CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 ottobre 2021
671.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 265

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 ottobre 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 11.05.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021.
Doc. LVII, n. 4-bis e Allegati.
(Parere alla V Commissione della Camera e alla 5ª Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, nel ricordare che si soffermerà, in primo luogo sulle previsioni relative all'economia e alla finanza pubblica presenti nel documento, rileva come gli andamenti macroeconomici tendenziali evidenziano un aumento del PIL per l'anno in corso, che sale al 6,0 per cento, rispetto al 4,5 per cento ipotizzato nel DEF in aprile.
  La Nota evidenzia al riguardo che gli incrementi del PIL che stiamo registrando riflettono già alcuni incentivi all'innovazione e all'efficientamento energetico finanziati dal PNRR, ma non ne incorporano ancora il forte impulso agli investimenti pubblici, peraltro già in notevole crescita (quasi il 20 per cento in termini nominali nel 2020 e 16 per cento quest'anno). Pag. 266
  Per i prossimi anni, la Nota prevede, a politiche invariate, un aumento del PIL del 4,2 per cento nel 2022, del 2,6 per cento nel 2023 e dell'1,9 per cento nel 2024. In termini programmatici (cioè scontando l'effetto delle politiche poste in essere dal Governo) l'incremento del PIL è previsto del 4,7 per cento nel 2022, al 2,8 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024
  Riguardo all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il nuovo quadro programmatico prevede un rapporto con il PIL pari al 9,4 per cento per l'anno in corso, al 5,6 per cento per il 2022, al 3,9 per cento per il 2023 e al 3,3 per cento per il 2024; anche nel quadro tendenziale a legislazione vigente tale valore è pari al 9,4 per cento per l'anno in corso, mentre negli anni successivi esso sarebbe pari (al netto, cioè, degli interventi programmati) al 4,4 per cento per il 2022, al 2,4 per cento per il 2023 e al 2,1 per cento per il 2024.
  Riguardo al debito pubblico il nuovo quadro programmatico prevede un rapporto con il PIL pari al 153,5 per cento per l'anno in corso, al 149,4 per cento per il 2022, al 147,6 per cento per il 2023 e al 146,1 per cento per il 2024; anche nel quadro tendenziale a legislazione vigente tale valore è pari al 153,5 per cento per l'anno in corso, mentre negli anni successivi esso sarebbe pari (al netto, cioè, degli interventi programmati) al 148,8 per cento per il 2022, al 145,9 per cento per il 2023 e al 143,3 per cento per il 2024.
  La Nota conferma quindi che la politica di bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019, e che si può prevedere che tali condizioni saranno soddisfatte dal 2024 in avanti (il raggiungimento di tali obiettivi permetterà il passaggio ad una politica di bilancio più «neutrale» e volta a ridurre, principalmente attraverso la maggiore crescita economica, il deficit strutturale).
  Secondo la Nota il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 consente sia il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale – come quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e agli incentivi concernenti l'efficientamento energetico degli edifici e gli investimenti innovativi – sia la riforma degli ammortizzatori sociali, un primo stadio della riforma fiscale e la definizione a regime dell'assegno unico universale per i figli. Si tratta come si vede di misure che a vario titolo coinvolgono le competenze degli enti territoriali.
  Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, ricordo poi anche che la Nota annuncia, tra i collegati alla decisione di bilancio, tra gli altri, i seguenti provvedimenti (già previsti nel DEF 2021):

   disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, comma 3, della Costituzione;

   revisione del testo unico dell'ordinamento degli enti locali.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) esprime in primo luogo una valutazione molto positiva della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, soprattutto perché ha saputo costruire un equilibrio difficile tra il bisogno di assicurare la sostenibilità della finanza pubblica con la necessità di crescita del Paese sotto forma di investimenti e riforme. Rileva poi che il documento chiarisce che l'attuazione concreta degli interventi del PNRR sarà di fatto spostata al secondo triennio di attuazione del piano, cioè quello 2024-2026 mentre il triennio in corso 2021-2023 sarà cruciale per la sottoscrizione dei contratti necessari, oltre che per la realizzazione degli interventi già programmati prima del PNRR e ai quali sono state destinate le prime risorse arrivate. In questo senso ritiene importante il sostegno alle attività che gli enti locali dovranno svolgere.
  Sottolinea come nel triennio che va dal 2024 al 2026 saranno infatti erogati stanziamenti a sostegno dei progetti degli enti locali e ciò consentirà al Sud di emergere dalla situazione di stallo che prosegue ormai da troppi anni, poiché, dal 2024 in poi, Pag. 267avremo anche un innalzamento del PIL. In questo quadro è opportuno che fin dalla prima rendicontazione sull'attuazione del PNRR prevista per gennaio 2021 venga fornita la ripartizione sul territorio degli interventi effettuati.

  La senatrice Rosa Silvana ABATE (MISTO) dichiara il voto contrario in quanto la Nota di aggiornamento è molto approssimativa e contraddittoria. Oltre a ciò rileva che non si comprende quali siano i progetti e gli interventi che avranno priorità. Con riferimento all'autonomia differenziata, che è il cardine della nostra attività e che è inserita tra i provvedimenti collegati, rileva, anche in questo caso, la superficialità della Nota che manca di approfondimento in questo ambito, come pure con riferimento alla revisione del testo unico degli enti locali anch'esso indicato come collegato. Alla luce di tutte queste riserve ribadisce il proprio voto contrario.

  La senatrice Bianca Laura GRANATO (L'ALTERNATIVA C'È) rileva l'improvvisa comparsa nella Nota, tra i disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, del disegno di legge recante Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata e ne segnala la stranezza. Denuncia, inoltre, la mancanza di riferimenti alle ricadute sull'economia reale dovute all'utilizzo del green pass. Rileva come le descrizioni che si fanno della situazione economica sembrino dunque surreali. Dichiara pertanto il proprio voto contrario.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) rappresenta anzitutto l'esigenza, avanzata da numerosi sindaci, relativa alla costruzione di mense scolastiche che consentirebbero a molte famiglie una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Ciò in relazione anche al grave problema della scarsa natalità che affligge il nostro Paese. Analogamente rileva come la mancanza di una disciplina del congedo parentale incida moltissimo sulla scarsa natalità, insieme al problema fiscale. Ciò rende infatti impossibile alle famiglie gestire un bambino nella fascia di età tra zero e tre anni. Sottolinea come la scarsa natalità sia connessa anche alla tutela ambientale che diventa priva di senso in assenza o in carenza di nuove generazioni. Sottolinea poi il problema dell'emigrazione giovanile sulla quale non ha rinvenuto nella Nota alcuna proposta. Stigmatizza il fare riferimento a una rivisitazione fiscale e contributiva senza che vi sia alcuna proposta per le giovani generazioni e i neolaureati che si vedono costretti a emigrare. Sollecita poi la revisione degli estimi catastali. Rileva la necessità di una revisione dell'indicatore ISEE in mancanza della quale qualunque revisione fiscale diviene inutile e come, in conclusione, il Governo appaia sempre meno disponibile all'ascolto. Dichiara dunque il proprio voto contrario.

  Il deputato Diego ZARDINI (PD) nel dichiarare il voto favorevole del gruppo del partito democratico, auspica che alcuni degli argomenti posti dai colleghi di opposizione siano accolti in impegni da parte del Governo. Accoglie con favore l'inserimento tra i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica del disegno di legge sull'autonomia differenziata, in quanto la Commissione si è a lungo impegnata in tal senso. Non rileva a tale proposito alcun motivo di preoccupazione proprio in relazione al lungo lavoro svolto dalla Commissione e finalizzato ad avviare un modello di autonomia differenziata rispettoso delle richieste delle regioni e a contemperare le varie istanze emerse.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, concorda con il collega Zardini circa l'importanza dell'inserimento tra i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica del disegno di legge sull'autonomia differenziata, proprio a coronamento del grande lavoro svolto dalla Commissione. Auspica che gli input sollevati anche in questa sede possano essere accolti dal Governo e ribadisce tuttavia come molte delle istanze avanzate non siano di competenza della Commissione.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) concorda con la collega Granato Pag. 268 circa la gravità dell'inserimento del disegno di legge sull'autonomia differenziata tra i disegni di legge collegati e stigmatizza il fatto che, invece, contemporaneamente il lavoro in Commissione si sia bloccato. Dichiara che la Commissione doveva essere avvertita di tale decisione.

  Emanuela CORDA, presidente, chiarisce che il lavoro sul documento conclusivo dell'indagine conclusiva si è fermato in attesa delle osservazioni dei gruppi parlamentari e in particolare da parte del gruppo di Fratelli d'Italia e che non c'è alcuna volontà della presidenza né del Governo di impedire il lavoro della Commissione. Ricorda in proposito che c'è stata anche una proficua interlocuzione con la Ministra Gelmini sul tema.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole, con un'osservazione volta a recepire le considerazioni della collega Rossini (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.
S. 2300, approvato dalla Camera.
(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore ricorda preliminarmente che la materia della pesca è ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza residuale regionale; tuttavia la medesima giurisprudenza evidenzia che per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca la pesca, sulla stessa possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, quali ad esempio la tutela dell'ecosistema, e altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa ed amministrativa (sentenza n. 213 del 2006).
  Ricorda che la Commissione si è già espressa sul testo, il 13 ottobre 2020, nel corso dell'iter del provvedimento alla Camera, deliberando un parere con alcune condizioni volte a:

   prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che stabilisce le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi; nonché in caso di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo (articolo 8 comma 1); al riguardo si segnalava in particolare l'opportunità, assumendo rilievo, con riferimento al rilascio delle licenze di pesca, sia la competenza regionale residuale in materia di pesca sia, in maniera consistente, la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ecosistema, di prendere in considerazione la previsione del parere della Conferenza, ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dai commi 2 e 3;

   prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che stabilisce le modalità con le quali gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione forniscono al consumatore informazioni sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (articolo 12 comma 2); anche in questo caso si segnalava l'opportunità di prendere in considerazione la previsione del parere della Conferenza, assumendo rilievo sia, in maniera consistente, una materia di esclusiva competenza statale come la tutela della Pag. 269concorrenza sia materie di competenza residuale regionale come la pesca, il commercio e il turismo.
   Le due condizioni sono state recepite.
   Il disegno di legge si compone di 22 articoli.
   Poiché nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera sono state apportate poche modifiche sostanziali con riferimento alla competenza della Commissione, riassumerò brevissimamente il contenuto degli articoli, rinviando, per una trattazione più dettagliata, alla relazione svolta in occasione dell'espressione del parere alla Camera.
   L'articolo 1, definisce le finalità e l'ambito di applicazione del disegno di legge.
   L'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
   L'articolo 3 reca modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate.
   L'articolo 4 estende l'applicabilità della disciplina previdenziale prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 250 del 1958, nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione (concernente le categorie della gente di mare) che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca.
   L'articolo 5 istituisce, dall'anno 2022, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica.
   L'articolo 6 apporta due modifiche al decreto legislativo n. 154 del 2004, recante Norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di promuovere la cooperazione e l'associazionismo.
   L'articolo 7 aggiunge, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio.
   L'articolo 8 reca disposizioni volte alla semplificazione in materia di licenze di pesca.
   L'articolo 9 esclude la tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca, prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972.
   L'articolo 10 prevede che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività. Non possono invece esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni, condanne con sentenza passato in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode; si sostituisce poi la lettera g) dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998 (la quale individua un insieme di soggetti ai quali non si applica la normativa sul commercio introdotta dal medesimo decreto), prevedendo che l'esclusione si applichi anche agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che vendono prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività.
   L'articolo 11 autorizza il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura delle diverse specie di prodotti ittici.
   L'articolo 12 prevede che gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione possono fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Un decreto adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, stabilisce le modalità con le quali tali informazioni vengono fornite ai consumatori. Pag. 270
   L'articolo 13 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007, il quale disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle Commissioni di riserva delle aree marine protette, sostituendo l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e prevedendo che le citate commissioni di riserva, nello svolgimento delle proprie funzioni, possano acquisire i pareri delle maggiori associazioni e rappresentanze territoriali della pesca.
   L'articolo 14 prevede che la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura svolga le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato e senza compensi ai componenti della Commissione.
   L'articolo 15, sostituendo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 154 del 2004, reca disposizioni inerenti la ricerca scientifica e tecnologia applicata alla pesca e all'acquacoltura i cui indirizzi, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono definiti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. Vengono quindi individuate le competenze e la composizione del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura.
   L'articolo 16, sostituendo l'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, reca disposizioni relative all'istituzione di Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura presso ogni Capitaneria di porto, disciplinandone, tra l'altro, i compiti e la composizione.
   L'articolo 17 dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplini i termini e le modalità di ripartizione del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 2016/1627. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali promuove la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia di impresa.
   L'articolo 18 dispone che, al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate, addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona; a tal fine, si autorizza il Governo a modificare l'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 (Regolamento di esecuzione del codice della navigazione).
   L'articolo 19 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2005, relativo alla intesa di filiera agricolo-alimentare, aggiungendo, in particolare, il settore della pesca e dell'acquacoltura.
   L'articolo 20 introduce, all'articolo 8 del decreto legislativo n. 4 del 2012, il comma 1-bis, il quale prevede una particolare ammenda quale sanzione per la cattura della Lithophaga litophaga (cosiddetto dattero di mare).
   L'articolo 21 reca la copertura finanziaria del provvedimento.
   L'articolo 22 reca infine la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del disegno di legge siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
   Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
S. 2243, approvato dalla Camera.
(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

Pag. 271

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile principalmente alla materia «agricoltura», di residuale competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  Ricorda che la Commissione si è già espressa sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta dell'11 maggio scorso. In quell'occasione la Commissione ha approvato un parere favorevole con una condizione e un'osservazione.
  La condizione era volta a richiedere l'inserimento all'articolo 4 della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a stabilire i principi generali per la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina.
  La condizione è stata recepita.
  L'osservazione era invece volta ad invitare la Commissione di merito a garantire un maggior coinvolgimento dei comuni nell'attuazione della legge, con particolare riferimento alla realizzazione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina, di cui all'articolo 8 (ora articolo 9).
  L'osservazione non è stata recepita con riferimento all'articolo 9 e propone pertanto di ribadirla nel nuovo parere della Commissione.
  Le rimanenti limitate modifiche introdotte al testo successivamente al precedente parere reso dalla Commissione non appaiono presentare profili problematici con riferimento alle competenze della Commissione.

  La senatrice Rosa Silvana ABATE (MISTO) rileva come il provvedimento si sovrapponga alla vigente disciplina dell'imprenditore agricolo e come anche le associazioni che sono state audite si siano dichiarate contrarie. Si tratta di un testo pasticciato che non si coordina con le norme vigenti, ed in particolare con la definizione di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, e del quale non si comprendono né la ratio né il fine. Giudica il provvedimento deleterio e prevede che la sua adozione porterà scompiglio e disordine specie per le piccole imprese agricole che, già a causa degli orientamenti della politica, anche a livello europeo, più favorevoli ai grandi gruppi imprenditoriali, stanno subendo forti pregiudizi. Dichiara pertanto il proprio voto contrario che non è un voto politico ma tecnico, da giurista.

  Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, nel concordare, in parte, con quanto dichiarato dalla collega Abate, ricorda, tuttavia, che presso la Commissione di merito sono stati apportati numerosi miglioramenti del testo specie per al fine di non far ricadere troppe spese sui comuni. Riconosce, al tempo stesso, che permangono criticità in particolare con riferimento all'aspetto fiscale. Sarebbe stato inoltre più opportuno un intervento organico che comprendesse anche gli altri provvedimenti in materia pendenti presso Camera e Senato.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) ricorda che il settore dell'agricoltura ha ottenuto un aumento di fondi europei e che tutti i comuni sono tenuti a spendere i fondi europei spettanti all'agricoltura. Rileva la necessità di favorire la gestione dei fondi da parte dei comuni e che, al contrario, attribuire queste competenze allo Stato impedisce alle piccole imprese di crescere. Ritiene necessario, pertanto, arricchire i comuni di competenze anche da un punto di vista amministrativo per essere in grado di utilizzare i fondi europei.

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  Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, nel concordare con la collega Emanuela Rossini ricorda però che la realtà dei fatti è spesso differente dalla teoria e che molto spesso i comuni hanno difficoltà oggettive a gestire i fondi per mancanza di tecnici e di risorse economiche.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) nel riconoscere l'oggettività di questi problemi propone di unificare gli uffici tecnici di più comuni al fine di ottenere un team che possa affrontare i problemi con le dovute competenze, i piccoli comuni oggi non riescono a gestire un bando. Rileva anche, a tale proposito, la necessità di assumere personale con formazione non strettamente giuridica.

  Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 6 ottobre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.50 alle 12.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 121/2021 Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
C. 3278 Governo.