CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 settembre 2021
661.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 8

GIUNTA PLENARIA

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Alfredo BAZOLI.

  La seduta comincia alle 14.05.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Macerata nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (procedimento n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 24).
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi) (doc. IV-ter, n. 25).
(Esame e rinvio).

  Alfredo BAZOLI, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame di due richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità, entrambe nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi. I documenti in titolo riguardano la medesima vicenda e perciò il loro esame sarà congiunto. Le richieste scaturiscono l'una da un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Macerata – Ufficio Gip, pervenuta il 17 maggio 2021 (procedimento n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 24), e l'altra da un procedimento civile pendente presso la Corte di appello di Ancona, pervenuta il 24 giugno 2021 (atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi) (Doc. IV-ter, n. 25). Per entrambe le richieste di deliberazione l'incarico di relatore è affidato al deputato Lino Pettazzi, che invita a illustrare alla Giunta la questione.

  Lino PETTAZZI (LEGA), relatore, rileva preliminarmente che sia il procedimento penale, pendente presso il Tribunale di Macerata, sia il procedimento civile, pendente presso la Corte di appello di Ancona, si riferiscono alle medesime dichiarazioni pubblicate, nel maggio 2019, dall'on. Sgarbi sulla propria pagina Facebook e successivamente riprese dalla stampa locale di Trento. Con le dichiarazioni contestate, l'on. Sgarbi ha inteso replicare a due consiglieri provinciali di Trento – una consigliera del Partito democratico e Alex Marini del MoVimento Pag. 9 5 Stelle – i quali avevano contestato la sua nomina a presidente del consiglio di amministrazione del Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (MART), giudicata inopportuna e motivata da ragioni politiche. Il consigliere Marini aveva in precedenza presentato un'interrogazione al Consiglio provinciale di Trento, nella quale criticava la predetta nomina, sia per alcune condanne penali riportate in passato dal deputato Sgarbi, sia ipotizzando l'incompatibilità tra la nomina stessa e il mandato parlamentare ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013. Su tale presunta incompatibilità il Marini aveva anche chiesto il parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che ha «deliberato l'insussistenza di ipotesi di violazione del decreto legislativo n. 39 del 2013, a condizione che non vengano attribuite al presidente del consiglio di amministrazione del MART specifiche deleghe gestionali». In seguito, il Marini, commentando favorevolmente un'analoga presa di posizione dell'altra consigliera provinciale con la quale avrebbe poi polemizzato l'on. Sgarbi, ha criticato la decisione con la quale la Giunta provinciale aveva modificato il regolamento di amministrazione del MART e tolto le deleghe gestionali al presidente del consiglio di amministrazione.
  A seguito di questi ultimi commenti negativi, il deputato Sgarbi ha quindi pubblicato sulla propria pagina Facebook la replica che ha provocato la querela sporta dal Marini nei suoi confronti. In tale replica, l'on. Sgarbi ha difeso la correttezza della nomina effettuata dalla Giunta provinciale, che non sarebbe stata di natura politica ma sarebbe invece stata motivata dalla sua chiara fama di studioso. A riprova della correttezza della sua designazione, l'on. Sgarbi ha anche citato il predetto parere dell'ANAC. Nello scritto dell'on. Sgarbi i due consiglieri provinciali sono inoltre apostrofati in modo provocatorio e offensivo. Il consigliere Marini ha quindi, in data 7 maggio 2019, sporto querela nei confronti del deputato Sgarbi, con riserva di costituzione di parte civile, per le dichiarazioni sopra richiamate, giudicate lesive della sua persona e dell'istituzione da lui rappresentata e non rientranti nella normale critica e dialettica politica. Successivamente, nell'ottobre del 2019, il Marini ha presentato una integrazione all'atto di esposto e querela, nella quale denuncia ulteriori affermazioni e gesti ingiuriosi, rivolti nei suoi confronti dal deputato Sgarbi e riportati da articoli di stampa.
  Nella sua memoria difensiva in sede penale, l'on. Sgarbi ha innanzitutto rappresentato che le sue affermazioni costituivano una «semplice replica alle critiche – infondate – della parte offesa che, dal febbraio 2019, ha iniziato nei miei confronti una campagna stampa – assurda ed illegittima, ai limiti dello stalking – che mi ha indotto a promuovere davanti al Tribunale di Macerata giudizio civile». Pertanto, dopo avere difeso la legittimità della propria «critica politica all'operato del dr. Alex Marini» e avere perciò chiesto l'archiviazione della denuncia, il deputato ha sollevato «in via meramente eventuale» l'eccezione di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione. Vista tale eccezione, il 23 marzo 2021 il GIP di Macerata, accogliendo la richiesta del pubblico ministero in tal senso, ha sospeso il procedimento e disposto la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati.
  Riferisce che, parallelamente al procedimento penale, è in corso un procedimento civile, promosso dall'on. Sgarbi nei confronti del Marini con atto di citazione del 16 giugno 2019, quindi in data successiva alla denuncia penale sporta dallo stesso Marini contro di lui. Nell'ambito del procedimento civile, il consigliere Marini ha proposto domanda riconvenzionale. Fa presente che, nonostante l'eccezione di applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione sollevata dalla difesa del deputato Sgarbi, in primo grado il giudice ha emesso sentenza, favorevole al Marini, senza inopinatamente trasmettere gli atti alla Camera dei deputati. Contro la predetta sentenza è stato proposto appello e anche in secondo grado l'on. Sgarbi ha eccepito l'insindacabilità delle opinioni espresse.
  Nell'atto di citazione dell'on. Sgarbi sono riportate diverse dichiarazioni rilasciate dal Marini agli organi di stampa locali e nazionali, Pag. 10 volte a rimarcare l'illegittimità della nomina a presidente del MART dell'on. Sgarbi, riconducibile a ragioni squisitamente politiche.
  Nell'atto di citazione si ribatte invece che la nomina è avvenuta esclusivamente per indiscutibili meriti scientifici e culturali.
  L'atto di citazione qualifica le predette affermazioni del Marini, e le numerose altre dichiarazioni ivi riportate, come ingiuriose e lesive dell'onore e della reputazione del prof. Sgarbi, contenenti «totale disattenzione per la verità dei fatti» e «fuorvianti per i lettori»; in conclusione si chiede la condanna del Marini al risarcimento del danno non patrimoniale – morale subito dall'attore.
  Rileva che, nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale presentata dal Marini, è respinta la fondatezza delle richieste risarcitorie e sono richiamate le medesime affermazioni pubblicate su Facebook dal deputato Sgarbi poste all'origine della querela in sede penale. Tali affermazioni, ritenute diffamatorie, ingiuriose e offensive, sono alla base della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale.
  Riferisce che, nell'atto con cui ha proposto appello, l'on. Sgarbi ha nuovamente riportato le dichiarazioni rese dal Marini alla stampa, e sviluppato una serie di argomentazioni per le quali le stesse sarebbero lesive della sua reputazione e giustificherebbero la sua richiesta di risarcimento. A fondamento dell'appello proposto, l'on. Sgarbi sostiene, contrariamente a quanto riportato nella sentenza di primo grado, l'inapplicabilità alle dichiarazioni del Marini dell'esimente del diritto di critica e/o di cronaca. Per quello che più interessa la Giunta, sottolinea che l'on. Sgarbi, nell'atto di appello, in ordine alla domanda riconvenzionale del Marini, contesta alla sentenza di primo grado la «violazione e omessa applicazione e/o mancato rispetto dell'art. 51 c.p., degli artt. 21 e 68 Cost, e della legge n. 140 del 2003, articolo 3». Secondo l'on. Sgarbi, le dichiarazioni per le quali è stata proposta la domanda riconvenzionale, che come detto sono le medesime per le quali è stata proposta la denuncia penale, risultano scriminate dalla esimente del diritto di critica politica. Inoltre, il Marini non sarebbe «destinatario diretto delle asserite offese» e le «legittime critiche politiche» di Sgarbi non sarebbero state personalmente indirizzate a lui. L'atto di appello continua argomentando che, ad ogni modo, le dichiarazioni dell'on. Sgarbi sarebbero state coperte dall'insindacabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione, ciò che avrebbe dovuto determinare il rigetto della domanda riconvenzionale o, in subordine, la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati. Nell'atto di proposizione di appello è anche citata la decisione del GIP di Macerata che, nell'ambito del procedimento penale «per gli stessi fatti e per le medesime dichiarazioni rilasciate da Sgarbi», ha trasmesso – su richiesta della difesa – copia degli atti alla Camera dei deputati. In conclusione, l'on. Sgarbi chiede l'annullamento e la riforma in toto della sentenza e il rigetto della riconvenzionale proposta in primo grado dall'appellato, «atteso che le dichiarazioni rilasciate dall'appellante risultano scriminate dall'esercizio del diritto di critica, anche politica, e/o di satira», nonché di essere dichiarato «non punibile ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost, considerata la sussistenza del nesso funzionale».
  Fa altresì presente che il Marini – il quale relativamente alle proprie dichiarazioni invoca l'applicabilità dell'insindacabilità prevista dall'art. 122 della Costituzione per i consiglieri regionali – sostiene che l'eccezione di applicabilità dell'art. 68 sarebbe stata sollevata tardivamente da parte dell'on. Sgarbi e, negando qualsiasi nesso funzionale tra le dichiarazioni contestate e la funzione di parlamentare, ritiene corretta la sentenza di primo grado. Sull'eventuale sospensione del procedimento e trasmissione degli atti alla Camera da parte della Corte di appello, il Marini si rimette alla Corte, «purché la sospensione sia contenuta nei termini temporali previsti dalla legge n. 140 del 2003».
  La Corte d'appello di Ancona ha quindi disposto, «vista l'eccezione di applicabilità Pag. 11dell'art. 68, primo comma, Cost. riproposta dall'appellante», la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati ai sensi della legge n. 140 del 2003.
  Osserva che, come già rilevato in altre occasioni dalla Giunta, sul punto della mancata trasmissione degli atti alla Camera da parte del giudice di primo grado le osservazioni dell'on. Sgarbi appaiono fondate. Rileva che l'esame congiunto delle due richieste in materia di insindacabilità, che la Giunta oggi avvia, consente dunque di rimediare a un errore e di garantire all'on. Sgarbi il rispetto del suo diritto a una pronuncia dell'organo costituzionalmente titolato a valutare se le dichiarazioni delle quali si duole il Marini, tanto in sede civile quanto penale, rappresentino o meno opinioni insindacabili espresse nell'esercizio delle funzioni di deputato. Rileva inoltre che all'esito del dibattito sarà da valutare anche se effettuare segnalazioni di tipo disciplinare per la grave omissione compiuta dal magistrato di primo grado che non ha trasmesso gli atti alla Camera. Rileva infine che non è stato possibile individuare atti presentati o interventi svolti in sedi parlamentari proprie dal deputato Sgarbi con riferimento specifico alla vicenda.
  Tanto premesso, si riserva di avanzare una proposta all'esito dell'audizione dell'interessato e del dibattito che ne seguirà.

  Alfredo BAZOLI, presidente, comunica che la Presidenza provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessato a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. La Presidenza si riserva pertanto di convocare la Giunta in una successiva seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta.

Comunicazioni del Presidente.

  Alfredo BAZOLI, presidente, con riferimento alla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti dell'on. Cosimo Maria Ferri (Doc. IV, n. 10), comunica che è pervenuta in data odierna risposta alla lettera di richiesta di chiarimenti, ai fini della determinazione dell'oggetto della domanda, inviata il 9 settembre scorso al Presidente del Collegio della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che si occupa del procedimento relativo all'on. Ferri. Con tale lettera, a firma del presidente del Collegio Filippo Donati, si trasmette l'elenco contenente «l'indicazione in dettaglio delle conversazioni oggetto dell'odierna procedura». Al riguardo osserva che – a una prima disamina, che richiederà adeguati approfondimenti – l'elenco allegato consta di 61 conversazioni, svolte tra il 3 marzo 2019 e il 29 maggio 2021. A tale proposito, ricorda che il termine per riferire all'Assemblea ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento scade il prossimo 1° ottobre 2021.
  Fa presente tuttavia, d'intesa con il Presidente Delmastro Delle Vedove e con il relatore Pittalis, che appare opportuno che la Giunta, visto anche il calendario dei lavori parlamentari, rappresenti al Presidente della Camera la necessità di un differimento del termine per riferire all'Assemblea. La mole della documentazione da esaminare si conferma infatti notevole, all'interno di una vicenda particolarmente complessa, che rappresenta tra l'altro il primo caso di applicazione della legge n. 140 del 2003 in un procedimento disciplinare nei confronti di un parlamentare magistrato. Ricorda inoltre che l'on. Ferri ha preannunciato l'intenzione di avvalersi della facoltà di fornire personalmente alla Giunta i chiarimenti ritenuti opportuni, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera.
  Per le ragioni sopra esposte, se non vi sono obiezioni, la Presidenza della Giunta si riserva pertanto di chiedere al Presidente della Camera la proroga di ulteriori trenta giorni del termine per riferire all'Assemblea, fino quindi al 31 ottobre 2021.

  La Giunta concorda.

  La seduta termina alle 14.20.