CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 ottobre 2021
679.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 415

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 20 ottobre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.30 alle 8.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.35.

Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca.
S. 2285, approvato dalla Camera.
(Parere 7a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda, anzitutto che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, esprimendo, nella seduta del 9 giugno 2021, un parere favorevole.
  Dopo aver indicato all'articolo 1 le definizioni rilevanti per il testo, il provvedimento introduce, all'articolo 2, nell'ordinamento una disciplina delle borse post lauream, denominate «borse di ricerca» in quanto collegate a uno specifico progetto di ricerca, conferite per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, mentre l'articolo 3 apporta modificazioni alla vigente disciplina del dottorato di ricerca, con la finalità di una sua valorizzazione in termini di sbocchi professionali, anche in termini di accesso alle pubbliche amministrazioni, Pag. 416 e di introdurre il dottorato di ricerca per le Istituzioni AFAM.
  L'articolo 4 apporta modificazioni alla disciplina degli assegni di ricerca e l'articolo 5 intende sostituire le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B (articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010) con la figura unica del ricercatore universitario a tempo determinato, titolare di contratto di durata complessiva di 7 anni, non rinnovabile. È conferita altresì facoltà alle università di indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi del citato articolo 24 per i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Le disposizioni vigenti continuano, inoltre, ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Con riguardo alla procedura interna di valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, il disegno di legge introduce modificazioni alla disciplina attualmente vigente per i ricercatori «di tipo B».
  L'articolo 6 novella il decreto legislativo n. 218 del 2016 inserendo un articolo 12-ter, teso ad autorizzare gli enti pubblici di ricerca a indire procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili. Tali procedure concorsuali sono oggetto di un'apposita sezione nel piano triennale di fabbisogno del personale e si conformano alle modalità previste per le assunzioni a tempo indeterminato.
  Anche per ricercatori e tecnologi assunti – al pari che per i ricercatori universitari a tempo determinato – è previsto un meccanismo di tenure track, sulla base del quale, a partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo.
  Infine l'articolo 7 prevede l'attivazione, nell'ambito del sito internet del Ministero dell'università e della ricerca, del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, con una sezione dedicata alla pubblicazione dell'elenco dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di selezione dei (nuovi) ricercatori universitari a tempo determinato.
  L'articolo 8 reca norme transitorie e finali.
  Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala preliminarmente che la materia università non è espressamente citata nell'articolo 117 della Costituzione.
  In materia, tuttavia, l'articolo 33, sesto comma, stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22/1996, l'autonomia di cui all'articolo 33 Cost. non attiene allo stato giuridico dei docenti universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare. Tale orientamento è stato confermato, in tempi più recenti, con sentenza n. 310/2013. In particolare, le disposizioni relative ai docenti universitari sono riconducibili, trattandosi di dipendenti dello Stato il cui rapporto di lavoro è disciplinato con norme pubblicistiche, alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, affidata alla competenza esclusiva statale. Alla medesima materia è stata ricondotta dalla dottrina anche l'organizzazione del sistema della ricerca in enti.
  Per completezza, ricordo anche che la ricerca scientifica è ricompresa tra gli ambiti di competenza concorrente, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Al riguardo, tuttavia, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 423/2004, ha evidenziato che essa «deve essere considerata non solo una “materia”, ma anche un “valore” costituzionalmente protetto (articoli 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati». Pag. 417
  Infatti, la Corte ha ritenuto, anzitutto, che «un intervento “autonomo” statale è ammissibile in relazione alla disciplina delle “istituzioni di alta cultura, università ed accademie”, che “hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato” (articolo 33, sesto comma, della Costituzione). Detta norma ha, infatti, previsto una “riserva di legge” statale (sentenza n. 383 del 1998), che ricomprende in sé anche quei profili relativi all'attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie».
  Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quello che attiene l'ambito di competenza della Commissione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati.
T.U.S. 693 e abb.
(Parere 7a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, segnala preliminarmente che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione) e alle materie di competenza legislativa concorrente governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 117, terzo comma).
  L'articolo 1 spiega le finalità del disegno di legge, le quali consistono nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, e nell'integrazione delle azioni previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonchè nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge n. 59 del 2021.
  L'articolo 2 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della cultura per finanziare un programma strategico di ricerca applicata nel campo dell'innovazione urbana a carattere culturale. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono definiti requisiti, modalità e termini di partecipazione ai bandi per l'accesso alle risorse del fondo.
  Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-Città ai fini dell'adozione del decreto.
  L'articolo 3 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della cultura, per lo sviluppo di progetti di digitalizzazione delle biblioteche comunali. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si predispone un Piano nazionale per il rafforzamento delle biblioteche comunali.
  L'articolo 4 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il recupero, la riqualificazione e la destinazione del patrimonio edilizio al fine di riutilizzarlo per scopi artistico-culturali. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti la ripartizione del fondo ed i criteri dei progetti da finanziare.
  L'articolo 5 elenca le finalità del Capo III, consistenti nell'individuazione di aree territoriali da denominar «regioni storico-culturali italiane», caratterizzate da omogeneità del paesaggio e delle vicende storiche, e nella valorizzazione delle suddette regioni.
  L'articolo 6 istituisce presso il Ministero della cultura un tavolo di lavoro, con la partecipazione di un rappresentante del Ministero della cultura e di un rappresentante del Ministero della transizione ecologica, Pag. 418 di un rappresentante indicato da ciascuna Regione e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, di due rappresentanti indicati dagli enti locai di ciascuna Regione e di un rappresentante individuato dalle associazioni storico-culturali presenti in ciascuna delle «regioni storico-culturali italiane». Il comma 3 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della cultura per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale delle «regioni storico-culturali italiane». Il comma 4 dispone che, con uno o più regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sia istituita la Rete delle regioni storiche italiane e siano individuati i criteri per la ripartizione del fondo di cui al comma 3, il quale verrà ripartito con cadenza annuale, con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di conferenza unificata (comma 6).
  L'articolo 7 reca la copertura finanziaria del disegno di legge.
  L'articolo 8 prevede agevolazioni per gli studenti per l'acquisto di materiali attinenti alle discipline del proprio piano di studi e di strumenti per la didattica, oltre che per l'accesso ai siti museali, archeologici e ai luoghi di cultura. Il comma 2 prevede che la copertura degli oneri che tale disposizione comporta sia effettuata tramite l'individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di risparmi di spesa pubblica per un ammontare non inferiore a 960 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  L'articolo 9 assegna ai lavoratori subordinati italiani ed ai lavoratori stranieri non appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea con permesso di soggiorno una Carta elettronica denominata «Carta cultura per i lavoratori», di importo pari a 500 euro, per l'acquisto di biglietti teatrali, cinematografici, per spettacoli dal vivo, libri, ingressi a musei, mostre ed eventi culturali, parchi naturali; inoltre, per l'acquisto di musica registrata e prodotti dell'editoria audiovisiva. Il comma 8 autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della cultura.
  L'articolo 10 introduce nei programmi delle scuole situate nei piccoli comuni lo studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020.
Doc. LXXXVII, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Bernardo MARINO (M5S), relatore, riassumendo il contenuto della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4), rileva preliminarmente come essa venga presentata dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, ai sensi del quale essa è trasmessa, entro il 28 febbraio di ogni anno, «al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea» nell'anno precedente.
  La Relazione costituisce, secondo l'impianto della citata legge n. 234 del 2012, il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea. In particolare, la Relazione dovrebbe consentire al Parlamento di verificare se e in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo, previsto dall'articolo 7 della medesima legge, di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti; la medesima disposizione Pag. 419impone al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee di riferire regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi parlamentari e, nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi in questione, di riferire tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.
  A differenza della Relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno successivo, ai sensi del comma 1, dell'articolo 13 della legge n. 234 – la Relazione consuntiva dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.
  L'esame di entrambe le relazioni permette al Parlamento di valutare l'impostazione complessiva della politica europea del Governo, sia nella fase ex ante di programmazione e di definizione degli orientamenti, sia nell'analisi ex post dell'attività svolta.
  In sostanza, con questi strumenti si individua una sorta di ciclo, che intende responsabilizzare il Governo inducendolo ad assumere una posizione più efficace a livello europeo.
  La Relazione in esame è stata trasmessa al Parlamento il 24 giugno 2021, registrandosi dunque un ritardo di quasi quattro mesi rispetto al termine di presentazione previsto dal citato comma 2 dell'articolo 13.
  Ricorda, in proposito, che l'esigenza di assicurare che le relazioni consuntive annuali siano presentate entro il termine fissato dalla legge è stata rappresentata negli anni negli atti di indirizzo approvati dall'Assemblea in esito all'esame dei documenti (si richiamano, tra le altre, la risoluzione 6-0024, approvata il 31 luglio 2013, la risoluzione 6-00151, approvata il 2 luglio 2015, e da ultimo la risoluzione 6-00172, approvata il 31 marzo 2021). Il rispetto della tempistica, oltre a rendere più efficace la valutazione dell'azione svolta dal Governo a livello europeo nell'anno di riferimento, è strumentale ad una corretta articolazione temporale delle due fasi, quella programmatica, che infatti alla Camera si svolge congiuntamente con l'esame del Programma di lavoro della Commissione europea, e quella dell'attuazione degli orientamenti nel quadro delle procedure definite dalla legge n. 234.
  La Relazione consuntiva per il 2020, analogamente alle precedenti, è suddivisa in cinque parti e in cinque appendici. A differenza delle precedenti relazioni l'articolazione del contenuto segue un'impostazione per schede come quella della relazione programmatica per il 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4), trasmessa alle Camere il 24 giugno 2021 e all'esame delle Commissioni parlamentari competenti.
  Per ciascuna scheda sono riportati, da una parte, i risultati conseguiti e, dall'altra, i nuovi obiettivi ovvero gli scostamenti rispetto agli obiettivi originari in conseguenza della ridefinizione ovvero dell'adattamento di alcune politiche determinati dalla pandemia.
  La parte prima riguarda sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali; la parte più consistente della relazione, la seconda, è dedicata alle politiche orizzontali e settoriali: migrazione, mercato interno, fiscalità e unione doganale, politiche industriali e per la concorrenza, ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente ed energia, trasporti, agricoltura e pesca, politica estera e di sicurezza, allargamento, occupazione, affari sociali, tutela della salute, istruzione, gioventù, sport, cultura, turismo, giustizia e affari interni; la parte terza riguarda l'Italia e la dimensione esterna dell'UE; la parte quarta, illustra le attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea condotte dal Governo nel 2020; la parte quinta si occupa delle questioni riguardanti il coordinamento nazionale delle politiche europee.
  Per quanto riguarda gli aspetti della Relazione attinenti alle competenze della Commissione, segnalo che la relazione richiama, tra le altre cose, in materia ambientale, Pag. 420 il recepimento della direttiva UE/851/2018 in materia di rifiuti che prevede criteri e standard nazionali cui le regioni devono adeguare i loro piani di settore; nel settore agricolo la relazione contiene l'impegno ad armonizzare il nuovo modello di governance proposto dalla Commissione europea, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, con le competenze regionali in materia; la relazione richiama anche l'opera di coordinamento a livello statale delle attività delle regioni per l'applicazione degli aiuti di Stato autorizzati dall'Unione europea in ambito agricolo; in materia di trasporti, la relazione indica il sostegno del Governo italiano, in sede europea, alla proposta di reinvestire nel settore dei trasporti i proventi derivanti dall'applicazione del principio «chi inquina paga», in linea con l'atto di indirizzo adottato dalla Commissione ambiente della Camera il 26 luglio 2017.
  Propone pertanto di esprimere nulla osta sul provvedimento (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 8.45.