CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 settembre 2021
657.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e X)
COMUNICATO
Pag. 10

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza della presidente della X Commissione, Martina NARDI. – Intervengono il viceministro dello sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin, e, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno.
Atto n. 277.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni riunite II e X iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Martina NARDI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni è scaduto nella giornata di ieri, 14 settembre.
  Avverte, peraltro, che nella seduta dell'8 settembre scorso, la Commissione Giustizia ha già acquisito l'assenso del Governo affinché le Commissioni riunite possano esprimere il predetto parere entro il prossimo 30 settembre.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), relatore per la II Commissione, rammenta che le Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive avviano oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (atto n. 277). Fa presente che, in qualità di relatore per la II Commissione, si concentrerà sui presupposti normativi del provvedimento in esame, i cui contenuti specifici saranno illustrati dall'onorevole Bonomo, Pag. 11 relatore per la X Commissione. Rileva preliminarmente che lo schema in esame, trasmesso dal Governo il 3 agosto scorso, è adottato ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53). Per quanto riguarda i termini, le procedure, nonché i princìpi e i criteri direttivi generali della delega, l'articolo 1 della legge di delegazione rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
  In particolare, evidenzia che l'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di quattro mesi antecedente il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve invece essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Poiché il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1 è scaduto il 4 febbraio 2021 (prima quindi dell'entrata in vigore – l'8 maggio 2021 – della legge di delegazione europea che ne dispone l'attuazione), il Governo avrebbe dovuto adottare i decreti entro l'8 agosto 2021. Tuttavia l'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012 – il quale prevede che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, essi siano emanati anche in mancanza del parere – dispone altresì che qualora, come nel caso in esame, il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi. Pertanto, per effetto dello «scorrimento dei termini» necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare il termine per l'esercizio della delega è prorogato fino all'8 novembre 2021.
  In aggiunta ai principi e criteri direttivi generali della delega, l'articolo 6 della legge di delegazione reca, al comma 1, principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per la descrizione del contenuto della citata direttiva, fa presente che essa è volta a riconoscere alle Autorità della concorrenza degli Stati membri maggiori garanzie di indipendenza e poteri istruttori e sanzionatori più efficaci nei casi di violazione della disciplina antitrust. L'obiettivo è quello di raggiungere un livello di armonizzazione più elevato delle normative nazionali in materia, sfruttando così il potenziale del sistema decentrato di controllo delle regole concorrenziali tra Autorità nazionali e Commissione europea sancito dal regolamento (CE) n. 1/2003. Tale regolamento ha infatti fortemente innovato il sistema di controllo e accertamento delle violazioni alle regole della concorrenza, attribuito in precedenza interamente in capo alla Commissione europea, conferendo anche alle giurisdizioni nazionali e alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri (ANC) il potere di applicare integralmente le regole dell'UE in materia di concorrenza. Il regolamento ha inoltre introdotto nuove forme di stretta cooperazione tra la Commissione e le ANC, nell'ambito della Rete europea della concorrenza (European Competition Network, «ECN»). In tal modo, è stato permesso alla Commissione di concentrarsi sull'accertamento delle violazioni più gravi, aventi dimensione trasfrontaliera, mentre le ANC intervengono quando la concorrenza è pregiudicata in modo sostanziale sul loro territorio. Il criterio adottato è quello del «best or well placed», per cui la competenza a trattare singoli casi spetta all'autorità che meglio può esercitare i poteri ispettivi ed intervenire per rimuovere la violazione.
  Sottolinea che il funzionamento del regolamento è stato sottoposto, tra il 2013 ed il 2014, a una valutazione da parte della Commissione europea che ha evidenziato il Pag. 12permanere di divergenze in gran parte dovute a talune disparità nella posizione istituzionale delle ANC, nonché nelle procedure e nelle sanzioni nazionali, con la mancanza di poteri effettivi tali da permettere di infliggere ammende dissuasive e di realizzare il sistema di competenze «parallele» delle Autorità nell'ambito dell'ENC. È stato dunque considerato necessario intervenire ulteriormente per migliorare l'applicazione delle norme in materia, consolidare la posizione istituzionale, di indipendenza e imparzialità, delle ANC e al tempo stesso garantire un'ulteriore convergenza delle procedure e delle sanzioni nazionali applicabili alle violazioni delle norme europee antitrust. Su queste basi, è stata pertanto adottata la direttiva 2019/1/UE.
  Con riguardo all'ordinamento nazionale, fa presente che il principale riferimento in materia è rappresentato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, che ha introdotto una disciplina organica a tutela della concorrenza, nel solco dei principi stabiliti in sede europea dagli articoli 101 (cartelli/intese orizzontali restrittive della concorrenza) e 102 (abuso di posizione dominante) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La legge individua le fattispecie anticoncorrenziali vietate, ossia intese restrittive della libertà di concorrenza, abusi di posizione dominante e concentrazioni aventi determinate caratteristiche, e provvede all'istituzione di un organo di tutela e di promozione dei meccanismi concorrenziali, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i cui compiti istituzionali e la cui natura sono stabiliti dall'articolo 10 della legge stessa e alla quale sono attribuiti poteri sanzionatori in ordine alle fattispecie anticoncorrenziali individuate. L'Autorità applica, anche parallelamente, in relazione a uno stesso caso, gli articoli 101 e 102 del TFUE, nel caso di portata transfrontaliera dell'infrazione e di alterazione della concorrenza del mercato dell'UE, e gli articoli 2 e 3 della legge, relativi, rispettivamente, alle intese restrittive e all'abuso di posizione dominante. Ai fini del recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale il citato articolo 6 della legge di delegazione ha dunque dettato i seguenti principi e criteri direttivi specifici: stabilire che i poteri investigativi e decisori di cui ai capi IV, V e VI della direttiva siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano gli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990; apportare alla legge n. 287 del 1990 le modifiche necessarie a consentire all'Autorità garante di irrogare sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle imprese che non ottemperino alle decisioni dell'Autorità o non si conformino all'esercizio dei suoi poteri istruttori, in linea con le sanzioni irrogate dalla Commissione per analoghe infrazioni (ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1/2003); prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa irrogare, nei limiti edittali fissati dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle persone fisiche che non adempiano alle richieste di informazioni e alla convocazione in audizione da parte dell'Autorità ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari o le ostacolino; disporre che il termine prescrizionale per l'irrogazione della sanzione da parte dell'Autorità sia interrotto dagli eventi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva e che, in analogia con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003, la prescrizione operi comunque alla scadenza del termine doppio di quello originariamente previsto, fatte salve le cause di sospensione di cui al medesimo articolo 29, paragrafo 2; prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti; prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti.

  Martina NARDI, presidente, in sostituzione della relatrice per la X Commissione, Francesca Bonomo, impossibilitata a presenziare, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame per le parti di sua competenza, preliminarmente rinviando alla Pag. 13documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Fa innanzitutto presente che il testo si compone di tre articoli: l'articolo 1 reca modifiche alla legge n. 287 del 1990 (articolo che rappresenta la parte più consistente dello schema), l'articolo 2 al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 e l'articolo 3 reca le disposizioni transitorie e finali. L'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 10, commi 3 e 7, della legge n. 287 e vi introduce anche i commi 3-bis e 3-ter. Evidenzia che tali disposizioni sono volte a consolidare le garanzie di indipendenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) con riferimento allo svolgimento dei propri compiti, al fine di garantire l'efficace applicazione della normativa antitrust. In particolare, si prescrive il divieto di rimozione o destituzione dei membri dell'Autorità per motivi connessi al corretto svolgimento dei loro compiti o al corretto esercizio dei poteri, facendo salva la possibilità di sollevare dall'incarico i membri dell'Autorità quando sia applicata la pena accessoria di cui all'articolo 28 del codice penale. Il citato comma 3-bis riguarda l'indipendenza dei membri e del personale dell'Autorità, mentre il comma 3-ter prescrive l'opportunità per l'AGCM di adottare e pubblicare un codice di condotta che includa disposizioni in materia di conflitto di interessi. Inoltre, lo stesso comma dispone che i membri e il personale dell'Autorità, per i tre anni successivi dalla cessazione delle loro funzioni, non possono essere coinvolti in procedimenti istruttori riguardanti l'applicazione degli articoli 101 o 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e degli articoli 2 o 3 della legge n. 287 del 1990 di cui si sono occupati durante il loro rapporto di lavoro o incarico presso l'Autorità. Infine, la modifica proposta all'articolo 10, comma 7, sancisce l'indipendenza dell'AGCM anche con riferimento all'utilizzo della propria dotazione finanziaria.
  Rileva, quindi, che l'articolo 1, comma 2, integra l'articolo 12 della legge n. 287 del 1990, inserendovi i commi 1-bis, 1-ter, e 1-quater, al fine di: stabilire i tipi di prove ammissibili nell'ambito di un procedimento antitrust, nell'ottica di un ampliamento delle tipologie di prova ammissibili, tenuto conto delle nuove tecnologie digitali; attribuire all'AGCM il potere di definire le proprie priorità per lo svolgimento dei compiti ai fini dell'applicazione della normativa antitrust; sancire che i procedimenti relativi alle infrazioni dell'articolo 101 o 102 del TFUE, nonché agli articoli 2 o 3 della legge n. 287 del 1990, rispettano i principi generali del diritto dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.
  Segnala poi che l'articolo 1, comma 3, modifica e integra l'articolo 14 della legge n. 287 del 1990. Con la lettera a) viene sostituito il comma 1 del predetto articolo 14 e recepito il principio di ragionevole durata dell'istruttoria, prevedendo che l'Autorità ne notifica l'apertura alle imprese e agli enti interessati, i cui titolari o legali rappresentanti hanno diritto di essere sentiti, e facoltà di presentare deduzioni e pareri, in ogni stadio dell'istruttoria. Con la lettera b) si sostituisce il comma 2 e si inseriscono i commi da 2-bis a 2-octies concernenti, tra l'altro i diritti di convocare in audizione, di ispezione, di disposizione di perizie dell'Autorità. In tal senso si introduce la possibilità per l'AGCM, in ogni momento dell'istruttoria, di: richiedere alle imprese, enti, o persone fisiche e giuridiche, di fornire tutte le informazioni necessarie per l'applicazione della normativa antitrust entro un termine ragionevole e determinato nella richiesta; convocare in audizione ogni impresa, persona o ente che possa essere in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell'istruttoria; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine ad elementi rilevanti ai fini dell'istruttoria; disporre presso le imprese tutte le ispezioni necessarie all'applicazione della legge n. 287. Si prevede inoltre che, qualora vi siano motivi ragionevoli di sospettare che taluni elementi di prova utili ai fini dell'accertamento dell'infrazione della normativa antitrust siano conservati in altri locali, terreni e mezzi di trasporto, l'AGCM può disporre ispezioni in detti luoghi, ivi compresa l'abitazione dei dirigenti, amministratori Pag. 14 e altri membri del personale delle imprese coinvolte nell'istruttoria.
  Ricorda che l'articolo 1, comma 3, lettera c), modifica e integra l'articolo 14, comma 5, inserendo anche i nuovi commi (numerati) 6, 7 e 8, che dovrebbero però, più correttamente, essere rinumerati 5-bis, 5-ter, 5-quater, della legge n. 287, al fine di incoraggiare una leale e completa collaborazione delle imprese coinvolte nelle istruttorie, garantendo all'Autorità pregnanti poteri sanzionatori. A tal fine, si introduce la possibilità per l'AGCM di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente nel caso in cui, dolosamente o per colpa: le imprese e le associazioni di imprese ostacolino l'ispezione; siano stati infranti i sigilli apposti ai locali, libri e documenti aziendali; in risposta ad una domanda rivolta nel corso di un'ispezione, le imprese e le associazioni di imprese non forniscano una risposta completa o forniscano informazioni inesatte o fuorvianti; in risposta ad una richiesta di informazioni, le imprese e le associazioni di imprese forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscano informazioni entro il termine stabilito; le imprese e le associazioni di imprese non si presentino all'audizione. Il nuovo comma (numerato) 6 dell'articolo 14 sancisce il potere dell'AGCM di irrogare alle imprese e associazioni di imprese penalità di mora il cui importo può giungere fino al 5 per cento del fatturato medio giornaliero realizzato durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo. Il nuovo comma (numerato) 7 del medesimo articolo sancisce il potere dell'AGCM di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie da 150 a 25.823 euro alle persone fisiche che, dolosamente o per colpa: non si conformano all'accertamento ispettivo; in risposta ad una richiesta di informazioni, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito, salvo rifiuto motivato se le informazioni richieste possono far emergere la propria responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato; non si presentano all'audizione convocata. Il nuovo comma (numerato) 8 del medesimo articolo sancisce il potere dell'AGCM di infliggere penalità di mora, di importo compreso tra 150 e 500 euro, per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella richiesta formulata dall'Autorità al fine di costringerle a fornire informazioni complete ed esatte in risposta a una richiesta di informazioni, salvo rifiuto motivato, a presentarsi all'audizione o a sottoporsi all'ispezione.
  L'articolo 1, comma 4, modifica l'articolo 14-bis della legge n. 287, al fine di consolidare i poteri dell'Autorità con riguardo all'applicazione delle misure cautelari nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave ed irreparabile per la concorrenza. In particolare, l'AGCM può applicare una misura cautelare proporzionata fino all'adozione della decisione finale oppure per un periodo di tempo specificato, informando la rete europea della concorrenza. In caso di inadempimento a una decisione che dispone misure cautelari, l'AGCM può infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente.
  L'articolo 1, comma 5, modifica i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14-ter della legge n. 287 disponendo che l'AGCM valuta l'idoneità degli impegni presentati dalle imprese coinvolte nell'istruttoria e, previa consultazione degli operatori del mercato, può renderli obbligatori. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori, l'AGCM può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino 10 per cento del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente.
  L'articolo 1, comma 6, apporta modificazioni all'articolo 15 della legge n. 287, nella prospettiva di affinare la disciplina in materia di diffide e sanzioni e garantire un'elevata portata dissuasiva e la solvibilità delle imprese sanzionate. In particolare, si sostituisce il comma 1 dell'articolo 15 e si aggiungono i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater (articolo 1, comma 6, lettera a) dello schema). Una volta ravvisate le infrazioni Pag. 15della normativa antitrust, l'AGCM fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse ovvero, laddove le infrazioni siano già cessate, ne vieta la reiterazione. L'articolo 1, comma 6, lettera b) dello schema, inoltre, sostituisce il comma 2-bis dell'articolo 15 della legge n. 287 in materia di irrogazione di penalità di mora.
  Fa quindi presente che l'articolo 1, comma 7, aggiunge gli articoli da 15-bis a 15-septies dopo l'articolo 15 della legge n. 287. Ricorda in breve il loro contenuto. L'articolo 15-bis dispone che l'Autorità adotta, con proprio provvedimento generale, un programma di trattamento favorevole che definisce i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere non applicata ovvero ridotta per le imprese che rivelino di aver partecipato a cartelli segreti. Al riguardo precisa che per «cartello segreto» si intende un accordo o pratica concordata volta a coordinare la condotta concorrenziale a livello di prezzi, di vendita o di altre condizioni di transazione. Vengono altresì descritti i presupposti affinché l'Autorità possa concedere l'immunità dalle sanzioni, che non può essere concessa alle imprese che hanno esercitato coercizione su altre imprese perché aderissero al cartello segreto o continuassero a parteciparvi. L'articolo 15-ter reca le ipotesi in cui l'AGCM può concedere la riduzione delle sanzioni. L'articolo 15-quater descrive le condizioni necessarie da soddisfare per poter beneficiare del trattamento favorevole per la partecipazione a cartelli segreti. L'articolo 15-quinquies dispone poi che le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole possono essere presentate per iscritto o in forma orale. L'articolo 15-sexies prevede la possibilità per le imprese che intendono beneficiare della non applicazione delle sanzioni di richiedere all'Autorità di essere inserite in un elenco relativo al trattamento favorevole per un periodo determinato di volta in volta dall'Autorità stessa. L'articolo 15-septies, in ultimo, dispone che l'impresa che ha richiesto alla Commissione europea il trattamento favorevole in relazione a un cartello segreto, può presentare all'Autorità una domanda in forma semplificata in relazione al medesimo cartello, a condizione che la domanda riguardi più di tre Paesi membri come territori interessati. Se la Commissione europea riceve una domanda completa e l'Autorità riceve una domanda semplificata in relazione allo stesso presunto cartello, l'Autorità considera la Commissione come il principale interlocutore del richiedente in particolare nel fornire le istruzioni al richiedente sullo svolgimento di qualsiasi ulteriore indagine interna, finché non sia precisato se la Commissione perseguirà, integralmente o parzialmente, il caso.
  Segnala inoltre che l'articolo 1, comma 8, inserisce, dopo l'articolo 15-septies della legge n. 287, come modificata dallo schema in esame, il Capo II-bis, composto degli articoli da 15-octies a 15-duodecies, sull'assistenza investigativa nell'ambito della rete europea della concorrenza, al fine di definire la disciplina in materia di assistenza reciproca. In particolare, fa presente che: il nuovo articolo 15-octies prevede la possibilità in capo all'Autorità di esercitare i poteri di indagine in nome e per conto di altre autorità nazionali garanti della concorrenza dei Paesi dell'Unione europea; il nuovo articolo 15-nonies, elenca gli atti che l'AGCM, su richiesta di altre autorità nazionali garanti della concorrenza, notifica ai destinatari sul territorio nazionale e gli atti che l'AGCM può richiedere alle altre autorità nazionali garanti della concorrenza di notificare ai destinatari sul territorio nazionale dell'autorità adita; il nuovo articolo 15-decies dispone, fra l'altro, che l'AGCM, su richiesta di altre autorità nazionali garanti della concorrenza, adotta in raccordo con le competenti amministrazioni le misure per l'esecuzione delle decisioni definitive che impongono sanzioni o penalità di mora; il nuovo articolo 15-undecies prescrive che l'AGCM dà seguito alle richieste di notifica e alle richieste di esecuzione delle decisioni che impongono sanzioni o penalità di mora utilizzando uno «strumento uniforme» corredato di una copia dell'atto da notificare o a cui Pag. 16dare esecuzione; il nuovo articolo 15-duodecies individua due casi in cui le controversie rientrano nella competenza degli organi dello Stato membro dell'autorità richiedente e sono disciplinate dal diritto di tale Stato.
  Osserva poi che l'articolo 1, comma 9, aggiunge il comma 1-bis all'articolo 23 della legge n. 287, per precisare il contenuto della relazione annuale che l'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo di ogni anno, al fine di bilanciare l'ampia sfera di indipendenza dell'Autorità con un onere di «rendicontazione» rispetto all'attività dei membri e l'utilizzo delle risorse finanziarie.
  Infine, relativamente, all'articolo 1, segnala che il comma 10 inserisce gli articoli da 31-bis a 31-quater dopo l'articolo 31 della legge n. 287 per adeguare anzitutto il vigente regime giuridico in materia di prescrizione, al fine di garantire l'efficace applicazione decentrata delle norme antitrust del Trattato nell'ambito della rete europea della concorrenza. Pertanto, il nuovo articolo 31-bis opera una scelta nel senso dell'interruzione del termine prescrizionale per l'irrogazione delle sanzioni per l'intera durata del procedimento istruttorio pendente dinanzi a un'altra autorità nazionale garante della concorrenza o alla Commissione europea. Si prevede l'applicazione di un termine assoluto di durata decennale. Infine, si associa un effetto sospensivo alla pendenza di un ricorso giurisdizionale. Il nuovo articolo 31-ter prospetta un'estensione del regime di tutela di talune categorie di documenti contenuti nel fascicolo istruttorio dell'autorità procedente, stabilendo che l'accesso alle dichiarazioni connesse ad un programma di trattamento favorevole ovvero alle proposte di transazione è concesso soltanto alle parti oggetto del procedimento ed unicamente ai fini dell'esercizio dei loro diritti di difesa. L'articolo 31-quater individua una nuova causa di non punibilità degli illeciti di cui agli articoli 353, 353-bis, 354 e 501 del codice penale, in particolari circostanze in cui si trovino le imprese, i direttori, gli amministratori e gli altri membri del personale.
  Fa poi presente che l'articolo 2 dello schema, interviene sull'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, abrogandone i commi 5 e 8 ed evidenzia che la relazione di accompagnamento segnala che tale abrogazione risulta necessaria al fine di allineare la disciplina in materia di poteri ispettivi dell'Autorità.
  Infine ricorda che l'articolo 3 dello schema reca disposizioni transitorie e finali, prevedendo che, in ragione delle nuove competenze attribuite all'AGCM, la pianta organica dell'Autorità è incrementata di 25 unità di ruolo e disponendo la copertura finanziaria.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.
Atto n. 290.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni riunite II e X iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Martina NARDI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni scadrà il 16 settembre prossimo.
  Avverte, peraltro, che nella seduta dell'8 settembre scorso, la Commissione giustizia ha già acquisito l'assenso del Governo affinché le Commissioni riunite possano esprimere il predetto parere entro il prossimo 30 settembre.

  Luca CARABETTA (M5S), relatore per la X Commissione, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame per le parti di sua competenza. Fa, innanzitutto, presente che lo schema di decreto legislativo all'esame recepisce la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132. Ricorda Pag. 17 brevemente che la direttiva 2017/1132, come modificata, prevede che gli Stati membri predispongano le procedure volte a consentire lo svolgimento della costituzione delle società e della registrazione delle succursali online, lasciando tuttavia impregiudicate le normative e le procedure nazionali, purché siano resi possibili almeno la costituzione online della società, la registrazione online di una succursale e la presentazione online di documento e informazioni. Osserva che la direttiva pone dunque le basi per la creazione di un diritto europeo uniforme in grado di realizzare la libertà d'impresa, come previsto dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed è volta a contribuire alla creazione di un mercato interno unico e competitivo in grado di affrontare le nuove sfide sociali ed economiche della globalizzazione e della digitalizzazione mediante procedure volte a consentire l'intero svolgimento della costituzione delle società e della registrazione delle succursali online, al fine di ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi a tali processi.
  Evidenzia che gli Stati membri, nel recepire la direttiva, come anche ricordato nella relazione che accompagna lo schema, devono garantire la costituzione online solo delle società indicate nell'allegato Il bis della direttiva. Per quanto riguarda l'Italia, l'obbligo in questione riguarda le società a responsabilità limitata e le società a responsabilità limitata semplificate, mentre l'estensione ad ulteriori tipi di società di capitali costituisce una facoltà.
  Fa altresì presente che l'articolo 29 della legge di delegazione europea 2019-2020, che detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva, ha stabilito che nell'esercizio della delega il Governo deve osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche determinati criteri direttivi specifici. In tal senso ha previsto al comma 1 che la possibilità di costituzione online riguardi solo le società a responsabilità limitata e le società a responsabilità limitata semplificate con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in denaro, e sia stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta. Evidenzia poi che il comma 2 dell'articolo 29 della legge di delegazione ha inoltre disposto che dall'attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Sottolinea, inoltre, che la direttiva contiene anche disposizioni in materia di interconnessione dei registri delle imprese dei 27 Stati membri, volte a garantire lo scambio di informazioni sulle succursali e sulle cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori delle società.
  Infine, prima lasciare, la parola al relatore della II Commissione Giustizia per l'illustrazione dell'articolato dello schema di decreto, osserva che nello schema – che comunque considera cogliere lo spirito contenuto nelle norme recate dalla legge di delegazione europea –, a suo avviso, sembrano essere presenti alcuni profili, che definisce critici, su cui auspica le Commissioni possano fornire un contributo di chiarezza. Si tratta, in particolare, dell'attribuzione ex lege del ruolo di titolare delle procedure di trattare gli aspetti concernenti la costituzione online delle società, della registrazione online delle succursali e della presentazione online di documenti al notariato italiano nonché della previsione che vi sia un'unica piattaforma telematica utilizzabile. Sottolinea che tali aspetti sono stati rilevati come problematici anche da diversi operatori del mondo produttivo e associazioni del settore che li hanno altresì resi noti al Ministero dello sviluppo economico attraverso comunicazioni scritte.

  Roberto CASSINELLI (FI), relatore per la II Commissione, nel soffermarsi sul contenuto dello schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni, e rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per una disamina più approfondita dello stesso, evidenzia che il provvedimento si compone di 12 articoli. In particolare, l'articolo 1 contiene le definizioni di alcuni termini o sigle utilizzati nello schema di Pag. 18decreto, in attuazione dell'articolo 13-bis della direttiva (UE) 2017/1132, così come modificata dalla direttiva (UE) 2019/1151. In particolare, il contenuto della direttiva è riprodotto con riguardo alla definizione di «mezzi di identificazione elettronica», «costituzione di società», «registrazione di una sede secondaria», «modello» per l'atto costitutivo di una società. L'articolo fornisce inoltre le ulteriori definizioni relative a: «BRIS», quale sistema di interconnessione dei registri delle imprese di cui all'articolo 22 direttiva (UE) 2017/1132; «EUID», quale codice identificativo unico europeo delle imprese volto a facilitare l'avvio di un sistema europeo di interconnessione tra i registri delle imprese.
  Ricorda che l'articolo 2, relativo all'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata ricevuto dal notaio in videoconferenza, recepisce le disposizioni di cui all'articolo 13-octies della direttiva (UE) 2017/1132, così come modificato dalla direttiva (UE) 2019/1151, concernente la costituzione online delle società, attuando gli specifici criteri di delega contenuti nell'articolo 29 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021). In particolare, il comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame prevede la possibilità che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, sia ricevuto dal notaio – mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato – per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse. Il comma prevede inoltre l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 47-bis, 47-ter e 52-bis della legge n. 89 del 1913 (legge notarile), relative all'atto pubblico redatto con procedure informatiche e alla sua sottoscrizione. Il medesimo comma 1 dell'articolo in esame prevede infine l'esecuzione dei conferimenti mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato. Il comma 2 prevede specifiche disposizioni relative alla piattaforma telematica del Consiglio nazionale del notariato, tramite la quale si realizza: l'accertamento dell'identità; la verifica dell'apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata; la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati; la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà.
  In proposito, nel sottolineare la delicatezza ed importanza delle funzioni svolte dal notaio attraverso la piattaforma telematica, rileva come sia necessario assicurare che lo strumento utilizzato sia idoneo a garantirne la massima sicurezza.
  Rammenta che per le predette finalità, il comma 2 dell'articolo 2 dello schema in esame prevede che la piattaforma utilizzi mezzi di identificazione elettronica aventi un livello di garanzia significativo o elevato ai sensi della disciplina europea in materia di identificazione elettronica (di cui al regolamento (UE) 910/2014) e assicuri il collegamento continuo con le parti in videoconferenza, la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere, l'apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari, la conservazione dell'atto mediante collegamento con la struttura di cui all'articolo 62-bis della legge notarile nonché il tracciamento di ogni attività. In proposito ribadisce l'importanza di garantire la sicurezza dei dati conservati attraverso il ricorso ad uno strumento idoneo. La piattaforma consente inoltre ai fini della sottoscrizione dell'atto, il contestuale rilascio alle parti della firma elettronica riconosciuta. Il comma 3 dispone inoltre la possibilità che gli atti costitutivi possano essere ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche tramite l'uso di modelli uniformi – redatti anche in lingua inglese e pubblicati sul sito istituzionale delle camere di commercio – adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame. È fissato, in caso di utilizzo dei modelli, un limite massimo al compenso per l'attività notarile, Pag. 19 determinandolo in misura non superiore a quella prevista dalla Tabella C)-Notai di cui al decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, e riducendolo alla metà.
  Con riguardo alla redazione degli atti costitutivi ricevuti in videoconferenza, osserva che il comma 4 prevede che si applichi l'articolo 26, secondo comma, della legge notarile, tenuto conto – nel caso di cittadini residenti in Italia – che gli stessi si rivolgano a notai del luogo in cui almeno una delle parti intervenute ha la residenza o la sede legale e prevedendo – nell'ipotesi in cui le parti siano residenti all'estero – che qualsiasi notaio italiano potrà ricevere l'atto. Come evidenziato nella relazione illustrativa, la scelta di richiamare l'applicazione dell'articolo 26, secondo comma, della legge notarile, sul principio di territorialità, è stata determinata in considerazione del fatto che «il servizio notarile svolge al meglio la sua funzione, in termini di accertamento della volontà delle parti, di legittimità dell'atto e di verifica antiricidaggio, se ne viene garantita la prossimità territoriale che va di pari passo con la conoscenza approfondita da parte del professionista di persone, usi e costumi del proprio circondario». I successivi commi 5 e 6, infine, prevedono che il notaio: interrompa la stipula dell'atto in videoconferenza e chieda la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, in caso di dubbio sull'identità del richiedente o se rileva il mancato rispetto delle norme sulla capacità di agire o di rappresentare una società; abbia facoltà di rettificare un atto informatico mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico formato con modalità informatica. Rammenta che l'articolo 3 disciplina la pubblicità delle informazioni inserite nel registro, ribadendo nella sostanza il testo dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2017/1132, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/1151. Nella relazione tecnica dello schema in esame si sottolinea come la tematica sia compatibile con l'ordinamento interno vista la disciplina già vigente. In effetti, il comma 1 dell'articolo 3 rinvia al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, in materia di istituzione del registro delle imprese. In particolare sono richiamati l'articolo 8 (che richiede di archiviare informaticamente gli atti e i documenti soggetti a deposito, iscrizione o annotazione nel registro, con la facoltà di distruggere gli originali dopo l'archiviazione dell'immagine), l'articolo 11, comma 8 (che fissa i termini per l'iscrizione nel registro dopo l'istanza del richiedente) e l'articolo 14, comma 7 (sull'accettazione e archiviazione degli atti soggetti a deposito). Il comma 2 dispone che gli atti e i dati concernenti società di capitali sono conservati nel registro delle imprese in forma digitalizzata e il comma 3 prevede che i documenti e le informazioni presentati al registro delle imprese siano conservati in formato aperto, conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera I-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, che contiene la definizione della copia informatica di documento analogico, oppure come dati strutturati. Il comma 4 dell'articolo 3 rimette ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (previo parere del Garante per la protezione dei dati personali), le modalità di dettaglio per l'interscambio di dati mediante il sistema di interconnessione dei registri.
  Rileva che l'articolo 4, relativo alla registrazione delle filiali e notifica della cessazione delle filiali, interviene in materia di Business Registers Interconnection System (BRIS), ossia, come già ricordato, il sistema di interconnessione dei registri delle imprese, con particolare riferimento alle sedi secondarie o succursali. Sottolineo che l'interconnessione dei registri degli Stati membri costituisce uno dei cardini della nuova disciplina e ricordo che il considerando n. 16 della direttiva n. 2017/1132/UE sottolinea la necessità di misure riguardo alla pubblicità nello Stato membro in cui la succursale è situata, dato che l'incidenza economica e sociale di una succursale può essere paragonabile a quella di una filiale. Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 4 dispone che la registrazione o cancellazione, nel registro delle imprese, della sede Pag. 20secondaria di una società di capitali soggetta alla legge di uno Stato membro è comunicata senza indugio, dal medesimo registro, allo Stato membro in cui è registrata la società tramite il BRIS. In sostanza, nel caso di registrazione o cancellazione delle succursali, le relative informazioni sono riportate automaticamente anche sul registro in cui è registrata la società madre. Il comma 2 dispone che in caso di sede secondaria registrata nel territorio di uno Stato membro da parte di una società di capitali soggetta alla legge italiana, il registro delle imprese che riceve la comunicazione di registrazione debba rilasciare idonea prova di ricezione della comunicazione provvedere senza ritardo alla iscrizione. Il comma 3 dispone che, a seguito di questa interconnessione, nei casi di sedi secondarie registrate nel territorio di un altro Stato membro da società di capitali soggette alla legge italiana, non si applica l'articolo 2197, ultimo comma, del codice civile, che richiede all'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero di richiedere l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale. Fa presente che l'articolo 5 è dedicato alle modalità di sottoscrizione (firma elettronica o digitale) delle istanze di iscrizione o deposito di atti o dati nel registro delle imprese, prevedendo che il deposito avvenga tramite la modulistica elettronica approvata dal Ministro dello sviluppo economico (DM 18 ottobre 2013 – «Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico») in base al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. L'articolo precisa le modalità di sottoscrizione dell'atto di deposito che richiedono un livello di sicurezza «significativo». In questo senso viene richiamato il regolamento n. 910/2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.
  Evidenzia che l'articolo 6 apporta alcune modifiche al codice civile in materia di società.
  In particolare il comma 1, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 2017/1132, modifica l'articolo 2475 del codice civile, estendendo agli amministratori di società a responsabilità limitata le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del medesimo codice, per gli amministratori di società per azioni. In proposito rammento che l'articolo 13 decies, paragrafo I, della direttiva (UE) 2017/1132, introdotto dalla direttiva (UE) 2019/1132, impone agli Stati membri di predisporre norme sull'interdizione degli amministratori, che comprendono la previsione della facoltà di tenere conto dell'interdizione in vigore o delle informazioni pertinenti in materia di interdizione in un altro Stato membro. Ai fini del presente articolo, gli amministratori includono almeno le persone che hanno il potere di obbligare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio; le misure di pubblicità precisano se le persone che hanno il potere di obbligare la società possano agire da sole o siano tenute ad agire congiuntamente. Ricorda, altresì, che l'articolo 2382 del codice civile prevede le cause di ineleggibilità e di decadenza per gli amministratori di società per azioni disponendo che non può essere nominato amministratore, e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il comma 2 dell'articolo avvalendosi della possibilità prevista dall'articolo 13-decies, paragrafo 2, della direttiva, modificando l'articolo 2383 del codice civile, dispone che, prima della nomina ad amministratore, il soggetto interessato rilasci alla società una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di cause di ineleggibilità sussistenti secondo la legge di uno Stato membro dell'Unione europea. L'articolo 13-decies, par. II della Direttiva prevede infatti la possibilità per gli Stati membri di esigere che le persone che si candidano Pag. 21 come amministratori dichiarino se sono a conoscenza di circostanze che potrebbero comportare un'interdizione nello Stato membro in questione. Il comma 3 dell'articolo 6 introduce nel codice civile l'articolo 2508-bis, concernente la registrazione in Italia di sedi secondarie di società di capitali regolate dalla legge di un altro Stato membro. Il nuovo articolo 2508-bis prevede, al primo comma, che l'atto istitutivo delle suddette sedi secondarie e gli atti di nomina dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria, sono depositati, ai fini della loro iscrizione nel registro delle imprese, presso un notaio esercente in Italia con le modalità disciplinate dalle disposizioni della legge notarile relative all'atto pubblico redatto con procedure informatiche (articolo 47-bis e 47-ter) e alla sua sottoscrizione (articolo 52-bis), anche con le modalità in videoconferenza di cui al decreto legislativo in esame. Il medesimo primo comma dispone inoltre che gli atti da depositare ai fini della procedura di iscrizione siano contenuti in copie informatiche rilasciate dal competente registro delle imprese delle quali è garantita la provenienza dal medesimo registro e la conformità ai corrispondenti documenti o informazioni nello stesso iscritti. Il notaio può richiedere la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, se dubita dell'identità dei richiedenti o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 2508-bis del codice civile dispongono l'elenco dei dati e delle informazioni richiesti per la registrazione delle sedi secondarie, mentre il quarto comma prevede che la verifica della capacità di agire dei richiedenti e il loro potere di rappresentare la società siano effettuate mediante il sistema di interconnessione di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/1132, in relazione a quanto contenuto nel registro delle imprese in cui è iscritta la società. Il nuovo articolo 2508-bis, inoltre, prevede: l'obbligo a carico dell'ufficio del registro delle imprese di comunicare ai richiedenti i motivi del ritardo, se la registrazione della sede secondaria non può essere completata nel termine di 10 giorni dal momento della presentazione dei documenti e delle informazioni richieste (sesto comma); l'obbligo per gli uffici del registro nazionale di comunicare tramite il sistema di interconnessione ai registri delle imprese di altri Stati membri in cui sono registrate sedi secondarie di società di capitali regolate dalla legge italiana, le modifiche concernenti specifici elementi (denominazione della sede legale; numero di iscrizione della società etc) (ottavo comma); la sottoscrizione elettronica dell'istanza con cui si richiede la registrazione della sede secondaria di una società di capitali soggetta alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea da parte di un notaio esercente nel territorio dello Stato (decimo comma); la possibilità di assolvere gli adempimenti pubblicitari successivi alla registrazione mediante firma elettronica qualificata o firma digitale di un amministratore della società (decimo comma).
  Ricorda che l'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in esame, relativo allo scambio di informazioni su amministratori colpiti da cause di ineleggibilità o di decadenza, prevede, al comma 1, l'obbligo a carico dell'ufficio del registro delle imprese di fornire, mediante il BRIS, le informazioni richieste dall'autorità di un altro Stato membro sull'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2382 del codice civile a carico degli amministratori di società di capitali aventi sede nel territorio dello Stato, al fine di evitare che un soggetto interdetto in uno Stato membro dall'assumere la carica di amministratore possa aggirare tale divieto mediante l'assunzione di identica carica in un altro Stato. Il comma 2 prevede che i dati personali relativi alle persone di cui al comma precedente siano trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo n. 196 del 2003, al fine di consentire all'autorità competente di valutare le necessarie informazioni relative alla cessazione dalla carica di amministratore della persona interessata. Le autorità, le persone o gli organismi incaricati di trattare lo svolgimento delle procedure telematiche previste Pag. 22 dallo schema di decreto in esame conservano i dati personali trasmessi ai fini dell'articolo, per il tempo strettamente necessario all'evasione della richiesta di informazioni. Sottolineo che, secondo quanto specificato dall'articolo 12 dello schema di decreto legislativo in esame, l'efficacia di tali disposizioni decorre dal 1° agosto 2023. L'articolo 8 contiene la disciplina relativa alla consultazione gratuita degli atti e dei dati tramite il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), nonché dei parametri applicabili per determinare i diritti di consultazione. In particolare, il comma 1, elenca gli atti e i dati concernenti le società di capitali da rendere disponibili gratuitamente per il tramite del BRIS. Il comma 2 specifica che lo scambio di informazioni tra registri delle imprese attraverso il BRIS è gratuito, mentre il comma 3 prevede che diritti applicati per ottenere dati e documenti attraverso il BRIS non eccedano i relativi costi amministrativi, includendosi in questi i costi di sviluppo e di mantenimento del registro delle imprese.
  Fa presente, in fine, che l'articolo 9 prevede che le copie e gli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro delle imprese siano rilasciati in formato elettronico e siano autenticati, salvo che il richiedente vi rinunci, secondo le procedure di cui al codice dell'amministrazione digitale, dal conservatore del registro delle imprese che ne attesta la provenienza dallo stesso registro e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati. L'articolo 10 dispone l'obbligo per gli uffici del registro delle imprese di rendere consultabili tramite il BRIS gli atti e le informazioni relativi alle società di capitali, di cui all'articolo 14 della direttiva (UE) 1132/2017 (comma 1). Si prevede inoltre che i medesimi uffici del registro delle imprese rendano consultabili, tramite il BRIS, anche informazioni e atti relativi a società diverse da quelle di capitali (comma 2). L'articolo 11 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

  Martina NARDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.