CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 settembre 2021
651.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 22

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 7 settembre 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'associazione Differenza Donna Ong, e della vicepresidente dell'Osservatorio violenza e suicidio, Alessandra Zagarella nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone e C. 3148 Boldrini, recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 11.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 11.55.

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.
C. 3257 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite IX e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Mario PERANTONI (M5S), presidente, ricorda che il provvedimento è iscritto nel Pag. 23calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 13 settembre.

  Roberto TURRI (LEGA), relatore, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite IX e XI, del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (C. 3257), trasmesso dal Senato.
  Segnala che il provvedimento, che nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento è stato modificato, consta di 9 articoli, a seguito dell'introduzione di ulteriori tre articoli da parte del Senato. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una più approfondita disamina del contenuto del decreto-legge, fa presente che si soffermerà ad illustrare principalmente i profili di stretto interesse della Commissione Giustizia.
  Evidenzia che l'articolo 1, modificato dal Senato, reca misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e dichiara monumento nazionale alcune vie d'acqua veneziane. In particolare, il comma 1 dispone che, al fine di assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale, ai sensi degli articoli 10 e 12 del Codice dei beni culturali, le misure di tutela e le prescrizioni concernenti gli usi non compatibili possano comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi con specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all'altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti. In base al comma 2, le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia, sono dichiarate monumento nazionale. Il medesimo comma dispone che in dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 sia vietato il transito di navi con specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all'altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti. Sono previste alcune misure di ristoro sia delle compagnie di navigazione sia del gestore dei terminal di approdo (rispetto al quale anche il comma 5 prevede la possibilità di interventi di sostegno) e dei soggetti esercenti servizi connessi al terminal, nonché a beneficio dei lavoratori impiegati in attività, in qualsiasi forma incise direttamente dal divieto di transito delle navi citate (commi 3 e 4). Si rimette ad un decreto ministeriale il compito di definire le modalità di erogazione dei contributi e si quantificano le risorse necessarie a copertura di tali interventi (commi 6 e 7).
  Rammenta che l'articolo 2, modificato dal Senato, individua un commissario straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e reca ulteriori interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia. In particolare, il comma 1 individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna individuate all'articolo 1, al quale, ai sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso spese per lo svolgimento della sua attività. L'articolo definisce il regime giuridico cui il commissario straordinario è assoggettato, i poteri ad esso attribuiti – tra i quali rientra, ai sensi del comma 3 anche quello di disciplinare l'utilizzo dei beni demaniali, interessati o coinvolti dalla realizzazione di detti interventi – nonché le modalità di computo dei compensi degli eventuali sub-commissari, rimettendo a un decreto ministeriale la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi. Il comma 4-quater – introdotto al Senato – interviene sul riparto delle risorse finanziarie previste per la realizzazione di interventi di salvaguardia della Laguna di Venezia al fine di assicurare una più celere realizzazione degli interventi stessi.
  Fa presente che l'articolo 2-bis, introdotto al Senato, prevede un credito d'imposta, per l'anno 2022 – dunque, una tantum Pag. 24 – in favore delle imprese che svolgono attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari. Il credito in questione è individuato in una percentuale pari al 60 per cento dell'ammontare del canone annuale dovuto per le concessioni medesime. I commi da 1 a 4 dell'articolo 3 prevedono la possibilità di riconoscimento di ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per alcune imprese industriali, mentre il comma 4-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni sulla società ILVA S.p.A. e sulla produzione del cosiddetto preridotto. L'articolo 3-bis – introdotto al Senato – destina, nell'ambito delle risorse già stanziate per il programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), 10 milioni di euro, per il 2021, in favore dell'accesso ai servizi di supporto per la ricollocazione professionale da parte dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività aziendale, demandando la definizione delle modalità attuative ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
  Segnala che l'articolo 3-ter – introdotto al Senato – modifica retroattivamente la disciplina transitoria sugli accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo e sui relativi accordi aziendali di recepimento. L'intervento, in primo luogo, è inteso a far salvi gli effetti degli accordi aziendali di recepimento che, riguardo al profilo della rappresentatività del datore di lavoro, pur non essendo stati sottoscritti anche da quest'ultimo, siano stati sottoscritti dall'associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il medesimo datore (purché la medesima sia anche firmataria dell'accordo provinciale) (comma 1). In secondo luogo, si consente, con effetto retroattivo, che i medesimi accordi aziendali, purché sottoscritti entro il termine vigente del 17 ottobre 2001, potessero prevedere inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento, con successiva integrazione da parte di un accordo sottoscritto prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame (comma 2). Resta fermo che gli accordi provinciali in oggetto potessero consentire diverse modulazioni di recepimento da parte degli accordi aziendali o anche demandare a questi ultimi la definizione del programma di riallineamento, purché gli accordi aziendali fossero o siano sottoscritti (entro la suddetta data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame) dalle stesse parti firmatarie dell'accordo provinciale. Le summenzionate modifiche retroattive sono operate mediante l'adozione di norme di interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199. Il comma 3 specifica inoltre che il regime sanzionatorio si applica esclusivamente con riferimento a eventuali periodi non coperti dagli accordi aziendali di recepimento. Rammenta che tale regime sanzionatorio concerne il mancato versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale in base all'imponibile contributivo minimo, corrispondente ai valori retributivi previsti dai contratti collettivi; tali valori possono essere oggetto di deroga in base alle norme transitorie in oggetto ed agli accordi che su di esse si basino. Il comma 4 reca la copertura degli oneri derivanti dall'articolo in esame.
  Ricorda poi che l'articolo 4 estende al 2022 una disciplina, già posta per gli anni 2020 e 2021, che concerne le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria e che riconosce uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito, nell'anno precedente a quello suddetto di riferimento, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale. Lo sgravio consiste nell'esonero sia dal versamento (al Fondo di tesoreria dell'INPS) delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia Pag. 25dal pagamento all'INPS del contributo di cui all'articolo 2, commi da 31 a 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (contributo inerente alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato).
  Sottolinea infine che l'articolo 5 disciplina la copertura finanziaria delle previsioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 del decreto-legge, mentre ai sensi dell'articolo 6, il decreto-legge è entrato in vigore il 21 luglio 2021 (giorno successivo alla pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta Ufficiale).

  Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, per la deliberazione del prescritto parere.

  La seduta termine alle 12.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 7 settembre 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, della Presidente della Casa di accoglienza donne maltrattate di Milano, Manuela Ulivi, e del Coordinatore dell'Osservatorio salesiano per i diritti dei minori, Andrea Farina, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone e C. 3148 Boldrini, recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.40.