CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 novembre 2021
691.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.05.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 1813, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 novembre 2021.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, preso atto dei chiarimenti del Governo contenuti nella relazione tecnica depositata nella precedente seduta, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 1813, approvato dal Senato, recante Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo;

   premesso che:

    il presente provvedimento, come risulta dall'articolo 1, comma 1, introduce il divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai Pag. 36sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse;

    il provvedimento in oggetto era già stato approvato da entrambi i rami del Parlamento nella scorsa legislatura in un testo sostanzialmente identico a quello attuale ed era stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in ragione di “evidenti profili di illegittimità costituzionale” attinenti agli aspetti penali e sanzionatori;

    nella scorsa legislatura, le Commissioni bilancio del Senato e della Camera dei deputati non avevano rilevato profili problematici in ordine agli aspetti finanziari del provvedimento e avevano pertanto espresso sullo stesso, su conforme avviso del Governo, rispettivamente, un parere non ostativo – nella seduta del 14 aprile 2016 – e un parere favorevole – nella seduta del 5 aprile 2017;

    in particolare, per quanto riguarda la Commissione bilancio della Camera, nel corso dell'esame del provvedimento era emerso, su conforme avviso del Governo, che gli organismi di vigilanza incaricati di verificare il rispetto dei divieti imposti dal presente provvedimento – la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) – individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera a), non rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini dei conti di finanza pubblica, sicché le eventuali ulteriori attività di vigilanza a carico degli organismi medesimi non erano suscettibili di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica;

    anche nel corso della presente legislatura sul provvedimento in oggetto la Commissione bilancio del Senato, su conforme avviso del Governo, ha espresso un parere non ostativo nella seduta del 29 aprile 2019;

    la Commissione bilancio della Camera, invece, nel corso dell'esame del provvedimento, prudenzialmente, anche al fine di escludere eventuali oneri a carico degli altri soggetti non meglio specificati dall'articolo 2, comma 1, lettera f), cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato dei citati intermediari abilitati, ha richiesto al Governo, in data 3 novembre 2020, la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009;

   considerato che:

    in data 9 novembre 2021, il Governo ha trasmesso la relazione tecnica verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato;

    in tale relazione tecnica, pur facendosi riferimento a oneri non quantificati a carico di COVIP e IVASS, non si fa alcun cenno alla presenza di eventuali organismi di vigilanza rientranti nel perimetro della pubblica amministrazione cui possano essere imputate le attività di controllo derivanti dal presente provvedimento, ma si rilevano alcune “incertezze interpretative” circa il ruolo del dipartimento del Tesoro che potrebbe essere coinvolto in alcune funzioni di supervisione nonostante esso “non eserciti funzioni di vigilanza su soggetti coinvolti nell'attività in questione”;

    sempre nella citata relazione si evidenziano altresì ulteriori profili problematici, peraltro già evidenziati dal Governo nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione finanze nella seduta del 4 novembre 2021, che appaiono tuttavia riferibili al merito delle disposizioni e non anche alle eventuali conseguenze di carattere finanziario delle stesse, posto che le autorità di vigilanza indicate nel provvedimento medesimo, come detto, non rientrano nel perimetro delle pubbliche amministrazioni;

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   ritenuto che:

    il provvedimento non rechi nuovi o maggiori oneri a carico del dipartimento del Tesoro, giacché lo stesso, non esercitando funzioni di vigilanza sui soggetti coinvolti nelle attività in questione – come emerge peraltro dalla stessa relazione tecnica – non dovrebbe essere chiamato a svolgere i compiti previsti dall'articolo 3 specificamente imputati agli organismi di vigilanza;

    il provvedimento non appare suscettibile di determinare effetti finanziari diretti a carico della finanza pubblica, come peraltro già evidenziato nel corso della precedente legislatura, posto che gli organismi di vigilanza indicati nel provvedimento non rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione;

    andrebbe valutata l'opportunità, al fine di superare alcuni profili problematici del provvedimento, di inserire nel testo le modificazioni indicate nella citata relazione tecnica e già comunicate dal Governo medesimo nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione finanze nella seduta del 4 novembre 2021;

    rilevato infine che la relazione tecnica non ha evidenziato amministrazioni vigilanti ulteriori rispetto a quelle indicate dal provvedimento all'articolo 2, comma 1, lettera f);

    nel presupposto che il provvedimento non determini, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), attività a carico di autorità di vigilanza rientranti nel perimetro delle pubbliche amministrazioni;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   Si valuti l'opportunità di introdurre nel testo del provvedimento le modificazioni indicate nella relazione tecnica trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, in data 9 novembre 2021, e già comunicate dal Governo medesimo nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione finanze nella seduta del 4 novembre 2021».

  La viceministra Laura CASTELLI, nel ribadire che il Governo ritiene che il provvedimento incontrerà difficoltà nella fase di attuazione, riconosce comunque la necessità di portarne a conclusione l'iter, protrattosi nel corso degli ultimi dodici anni, e, per tali ragioni, si rimette alla Commissione sul provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
C. 2561-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2021.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, ricorda che la Commissione era in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

  La viceministra Laura CASTELLI, nel far presente che molte delle modifiche introdotte nel testo dalla Commissione di merito necessitano di un approfondimento istruttorio, potendo determinare effetti finanziari non trascurabili, ritiene necessario procedere alla predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in oggetto.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, concorda con le considerazioni della rappresentante del Governo.

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  La Commissione delibera di richiedere al Governo la trasmissione, entro quindici giorni, della relazione tecnica sul provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra.
Atto n. 320.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 9 novembre 2021.

  La viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che i tempi di pagamento degli indennizzi riconosciuti sono strettamente correlati alla tempistica di entrata in vigore del presente provvedimento, poiché se la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi l'entrata in vigore avvenisse entro il 5 dicembre 2021, si potrebbe procedere all'impegno finanziario ed al trasferimento verso ENAC delle risorse stanziate. Se, invece, l'entrata in vigore del provvedimento avvenisse oltre il 5 dicembre 2021 ma comunque entro il 31 dicembre 2021, si potrebbe procedere al solo impegno delle risorse stanziate, con conseguente conservazione dei fondi come residui di lettera c) (residui non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento). Se, infine, esso non entrasse in vigore entro il 31 dicembre 2021, sarebbe necessario, entro tale data, un provvedimento di conservazione delle risorse come residui di lettera f) (residui di stanziamento, corrispondenti a spese previste in bilancio per le quali non si è ancora avuto l'impegno).
  Fa presente, altresì, che il testo del presente schema di decreto è stato predisposto proprio per garantire alla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari e all'ENAC di poter evadere le domande di ammissione al contributo e la corresponsione del medesimo, senza compromettere l'ordinaria attività degli uffici chiamati a svolgere i predetti compiti.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (Atto n. 320);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    i tempi di pagamento degli indennizzi riconosciuti sono strettamente correlati alla tempistica di entrata in vigore del presente provvedimento, poiché se la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi l'entrata in vigore avvenisse entro il 5 dicembre 2021, si potrebbe procedere all'impegno finanziario ed al trasferimento verso ENAC delle risorse stanziate;

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    se, invece, l'entrata in vigore del provvedimento avvenisse oltre il 5 dicembre 2021 ma comunque entro il 31 dicembre 2021, si potrebbe procedere al solo impegno delle risorse stanziate, con conseguente conservazione dei fondi come residui di lettera c) (residui non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento);

    se, infine, esso non entrasse in vigore entro il 31 dicembre 2021, sarebbe necessario, entro tale data, un provvedimento di conservazione delle risorse come residui di lettera f) (residui di stanziamento, corrispondenti a spese previste in bilancio per le quali non si è ancora avuto l'impegno);

    il testo del presente schema di decreto è stato predisposto proprio per garantire alla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari e all'ENAC di poter evadere le domande di ammissione al contributo e la corresponsione del medesimo, senza compromettere l'ordinaria attività degli uffici chiamati a svolgere i predetti compiti,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto ministeriale in oggetto».

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.