CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 settembre 2021
657.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 261

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Davide GARIGLIO.

  La seduta comincia alle 8.30.

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.
C. 3269 Governo.
(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az), relatrice, ricorda preliminarmente che il provvedimento appare riconducibile alla materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane» ricadente nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione. Assume altresì rilievo la materia, anch'essa di esclusiva competenza statale, «profilassi internazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera q). Pag. 262
  Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, che si compone di 7 articoli, l'articolo 1, prevede che, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore provveda ad inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente, che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell'urna.
  La disposizione è giustificata, nel testo, dall'esigenza di evitare il contagio da COVID-19.
  Ricorda che analoga disposizione era stata dettata dal decreto-legge n. 103 del 2020 (all'articolo 1) limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, sempre in ragione della situazione epidemiologica.
  La disposizione mantiene però ferme «per le elezioni suppletive di Camera e Senato» (allo stato sono previste elezioni suppletive per collegi uninominali per la Camera, nei collegi 12 Toscana e 1-11 Lazio):

   le previsioni che richiedono che ogni scheda sia dotata di un apposito «tagliando antifrode» (ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del testo unico delle leggi elettorali della Camera di cui al DPR n. 361 del 1957;

   le previsioni che dispongono la consegna della matita al presidente di seggio; la constatazione da parte del presidente della chiusura della scheda, la verifica dell'identità dell'elettore, il distacco da parte del presidente del tagliando antifrode [e dell'appendice della scheda seguendo la linea tratteggiata] (ai sensi dell'articolo 58, quarto comma, del medesimo testo unico, per la parte non incompatibile con la disposizione in esame, relativa alle sole consultazioni dell'anno 2021);
   Restano altresì ferme:

    le ulteriori disposizioni della disciplina elettorale per le elezioni comunali che, oltre a prevedere la consegna della scheda al presidente di seggio, dispongono che quest'ultimo ne verifichi l'autenticità (articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al DPR n. 570 del 1960).

  In merito alle modalità applicative della disposizione – e del decreto-legge nel suo complesso – è intervenuta la circolare n. 50 del 2021 del Ministero dell'interno (Direzione centrale dei servizi elettorali), la quale precisa che «nelle elezioni suppletive della Camera dei deputati che si svolgeranno nei due collegi uninominali interessati rimane fermo l'obbligo dell'elettore di consegnare la scheda votata per tale consultazione, opportunamente piegata, al presidente di seggio (o chi ne fa le veci), il quale è tenuto a staccare il tagliando antifrode dalla scheda medesima e a collocarla, quindi, nell'urna. In quest'ultima circostanza il presidente (o chi ne fa le veci) indosserà i guanti per ricevere la scheda votata». Nei medesimi termini si esprime anche l'analisi di impatto della regolamentazione.
  Com'è noto, nelle giornate di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 (ai sensi del decreto Ministro interno del 3 agosto 2021) si svolgeranno:

   le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana e 11-Roma-Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1;

   le elezioni regionali nella regione Calabria;

   le elezioni amministrative in 1.160 comuni delle regioni a statuto ordinario e in alcuni comuni nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.

  Il turno di elezioni amministrative nella Regione Siciliana e nella Regione Sardegna si svolgerà nei giorni del 10 e 11 ottobre 2021 con eventuale turno di ballottaggio nei giorni del 24 e 25 ottobre 2021.
  Il turno di elezioni amministrative nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol si svolgerà il 10 ottobre 2021 con Pag. 263eventuale turno di ballottaggio il 24 ottobre 2021.
  Il turno di elezioni amministrative nella Regione Autonoma Valle d'Aosta si svolgerà nei giorni del 19 e 20 settembre 2021.
  Complessivamente, come sottolineato nella relazione tecnica al provvedimento, le consultazioni amministrative coinvolgono 1.363 comuni di regioni a statuto ordinario e di regioni a statuto speciale.
  Il totale complessivo degli elettori chiamati alle votazioni è pari ad oltre 15 milioni di elettori.
  L'articolo 2 dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitino reparti COVID-19, ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera.
  In particolare, come per le elezioni dell'anno 2020 (secondo quanto allora previsto dall'articolo 2, decreto-legge n. 103 del 2020), il comma 1 stabilisce, alla lettera a), che nelle strutture sanitarie con un numero di posti letto compresi tra 100 e 199 siano costituite le sezioni elettorali che in base alla normativa ordinaria sono previste per gli ospedali con un numero di posti-letto superiore a 200, in ragione di una sezione per ogni 500 letti o frazione di 500.
  La relazione tecnica al disegno di legge di conversione evidenzia come, in base alla rilevazione fornita dal Ministero della salute sul numero delle strutture ospedaliere che ospitano reparti Covid-19, nei comuni chiamati al voto nell'anno 2021 sono 51 le strutture tra i 100 e i 199 posti letto e 81 le strutture sopra i 200 posti letto.
  La lettera b) prevede che le sezioni elettorali istituite negli ospedali con reparti Covid-19 raccolgano anche i voti dei pazienti affetti da Covid-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto. Come evidenziato infatti nella citata circolare del Ministero dell'interno, per i ricoverati presso reparti Covid-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto, si provvede alla raccolta del voto tramite i seggi speciali istituiti presso le strutture ospedaliere con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19, più prossime territorialmente.
  Le sezioni raccolgono poi anche i voti effettuati presso il proprio domicilio ai sensi dell'articolo 3, mediante l'attivazione dei seggi speciali previsti dall'articolo 9, nono comma, della legge n. 136 del 1976.
  Il comma 2 prevede come comportarsi in caso di accertata impossibilità di costituire le sezioni elettorali ospedaliere e/o i seggi speciali (sembra farsi riferimento all'eventualità di rinuncia degli scrutatori e del presidente di seggio individuati con le modalità ordinarie, vale a dire attingendo alle liste predisposte da ciascun comune). In tali evenienze il sindaco, solo previo consenso degli interessati, può nominare quali componenti delle sezioni e/o dei seggi speciali:

   personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine;

   soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità: a tal fine, il decreto prevede che le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedano ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali.

  Rispetto a quanto previsto per le consultazioni elettorali del 2020, la disposizione prevede in via residuale che, ove ulteriormente necessario, il sindaco possa provvedere alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.
  Il comma 3 prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera possono essere istituiti «ulteriori» seggi composti anch'essi da personale USCAR designato dalle ASL. Ad attivare questi ulteriori seggi deve essere il comune, se necessario. Il personale è nominato con le medesime modalità del comma 2 (nomina del sindaco, previo consenso dell'interessato).
  I commi 4 e 5, innovando rispetto alle previsioni dettate per le consultazioni del 2020 con il decreto-legge n. 103, dettano alcune disposizioni finalizzate a garantire Pag. 264il voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 (di cui all'articolo 3) nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19.
  In particolare, il comma 4 per il 2021 consente in tali comuni l'istituzione di seggi speciali di cui al più volte citato articolo 9 della legge n. 136 del 176, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento ordinari, diversi dalle sezioni ospedaliere. I seggi sono nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2 e provvedono alla raccolta del voto degli elettori e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Anche in tal caso, si prevede che le competenti autorità sanitarie impartiscano istruzioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitaria.
  Ai sensi del comma 5, nel caso sia accertata l'impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, si prevede la possibilità di costituire un solo seggio speciale per due o più comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati.
  Il comma 6 dispone che – limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021 – i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali di cui all'articolo devono essere muniti delle «certificazioni verdi COVID-19» previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2021 (c.d. green pass).
  Il comma 7 prevede il riconoscimento ai componenti dei seggi speciali e delle sezioni elettorali ospedaliere costituite ai sensi dell'articolo dell'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge n. 70 del 1980 aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di 749.069 euro per il 2021.
  Il comma 8 autorizza la spesa di 118.737 euro per il 2021 ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali istituite nelle strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto che ospitano reparti Covid-19.
  L'articolo 3 disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, analogamente a quanto già previsto per il 2020 dal decreto-legge n. 103 del 2020 (dall'articolo 3).
  Più nel dettaglio, il comma 1 precisa che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 saranno comunque ammessi al voto «presso il comune di residenza».
  A tale fine, in base al comma 2, gli elettori interessati devono far pervenire al comune di residenza, con modalità individuate dal medesimo comune, tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione (ossia tra il 23 e il 28 settembre 2021, per il turno del 3-4 ottobre) la dichiarazione di voler effettuare il voto presso il proprio domicilio, indicandone l'indirizzo esatto e un certificato medico rilasciato dall'autorità medica designata dall'azienda sanitaria competente in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente le elezioni.
  In base al comma 4, il sindaco provvede al supporto tecnico necessario per la raccolta del voto domiciliare e comunica agli elettori che ne abbiano fatto richiesta, entro il giorno antecedente la data di votazione, la sezione elettorale ospedaliera assegnata ovvero il seggio speciale incaricati della raccolta del voto.
  In base al comma 5, il voto domiciliare è raccolto nelle ore della votazione e in modo da assicurare, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.
  Il comma 6 dispone l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge anche alle elezioni regionali dell'anno 2021 per finalità relative al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale.
  L'articolo 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione Pag. 265 dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021.
  L'articolo 5 interviene sulla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (Comites), prevedendo l'applicazione, fino al 31 dicembre 2021, di specifiche previsioni sulle sottoscrizioni per la presentazione delle liste, le quali, tenendo conto delle misure già adottate con decreto-legge n. 25 del 2021 (all'articolo 2) per le prossime elezioni amministrative, dispongono la riduzione al 50 per cento del numero minimo di firme richieste per la presentazione delle liste per i Comitati degli italiani all'estero.
  L'articolo 6 reca la copertura finanziaria.
  L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.
C. 3258 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.
C. 3259 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione della Camera).
(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda che i due provvedimenti sono già stati esaminati dalla Commissione nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 28 luglio scorso; in quell'occasione la Commissione ha espresso un parere di nulla osta sul disegno di legge di rendiconto e un parere favorevole sul disegno di legge di assestamento.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge C. 3258, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, tale provvedimento, la cui iniziativa è riservata al Governo ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, espone le risultanze contabili della gestione amministrativa delle risorse di pertinenza statale. Sul citato disegno di legge le Camere sono pertanto chiamate a esprimere una valutazione complessiva, positiva o negativa, senza poter modificare il contenuto dell'atto. In proposito rinvia quindi a quanto già esposto in occasione dell'esame al Senato.
  Per quanto concerne il disegno di legge di assestamento, esso è volto a correggere, a metà esercizio, le previsioni già contenute nella legge di bilancio.
  Le variazioni proposte alle previsioni di competenza sono correlate alle effettive esigenze di gestione e tengono conto della situazione della finanza pubblica; l'adeguamento delle autorizzazioni di cassa consegue invece all'accertata effettiva consistenza dei residui nonché alla valutazione delle concrete capacità operative dell'Amministrazione. Per quanto riguarda i residui, le modifiche introdotte trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti alla data del 1° gennaio 2021 con quelli effettivamente risultanti dal rendiconto del 2020.
  Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione segnala, come già fatto nel precedente esame del provvedimento, l'aumento di 139 milioni di euro degli stanziamenti della missione «relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» determinato dal riconoscimento delle somme occorrenti per la regolazione delle entrate erariali attribuite alle regioni a statuto speciale e dall'incremento dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo relativo al minore gettito IRAP; da tali incrementi occorre però sottrarre la riduzione delle somme per la devoluzione delle entrate erariali alle regioni a statuto speciale.
  Segnala, infine, che nel corso dell'esame al Senato è stato approvato un emendamento al disegno di legge di assestamento che ha riguardato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno (emendamento 1.Tab.2.1 del Relatore), che ha Pag. 266destinato 744.000 euro al programma 10 della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» relativo all'elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali.
  Formula quindi una proposta di nulla osta sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (C. 3258).

  La Commissione approva la proposta del relatore (vedi allegato 2).

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (C. 3259).

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 3).

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
C. 3264 Governo.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2021.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, con riferimento ai profili problematici rilevati nella precedente seduta, segnala che alcuni di questi sono stati chiariti dal decreto-legge n. 122, emanato dal Governo la scorsa settimana e che confluirà nel provvedimento in esame.
  In particolare, il decreto-legge n. 122, all'articolo 1, ha chiarito che le disposizioni in materia di utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 nelle scuole saranno applicate anche negli Istituti tecnici superiori (ITS) nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) e nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Ricorda che aveva già segnalato questo aspetto come meritevole di approfondimento nella relazione svolta la settimana scorsa.
  Rileva come resti invece da approfondire la questione dell'applicazione della misura anche nelle scuole non paritarie, applicazione prevista dalla nota attuativa della disposizione ma non esplicitamente dalla norma che richiama il sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 56 del 2000, il quale non comprende le scuole non paritarie.
  Rileva come nella bozza di parere da lui predisposta abbia dunque tenuto conto di questo aspetto cercando di recepire i rilievi avanzati dai colleghi Drago e Pella nella precedente seduta.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) chiede le ragioni dell'integrazione della relazione posto che nella precedente seduta la relazione era già stata discussa ed era stata oggetto di rilievi da parte di alcuni componenti la Commissione.

  Davide GARIGLIO, presidente chiarisce che il relatore si è limitato a dare conto delle novità legislative intervenute con l'adozione del decreto-legge n. 122 al fine di meglio illustrare le istanze contenute nel parere.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4).

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) nel ribadire come a suo avviso non sia corretto integrare una relazione già svolta la scorsa settimana e che risulta anche dagli atti pubblicati, rileva come alcuni temi sollevati in quella sede come, ad esempio, il problema della mancata imposizione dell'uso delle certificazioni verdi COVID-19 nelle navi che operano nello stretto di Messina non sono stati presi in considerazione. Si tratta, a suo avviso, dell'ennesima prova di una conduzione che non va assolutamente a vantaggio del meridione. Richiama peraltro il dibattito in corso sulla realizzazione di un collegamento Pag. 267 stabile tra Sicilia e Calabria. Ribadisce, infine, la richiesta che nel parere vengano inserite tutte le istanze sollevate nella seduta della scorsa settimana.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) relatore ricorda che la Commissione di merito è chiamata, proprio in queste ore, a esprimersi sul mancato inserimento dell'obbligo di utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 per le navi che operano nello stretto di Messina e ricorda come si tratti di una questione di merito che non rientra nelle competenze della Commissione per le questioni regionali.

  Davide GARIGLIO, presidente, rileva come il mancato inserimento dell'uso del green pass per il passaggio dello stretto di Messina derivi dal fatto che questo passaggio sia stato considerato un servizio di trasporto pubblico locale per il quale, appunto, non è previsto tale obbligo. Analogamente a quanto dovrebbe accadere per il collegamento con le isole Tremiti, per cui è invece previsto l'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19, rilevando come, in questo caso vi sia effettivamente una discrasia che probabilmente sarà sanata dalla Commissione di merito. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 118/2021: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.
S. 2371 Governo.
(Parere alle Commissioni 2a e 10a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Davide GARIGLIO presidente, in sostituzione del relatore, nell'illustrare brevemente il contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1 del provvedimento differisca al 16 maggio 2022 l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019) ad eccezione del Titolo II, concernente le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, per il quale l'entrata in vigore è posticipata al 31 dicembre 2023.
  L'articolo 2 introduce un nuovo istituto, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è di superare la situazione di squilibrio prima che si arrivi all'insolvenza.
  L'articolo 3 prevede l'istituzione di una piattaforma telematica nazionale ai fini dell'accesso alla composizione negoziata e detta le norme volte all'individuazione dell'esperto che viene incaricato di trovare uno sbocco alla situazione di squilibrio.
  Per la disciplina attuativa è previsto un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
  L'elenco ha dimensione regionale ed è tenuto presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 4 disciplina i requisiti di indipendenza e terzietà dell'esperto e ne delimita i compiti: l'esperto ha la facoltà di chiedere a imprenditore e creditori tutte le informazioni utili o necessarie nonché di avvalersi di soggetti dotati di competenze specifiche, anche nel settore in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale.
  L'articolo 5 disciplina la procedura di accesso allo strumento della procedura negoziata della situazione di crisi.
  L'articolo 6 indica le misure protettive che possono conseguire all'accesso dell'imprenditore alla procedura di composizione negoziata. Tali misure limitano le possibilità di azione nei confronti dell'imprenditore da parte dei creditori e precludono il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.
  L'articolo 7 disciplina il procedimento di carattere giudiziale, con riferimento alle misure protettive e cautelari.
  L'articolo 8 prevede la sospensione dell'applicazione di una serie di obblighi che gravano in capo all'imprenditore nel caso Pag. 268di presentazione dell'istanza di misure protettive.
  L'articolo 9 disciplina la gestione dell'impresa in crisi in pendenza di trattative, con particolare riferimento ai rapporti tra l'imprenditore e l'esperto.
  L'articolo 10 prevede una serie di autorizzazioni speciali che il tribunale può concedere all'imprenditore nel corso della procedura nonché la possibilità di rinegoziazione dei contratti.
  L'articolo 11 indica le diverse possibilità di definizione della procedura.
  L'articolo 12 disciplina i casi in cui gli atti compiuti dall'imprenditore in situazione di crisi conservano i loro effetti a conclusione delle trattative.
  L'articolo 13 reca una specifica disciplina per la conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese al fine di prevedere la possibilità che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria.
  L'articolo 14 introduce alcune misure e agevolazioni fiscali derivanti dal ricorso alla composizione negoziata da parte dell'imprenditore in crisi.
  L'articolo 15 reca norme procedurali per la presentazione dell'istanza di composizione negoziata.
  L'articolo 16 disciplina dettagliatamente il compenso dell'esperto. Tale compenso, che può variare da un minimo di 4000 euro a un massimo di 400.000 euro, è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attività dell'impresa debitrice secondo scaglioni determinati.
  L'articolo 17 disciplina la procedura di composizione negoziata da parte delle imprese di minori dimensioni.
  L'articolo 18 introduce e disciplina il concordato liquidatorio semplificato, uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, cui l'imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell'azienda.
  L'articolo 19 indica le modalità di liquidazione del patrimonio, conseguente alla presentazione della proposta di concordato semplificato per cessione dei beni.
  L'articolo 20 interviene sull'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, nonché sulla disciplina inerente ai casi di modifiche sostanziali ai piani di ristrutturazione dei debiti che si rendano necessari ai fini dell'omologazione dell'accordo.
  L'articolo 21 consente all'imprenditore che abbia ottenuto accesso al concordato con riserva o all'accordo di ristrutturazione dei debiti di depositare, nei termini già fissati dal giudice, un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano attestato di risanamento. Ricorda che il concordato con riserva consente all'imprenditore di godere immediatamente degli effetti derivanti dall'apertura della procedura concordataria sulla base di una domanda incompleta posticipando a una fase ulteriore, i cui termini sono dettati dal giudice, la presentazione sia del piano che della proposta di concordato.
  L'articolo 22 dispone che il termine temporale per la presentazione, successiva al deposito del ricorso, dei documenti richiesti per la domanda di concordato, sia applicabile anche quando sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento. Questo termine si applica limitatamente alla durata dello stato d'emergenza determinato dalla pandemia da COVID-19.
  L'articolo 23 prevede, fino al 31 dicembre 2021, l'improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento relativi ai concordati preventivi con continuità aziendale omologati in data successiva al 1° gennaio 2019. L'articolo stabilisce anche che l'istanza di nomina dell'esperto indipendente non possa essere presentata in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o ricorso per l'ammissione al concordato preventivo.
  L'articolo 24 prevede un aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria.
  L'articolo 25 reca misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo.
  L'articolo 26 introduce una disciplina derogatoria, valida per l'anno 2021, in materia Pag. 269 di assegnazione delle risorse del fondo unico giustizia, prevedendo la riassegnazione immediata delle quote versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2020 negli stati di previsione del Ministero della giustizia e dell'interno.
  L'articolo 27 prevede che gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9 e gli articoli da 4 a 19 si applichino a decorrere dal 15 novembre 2021.
  L'articolo 28 reca le disposizioni finanziarie e l'articolo 29 dispone l'entrata in vigore.
  Rileva che, come segnalato anche dall'analisi tecnico-normativa, il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale» (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione). Assume inoltre rilievo la materia «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione) in quanto la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 14 del 2004) ha individuato come sotteso a tale competenza «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese».
  Osserva quindi che il principale riferimento alla dimensione territoriale consiste, all'articolo 3, nella previsione che gli elenchi degli esperti chiamati ad assistere l'impresa nella nuova procedura di composizione negoziata della crisi abbiano dimensione regionale e siano tenuti presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Dopo aver constatato che il provvedimento non appare presentare profili problematici per ciò che attiene all'ambito di competenza della Commissione, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.15.