CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 settembre 2021
661.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 253

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 22 settembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.
C. 3269 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marialucia LOREFICE, presidente, dà la parola al relatore, deputato Federico, per lo svolgimento della relazione.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, recante «Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021», è composto da 7 articoli. L'articolo 1 prevede Pag. 254che, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore provveda a inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente, che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell'urna. La disposizione è giustificata dall'esigenza di evitare il contagio da COVID-19. Si ricorda che analoga disposizione era stata dettata dal decreto-legge n. 103 del 2020 limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, sempre in ragione della situazione epidemiologica.
  L'articolo 2 dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitino reparti COVID-19, ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera. In particolare, il comma 1 stabilisce, alla lettera a), che nelle strutture sanitarie con un numero di posti letto compresi tra 100 e 199 siano costituite le sezioni elettorali che in base alla normativa ordinaria sono previste per gli ospedali con un numero di posti-letto superiore a 200, in ragione di una sezione per ogni 500 letti o frazione di 500. La relazione tecnica al disegno di legge di conversione evidenzia come, in base alla rilevazione fornita dal Ministero della salute sul numero delle strutture ospedaliere che ospitano reparti COVID-19, nei comuni chiamati al voto nell'anno 2021 sono 51 le strutture tra i 100 e i 199 posti letto e 81 le strutture sopra i 200 posti letto. La lettera b) prevede che le sezioni elettorali istituite negli ospedali con reparti COVID-19 raccolgano anche i voti dei pazienti affetti da COVID-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto. Le sezioni raccolgono, poi, anche i voti effettuati presso il proprio domicilio ai sensi dell'articolo 3, mediante l'attivazione dei seggi speciali previsti dall'articolo 9, nono comma, della legge n. 136 del 1976.
  Il comma 2 prevede come comportarsi in caso di accertata impossibilità di costituire le sezioni elettorali ospedaliere o i seggi speciali. In tali evenienze il sindaco, solo previo consenso degli interessati, può nominare quali componenti delle sezioni e dei seggi speciali personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità.
  Il comma 3 prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale USCAR designato dalle ASL. Il personale è nominato con le medesime modalità del comma 2 (nomina del sindaco, previo consenso dell'interessato).
  I commi 4 e 5, innovando rispetto alle previsioni dettate per le consultazioni del 2020 con il decreto-legge n. 103, dettano alcune disposizioni finalizzate a garantire il voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19 nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19. In particolare, il comma 4 per il 2021 consente in tali comuni l'istituzione di seggi speciali presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento ordinari, diversi dalle sezioni ospedaliere. I seggi sono nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2 e provvedono alla raccolta del voto degli elettori e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Anche in tal caso, si prevede che le competenti autorità sanitarie impartiscano istruzioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitaria.
  Ai sensi del comma 5, nel caso sia accertata l'impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, si prevede la possibilità di costituire un solo seggio speciale per due o più comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati.
  Il comma 6 dispone che – limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021 – i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali di cui all'articolo devono essere muniti delle certificazioni verdi COVID-19 previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2021.
  Il comma 7 prevede il riconoscimento ai componenti dei seggi speciali e delle sezioni Pag. 255elettorali ospedaliere dell'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge n. 70 del 1980 aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di 749.069 euro per il 2021. Il comma 8 autorizza la spesa di 118.737 euro per il 2021 ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali istituite nelle strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto che ospitano reparti COVID-19.
  Fa presente che l'articolo 3 disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, analogamente a quanto già previsto per il 2020 dal decreto-legge n. 103 del 2020. Più nel dettaglio, il comma 1 precisa che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 saranno comunque ammessi al voto «presso il comune di residenza». A tal fine, in base al comma 2, gli elettori interessati devono far pervenire al comune di residenza tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione (ossia tra il 23 e il 28 settembre 2021, per il turno del 3-4 ottobre) la dichiarazione di voler effettuare il voto presso il proprio domicilio, indicandone l'indirizzo esatto e un certificato medico rilasciato dall'autorità medica designata dall'azienda sanitaria competente in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente le elezioni. In base al comma 4, il sindaco provvede al supporto tecnico necessario per la raccolta del voto domiciliare e comunica agli elettori che ne abbiano fatto richiesta, entro il giorno antecedente la data di votazione, la sezione elettorale ospedaliera assegnata ovvero il seggio speciale incaricati della raccolta del voto. In base al comma 5, il voto domiciliare è raccolto nelle ore della votazione e in modo da assicurare, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore. Il comma 6 dispone l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge anche alle elezioni regionali dell'anno 2021 per finalità relative al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale.
  L'articolo 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021.
  L'articolo 5 interviene sulla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (Comites), prevedendo l'applicazione, fino al 31 dicembre 2021, di specifiche previsioni sulle sottoscrizioni per la presentazione delle liste, le quali, tenendo conto delle misure già adottate con decreto-legge n. 25 del 2021 per le prossime elezioni amministrative, dispongono la riduzione al 50 per cento del numero minimo di firme richieste per la presentazione delle liste per i Comitati degli italiani all'estero.
  Fa presente, infine, che l'articolo 6 reca la copertura finanziaria, mentre l'articolo 7 concerne l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a illustrare la proposta di parere che ha predisposto.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore, illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo.
C. 3091, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marialucia LOREFICE, presidente, dà la parola alla relatrice, deputata Pini, per lo svolgimento della relazione.

Pag. 256

  Giuditta PINI (PD), relatrice, fa presente che il provvedimento all'esame, approvato il 29 aprile scorso dalla 7a Commissione del Senato in sede deliberante, si compone di 5 articoli.
  L'articolo 1 istituisce la Giornata nazionale dello spettacolo, da celebrarsi il 24 ottobre di ogni anno. La relazione illustrativa della proposta di legge al Senato fa presente che la data scelta è quella del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 che, nell'ambito delle misure di contenimento della pandemia, ha previsto la chiusura di cinema e teatri.
  Lo scopo dell'istituzione della Giornata è quello di celebrare lo spettacolo in tutte le sue forme, come pure gli artisti e i lavoratori del settore, nonché di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione dello spettacolo, riconoscendone il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana.
  È specificato che la Giornata nazionale dello spettacolo non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
  L'articolo 2 prevede che, in occasione della Giornata nazionale, siano promosse iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione dello spettacolo in tutte le sue forme. In base al comma 2, le attività celebrative possono essere promosse, in particolare, nelle strutture sanitarie e nelle case di cura, all'interno di istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in attuazione dei princìpi di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.
  L'articolo 3 istituisce, a decorrere dall'anno 2021, il Premio nazionale per lo spettacolo, consistente in un attestato da conferire annualmente in occasione della Giornata nazionale. I requisiti per concorrervi e le modalità per la sua attribuzione dovranno essere individuati con decreto del Ministro della cultura, previo parere della Conferenza unificata.
  Gli articoli 4 e 5 dispongono, rispettivamente, in merito all'invarianza finanziaria e all'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  In ragione delle limitate competenze della XII Commissione, che riguardano esclusivamente quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2, e condivise le finalità del provvedimento, propone di esprimere un parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020.
Doc. LXXXVII, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2021 (C. 3208 Governo) e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4), il cui esame preliminare avverrà congiuntamente. Successivamente, l'esame dei due provvedimenti all'ordine del giorno proseguirà in forma disgiunta.
  Ricorda, inoltre, che le Commissioni, in sede consultiva, esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno Pag. 257 di legge di delegazione europea 2021, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. La relazione potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati. Precisa che sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le Commissioni dovranno, invece, esprimere un parere. La relazione e il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione.
  Ricorda, altresì, che, in ogni caso, i deputati hanno la facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini che saranno dalla stessa stabiliti. Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere.
  Inoltre, sulla base di quanto si è convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti presso la XII Commissione alle ore 16 di domani, giovedì 23 settembre 2021.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Ianaro, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, ricorda preliminarmente che il disegno di legge di delegazione europea rappresenta, insieme al disegno di legge europea, uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, in base alle disposizioni di cui alla legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
  Fa, quindi, presente che il disegno di legge di delegazione europea 2021 consta di 13 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 9 direttive europee, inserite nell'allegato A.
  L'articolato contiene inoltre princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a tre direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a dodici regolamenti europei.
  Le disposizioni che rientrano nella competenza della Commissione Affari sociali sono contenute negli articoli 10 e 11. L'articolo 10 reca una disciplina di delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati. Ai sensi del comma 1, la delega deve essere esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le altre disposizioni sulla procedura di esercizio della delega sono stabilite dall'articolo 1 del disegno di legge nonché, in base al richiamo ivi contenuto, dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, concernente le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con le leggi di delegazione europea.
  Per l'esercizio della delega, il comma 2 reca come princìpi e criteri direttivi specifici: l'individuazione del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal citato Regolamento (UE) 2019/4 e la definizione delle rispettive competenze (lettera a)); la revisione delle norme sanzionatorie, con riferimento alla violazione delle disposizioni del medesimo Regolamento (UE) 2019/4, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni (lettera b)).
  La relazione illustrativa del disegno di legge osserva che la predetta delega è volta anche a consentire il trasferimento alle regioni o alle province autonome delle competenze autorizzative, in materia di mangimi medicati, attribuite alle autorità nazionali (Ministero della salute, in alcuni casi di concerto con il Ministero dello sviluppo economico) nella disciplina vigente (di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90). Tale trasferimento di competenze – secondo la medesima relazione illustrativa – costituisce una ridefinizione razionale del sistema delle autorizzazioni, considerato che le regioni e le province autonome Pag. 258già partecipano a tali procedure, effettuando i sopralluoghi preventivi presso le imprese richiedenti l'autorizzazione e rilasciando un parere al Ministero della salute, e che le funzioni relative ai successivi controlli ufficiali competono già ai suddetti enti territoriali.
  L'articolo 11 dispone circa i criteri e i princìpi di delega per l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei decreti di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/6 in materia di medicinali veterinari. Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/6 dell'11 dicembre 2018 in materia di immissione sul mercato, fabbricazione, importazione, esportazione, fornitura, distribuzione, farmacovigilanza, controllo e impiego di medicinali veterinari. Il citato Regolamento dispone l'abrogazione della direttiva 2001/82/CE.
  Il Regolamento (UE) 2019/6 è intervenuto nel contesto dell'attuale funzionamento del mercato interno dei medicinali veterinari e delle correnti condizioni di tale mercato, promuovendo i seguenti principi: a) un uso più consapevole dei medicinali veterinari; b) la semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi; c) il rafforzamento del mercato interno; d) una maggiore disponibilità di medicinali veterinari al fine di continuare ad assicurare un elevato livello di protezione della sanità e benessere animale, dell'ambiente e a salvaguardia della salute pubblica.
  Fa presente che il comma 2 detta i seguenti criteri di delega specifici, oltre a richiamare quelli generali per l'attuazione del diritto dell'Unione europea: a) individuare, ai sensi dell'articolo 137 del Regolamento (UE) 2019/6, che definisce le autorità competenti per i compiti previsti dal medesimo Regolamento, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti secondo le rispettive competenze e prevedere, tra le medesime autorità, forme di coordinamento; b) stabilire i contenuti, le tempistiche e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori all'ingrosso, nonché le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome; c) rimodulare il sistema delle tariffe, sulla base dei compiti effettivi previsti dal Regolamento da recepire; d) adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti con il Regolamento e gestiti dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA); e) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/6 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.
  Per quanto riguarda la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020, osserva che essa è stata trasmessa al Parlamento il 24 giugno 2021, quindi con un ritardo di quasi quattro mesi rispetto al termine di presentazione previsto dalla normativa vigente.
  La relazione consuntiva per il 2020, analogamente alle precedenti, è suddivisa in cinque parti e in cinque appendici. A differenza delle precedenti relazioni, l'articolazione del contenuto segue un'impostazione per schede come quella della relazione programmatica per il 2021, trasmessa alle Camere il 24 giugno 2021 e attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti.
  Per ciascuna scheda sono riportati, da una parte, i risultati conseguiti e, dall'altra, i nuovi obiettivi ovvero gli scostamenti rispetto agli obiettivi originari in conseguenza della ridefinizione ovvero dell'adattamento di alcune politiche determinati dalla pandemia.
  In materia di politiche occupazionali e sociali, la relazione dà conto delle azioni intraprese, in special modo a livello nazionale, dal Governo e finalizzate in particolare a: promuovere percorsi di istruzione e formazione professionale; migliorare l'accesso all'occupazione delle persone in cerca di lavoro; contrastare il fenomeno della Pag. 259disoccupazione; favorire la conciliazione vita-lavoro; migliorare le condizioni di lavoro; favorire le politiche di inclusione sociale; potenziare l'azione di promozione delle politiche per la parità di genere; favorire l'integrazione socio-lavorativa, di breve e di lungo periodo, dei cittadini migranti, con particolare attenzione alle fasce vulnerabili. Dalla relazione si evince come le suddette azioni siano state particolarmente importanti e urgenti a causa dello scoppio della crisi pandemica che ha acuito le problematiche sociali e del mondo del lavoro.
  Fa presente che in materia di salute il documento ricorda la partecipazione del Governo italiano alle attività a livello dell'Unione, quali le riunioni dell'Health Security Committee, la condivisione delle informazioni epidemiologiche, la governance del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), la partecipazione all'attività di elaborazione legislativa europea per la preparazione, la sorveglianza e la risposta alle emergenze sanitarie transfrontaliere.
  Ricorda che la Commissione europea ha presentato nel novembre 2020 un pacchetto di proposte per la cosiddetta Unione europea della salute. Si tratta di tre proposte legislative accompagnate dalla comunicazione «Costruire un'Unione europea della salute: rafforzare la resilienza dell'UE alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero» COM(2020)724.
  La prima proposta di regolamento – COM(2020)725 – mira ad ampliare il ruolo dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA), mentre le restanti proposte sono volte ad estendere le competenze del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (COM(2020)726) e ad aggiornare il quadro normativo esistente, in materia di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.
  In particolare, il Governo riferisce di aver preso parte, tramite l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), ai diversi gruppi europei e internazionali in seno all'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e alla rete delle agenzie per i farmaci (Heads of Medicines Agencies – HMA), per l'individuazione e la soluzione delle carenze di medicinali, e di farmaci critici, quali quelli utilizzati nei reparti di rianimazione e l'ossigeno medicinale.
  Nella relazione si dà, infine, conto del lavoro sulla discussione della proposta di regolamento in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment – HTA), che la Commissione europea ha presentato il 31 gennaio 2018. La proposta si prefigge di sviluppare la cooperazione degli Stati membri nel campo della valutazione delle tecnologie sanitarie, al fine di garantire un migliore funzionamento del mercato interno e contribuire a un elevato livello di protezione della salute umana, migliorando la qualità di farmaci, dispositivi sanitari, apparecchiature mediche, tecnologie e procedure, e la loro accessibilità per i pazienti.

  Doriana SARLI (MISTO), precisando di intervenire sulle disposizioni recate dall'articolo 11 del disegno di legge di delegazione europea, anche sulla base della propria esperienza professionale, ricorda che in Italia, a suo avviso correttamente, la vendita dei farmaci veterinari può essere effettuata solo nelle farmacie e nelle parafarmacie. Segnala che la normativa vigente consente anche la cessione da parte dei veterinari nella fase iniziale di una terapia. Tale deroga è motivata dal fatto che in tal modo si assicura una disponibilità immediata del farmaco, con conseguente giovamento per il benessere animale.
  Ricorda che attraverso questa modalità si promuove anche un uso responsabile dei farmaci in quanto i veterinari con la cessione, regolarmente fatturata, possono mettere a disposizione dei proprietari degli animali la dose strettamente necessaria alla cura, evitando l'acquisto di confezioni utilizzate solo in maniera parziale e che restano pertanto nella disponibilità di tali proprietari.
  Nell'evidenziare l'opportunità di evitare che in sede di attuazione della nuova normativa europea venga meno la possibilità di effettuare la richiamata cessione a inizio terapia, segnala che tale tema è stato sollevato dalla Federazione degli Ordini dei veterinari e che sarebbe, pertanto, opportuno Pag. 260 prevederne un'audizione presso la XII Commissione.

  Elena CARNEVALI (PD), precisando di intervenire sulla Relazione consultiva, segnala che la scheda numero 13.7 riporta i risultati conseguiti in materia di approvvigionamento di farmaci indispensabili, richiamando in particolare quelli utilizzati nei reparti di rianimazione e l'ossigeno medicinale, strumenti indispensabili per la cura del COVID-19. Ritiene opportuno effettuare un approfondimento, anche in relazione a farmaci essenziali per altre categorie di pazienti rispetto ai quali si è verificata una difficoltà nel loro reperimento, al fine di conoscere gli esiti delle segnalazioni giunte all'AIFA ed eventualmente individuare strategie per contrastare tale fenomeno.

  Roberto BAGNASCO (FI), in relazione al tema sollevato dalla collega Sarli, segnala la necessità di svolgere un approfondimento sul tema della vendita dei farmaci veterinari, rilevando che è in atto una tendenza verso la sua effettuazione al di fuori del canale delle farmacie, con una conseguente perdita di controllo sull'uso improprio di tali medicinali. Propone, pertanto, di svolgere anche un'audizione della Federazione degli Ordini dei farmacisti.

  Doriana SARLI (MISTO) osserva che il tema sollevato dal collega Bagnasco è rappresentato dal cosiddetto «mercato parallelo», che non ha nulla a che fare con la cessione ad inizio terapia oggetto del suo intervento, ricordando come tale cessione sia completamente tracciata.

  Marialucia LOREFICE, presidente, rileva che le audizioni proposte dai deputati Sarli e Bagnasco potrebbero svolgersi nella giornata di martedì 5 ottobre, dovendo la Commissione esprimere il proprio parere di competenza entro la prima settimana di ottobre. Ritiene che possa essere comunque mantenuta la scadenza per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di delegazione europea per il 23 settembre, ricordando come vi sia sempre la possibilità di presentare, con una diversa scadenza, gli emendamenti direttamente presso la XIV Commissione.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 658 del 16 settembre 2021:

   a pagina 52, prima colonna, venticinquesima riga, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma 6» e all'ultima riga, dopo la parola: «Bagnasco,», aggiungere le seguenti: «Aprea, Casciello, Palmieri, Versace.»;

   a pagina 53, seconda colonna, settima riga, le parole: «della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111»;

   a pagina 57, seconda colonna, settima riga, sopprimere la parola: «Ianaro»;

   a pagina 58, prima colonna, quarantunesima riga, dopo la parola: «D'Arrando,», aggiungere le seguenti: «Federico, Ianaro, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.»;

   a pagina 59, seconda colonna, terza riga, le parole: «l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni» e alla quinta riga, la parola: «2021» è soppressa.