CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 settembre 2021
651.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 settembre 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 11.

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.
C. 3257 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite IX e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Martina NARDI, presidente e relatrice, in sostituzione della relatrice Sara Moretto, impossibilitata ad essere presente alla seduta odierna, espone in sintesi i contenuti del provvedimento, ricordando che il testo in esame, il cui termine per la conversione scadrà il 18 settembre p.v., come modificato dal Senato, è ora composto di nove articoli, rispetto ai sei del testo originale deliberato dal Governo. Avverte che si soffermerà, in particolare, sulle disposizioni che più direttamente coinvolgono materie di interesse per la X Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Passando al contenuto del testo, sottolinea che l'articolo 1, modificato al Senato, dichiara monumento nazionale alcune vie d'acqua veneziane e precisa che le misure di tutela delle citate vie d'acqua possano comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi: prevede espressamente che a decorrere dal 1° agosto 2021 sia vietato il transito delle grandi navi in tali vie d'acqua (commi 1 e 2). Sono previste alcune misure di ristoro sia delle compagnie di navigazione sia del gestore dei terminal di approdo (rispetto al quale anche il comma 5 prevede la possibilità di interventi di sostegno) e dei soggetti esercenti servizi connessi al terminal, nonché a beneficio dei lavoratori impiegati in attività, in qualsiasi forma incise direttamente dal divieto di transito delle navi citate (commi 3 e 4). Inoltre, rimette ad un decreto ministeriale il compito di definire le modalità di erogazione dei contributi e quantifica le risorse necessarie a copertura di tali interventi (commi 6 e 7). Pag. 47
  Come precedentemente accennato ricorda, quindi, che a seguito delle modifiche approvate dal Senato, il comma 3 dell'articolo 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021 e di euro 22,5 milioni per l'anno 2022, avente le finalità: a) di erogare contributi in favore delle compagnie di navigazione, che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, abbiano già comunicato l'effettuazione a far data dal 1° agosto 2021 di transiti nelle vie d'acqua citate nel comma 2, in relazione agli eventuali maggiori costi sostenuti per la riprogrammazione delle rotte e per i rimborsi riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio per effetto della riprogrammazione delle rotte, qualora non indennizzabili sulla base di eventuali contratti di assicurazione; b) di erogare contributi in favore del gestore dei terminal di approdo interessati dal divieto di transito di cui al comma 2 e dei soggetti esercenti i servizi connessi all'attività dei medesimi terminal.
  Inoltre fa presente che il comma 4, secondo le modifiche approvate dal Senato, incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Evidenzia che lo scopo dell'intervento è quello di assicurare un sostegno economico al reddito, ove non sia possibile fare ricorso agli strumenti già previsti a legislazione vigente, dei lavoratori impiegati: dal gestore del terminal di approdo di cui alla lettera b) del comma 3; dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del gestore del terminal di approdo (che prevede che in ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione, mentre su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo); dalle imprese esercenti i servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio, di cui all'articolo 14, comma 1-bis, della medesima legge n. 84 del 1994; dalle imprese titolari di concessione di beni del demanio e di zone di mare territoriale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione; dalle imprese autorizzate ad operare attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo, ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice; dalle imprese titolari di concessione che esercitano servizi portuali che richiedono impiego di navi e galleggianti addette al servizio del porto, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; dai raccomandatari marittimi la cui attività è disciplinata dalla legge 4 aprile 1977, n. 135; dagli spedizionieri doganali; dalle imprese operanti nel settore della logistica. Segnala che per quanto riguarda le ultime tre categorie si fa riferimento alle imprese le cui attività siano connesse al transito delle navi nelle vie urbane d'acqua di cui al comma 2. Fa poi presente che vengono rimesse ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle predette risorse che, in ogni caso, costituiscono limite di spesa. Come ricorda di aver anticipato, il comma 6 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di Pag. 48concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del turismo, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione delle modalità per l'erogazione dei contributi previsti dal comma 3. Tale decreto tiene conto anche dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio.
  Sottolinea che l'articolo 2, come modificato dal Senato, individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna individuate all'articolo 1, definendone il regime giuridico, i poteri, nonché le modalità di computo dei compensi degli eventuali sub-commissari, rimettendo a un decreto ministeriale la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi. Il comma 3 dispone che il Commissario straordinario, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con proprio provvedimento possa rilasciare, modificare o integrare le autorizzazioni e le concessioni ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge quadro sui porti (i quali, rispettivamente, riguardano le operazioni portuali, la fornitura del lavoro temporaneo alle imprese per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati e la concessione di aree e banchine) nonché disciplinare l'utilizzo dei beni demaniali, interessati o coinvolti dalla realizzazione di detti interventi. Il comma 4-quater dell'articolo 2 – introdotto al Senato – interviene sul riparto delle risorse finanziarie previste per la realizzazione di interventi di salvaguardia della Laguna di Venezia al fine di assicurare una più celere realizzazione degli interventi stessi.
  Segnala quindi che l'articolo 2-bis, introdotto al Senato, prevede un credito d'imposta, per l'anno 2022 – dunque, una tantum – in favore delle imprese che svolgono attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari. Evidenzia che il credito in questione è individuato in una percentuale pari al 60 per cento dell'ammontare del canone annuale dovuto per le concessioni medesime. Osserva, peraltro, che il comma 5 precisa che le disposizioni in questione si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, mentre il comma 6 reca la copertura finanziaria.
  Fa quindi presente che i commi 1 e 4 dell'articolo 3 prevedono la possibilità di riconoscimento di ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per alcune imprese industriali (con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale); la possibilità è ammessa per una durata massima di tredici settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2021, e nel limite complessivo di spesa di 21,4 milioni di euro per il 2021. Per i datori di lavoro che presentino la domanda per la nuova prestazione, i commi 2 e 3 prevedono, fino al termine del periodo di relativa fruizione, fatte salve alcune fattispecie, l'esclusione sia dell'avvio di nuove procedure di licenziamento collettivo sia della possibilità di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Alla copertura dell'onere corrispondente al suddetto limite di spesa si provvede (comma 4 citato) riducendo in misura corrispondente (sempre per il 2021) il Fondo sociale per occupazione e formazione. Segnala che la relazione tecnica allegata all'originario disegno di legge di conversione del decreto indica che l'intervento normativo di cui ai commi in esame è stato adottato al fine di consentire il riconoscimento dei trattamenti in esame a circa «4.000 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal». Riguardo alla nozione di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, evidenzia che il comma 1 fa rinvio alla disciplina di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e successive modificazioni, il quale prevede che, secondo i criteri ivi posti, il riconoscimento dell'interesse suddetto sia operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ricorda che per i trattamenti Pag. 49 ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19 non è dovuto (da parte del datore di lavoro) alcun contributo addizionale.
  Relativamente all'articolo 3 segnala inoltre il comma 4-bis – introdotto al Senato – che autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705 milioni di euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A. Evidenzia, altresì, che Invitalia S.p.A. viene autorizzata alla costituzione di una società, con capitale sociale determinato nell'ambito di un limite massimo pari a 70 milioni di euro, al fine di condurre le analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del cosiddetto preridotto. Il comma 4-bis, quindi, introduce i nuovi commi 1-ter e 1-quater nell'articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019 (come convertito dalla legge n. 5 del 2020). Il comma 1-ter, come ha avuto modo di accennare, autorizza Invitalia S.p.A. a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo di ILVA di Taranto, richiamando alla qualificazione dell'impianto siderurgico in questione come «stabilimento di interesse strategico nazionale», ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2012. Il nuovo comma 1-quater, come anche ha anticipato, autorizza Invitalia S.p.A. a costituire una società avente lo scopo di condurre le analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del cosiddetto preridotto (direct reduced iron). Ricorda che il «preridotto» è un semilavorato siderurgico contenente prevalentemente ferro metallico ottenuto a partire da pellets (palline) di minerale ferroso, trattate per mezzo di monossido di carbonio (CO) e idrogeno (H2). Il «preridotto» è prodotto mediante processi a basso impatto ambientale, che si basano sull'utilizzo del gas naturale e non implicano il consumo o il trattamento di carbon fossile. Alla società in questione non si applica la disciplina sulle società a partecipazione pubblica, posta dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. Il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato da Invitalia S.p.A., anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità (funzionali alla realizzazione e alla gestione del suddetto impianto). A tale scopo, la disposizione demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze l'assegnazione in favore di Invitalia S.p.A. di somme fino al limite di 70 milioni. All'onere, corrispondente al suddetto limite massimo di spesa, si provvede a valere sulle risorse di cui al citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 2019. Ricorda che tale comma 1 demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze l'assegnazione (fino a 900 milioni di euro per il 2020) di contributi in conto capitale a Invitalia S.p.A. per: il rafforzamento patrimoniale della società Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale (MCC) S.p.A. (tali risorse mirano a consentire a MCC la promozione di attività finanziarie e di investimento, a sostegno delle imprese, anche mediante l'acquisizione di partecipazioni nel capitale di banche e società finanziarie); l'adozione di iniziative strategiche, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno. Segnala, quindi, l'integrazione della rubrica dell'articolo 3 del decreto-legge in conversione, con l'aggiunta, in fine, delle parole «e misure in favore delle medesime imprese».
  Osserva che l'articolo 3-bis – introdotto al Senato – destina, nell'ambito delle risorse già stanziate per il programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), 10 milioni di euro, per il 2021, in favore dell'accesso ai servizi di supporto per la ricollocazione professionale da parte dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura Pag. 50fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività aziendale, aggiungendo che si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la definizione delle modalità attuative.
  Segnala che l'articolo 3-ter – introdotto al Senato – modifica retroattivamente la disciplina transitoria sugli accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo e sui relativi accordi aziendali di recepimento.
  Evidenzia poi che l'articolo 4 estende al 2022 una disciplina, già posta per gli anni 2020 e 2021, che concerne le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria e che riconosce uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito, nell'anno precedente a quello suddetto di riferimento, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale. L'estensione temporale in oggetto viene concessa nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per il medesimo anno 2022, limite che viene posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione; ricordo che, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la normativa in esame già stabilisce un limite di identico importo, disposto a carico del medesimo Fondo e che essa prevede una procedura di monitoraggio finanziario da parte dell'INPS, la quale ora si applica anche per il limite relativo al 2022. I trattamenti straordinari di integrazione salariale ai quali è connesso lo sgravio in esame sono quelli concessi, negli anni 2019-2021, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni, previo accordo stipulato in sede governativa e in deroga ai limiti generali di durata vigenti per il medesimo trattamento, nei casi in cui l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo o specifici percorsi di politica attiva del lavoro (posti in essere dalla regione interessata). I trattamenti in oggetto comprendono anche alcune ipotesi di proroga dei medesimi, per i casi in cui le azioni inerenti al completamento del processo di cessazione aziendale e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità, anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico.
  Ricorda quindi che l'articolo 5 disciplina la copertura finanziaria delle previsioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 del decreto-legge. In particolare il comma 1 dispone circa le modalità con cui si provvede alla copertura degli oneri di cui alle citate disposizioni, pari complessivamente a 222 milioni di euro – ovvero a 229,5 milioni secondo le modifiche apportate al Senato (42 milioni di euro per l'anno 2021, – 33 milioni di euro per l'anno 2022, ovvero 40,5 milioni secondo le suddette modifiche, – 15 milioni di euro per l'anno 2023, – 42 milioni di euro per l'anno 2024, – 55 milioni di euro per l'anno 2025 – 35 milioni di euro per l'anno 2026). Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Infine, rammenta che l'articolo 6 dispone circa l'entrata in vigore del provvedimento (21 luglio 2021, giorno successivo alla pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta Ufficiale). Ricorda peraltro che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
C. 3264 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Teresa BALDINI (CI), relatrice, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame ricordando che il decreto-legge n. 111 del 2021 si pone in rapporto di successione e consequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che ha posto misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da Covid-19, a partire dal marzo 2020. Il quadro degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione della pandemia è stato infatti definito in primo luogo da un insieme di decreti-legge che stabiliscono la cornice ordinamentale delle misure adottabili per la gestione dell'emergenza (in particolare i decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, come successivamente integrati e modificati) e di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che attuano le disposizioni dei decreti-legge, modulandole in relazione all'andamento epidemiologico. Con il decreto-legge in esame sono dunque disciplinate le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia relativamente all'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti: ricorda, peraltro, che esso segue il decreto-legge n. 105 del 2021 (cosiddetto decreto «Green pass»), che tra le altre misure proroga lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, attualmente in fase di conversione alle Camere. Il decreto-legge in esame costituisce quindi uno degli ultimi tasselli della sequenza di atti normativi, con i quali è stata affrontata l'epidemia da Covid-19.
  Illustra, quindi, brevemente i contenuti del provvedimento, composto di dieci articoli, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Per quanto riguarda l'articolo 1, recante disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università, segnala che il comma 1 dispone che nell'anno scolastico 2021-2022, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia nonché l'attività scolastica e didattica delle scuole di ogni ordine e grado e le attività didattiche e curriculari delle università siano svolti in presenza. Il comma 2 elenca quindi una serie di misure di sicurezza minime finalizzate a prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, da adottarsi fino al 31 dicembre 2021 in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università (obbligo di utilizzo, con talune eccezioni, dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; rispetto della distanza di sicurezza interpersonale; divieto di accesso nei locali ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°). Al comma 3 si prevede che la gestione di casi di infezione da SARS-CoV-2, confermati o sospetti, avvenga secondo linee guida e protocolli adottati in base alla normativa vigente, prevedendo altresì che i predetti protocolli e linee guida, come pure le università, possono derogare all'obbligo di indossare la mascherina qualora a determinate attività partecipino solo studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità; sul punto osserva che la deroga dall'obbligo di mascherina nelle attività in cui sono coinvolti solo studenti vaccinati è certamente discutibile, in quanto anche il vaccinato a ciclo completo si può infettare potendo, peraltro, a sua volta infettare: in tal senso riterrebbe opportuno attenersi ad una maggiore prudenza. Al comma 4 si prevede che i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i sindaci, per territori situati nella zona rossa o arancione, possano sospendere, a determinate condizioni, lo svolgimento delle attività didattiche ed educative in presenza, sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzionalità. È fatta salva Pag. 52la garanzia dell'attività in presenza per l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Al comma 5 si dispone che, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, quando siano rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto e dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3, al personale scolastico si applichi l'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Segnala, in particolare quanto contenuto nel comma 6 che disciplina l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario, e inserisce nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'articolo 9-ter, rubricato «Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario». Evidenzia che tale articolo è composto da 5 commi, il cui contenuto è il seguente: al comma 1 si prevede che dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 il personale scolastico e universitario ha l'obbligo di possedere ed esibire una certificazione verde COVID-19, estendendo l'obbligo anche agli studenti universitari (sull'argomento ritiene peraltro opportuno osservare che non sono ben chiari i motivi per i quali l'obbligo di «green pass», oltreché al personale e agli studenti universitari, non venga esteso agli studenti over 12, anch'essi vaccinabili); il comma 2 dispone che il mancato rispetto del predetto obbligo da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, comporta la sospensione del rapporto di lavoro senza assegni; il comma 3 esenta dall'obbligo di certificazione coloro che sono impossibilitati a ricevere il vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute; il comma 4 dispone che i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle predette prescrizioni secondo le modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, mentre con riferimento al rispetto dell'obbligo di certificazione verde da parte degli studenti universitari, le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università; il comma 5 disciplina il regime sanzionatorio. Fa presente che il comma 7 dell'articolo 1 specifica che le disposizioni contenute nel medesimo articolo 1 si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università. Il comma 8 reca la clausola di invarianza finanziaria. Il comma 9 prevede che il Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 predisponga e attui un piano di screening della popolazione scolastica per l'anno 2021 allo scopo di instaurare un sistema di sorveglianza attiva di identificazione precoce dei casi positivi, al fine di ridurre la probabilità di diffondere l'infezione nella scuola. Il comma 10 autorizza la spesa di 358 milioni di euro per l'anno 2021 per consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato. Il comma 11 prevede che il Ministero dell'istruzione provveda al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico e trasmetta gli esiti alla Ragioneria generale dello Stato per la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla sostituzione del personale.
  Sottolinea poi che l'articolo 2 integra le previsioni del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, individuando i casi nei quali l'accesso ai mezzi di trasporto e il loro utilizzo nel territorio nazionale è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, inserendovi l'articolo 9-quater. In particolare, evidenzia che il predetto nuovo articolo 9-quater, al comma 1, prevede che, dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 Pag. 53 è necessario in relazione ai seguenti mezzi di trasporto: a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, siano essi di linea o non di linea; b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, con esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di tipo intercity, intercity notte e alta velocità; d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. Evidenzia altresì che la predetta elencazione ha natura tassativa, di talché il cosiddetto «green pass» non è richiesto sui mezzi di trasporto non menzionati. In tal senso, pur restando comunque fermo l'obbligo di osservare le misure anti-contagio, ivi comprese quelle previste dai protocolli e dalle linee guida di settore, sottolinea che sono, ad esempio, esclusi: metropolitane e mezzi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, ivi compresi quelli impiegati nell'erogazione dei servizi aggiuntivi; mezzi adibiti al trasporto scolastico dedicato; navi e traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e con le isole minori; impianti nei comprensori sciistici. Fa quindi presente che il comma 2 del nuovo articolo 9-quater prevede una deroga all'obbligo introdotto dal comma 1, ai fini dell'accesso e dell'utilizzo dei mezzi di trasporto, in favore dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e dei soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Sottolinea inoltre che il comma 3 del citato articolo 9-quater pone a carico dei vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché dei loro delegati, l'obbligo di verificare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto avvenga secondo le modalità e le condizioni previste dal comma 1, accertando altresì l'autenticità, la validità e l'integrità delle certificazioni verdi COVID-19, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, mentre, infine, il comma 4 individua le sanzioni applicabili.
  Fa poi presente che l'articolo 3 modifica il decreto-legge n. 33 del 2020. Esso, rendendo facoltativo il parere, attualmente previsto come obbligatorio, del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, semplifica il procedimento di emissione dell'ordinanza con cui il Ministro della salute individua le regioni nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, ai fini dell'applicazione delle specifiche misure previste per le diverse zone di classificazione del rischio («bianca», «gialla», «arancione» o «rossa»). Ricorda, infatti, che per effetto dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che ha in tal senso modificato il comma 16-septies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, la collocazione delle regioni nelle diverse zone ha di fatto assunto connotati di automatismo. La norma salvaguarda, tuttavia, la facoltà del Ministro della salute di richiedere il parere del Comitato tecnico-scientifico, ogniqualvolta lo ritenga necessario ai fini dell'emissione della citata ordinanza.
  Evidenzia il contenuto dell'articolo 4 che reca disposizioni in materia di eventi sportivi e di spettacoli aperti al pubblico. Al comma 1, si statuisce che con le linee guida previste dall'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, alcune delle quali già possono stabilire un numero massimo di spettatori diverso da quello fissato dalla legge per gli eventi e le competizioni sportivi all'aperto, è possibile, per la partecipazione del pubblico ai medesimi eventi e competizioni all'aperto, decidere anche modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro. Al comma 2, si stabilisce che, in zona bianca, per gli eventi e le competizioni sportivi, la capienza massima consentita al chiuso passa dal 25 al 35 per cento di quella massima autorizzata. Al Pag. 54comma 3, si prevede, infine, che sempre in zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, i quali si svolgono esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, la capienza massima consentita al chiuso passa dal 25 al 35 per cento di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2.500. Segnala che le misure di cui ai commi 2 e 3 incidono sulle percentuali previste all'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
  Osserva che l'articolo 5 reca disposizioni di coordinamento. Al comma 1 si interviene sull'elenco di disposizioni del decreto-legge n. 52 del 2021 per le cui esclusive finalità possono essere utilizzate le certificazioni verdi COVID-19, stabilendo che le stesse possono essere utilizzate, oltre che per i fini indicati dall'articolo 9, comma 10-bis, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021 (spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa, accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali, spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, servizi e attività elencati nell'articolo 9-bis del predetto decreto-legge n. 52 del 2021), anche per quelli di cui agli articoli 9-ter e 9-quater del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, come modificato dal decreto all'esame (relativi all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario e nei mezzi di trasporto). Il comma 2 è volto a specificare che le somme già confluite sul conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 40 e 42, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.
  Fa presente che l'articolo 6 contiene disposizioni per la Repubblica di San Marino e prevede di non applicare (fino all'adozione di un'apposita circolare del Ministero della salute e, comunque, non oltre il 15 ottobre 2021), le disposizioni concernenti l'utilizzo della certificazione verde COVID-19 nei confronti dei soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione rilasciato dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino.
  Osserva poi che l'articolo 7 reca disposizioni speciali per fronteggiare il recente attacco di pirateria informatica subìto dal sistema informatico della regione Lazio nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto scorsi, che ha determinato l'inutilizzabilità dell'infrastruttura informatica creando, tra l'altro, problemi di continuità nei procedimenti amministrativi. La norma in esame dispone la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi. In particolare, si stabilisce che nel computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, gestiti tramite le strutture informatiche dalla regione Lazio e dai suoi enti strumentali, non si tenga conto del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 15 settembre 2021. Per il medesimo periodo sono sospesi altresì gli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  Segnala che l'articolo 8 reca disposizioni circa il cosiddetto contingente «Strade sicure». L'intervento permette di prorogare, per ulteriori 92 giorni, ossia dal 1° agosto al 31 ottobre 2021, l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate, di cui all'articolo 1, comma 1025, della legge n. 178 del 2020, prorogato fino al 31 luglio 2021 dall'articolo 74 del decreto-legge n. 73 del 2021, poste a disposizione dei prefetti in ragione delle incrementate esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19. La norma, inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti livelli di operatività ed efficienza, riconosce e finanzia per l'intero periodo, ossia dal 1° agosto al 31 ottobre 2021, la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 47 ore al mese.
  Evidenzia quindi che l'articolo 9 modifica l'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 ed è di diretto interesse Pag. 55della X Commissione. Sottolinea che in esso si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega per le politiche spaziali e aerospaziali non solo a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (come stabilito dalla norma vigente), ma anche a un Ministro, con o senza portafoglio, il quale eventualmente presiede il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Segnala che nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri tenutosi in data 26 agosto 2021 si dà notizia che il Presidente Mario Draghi ha sentito il Consiglio dei ministri in ordine all'intenzione di integrare la delega già conferita al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao con quella per l'esercizio delle funzioni in materia di coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali. Ricorda altresì che con nota del 6 agosto 2021 della Presidenza del Consiglio era stato comunicato che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Bruno Tabacci, ha rimesso nelle mani del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, la delega allo Spazio e all'Aerospazio e che il presidente Draghi, ha preso atto dell'irrevocabilità della decisione del sottosegretario Tabacci.
  Infine, fa presente che l'articolo 10 dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge (il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
  Per quanto riguarda il disegno di legge di conversione ricorda che si compone di un articolo unico: il comma 1 reca la clausola di conversione e il comma 2 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Martina NARDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.20.