CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 settembre 2021
652.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 79

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Rossano Sasso.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL n. 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.
C. 3257 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite IX e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vittoria CASA, presidente, ricorda che il decreto-legge, che scade il 18 settembre 2021, sarà discusso dall'Assemblea a partire da lunedì prossimo. La Commissione deve quindi esprimere il proprio parere in questa seduta.

  Paolo LATTANZIO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, rappresenta la necessità che la Commissione audisca quanto prima il sottosegretario Giuseppe Moles, affinché chiarisca quali sono gli orientamenti del Governo rispetto all'editoria e ai giornalisti, oggetto da ultimo anche di attacchi e aggressioni in occasione di manifestazioni «no-vax» e «no green-pass».

  Vittoria CASA, presidente, prende atto della richiesta del deputato Lattanzio.

  Germano RACCHELLA (LEGA), relatore, riferisce che riferisce che il provvedimento sul quale la Commissione è chiamata Pag. 80 a esprimere un reca misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. Il disegno di legge di conversione è stato già approvato dal Senato, che ha apportato alcune modifiche al testo iniziale del Governo.
  Ricorda che la materia dei trasporti e della disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia è già stata affrontata dalla Commissione nello scorso mese di maggio, in occasione dell'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 45, recante, tra l'altro, disposizioni per l'esperimento di un concorso di progettazione per contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna e la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di tale territorio.
  Con riferimento al decreto in esame, precisa che le misure di interesse della VII Commissione risiedono, in particolare, nell'articolo 1, il quale dispone che – al fine di assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale – le misure di tutela e le prescrizioni concernenti gli usi non compatibili possono comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi con specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all'altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti.
  Contestualmente, le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale, ai sensi del Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), e, a decorrere dal 1° agosto 2021, è fatto divieto alle grandi navi di transitarvi.
  I commi da 4 a 6 dell'articolo 1 recano misure finanziarie finalizzate all'erogazione di contributi in favore delle compagnie di navigazione e del gestore dei terminal di approdo interessati dal divieto di transito e dei soggetti esercenti i servizi connessi all'attività dei medesimi terminal e incrementano le risorse di sostegno al reddito in favore dei lavoratori impiegati in attività collegate.
  L'articolo 2 individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna.
  Specifica che il Senato ha introdotto nel testo, all'articolo 2, un comma 4-quater volto ad accelerare la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia. In sostanza, per tali interventi si prevede un riparto di risorse, per il periodo dal 2020 al 2024, tra i comuni interessati. L'assegnazione è la seguente: al Comune di Venezia, 28.225.000 euro; al Comune di Chioggia, 5.666.666 euro; al Comune di Cavallino-Treporti, 1.775.000 euro; al Comune di Mira e al Comune di Jesolo, 1.166.666 euro per ciascuno; ai Comuni di Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino, 500.000 euro per ciascuno.
  Il Senato ha altresì introdotto nel decreto un articolo 2-bis che concede – una tantum, per l'anno 2022 – un credito d'imposta a favore delle imprese concessionarie sui beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari, nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto per quell'anno. L'onere finanziario è di un milione di euro per il 2022.
  L'articolo 3 reca misure di sostegno al lavoro e all'impresa e disposizioni varie in materia di impresa e politica industriale.
  Modifiche apportate dal Senato hanno poi autorizzato l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e a erogare finanziamenti in conto soci, nel limite di 705 milioni di euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A. Inoltre, Invitalia S.p.A. viene autorizzata alla costituzione di una Pag. 81società per condurre analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del cosiddetto «preridotto» (un semilavorato siderurgico contenente prevalentemente ferro metallico).
  L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, destina 10 milioni di euro all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni.
  L'articolo 3-ter – pure introdotto dal Senato – reca norme in materia di contrasto del caporalato in agricoltura.
  L'articolo 4 estende al 2022 una disciplina già prevista per gli anni 2020 e 2021, che concerne le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, riconoscendo loro, sotto determinate condizioni, uno sgravio contributivo.
  Gli ultimi articoli recano la copertura finanziaria e dispongono sull'entrata in vigore del provvedimento.

  Federico MOLLICONE (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo. Ritiene infatti che Venezia e la sua laguna necessitino di una tutela speciale – come sollecitato in più occasioni dai rappresentanti del gruppo di Fratelli d'Italia – in considerazione della fragilità del suo ambiente, che è stato definito un «ecomosaico». Ritiene tuttavia necessarie alcune riflessioni in merito allo spostamento, dopo anni di inattività dei Governi che si sono succeduti, delle grandi navi da crociera dall'approdo veneziano al porto di Marghera. Si riferisce ai drammatici effetti sull'occupazione che questo intervento provocherà, per i quali occorrerà prevedere risarcimenti. Sottolinea, in proposito, che il comparto portuale e tutto il suo indotto – costituito da circa 200 aziende collegate alla crocieristica con 5.000 lavoratori – rischia di essere messo in ginocchio. Condivide l'esigenza di contemperare la possibilità per tutti di visitare Venezia e le sue meraviglie con quella di proteggerla, limitando l'afflusso di tante persone, appartenenti soprattutto al turismo crocieristico, che, peraltro, non usufruendo dei servizi di ospitalità, non apporta significativi introiti economici alla città. Esprime l'avviso che, previo un confronto con le categorie interessate, dovrebbero essere attivati strumenti tecnologici e digitali per programmare e gestire il flusso turistico. A margine di tale questione, stigmatizza le modalità di sussidiarietà pubblico-privato con cui recentemente sono state avviate alcune opere di restauro: si riferisce all'uso, invalso anche a Venezia, di pubblicizzare con loghi appariscenti il «brand» che ha contribuito al finanziamento dei lavori. A suo avviso il mecenatismo, che ha certamente una connotazione positiva, non deve servire a procurare pubblicità attraverso lo sfruttamento e la deturpazione delle opere d'arte. È necessario individuare soluzioni alternative, quali la tracciabilità digitale di chi ha finanziato l'opera di restauro, evitando di marchiare i monumenti con loghi pubblicitari che nulla hanno a che vedere con l'arte e con la storia.

  Germano RACCHELLA (LEGA), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL n. 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
C. 3264 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vittoria CASA, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XII Commissione un parere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), relatrice, riferisce che il decreto-legge in esame Pag. 82– che prevede misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie e sociali e disposizioni connesse in materia di trasporti – si compone di 10 articoli.
  Interessano la VII Commissione soprattutto gli articoli 1 e 4.
  L'articolo 1 reca disposizioni per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività scolastiche e universitarie nell'anno scolastico e accademico che sta per iniziare. Innanzitutto è stabilito che le attività dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgeranno in presenza.
  La decisione di non proseguire con la didattica a distanza tiene conto – come chiarito dalla relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione del decreto – di quanto rilevato dal CTS (Comitato tecnico-scientifico), che – in linea con molte altre voci qualificate – ha rimarcato l'importanza dell'attività didattica in presenza «non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni».
  Tuttavia, fino al termine dello stato di emergenza – che il decreto-legge n. 105 del 2021 fissa al 31 dicembre 2021 – i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i sindaci potranno ancora sospendere le attività didattiche in presenza, ma solo in specifiche aree del territorio o in singoli istituti, esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o a un rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti tra la popolazione scolastica.
  Per quanto riguarda le università, il decreto dispone che le attività didattiche e curriculari devono essere svolte prioritariamente in presenza. Le disposizioni in questione si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.
  L'articolo stabilisce poi le misure minime di sicurezza per lo svolgimento in presenza delle attività nelle scuole e nelle università. Innanzitutto è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi e per chi pratica attività sportive. È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le caratteristiche degli edifici non lo consentano. È vietato accedere nei locali scolastici e universitari a chi presenta una sintomatologia respiratoria o ha una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi. Altri aspetti concernenti le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche possono essere stabiliti con i protocolli e le linee guida che – in base all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 – dettano le misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali. Il decreto in esame esplicitamente prevede che i suddetti protocolli e linee guida possano disporre una deroga all'obbligo di mascherina per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Analoga possibilità di deroga è prevista – in questo caso direttamente dal decreto-legge – per le università.
  Il decreto poi disciplina le modalità di gestione dei casi di soggetti risultati positivi all'infezione da COVID-19 o dei casi sospetti nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e in quello scolastico, rinviando per questo alle linee guida e ai protocolli già citati.
  Sempre l'articolo 1 dispone l'obbligo di possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario. In sostanza, il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari devono essere Pag. 83in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla.
  Il mancato rispetto di tali previsioni da parte del personale scolastico e universitario è considerato assenza ingiustificata e determina la sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione a decorrere dal quinto giorno di assenza. La previsione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. La verifica del possesso della certificazione spetta – in base al testo in esame – ai dirigenti scolastici e, in generale, ai responsabili degli istituti interessati. La violazione dell'obbligo di esibire la certificazione verde o di procedere alla verifica è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, vale a dire con una sanzione amministrativa pecuniaria. Per consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale scolastico supplente che si rendesse necessario chiamare per la sostituzione del personale assente, è autorizzata la spesa di 358 milioni per il 2021. Il Ministero dell'istruzione è incaricato del monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico che non possiede o non esibisce la certificazione verde COVID-19. I dati devono essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, affinché questo possa provvedere, se necessario, alla copertura di ulteriori oneri finanziari derivanti dalle sostituzioni.
  Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 è chiamato a predisporre e attuare un piano di screening della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro.
  L'articolo 2 impone a coloro che utilizzano le tipologie di mezzi di trasporto elencate dallo stesso articolo di munirsi della certificazione verde COVID-19.
  L'articolo 3 rende facoltativa la richiesta – da parte del Ministero della salute – del parere del Comitato tecnico scientifico nell'ambito della procedura volta a individuare le Regioni o Province autonome nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, ai fini dell'applicazione delle misure previste per le diverse zone di classificazione del rischio stesso: parliamo delle zone cosiddette «bianca», «gialla», «arancione» o «rossa».
  L'articolo 4, ai commi 1 e 2, detta norme in materia di distanziamento interpersonale degli spettatori che assistono agli eventi e alle competizioni sportivi e in materia di numero di spettatori ammissibili. In base al decreto-legge n. 52 del 2021, la partecipazione del pubblico alle manifestazioni sportive che si svolgano in zona bianca e in zona gialla è consentita a condizione che gli spettatori siano muniti certificazione verde COVID-19, che i posti a sedere siano preassegnati e che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Il decreto in esame, al comma 1, consente una deroga all'ultima di queste condizioni. È infatti possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro. Le modalità alternative possono essere definite con le linee guida di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 52, che riguardano appunto lo svolgimento degli eventi sportivi con presenza di spettatori.
  Il comma 2 aumenta dal 25 al 35 per cento della capienza massima autorizzata il numero di spettatori ammissibili a eventi e competizioni sportivi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, limitatamente a quelli che si svolgono in zona bianca.
  Il comma 3 aumenta dal 25 al 35 per cento della capienza massima autorizzata il numero di spettatori ammissibili agli spettacoli (teatrali, musicali, etc.) aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, purché in zona bianca e con un numero di spettatori superiore a 2.500.
  Rimane ferma, per gli spettacoli, la restante disciplina recata dall'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, come modificato dal decreto-legge n. 105 del 2021, in corso di conversione. In base a questa disciplina, sia nelle zone gialle sia in quelle bianche, l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico, anche all'aperto, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di Pag. 84una delle certificazioni verdi COVID-19. Gli spettacoli sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida di riferimento. Nelle zone gialle, la presenza consentita non può essere superiore al 50 per cento della capienza massima autorizzata, con un numero massimo di spettatori non superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Nelle zone bianche, nel caso di eventi svolti all'aperto con un numero massimo di spettatori superiore a 5.000, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Sempre il decreto-legge n. 105 del 2021 ha inoltre esteso alle zone bianche la previsione, introdotta originariamente per le sole zone gialle, per cui le linee guida regionali possono stabilire, per gli spettacoli aperti al pubblico, svolti all'aperto un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico.
  L'articolo 5 prevede – a parte una norma di coordinamento interno della legislazione, al comma 1 – che le giacenze derivanti da anticipazioni di tesoreria relative all'attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure anti COVID-19 che sono ancora sussistenti nel conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio confluiscano nella contabilità speciale del Commissario straordinario, ai fini dell'impiego per le attività che potevano essere destinatarie di queste anticipazioni e con scomputo, in misura identica, dall'importo dei corrispondenti trasferimenti di risorse previsti in favore della stessa contabilità speciale.
  L'articolo 6 prevede un'esenzione transitoria da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19. L'esenzione è relativa ai soggetti che sono in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.
  L'articolo 7 dispone – in considerazione degli effetti dell'attacco hacker subito dalla regione Lazio nella notte fra il 31 luglio e il 1° agosto 2021 – la sospensione sia dei termini dei procedimenti amministrativi nel periodo compreso il 1° agosto e il 15 settembre 2021, sia di alcuni obblighi di pubblicità in capo all'amministrazione.
  L'articolo 8 proroga dal 1° agosto al 31 ottobre 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione «Strade Sicure» stabilito in relazione all'emergenza Covid-19.
  L'articolo 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali non solo ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – come stabilito in precedenza – ma anche ad un Ministro, con o senza portafoglio. Il ministro in questione, conseguentemente, può assumere la presidenza del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.
  L'articolo 10 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge, fissata come sempre nel giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

  Paola FRASSINETTI (FDI) esprime la contrarietà del gruppo di Fratelli d'Italia all'obbligo del «green-pass» per gli studenti universitari, reputando preferibile imporre i tamponi, rendendoli gratuiti, e raccomanda l'utilizzo di test salivari nelle scuole, a suo avviso più economici e meno invasivi. Analogamente, ritiene che misure quali l'aerazione delle aule scolastiche semplicemente attraverso l'apertura delle finestre – impossibile in alcune parti del Paese nei mesi freddi – siano insufficienti a garantire nelle scuole e nelle università un adeguato livello di sicurezza. Ricorda, in proposito, che il suo gruppo ha più volte raccomandato soluzioni migliori, come l'utilizzo di impianti di aerazione idonei a garantire il necessario ricambio d'aria, così come interventi di edilizia per ampliare gli ambienti o per costruire nuove scuole. Infatti l'affollamento eccessivo delle classi, Pag. 85nonostante il ministro Bianchi nell'audizione di ieri abbia cercato di sminuire l'entità del problema, resta una realtà in molte scuole italiane e rende difficile se non impossibile garantire il distanziamento raccomandato. Quanto alla possibilità di togliere la mascherina a determinate condizioni, evidenzia che si tratta di una previsione inopportuna che rischia di creare un ambiente ostile e discriminatorio contro coloro che, non potendo o non volendo vaccinarsi, impediscono al resto della classe di togliersi la mascherina.

  Federico MOLLICONE (FDI), associandosi alla collega Frassinetti, ritiene sbagliato consentire di togliere la mascherina in aula a condizione che tutti siano vaccinati. Dopo aver sottolineato che quella di Fratelli d'Italia contro l'obbligo vaccinale è una battaglia di libertà, cui è felice di vedere che anche il gruppo della Lega si sta unendo, afferma che la retorica dell'obbligo vaccinale è un pezzo di una narrazione falsa tendente a creare una falsa sicurezza. La certificazione è solo un'attestazione dell'avvenuta vaccinazione e della sua data, che non elimina il rischio per il vaccinato, né per chi gli sta vicino, come dimostra il fatto che, anche alla Camera, si continua a imporre la mascherina anche a chi è vaccinato. Dopo aver rimarcato che la sicurezza dei vaccini è ancora tutta da dimostrare, si dice favorevole a proposte positive per la salute dei ragazzi e dei lavoratori del comparto scuola: proposte che, tuttavia, non sono rinvenibili nel provvedimento in esame la cui impostazione gli appare confusa e approssimativa. Il riavvio dell'anno scolastico sta avvenendo attraverso un obbligo di vaccinazione che viene imposto ai docenti e al personale ATA contro il quale si sono espressi pubblicamente anche alcuni docenti universitari che hanno definito discriminatorio l'obbligo del «green pass» per specifiche categorie di persone. Osserva, inoltre, incidentalmente, che alcune note personalità hanno modificato la propria posizione di assoluta contrarietà al vaccino, per giungere a sostenerlo e a difenderlo, inducendo a sospettare di essere stati ricompensati per questo. Invitando ad una maggiore riflessione sui riflessi che l'introduzione di tale obbligo provoca sull'inalienabilità della libertà individuale, si dichiara contrario alla sospensione dello stipendio per i docenti che rifiutano il vaccino. Il ricorso ai test salivari quotidiani, invece, salverebbe la libertà individuale e garantirebbe quella sicurezza sociale invocata da tutti. Individua nella mancanza di terapie domiciliari precoci e nel mancato ampliamento dei posti di terapia intensiva degli ospedali, che avrebbe dovuto essere effettuato, lacune importanti del sistema sanitario.
  Conclude preannunciando il voto contrario.

  Cristina PATELLI (LEGA), premesso che in un Governo di unità nazionale possono esserci, anche nella maggioranza, sensibilità diverse su certi temi, come sta accadendo su alcuni aspetti del decreto in esame, rileva, anche a nome del gruppo della Lega, di non ritenere necessaria l'obbligo del «green pass» per il personale scolastico, che, aderendo in massa alla campagna vaccinale, ha dimostrato un enorme senso di responsabilità. Ricorda che in base agli ultimi dati la popolazione scolastica risulta vaccinata ben oltre il 93 per cento, cui vanno aggiunti i soggetti guariti, i lavoratori fragili ed altre categorie che non possono vaccinarsi, con i quali si arriva quindi quasi al 100 per cento del personale scolastico. Pertanto, ritiene di poter affermare che, nella scuola italiana, i «no vax» per ideologia siano davvero pochissimi.
  Passando al decreto in esame, riferisce che il suo gruppo è impegnato a trovare soluzioni per migliorarne il testo, cercando di armonizzare la tutela della salute pubblica con il rispetto delle libertà personali. Piuttosto che stabilire l'obbligo vaccinale per i lavoratori della scuola, ritiene si dovrebbe informare, accompagnare e promuovere i vaccini, senza imporli. Assicura che il gruppo della Lega, al fine di evitare la chiusura delle scuole, le quarantene e la didattica a distanza, è favorevole ai vaccini, ma anche e soprattutto al tracciamento, tenuto conto che anche un soggetto vaccinato potrebbe contagiarsi. Ricordato che il suo gruppo ha spinto per la validazione dei test salivari rapidi da parte dell'Istituto Pag. 86superiore di sanità al fine di inserirli in un programma di monitoraggio e tracciamento, al momento previsto solo in alcune cosiddette «scuole sentinella», ne sollecita l'estensione per giungere ad effettuarne almeno 500 mila ogni sette giorni. Esprime l'avviso che i tamponi salivari possano costituire un supporto preziosissimo per individuare i soggetti asintomatici in ambiente scolastico, dove la popolazione sotto i 12 anni non è vaccinata. Dopo aver sottolineato che i tamponi naso-faringei sono validi per il «green pass», mentre quelli salivari non lo sono, nonostante siano attendibili e più economici, ne sollecita un utilizzo più diffuso per monitorare le persone sopra e sotto i 12 anni.
  Sul tema dell'allontanamento dei docenti da parte del dirigente scolastico, sottolinea la vaghezza della circolare, che turba fortemente la comunità dei dirigenti scolastici tenuti a verificare il possesso del «green pass» e a valutare la sospensione dal servizio, dopo cinque giorni, per il dipendente che ne è sprovvisto. Evidenzia le implicazioni, derivanti da imprecisioni e lacune dispositive in merito alle modalità applicative della circolare e alle sanzioni amministrative applicabili, in termini di responsabilità, se non addirittura di danno erariale, che ricadono sui dirigenti scolastici.
  Sottolinea quindi i rischi discriminatori connessi alla possibile deroga nell'utilizzo delle mascherine: rischi che risultano inconciliabili con il ruolo della scuola, che deve favorire l'inclusione, non l'emarginazione degli studenti. Rileva, inoltre, l'incoerenza delle disposizioni che consentono di praticare attività sportive solo con il rilascio del «green pass», che non tengono conto che nelle medesime palestre ai ragazzi è comunque consentito praticarle durante l'orario scolastico.
  Conclude, preannunciando l'astensione dal voto del gruppo della Lega, per le ragioni esposte.

  Marco BELLA (M5S) osserva che, certo, la vaccinazione non azzera il rischio, né ci sono certezze assolute perché la scienza non ne ha, però molto probabilmente la vaccinazione riduce il rischio: è questo che pare emergere dall'esperienza fatta. Per questo la ragionevolezza suggerisce che vale la pena tentare la strada della vaccinazione generalizzata. È una scelta prudenziale, come quella di chi in auto si lega con la cintura di sicurezza e sa che in questo modo riduce il rischio di danni in caso di incidenti stradali, ma non lo annulla. La vaccinazione induce false sicurezze? Ne dubita. Chi si lega con la cintura di sicurezza in auto non per questo diventa avventato alla guida: sa, appunto, che la cintura non elimina i rischi. Quanto all'opportunità di procedere alla vaccinazione dei ragazzi, invita ad ascoltare quanto affermato dagli organi regolatori, che parlano di benefici.
  Ritiene comunque che il decreto debba essere modificato nelle sue parti critiche. Rispetto, ad esempio, alla possibilità di togliere la mascherina in classe, di cui all'articolo 1, comma 3, se tutti gli studenti sono o vaccinati o guariti dalla malattia, rileva con perplessità che si tratta di accertare, per ciascuno studente, una condizione diversa da quella attestata dalla certificazione verde Covid-19, che, come noto, è rilasciata anche a coloro che si trovano in una terza posizione, quella di essere risultati negativi al test antigenico rapido o molecolare: ne consegue che il possesso della certificazione verde da parte di tutti gli alunni di una classe non sarebbe sufficiente a garantire che sussiste la condizione che il decreto-legge richiede per consentire di derogare all'obbligo di indossare la mascherina in aula.
  Rispetto alla sanzione pecuniaria prevista dal comma 5 del capoverso «Art. 9-ter» a carico del personale della scuola e universitario che non ottempera all'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde, osserva che si tratta di una misura a suo avviso eccessiva, atteso che il personale in questione è già sanzionato con la sospensione della retribuzione, prevista dal comma 4. Si augura che su questo punto ci sia una comunanza di vedute e che il comma 5 possa essere soppresso.
  Quanto alla sospensione del rapporto di lavoro dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata e alla conseguente sostituzione del personale assente ingiustificato, Pag. 87di cui ai commi 2 e 10 del capoverso «Art. 9-ter», rileva che il decreto non dice nulla in merito alla durata della sostituzione. Sulla base delle disposizioni in esso contenute, nulla impedisce che il dipendente assente rientri in servizio il sesto giorno, il che – limitando il discorso alle scuole – impedisce ai dirigenti scolastici di prevedere la durata dell'assenza e di nominare, per le cattedre, un supplente, non essendo possibile un incarico di supplenza senza durata prestabilita. Sarebbe forse meglio, allora, stabilire una sospensione dell'assente ingiustificato per 15 giorni, così da permettere l'assegnazione di incarichi di supplenza di pari durata.
  In conclusione si augura che sia possibile arrivare, d'intesa e in modo cooperativo, a soluzioni che pongano rimedio a quelle che sono evidenti debolezze del testo del decreto-legge in esame.

  Simona VIETINA (CI), premesso che l'adozione di misure di contrasto del contagio è senz'altro necessaria, esprime l'avviso che il decreto-legge in esame abbisogni di essere affinato in diversi punti. Quanto alla possibilità di derogare alla raccomandazione di mantenere la distanza interpersonale di un metro quando i locali lo consentano, osserva che questa condizione di fatto non si dà praticamente mai, dato che il Paese ha edifici scolastici vecchi, con aule piccole e normalmente affollate. A suo avviso, sarebbe meglio sopprimere la disposizione relativa alla deroga e imporre sempre e in ogni caso l'uso della mascherina, per evitare che la possibilità di deroga sia male utilizzata. Per inciso, osserva che forse si sarebbe potuto ridurre il numero di alunni per classi permettendo alle scuole pubbliche di stabilire accordi con quelle private per l'utilizzo dei locali. Rileva poi che non viene specificato chi e come debba effettuare i controlli negli istituti per verificare il rispetto delle misure imposte. Riguardo al commissario straordinario menzionato nel comma 9 del capoverso «Art. 9-ter», si chiede – non essendovi nel testo alcuna specificazione per rinvio – in che modo sia scelto e quali competenze abbia. Si chiede poi per quale ragione il testo non faccia alcun riferimento agli Istituti tecnici superiori (ITS) e ai percorsi dell'Istruzione e formazione professionale (IeFP). Infine, rilevato che con l'articolo 3 il parere del CTS viene reso facoltativo, si chiede quale siano allora l'utilità e il ruolo del CTS.
  Conclude auspicando che si possa trovare soluzione, in sede di conversione in legge, a questi aspetti problematici del decreto-legge.

  Paolo LATTANZIO (PD), rivolgendosi al deputato Mollicone, osserva che insinuare che le personalità pubbliche che cambiano idea e passano a sostenere l'utilità della vaccinazione obbligatoria lo facciano per un interesse personale è un comportamento aggressivo, che tende ad emarginare e a distruggere la credibilità di quanti la pensano diversamente, laddove la democrazia – questa almeno è la sua convinzione – è una convivenza in cui si accetta, senza aggredirlo, l'opinione di chi la pensa diversamente. In generale, osserva che l'approccio alla pandemia è diventato un campo di battaglia politica, nel quale gli argomenti e gli intenti sono politicizzati. Premesso di non esserne sorpreso né scandalizzato, ritiene però inaccettabile che si arrivi alla sgradevole retorica del «per il bene dei nostri figli». Fa presente che i ragazzi sono largamente favorevoli ai vaccini, come dimostra la cronaca di queste settimane. Evidenzia che, in generale, non vaccinarsi contro le malattie infettive è una scelta egoistica e opportunistica, considerato che si approfitta del fatto che, in una comunità di persone in larga parte vaccinate, il rischio di contagio è basso. Quanto infine all'appello all'inclusione della deputata Patelli, osserva che dell'inclusione ci si dovrebbe preoccupare sempre, non solo quando piace: c'è anche l'inclusione degli stranieri e delle persone discriminate per l'orientamento sessuale.

  Valentina APREA (FI) premette che il suo voto sarà favorevole nonostante reputi necessarie alcune modifiche che auspica possano essere apportate al provvedimento nel corso della fase emendativa. Occorre prendere atto che il virus sta ancora circolando e che, pertanto, va contrastato con Pag. 88i vaccini che nel limitano il contagio. Ritenendo necessario regolamentare le modalità di convivenza con la pandemia, precisa che il suo gruppo non è favorevole all'obbligo di «green pass» per una questione ideologica, ma perché mancano alternative. Le rigidità intellettualistiche, come quelle dei docenti universitari che hanno firmato l'appello contro l'obbligo del «green pass», sono un lusso che non ci si può permettere quando sono in gioco la salute e la sicurezza pubbliche, specialmente nella scuola. È favorevole quindi ad imporre vigore alla campagna vaccinale, senza dimenticare che il servizio scolastico va garantito individuando le giuste modalità. Rileva che alcuni limiti del decreto siano stati evidenti fin da subito, come la questione delle mascherine e della possibilità di non indossarle, a certe condizioni. Evidenzia, in proposito, che non va presa in considerazione solo l'unità «classe» per valutare la possibilità di toglierle, perché negli spazi scolastici ci si muove da un ambiente all'altro. Trovando impropria l'espressione «avvio dell'anno scolastico in presenza» – in quanto la presenza a scuola non andrebbe prevista per legge, essendo connaturata alla vita scolastica – suggerisce che si parli piuttosto di «regolare svolgimento delle lezioni». Tra le proposte che il suo gruppo intende sostenere, con emendamenti, menziona, ancora, l'adozione della digitalizzazione, da predisporre per tempo, il mantenimento di tutte le misure di protezione, l'utilizzo di test salivari periodici da organizzare su base regionale, il tracciamento, il mantenimento dell'ora di 50 minuti. Dopo aver sottolineato che non sono state ancora pubblicate le linee guida per l'avvio dell'anno scolastico, preannuncia, infine, che il voto di Forza Italia sarà favorevole, fermo l'auspicio che nella fase emendativa possano essere risolte le criticità del testo.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato), precisando che si tratta di un parere sostanzialmente tecnico volto ad armonizzare il contenuto del decreto in esame con quello dei decreti e degli atti di varia natura che lo hanno preceduto, a coordinare il testo al suo interno e a diminuire così i dubbi interpretativi che talune disposizioni potrebbero sollevare, al fine di facilitare l'applicazione delle norme.

  Vittoria CASA, presidente, rivolgendosi al sottosegretario Sasso lo invita a rappresentare al Governo la necessità di un supplemento di riflessione sulla disciplina sanzionatoria prevista per il personale sprovvisto di «green pass» e sulle disposizioni relative alla chiamata del personale supplente.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Rossano Sasso.

  La seduta comincia alle 15.35.

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo.
C. 3091 sen. Nencini ed altri, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vittoria CASA, presidente e relatrice, comunica che l'ordine del giorno prevede l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 3091, trasmessa dal Senato, che dispone l'istituzione di una Giornata nazionale dello spettacolo. Riferisce che il provvedimento, d'iniziativa dei senatori Nencini e altri, è stato approvato il 29 aprile scorso dalla 7a Commissione del Senato in sede deliberante. Esso muove dalla considerazione che lo spettacolo è tra i settori più duramente colpiti dalle misure di contenimento della pandemia, che hanno condotto Pag. 89 alla forte limitazione degli spettacoli e poi alla chiusura di cinema e teatri, incidendo drammaticamente su tutti i comparti: musica, danza, teatro, circhi e spettacolo viaggiante, cinema.
  Il provvedimento è composto da 5 articoli.
  L'articolo 1 istituisce la Giornata nazionale dello spettacolo, da celebrarsi il 24 ottobre di ogni anno. La relazione illustrativa del disegno di legge al Senato spiega che la data scelta è quella del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, che, nell'ambito delle misure di contenimento della pandemia, ha previsto la chiusura di cinema e teatri.
  Lo scopo dell'istituzione della giornata è quello di celebrare lo spettacolo in tutte le sue forme, come pure gli artisti e i lavoratori del settore, nonché di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione dello spettacolo e di riconoscere il suo ruolo sociale e il suo contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana.
  È specificato – come sempre quando si istituiscono Giornate celebrative come questa – che la Giornata nazionale dello spettacolo non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Non si tratta quindi di una festività.
  L'articolo 2 prevede che, in occasione della Giornata nazionale, siano promosse iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione dello spettacolo in tutte le sue forme. In base al comma 2 le attività celebrative possono essere promosse, in particolare, nelle strutture sanitarie e nelle case di cura, all'interno di istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in attuazione dei princìpi di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.
  L'articolo 3 istituisce, a decorrere dall'anno 2021, il Premio nazionale per lo spettacolo, consistente in un attestato da conferire annualmente in occasione della Giornata nazionale. I requisiti per concorrervi e le modalità per la sua attribuzione dovranno essere individuati con decreto del Ministro della cultura, previo parere della Conferenza unificata.
  Gli articoli 4 e 5 dispongono, rispettivamente, in merito all'invarianza finanziaria e all'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 8 settembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.05.