodiversità mediterranea) (punteggio: 24/50);

   Associazione Italiana Agricoltura Biologica – AIAB (contributo richiesto di 34.600 euro per la realizzazione dell'evento «Agricoltura per il suolo: percorso tecnico scientifico divulgativo sulla gestione agricola del suolo, la sua preservazione e l'impatto climatico») (punteggio: 22/50);

   Associazione per l'agricoltura biodinamica (contributo richiesto di 35.000 euro per la realizzazione dell'evento «Analisi, condivisione e diffusione delle buone pratiche per la fertilità e la gestione del suolo, atte a traghettare le aziende italiane verso gli obiettivi indicati dalla direzione sostenibile del GREEN DEAL europeo») (punteggio: 19/50);

   Associazione per la tutela del Pistacchio di Raffadali (contributo richiesto di 35.000 euro per «Azioni di monitoraggio delle fitopatie del pistacchio») (punteggio: 16/50).

  Segnala, inoltre, che dalla relazione tecnica annessa al provvedimento in esame si rileva che lo schema di riparto dei contributi che si propone è stato predisposto a seguito della procedura di selezione indetta sulla base del decreto dirigenziale MIPAAFT n. 22189 del 16 maggio 2019, recante «Criteri per la selezione di domande per la concessione di contributi a favore di enti non a scopo di lucro, istituzioni di alta cultura, associazioni e fondazioni che si propongono di contribuire al progresso della ricerca e alla sua applicazione al settore agricolo».
  Infine, ricorda che con decreto direttoriale n. 9295800 del 5 novembre 2020 sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di concessione del contributo per l'anno 2021. Con successivo decreto n. 168777 del 14 aprile 2021 è stata nominata la Commissione con il compito di valutare le richieste. Sono pervenute 13 richieste di contributo. Considerata la disponibilità delle risorse, pari a 300.000 euro, potranno usufruire del contributo le prime 9 istanze che hanno ottenuto un miglior punteggio.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 novembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Pag. 48(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose».
C. 3354 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, riferisce che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il parere di competenza, alla V Commissione Bilancio, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 152 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», che si compone di 51 articoli divisi in 5 titoli e complessivamente 16 capi.
  Con riferimento agli ambiti di competenza della XIII Commissione, segnala, in particolare, le seguenti disposizioni.
  L'articolo 10, che al comma 1, istituisce nello stato di previsione della spesa del MIPAAF il Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica. Il comma 2 dispone in relazione agli oneri relativi, pari a euro 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MIPAAF.
  Il Fondo è istituito per l'attuazione delle misure di competenza del MIPAAF, previste dall'articolo 9 del D.L. n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021.
  La relazione illustrativa del provvedimento evidenza che l'articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021 definisce le modalità di avvalimento dei soggetti previsti dall'articolo 9 del medesimo decreto-legge da parte delle Amministrazioni titolari di misure individuate nel PNRR. Per consentire anche al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di usufruire del predetto avvalimento è pertanto istituito un fondo per finanziare l'attività di supporto fornita al competente Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, al fine di consentire la più efficace e tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal PNRR.
  Al riguardo, ricorda in particolare che l'articolo 9 del decreto-legge citato attribuisce alle singole Amministrazioni centrali o degli enti territoriali competenti per materia, la realizzazione (in via diretta o mediante alcuni altri soggetti) degli interventi previsti dal PNRR, ponendo loro alcuni obblighi, di tracciabilità e documentazione.
  Si prevede che la «realizzazione operativa» degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza spetti alle Amministrazioni centrali dello Stato, alle Regioni e agli enti locali, sulla base delle loro specifiche competenze istituzionali o della titolarità degli interventi, quale definita nel Piano. L'Amministrazione titolare può operare attraverso le proprie strutture o avvalendosi di soggetti attuatori esterni (individuati nel Piano) o secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente. Per il riguardo tecnico-operativo, le Amministrazioni possono avvalersi – a fini di efficacia e tempestività della realizzazione degli interventi del Piano – di società a prevalente partecipazione pubblica (rispettivamente, statale, regionale e locale) e di enti vigilati. Le Amministrazioni sono tenute ad assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del Piano. Debbono conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit.
  Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle Amministrazioni per l'attuazione degli interventi del Piano sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità ed Pag. 49ai controlli amministrativo-contabili, previsti dalla legislazione nazionale applicabile.
  Ricorda, altresì, che il citato articolo 10 del D.L. 77 del 2021 ha introdotto misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici, prevedendo che le amministrazioni possano avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate, sulla base di apposite convenzioni. L'attività di supporto copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati.
  Ricorda, infine, che nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le risorse destinate direttamente all'agricoltura (e alla pesca) fanno riferimento principalmente alla Missione 2, e specificamente, nell'ambito della Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (per la quale sono previsti complessivamente 5,27 miliardi di euro più – secondo quanto riportato nella tabella a pag. 22 – 1,2 miliardi di euro a titolo di Fondo complementare), sono relative all'ambito di intervento 2 «Sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile», alla quale sono destinati 2,8 miliardi di euro. All'interno della medesima Componente 1 della Missione 2, di interesse per il settore agricolo sono anche le risorse destinate alle cosiddette Green Communities, pari a 135 milioni di euro, presenti nell'ambito di intervento 3 – Sviluppare progetti integrati. Sempre nell'ambito della Missione 2, sono inoltre previste risorse nell'ambito della Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito di intervento 1 «Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile», in relazione allo sviluppo dell'agro-voltaico, per circa 1,1 miliardi di euro e allo sviluppo del biometano, per 1,923 miliardi di euro. Infine, nella medesima Missione 2, risultano d'interesse per il mondo rurale anche le risorse presenti all'interno della Componente 4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica, nell'ambito di intervento 4 «Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime», destinate all'Investimento 4.2 (Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti), con 900 milioni di euro e all'Investimento 4.3 (Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche), con 880 milioni di euro. Ulteriori risorse che incidono sul settore agricolo sono presenti nella Missione 1, in relazione alla Componente 3 – Turismo e cultura 4.0, nell'ambito dell'intervento 2 «Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio religioso e rurale», in relazione alla valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale, per la quale sono previsti 600 milioni di euro. Sono presenti altresì stanziamenti nella Missione 5, con riferimento alla Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, nell'ambito di intervento 2 «Rigenerazione urbana e housing sociale», relativamente all'Investimento 2.2a (Piani Urbani Integrati – Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura), con risorse per 200 milioni di euro.
  L'articolo 45 dispone alcune modificazioni alla vigente disciplina che autorizza gli organismi pagatori a compensare gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione.
  In particolare:

   si introduce l'espresso riferimento al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

   si espunge la clausola che limitava ai soli contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006 l'applicazione delle disposizioni che subordinano l'accesso ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie, anche per la realizzazione di investimenti, alla presentazione Pag. 50 del documento unico di regolarità contributiva da parte delle imprese di tutti i settori;

   tra le disposizioni applicabili alle imprese agricole, si introduce l'espresso richiamo all'articolo 31 del D.L. n. 69 del 2013 (L. n. 98 del 2013), concernente la disciplina del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

   la previsione relativa alla compensazione con i contributi previdenziali dovuti viene ora estesa anche agli aiuti nazionali.

  A tal fine, si novella l'articolo 01, comma 16, del D.L. n. 2 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 81 del 2006.
  La disposizione qui novellata, e già più volte modificata, prevedeva, nel testo previgente, che per le imprese agricole le seguenti disposizioni si applicassero limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006.
  Si tratta in primo luogo dell'articolo 10, comma 7, del D.L. n. 203/2005 (L. n. 248/2005), il quale subordina l'accesso ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari da parte delle imprese di tutti i settori alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva introdotto dall'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 210/2002 (L. n. 266/2002).
  In secondo luogo si tratta dell'articolo 1, comma 553, della L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), il quale prevede che, per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva introdotto dall'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 210/2002 (L. n. 266/2002).
  Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle imprese agricole, senza alcun riferimento temporale alla decorrenza dei contributi.
  Sempre nel testo anteriore alla novella qui in commento, gli organismi pagatori erano autorizzati, in sede di pagamento dei soli aiuti comunitari, a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. n. 102/2004, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale era (e rimane tuttora) chiamato a comunicare in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva continua a competere all'Istituto previdenziale.
  Segnala, altresì, le seguenti disposizioni che possono considerarsi di interesse per la Commissione Agricoltura che illustro qui di seguito sinteticamente.
  L'articolo 16 reca norme in materia di risorse idriche, novellando a tal fine diversi provvedimenti.
  In particolare viene novellato l'articolo 154 del codice dell'ambiente in materia di tariffa del servizio idrico integrato, prevedendo che nella determinazione dei canoni si tenga conto – oltre ai costi già previsti – anche dei costi dell'inquinamento, conformemente al principio «chi inquina paga»; si introduce poi il nuovo comma 3-bis, al fine di prevedere che, con decreto, siano definiti i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, e per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento (comma 1).
  Il comma 2 novella l'articolo 7 del D.L. n. 133 del 2014 prevedendo che il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sia adottato – anche per stralci – con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, a valere sulle risorse del Ministero della transizione ecologica; viene poi sostituito Pag. 51 il riferimento allo strumento dell'accordo di programma con quello al previsto Piano.
  Il comma 3 novella l'articolo 36-ter, comma 3, del D.L. n. 77 del 2021 in tema di misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, prevedendo che i commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovano e adottino prioritariamente le misure previste, anche in coerenza con la valutazione del rischio a livello nazionale di cui all'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul meccanismo unionale di protezione civile nonché del principio di non arrecare un danno significativo.
  Il comma 4 novella l'articolo 1, comma 1074, del bilancio di previsione 2018 al fine di prevedere che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord siano individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. Il comma 5 inasprisce le sanzioni previste per la violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica in difetto di provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente. Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi idrici sotto il profilo ambientale, il comma 6 incide sui criteri di valutazione per le domande di utilizzazione d'acqua a fini irrigui.
  L'articolo 19, comma 1, reca modifiche all'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di obblighi dei produttori relativamente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici.
  Le prime due modifiche (recate dalla lettera a) sono volte a specificare le modalità di prestazione della garanzia finanziaria da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici per la gestione dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) derivanti da apparecchiature incentivate ed installate precedentemente all'entrata in vigore della disposizione novellata.
  La terza modifica (recata dalla lettera b) definisce il termine entro il quale il Gestore dei servizi energetici (GSE) è tenuto a definire le modalità operative del finanziamento della gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici.
  La quarta modifica – recata dalla lettera c – regolamenta il finanziamento della gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici nelle ipotesi di ammodernamento tecnologico e di ripotenziamento dei medesimi.
  L'articolo 22 disciplina l'assegnazione delle risorse, pari a 800 milioni di euro, previste dal PNRR per l'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.
  L'articolo in esame prevede l'emanazione di un apposito D.P.C.M. con cui si provvede all'assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse, pari a 800 milioni di euro, previste dalla missione 2, componente 4, del PNRR, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.
  Relativamente alle modalità di adozione del D.P.C.M. in questione la norma in esame dispone che tale decreto deve essere adottato:

   di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

   previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.

  Viene inoltre previsto che con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalità di impiego delle risorse finanziarie citate e le relative modalità di gestione contabile.
  La relazione illustrativa in proposito sottolinea che la norma in esame prevede altresì «l'autorizzazione all'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, posto che, trattandosi di nuovi progetti, è necessaria una specifica regolazione». Pag. 52
  Relativamente agli interventi l'articolo in esame precisa che gli stessi:

   devono rientrare nelle tipologie di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile);

   sono coordinati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La norma in esame prevede altresì che l'attuazione di quanto previsto avvenga: sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021; nel rispetto dei criteri stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2016.
  L'articolo 23 consente l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2021-2027 anche per il completamento degli interventi in corso previsti dalla precedente programmazione 2014-2020.
  In particolare evidenzia che l'articolo 23 in commento modifica la legge di bilancio 2021 (integrando l'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178/2020), prevedendo che, nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale possa sottoporre all'approvazione del CIPESS l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), non solo per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori (come in precedenza previsto), ma anche per il completamento di interventi in corso, qualora dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato risulti in corso d'opera la necessità di garantire nuovi fabbisogni finanziari ai quali occorre assicurare la relativa copertura finanziaria, fermi restando i requisiti di addizionalità e di ammissibilità della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021.
  L'articolo 28 prevede che le camere di commercio pongano a servizio delle imprese un servizio di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), per consentire alle imprese stesse di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità.
  In particolare si prevede che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito, camere di commercio), per il tramite della società Infocamere, mettano a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità.
  L'articolo 33 istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni», al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del PNRR e gli enti territoriali.
  In particolare, il Nucleo PNRR Stato-Regioni, operativo fino al 31 dicembre 2026, assicura al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di competenza volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR, in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR. In particolare, il supporto tecnico del Nucleo riguarda le attività volte a:

   a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;

   b) prestare supporto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato «Progetto bandiera»;

   c) prestare attività di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento Pag. 53ai piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti;

   d) condividere, con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, le informazioni raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime strutture, le attività svolte, anche mediante la progettazione e gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attività di assistenza agli enti territoriali.

  L'articolo 50, comma 4, prevede l'abrogazione della disciplina recata dall'art. 41-quater del D.L. 69/2013 relativa all'utilizzo del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi.
  In proposito ricorda che l'art. 41-quater del D.L. 69/2013 prevedeva l'adozione (da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali) di un decreto «contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendolo in modo definitivo alla disciplina dei rifiuti». Lo stesso articolo prevedeva altresì l'emanazione di un decreto «per stabilire i criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione». Al riguardo segnalo che tali decreti non sono mai stati emanati.
  In conclusione segnala che, al momento, non sono stati resi noti i tempi di conclusione dell'esame del provvedimento da parte della Commissione V e che i gruppi, se lo riterranno opportuno, potranno segnalare eventuali soggetti da chiamare in audizione.
  Infine, preannuncia di voler sottoporre alla Commissione, in vista dell'elaborazione della proposta di parere, una proposta di modifica dell'attuale disciplina in materia di documentazione antimafia al fine di ridurre eventuali effetti negativi a carico delle piccole imprese agricole.
  Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.