CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 agosto 2021
639.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 176

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 13.55.

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale – Una nuova agenda per il Mediterraneo». JOIN(2021) 2 final.
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 luglio 2021.

  Filippo SENSI (PD), relatore, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni Pag. 177 da lui formulata (vedi allegato 1) e ringrazia gli uffici per il supporto fornito.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.
C. 3243 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessandro BATTILOCCHIO (FI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare, ai fini del parere da rendere alle Commissioni rinite I e XI, il disegno di legge, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, recante disposizioni finalizzate al rafforzamento delle capacità delle Pubbliche amministrazioni e del sistema Giustizia, in attuazione di quanto previsto nel PNRR. Il disegno di legge di conversione, come modificato dal Senato, prevede l'abrogazione del decreto-legge n. 92 del 2021, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport, con salvezza dei suoi effetti. Al contempo nel corpo del decreto-legge n. 80 è stato inseriti gli articoli dal 17-bis al 17-terdecies, in cui sono state trasposte le disposizioni contenute nel decreto-legge abrogato.
  Evidenzia che il provvedimento si compone di 39 articoli (19 nel testo originario) e di sei allegati, i primi quattro dei quali relativi ai profili professionali del personale reclutato ai sensi del provvedimento.
  In particolare, l'articolo 1 disciplina le modalità volte ad accelerare il reclutamento di personale a tempo determinato e il conferimento di incarichi professionali, da parte delle Amministrazioni pubbliche, esclusivamente in funzione delle esigenze connesse con l'attuazione del PNRR. La misura si applica alle Pubbliche amministrazioni che hanno la diretta titolarità dell'attuazione di progetti previsti nel PNRR, nonché dell'assistenza tecnica di progetti finanziati solo dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Si dispone inoltre che le Pubbliche amministrazioni possano derogare, fino a raddoppiarli, i vigenti limiti percentuali per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a persone non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica, per lo svolgimento di compiti strettamente funzionali all'attuazione degli interventi del PNRR. Il Senato ha inoltre aumentato, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, le posizioni dirigenziali di livello generale che l'Agenzia per la Coesione territoriale può conferire, fino al 2027, a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai propri ruoli, in relazione ai compiti attribuiti alla stessa Agenzia per l'attuazione degli interventi del PNRR e della programmazione cofinanziata dai Fondi Strutturali per il ciclo 2021-2027.
  Illustra poi l'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, riguardante misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura, che prevede in particolare l'assunzione di un contingente di 270 unità di personale non dirigenziale per assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, anche nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, autorizzando nel frattempo il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti archivisti per la durata massima di 24 mesi, nonché la facoltà di avvalersi della società Ales Spa per l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR.
  L'articolo 2 dispone misure che consentono l'attivazione di specifici progetti di formazione e lavoro nelle Pubbliche amministrazioni, attraverso contratti di apprendistato Pag. 178 professionalizzante e di alta formazione e ricerca, finalizzati all'acquisizione di esperienze, competenze di base e trasversali, e per l'orientamento professionale da parte di diplomati e studenti universitari.
  Si sofferma poi sull'articolo 3, che modifica la disciplina concernente l'inquadramento dei dipendenti pubblici, introducendo un'ulteriore area funzionale di elevata qualificazione, nonché modificando la progressione economica all'interno di ciascuna area e introducendo una modalità di progressione tra le aree mediante procedura comparativa. Inoltre, si introduce una nuova modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle Amministrazioni statali, costituita da procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), riservate al personale in servizio. Si prevedono poi disposizioni volte a facilitare la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti e disposizioni volte a potenziare e valorizzare il dottorato di ricerca.
  Segnala quindi che gli articoli da 3-bis a 3-quater introducono misure di interesse per gli enti locali, volte in particolare a prevedere procedure per la gestione in forma aggregata dell'assunzione di personale da parte degli enti locali, nonché ad ampliare i limiti per le assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR.
  L'articolo 4 prevede un ampliamento degli ambiti e delle finalità di intervento della Associazione Formez PA, al fine di rafforzarne l'azione a servizio della Pubblica amministrazione, in vista delle esigenze connesse con l'attuazione del PNRR.
  Richiama poi l'articolo 5, che amplia i compiti della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), per aggiungere la formazione inerente ai profili propri del personale che opera negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, nonché del personale delle Pubbliche amministrazioni preposte allo sviluppo e all'attuazione delle azioni previste nel PNRR.
  Fa presente quindi che l'articolo 6 prescrive, per le Pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, l'obbligo dell'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, di durata triennale, con lo scopo di razionalizzare e semplificare i vigenti strumenti di programmazione delle stesse Pubbliche amministrazioni, riunendoli in un unico Piano. Nel Piano integrato confluiscono, quindi, una pluralità di piani previsti dalla normativa vigente. In particolare, in esso saranno definiti i seguenti profili: obiettivi di perfomance; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza e anticorruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedimentali e dell'impatto sugli utenti.
  L'articolo 6-bis, introdotto dal Senato, in considerazione dell'attuale carenza di Segretari comunali e delle accresciute esigenze connesse agli interventi del PNRR, prevede misure semplificate per le assunzioni dei segretari comunali e provinciali in numero pari alle cessazioni dal servizio nell'anno precedente. L'articolo 7 dispone il reclutamento di un contingente di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, tramite procedure concorsuali avviate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, per la realizzazione dei progetti del PNRR. Di queste unità, 80 sono destinate alla Ragioneria generale dello Stato, ove il «Servizio centrale per il PNRR» opera come il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, e gestisce il Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia.
  Con riferimento all'articolo 7-bis, inserito dal Senato, sottolinea che esso autorizza il Ministero dell'economia e delle Finanze a reclutare un contingente di 145 unità, per le accresciute esigenze derivanti dalle attività di gestione e monitoraggio degli interventi del PNRR. Al fine di assicurare la piena operatività delle strutture del Dipartimento delle finanze per l'attuazione dei progetti del PNRR, nonché per il potenziamento della capacità di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle Pag. 179misure fiscali e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione ecologica e digitale e ad aumentare la competitività e la resilienza delle imprese italiane, viene istituito presso lo stesso Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.
  Illustra poi l'articolo 8, che istituisce sette posizioni dirigenziali destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, che avranno il compito di gestire le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza relative al PNRR. Si sofferma quindi sul comma 3 dell'articolo, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro il compito di assicurare il raccordo con il Semestre europeo, in cui vi rientrano le Raccomandazioni specifiche per Paese, in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR, e con il Programma nazionale di riforma. Il medesimo Dipartimento provvede, inoltre, a curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR e verifica, altresì, le eventuali proposte di modifica all'Accordo di prestito di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e resilienza. Per tali finalità, presso il citato Dipartimento, si prevede l'istituzione di due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.
  L'articolo 8-bis, inserito dal Senato, prevede il reclutamento, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, di un contingente di 184 unità presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso previsto dal PNRR.
  L'articolo 9 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il riparto delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation Eu-Italia, nel limite di 320 milioni di euro complessivi per gli anni 2021-2024, da destinare agli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità, che gli enti territoriali attiveranno per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.
  L'articolo 10 prevede l'assunzione di personale, presso il Dipartimento per la trasformazione digitale, della Presidenza del Consiglio, per fornire sostegno alla trasformazione digitale delle Amministrazioni centrali e locali, onde attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica amministrazione previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
  Evidenzia quindi che gli articoli da 11 a 17 stabiliscono interventi finalizzati a dare attuazione alle misure per la Giustizia previste dal PNRR, sottolineando come la riforma del sistema giudiziario prefigurata nel PNRR sia incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, da realizzare portando a piena attuazione l'Ufficio per il processo, rafforzando la capacità amministrativa della Giustizia, potenziando le infrastrutture digitali, garantendo strutture edilizie efficienti e moderne, e potenziando gli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti. Per tali finalità, l'articolo 11 prevede il reclutamento a tempo determinato di 16.826 unità di personale addetto all'Ufficio per il processo (di cui 326 destinate alla giustizia amministrativa), mentre l'articolo 13 prevede il reclutamento, sempre a tempo determinato, di 5.410 unità di personale di supporto degli uffici giudiziari e in particolare dell'Ufficio per il processo. Sono previste, quindi, anche le modalità di impiego e le attività di formazione. È infine disposta, nell'ambito del processo amministrativo, una procedura semplificata per le decisioni inerenti ai ricorsi suscettibili di immediata definizione, nonché una disciplina per la trattazione da remoto delle cause.
  Segnala poi che gli articoli 17-bis, 17-ter, inseriti dal Senato, recano, rispettivamente, disposizioni per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura e modifiche al decreto legislativo n. 116/2017 in materia di magistratura onoraria e giudici di pace. L'articolo 17-quater, anch'esso inserito dal Senato, prevede l'applicazione Pag. 180 del principio di parità di genere a ogni forma di reclutamento, conferimento di incarichi, mobilità e progressione di carriera previsti dal provvedimento in esame, ad eccezione delle assunzioni effettuate per concorso, ciò in coerenza con quanto disposto dal PNRR che mira al raggiungimento di un'effettiva parità di genere.
  Evidenzia poi che, nell'ambito del Titolo II-bis inserito dal Senato, che recepisce il contenuto del DL n. 92/2021 recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport, gli articoli da 17-quinquies a 17-septies riguardano il potenziamento della capacità operativa del Ministero per la transizione ecologica (MITE), mediante l'assunzione di personale (articolo 17-quinquies) e il potenziamento della struttura di missione per l'attuazione del PNRR (articolo 17-sexies). È inoltre prevista la possibilità di avvalimento da parte del MITE di personale di ENEA e ISPRA, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, nonché la definizione da parte del Ministro per la transizione ecologica – di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con quello dell'economia e delle finanze – degli obiettivi strategici del Comando unità forestali ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri (articolo 17-septies).
  Fa quindi presente che gli articoli da 17-octies a 17-undecies riguardano misure di accelerazione delle procedure in materia ambientale, con il potenziamento delle strutture dei Commissari in materia ambientale (articolo 17-octies), la previsione della figura dell'Inviato speciale per il cambiamento climatico, incaricato a rappresentare l'Italia negli eventi e nei negoziati internazionali sui temi ambientali (articolo 17-novies), l'allargamento da 3 a 5 unità del consiglio di amministrazione dell'ENEA (articolo 17-decies), nonché il differimento al 31 luglio 2021 dell'efficacia delle misure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) introdotte dal D.L. 77/2021, relative alla Commissione istruttoria per la VIA dei progetti PNRR-PNIEC, e alla competenza statale delle istanze di VIA per gli impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 10 MW (articolo 17-undecies).
  Passa poi ad illustrare gli articoli 17-duodecies e 17-terdecies, che recano disposizioni in materia di sport volte ad ampliare le funzioni attribuite alla Società pubblica «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa», includendo la fase di progettazione oltre che quella di realizzazione degli interventi (articolo 17-duodecies), nonché ad ampliare l'autonomia organizzativa del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) demandando a tale ente la facoltà di definire, con proprio atto, l'articolazione della propria dotazione organica, nonché i criteri e le modalità per il reclutamento del personale finalizzato al completamento della medesima pianta organica (articolo 17-terdecies).
  Infine, ricorda che l'articolo 18 reca le disposizioni finanziarie, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, mentre l'articolo 18-bis, introdotto dal Senato, reca la clausola di salvaguardia della compatibilità del decreto con gli statuti dei territori ad autonomia speciale.
  In conclusione, considerata l'imminente calendarizzazione in Aula del provvedimento in esame e non ravvisando, per quanto di competenza della Commissione, profili ostativi dal punto di vista della sua compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) invita il relatore a tenere conto, nella sua proposta di parere, dell'opportunità di rimarcare l'importanza di supportare ulteriormente le autonomie territoriali, e segnatamente gli enti locali, nel processo di attuazione del PNRR, secondo la logica del principio di sussidiarietà. In questa prospettiva, sottolinea in particolare l'esigenza di accompagnare tali enti nel percorso verso la transizione digitale fornendo loro adeguati strumenti e favorendo l'ampliamento delle facoltà assunzionali, con particolare riguardo al personale tecnico.

Pag. 181

  Devis DORI (LEU), si associa alle considerazioni svolte dalla collega Rossini.

  Alessandro BATTILOCCHIO (FI), relatore, nel condividere le considerazioni emerse nel dibattito, chiede di sospendere brevemente la seduta onde consentire di perfezionare la proposta di parere tenendo conto di quanto osservato dalla deputata Rossini.

  Sergio BATTELLI, presidente, concorde la Commissione, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.15.

  Alessandro BATTILOCCHIO (FI), relatore, illustra la proposta di parere favorevole formulata (vedi allegato 2).

  La Commissione approva.

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
C. 3223 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Sergio BATTELLI, presidente, intervenendo in sostituzione della relatrice, Francesca Galizia, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla XII Commissione, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
  Evidenzia come si tratti di un provvedimento che si pone in una posizione di continuità con altri interventi normativi precedenti, attuati con decreto-legge o con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che hanno posto misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da Covid-19, modulando tali misure in relazione all'andamento epidemiologico con l'obiettivo ultimo di consentire l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
  Con il decreto-legge in esame sono dunque disciplinate le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia ed è prorogato – direttamente da tale fonte legislativa di urgenza – lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021. È al contempo disposto il rinvio – fino al 31 dicembre – a quanto previsto dal d.P.C.m. 2 marzo 2021 salvo quanto previsto dal decreto-legge medesimo e viene estesa per lo stesso periodo la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020.
  Nell'illustrare il contenuto del provvedimento, che si compone di 14 articoli e di un allegato, si sofferma, in particolare, sui profili di interesse della Commissione, riconducibili sostanzialmente alle modifiche apportate alla disciplina della certificazione verde COVID-19 (articoli 3 e 4, comma 1, lettera e)) e al relativo coordinamento con la vigente disciplina europea in materia. Ricorda a tale proposito che le certificazioni in oggetto attestano la vaccinazione contro il COVID-19 o la guarigione dalla medesima malattia o l'effettuazione di un test molecolare o di un test antigenico rapido, con risultato negativo e rilevano esclusivamente per specifici fini, stabiliti dal legislatore. Evidenzia quindi che le norme europee adottate in materia sono intese in via principale a garantire l'interoperabilità tra gli Stati membri delle certificazioni, fermo restando che queste ultime rilevano solo ai fini posti dal legislatore interno. In merito, richiama, in primo luogo, il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione al COVID-19 (certificato COVID digitale dell'Ue), a cui si affianca il regolamento (UE) 2021/954, che ha esteso il quadro suddetto ai cittadini di Pag. 182Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nello «spazio Schengen».
  Nel rammentare che entrambi i citati regolamenti sono stati adottati il 14 giugno 2021, evidenzia che il quadro del certificato digitale UE comprende tre tipi di certificati: il certificato di vaccinazione, il certificato del test (indicante il risultato e la data di un test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico o di un test antigenico rapido) e il certificato di guarigione (comprovante che il titolare risulti guarito da un'infezione da SARS-CoV-2). Tali certificati devono essere rilasciati, in formato digitale o cartaceo (o in entrambi i formati), e comprendere un codice a barre interoperabile, contenente le informazioni necessarie per verificare l'autenticità, la validità e l'integrità del medesimo certificato. Il certificato viene rilasciato ai cittadini dell'Ue e ai loro familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, ed è valido in tutti gli Stati membri; può inoltre applicarsi all'Islanda, al Liechtenstein, alla Norvegia e alla Svizzera. Il regolamento (UE) 2021/953 precisa, tuttavia, che il certificato non è una precondizione per esercitare il diritto alla libera circolazione e non deve essere considerato un documento di viaggio. Per le eventuali restrizioni (quarantena o esecuzione di un test) adottate dagli Stati membri e valide anche per gli ingressi di viaggiatori in possesso di un certificato, si prevede che lo Stato membro pubblichi tali misure almeno 24 ore prima dell'entrata in vigore delle stesse. I Paesi dell'Unione devono accettare i certificati di vaccinazione rilasciati in altri Stati membri a persone a cui sia stato somministrato un vaccino autorizzato dall'Ema (spetta ai Paesi dell'Unione decidere se accettare anche i certificati delle vaccinazioni effettuate con gli altri prodotti, utilizzati in base alle procedure di autorizzazione di emergenza nazionali o rientranti in quelli elencati dall'Oms per uso di emergenza).
  Rammenta, infine, che la disciplina europea sul «certificato COVID digitale dell'Ue» trova applicazione per il periodo 1° luglio 2021-30 giugno 2022 e che i certificati che siano stati rilasciati da uno Stato membro prima del 1° luglio 2021 sono accettati dagli altri Stati membri fino al 12 agosto 2021.
  Venendo al contenuto del decreto-legge in esame, fa presente che gli articoli 1 e 2, in considerazione del protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, prorogano al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e la conseguente facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria, ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020. Vengono inoltre aggiornati i parametri in base ai quali si determina il colore delle regioni indicativo delle diverse situazioni di rischio, misurato sulla base dell'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva, cui corrisponde l'applicazione di misure differenziate.
  Illustra quindi l'articolo 3 che, inserendo l'articolo 9-bis nel D.L. 52/2021 (comma 1), opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19, subordinando al possesso di tale certificazione l'accesso ai seguenti servizi e ambiti: servizi di ristorazione svolti al tavolo, se al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura (biblioteche, archivi, aree o parchi archeologici, complessi monumentali) e mostre; piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, al chiuso; sagre, fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso, con esclusione dei centri educativi per l'infanzia (inclusi i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.
  Evidenzia che le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale, non soltanto in zona bianca, ma anche in zona arancione e rossa, laddove i servizi e le attività citati siano consentiti alle condizioni previste per le diverse zone di rischio. Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrino Pag. 183nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti l'incompatibilità della vaccinazione con il proprio stato di salute. Viene poi demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione delle modalità di gestione digitale delle certificazioni in esame, assicurando la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'emanazione di tale decreto, possono essere utilizzate le certificazioni in formato cartaceo.
  Segnala poi che l'articolo 4 dispone una serie di modifiche al citato D.L. 52/2021, consentendo, tra l'altro, agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, se muniti delle certificazioni verdi, e agli accompagnatori dei pazienti disabili di accedere alle sale d'attesa delle strutture ospedaliere. Inoltre, il comma 1, lettera e) dell'articolo dispone alcune modifiche alla disciplina della certificazione verde, di cui all'articolo 9 del citato D.L. 52/2021. Viene in particolare specificata la decorrenza (a partire dal quindicesimo giorno successivo all'unica dose di vaccinazione) della validità del certificato per i soggetti che in passato abbiano contratto un'infezione relativa al virus SARS-CoV-2. Chiarisce poi che il medesimo articolo 4 aggiorna anche la formulazione della disposizione di coordinamento della normativa nazionale sui certificati verdi con le relative norme europee, delle quali viene confermata la prevalenza, nonché la formulazione delle norme transitorie relative a precedenti rilasci dei certificati; interviene altresì sulla disciplina sanzionatoria, estendendone l'ambito di applicazione anche alla violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19, nonché introducendo, nel caso di reiterate violazioni, da parte dei titolari o dei gestori dei servizi, delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione verde, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Nell'articolo si specifica, infine, che le condotte di alterazione o falsificazione, aventi ad oggetto le certificazioni verdi Covid-19, in formato analogico e digitale, costituiscono illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti.
  Fa presente poi che l'articolo 5 è diretto ad assicurare, fino al 30 settembre 2021, la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti e che a tal fine è autorizzata, per il 2021, la spesa di 45 milioni di euro favore del Commissario straordinario, che provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria.
  Richiama quindi l'articolo 6, che proroga fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge in esame, correlate con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché l'articolo 7, volto a prorogare, dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, l'efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria.
  Sottolinea poi che l'articolo 8 interviene, al fine di ricondurre a pieno regime la collegialità della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, sull'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020 il c.d. cura Italia, nella parte in cui prevedeva, una specifica disciplina per la composizione del collegio in caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato.
  Per quanto riguarda l'articolo 9, precisa che esso stabilisce l'estensione fino al 31 ottobre 2021 di una disciplina temporanea relativa a «lavoratori fragili» – che ha trovato già applicazione per il periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021 – prevedendo per tali lavoratori la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile. In particolare, si prevede la proroga della misura del lavoro agile ai lavoratori, in possesso del riconoscimento Pag. 184di disabilità con connotazione di gravità e ai lavoratori in possesso di una certificazione attestante una condizione di rischio in caso di contagio dal virus SARS-CoV-2, anche attraverso l'adibizione a diverse mansioni o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.
  L'articolo 10 esonera fino al 31 marzo 2022 le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria, dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno.
  Richiama quindi l'articolo 11, che destina una quota del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il D.L. «Sostegni» (D.L. n. 73/2021) – pari a 20 milioni di euro – in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 19/2020.
  Sottolinea poi che l'articolo 12 stabilisce che, per quanto non diversamente disposto dal decreto in esame, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge n. 19 del 2020, al decreto-legge n. 33 del 2020 e al decreto-legge n. 52 del 2021, nonché, per il periodo dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2021, le misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 già adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, salvo quanto previsto dal decreto in esame. Si dispone, inoltre, che la struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19.
  L'articolo 13, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del decreto-legge in esame, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, mentre l'articolo 14 dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge. Da ultimo, fa presente che l'allegato A reca l'elenco delle disposizioni oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 6.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014, e disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Atto n. 267.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Francesco BERTI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata oggi ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo volto a recepire nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2019/1160 del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE con l'obiettivo di facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo (OIC), rendendola meno costosa, riducendo gli attuali ostacoli normativi e consentendo ai gestori di distribuire e in alcuni casi di gestire i propri fondi sul territorio europeo, pur garantendo la tutela Pag. 185degli investitori. Il decreto legislativo adegua inoltre la normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/1156, fissando norme e procedure supplementari relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari – OICVM e ai gestori di fondi di investimento alternativi – GEFIA.
  Osserva che i due atti legislativi europei sono tra loro complementari e si inseriscono nel quadro della revisione intermedia del Piano di azione per l'Unione dei Mercati dei Capitali dell'Unione europea, mirante a ridurre la frammentazione del mercato interno dei capitali attraverso la rimozione degli ostacoli di tipo normativo. Con riguardo alla distribuzione transfrontaliera di organismi di investimento, tali ostacoli normativi sono costituiti dai requisiti richiesti per la commercializzazione, le spese e gli oneri regolamentari, nonché gli obblighi amministrativi e di notifica imposti dagli Stati membri.
  Chiarisce come lo scopo comune degli interventi comunitari in oggetto sia quello di rendere più agevole la distribuzione transfrontaliera di fondi, assicurando allo stesso tempo un livello elevato di tutela degli investitori e precisa che termine di recepimento previsto dalla direttiva è il 2 agosto 2021, mentre le disposizioni del regolamento trovano applicazione già dal 1° agosto 2019.
  Rileva poi che la relazione illustrativa sottolinea come, nonostante gli sforzi compiuti, il mercato UE dei fondi di investimento sia ancora basato su una frammentazione a livello nazionale, con conseguente ridotta dimensione dei fondi e maggiore incidenza dei relativi costi di gestione. L'esigenza di una più agevole mobilità dei fondi su base transfrontaliera è inoltre accresciuta a seguito della Brexit e della conseguente delocalizzazione al di fuori della UE di una larga parte del mercato finanziario del continente, rispetto al quale il mercato comunitario deve mantenere condizioni di competitività. La medesima relazione stima che dalla rimozione dei menzionati ostacoli normativi potrà derivare un risparmio finanziario di 306 milioni annui per i fondi transfrontalieri esistenti, oltre a un miglioramento della trasparenza e dell'armonizzazione della normativa tra gli Stati membri
  Ricorda quindi che lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 13 della legge n. 53 del 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020), sulla base degli specifici criteri direttivi ivi indicati; il termine per l'esercizio della delega, fissato a 3 mesi dall'entrata in vigore della legge delega, scade l'8 agosto 2021. Nondimeno, dato che lo schema di decreto in esame è stato trasmesso al Parlamento solo il 22 luglio scorso, il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è previsto per il 31 agosto 2021.
  Passando a descrivere il contenuto dello schema di decreto, fa presente che esso si compone di 7 articoli, il primo dei quali apporta modifiche alla Parte I del Testo Unico della Finanza (TUF) – Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – volte a individuare nella Consob e nella Banca d'Italia le autorità nazionali competenti, secondo le rispettive attribuzioni, in materia di facilitazione della distribuzione transfrontaliera degli (OIC) e di comunicazione delle attività di pre-commercializzazione dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), dei fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) e dei fondi comuni monetari (FCM).
  Fa presente poi che l'articolo 2 apporta modifiche alla seconda parte del TUF sulla disciplina dell'operatività transfrontaliera delle società di gestione del risparmio (SGR), nonché sulla commercializzazione di quote di azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari comunitari (OICVM UE) e di Fondi di investimento alternativi (FIA), semplificando le operazioni di notifica e armonizzando la documentazione che deve essere messa a disposizione degli investitori. L'articolo 3 apporta modifiche alla parte IV del TUF, in materia di appello al pubblico risparmio, volte ad armonizzare le modalità da osservare per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato o raccogliere intenzioni di acquisto o sottoscrizione. L'articolo 4 apporta modifiche alla parte V del TUF, in materia di sanzioni Pag. 186amministrative. Ricorda, in proposito, che la direttiva (UE) 2019/1160 e il regolamento (UE) 2019/1156 non prevedono l'introduzione di misure sanzionatorie ulteriori rispetto a quelle già contemplate in materia e recepite nel nostro ordinamento e che pertanto l'articolo in esame opera un mero coordinamento al fine di inquadrare le modifiche introdotte nei precedenti articoli nell'ambito del vigente quadro sanzionatorio.
  Chiarisce poi che l'articolo 5 apporta disposizioni di coordinamento normativo al fine di evitare l'insorgere di problemi di riferimenti incrociati all'interno del TUF; esse riguardano la disciplina del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato.
  Infine, rammenta che l'articolo 6, rubricato «disposizioni finali», prevede un termine di 120 giorni entro il quale la Consob e la Banca d'Italia potranno apportare le modifiche regolamentarie necessarie al corretto e integrale adeguamento della normativa secondaria di settore, mentre l'articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  In conclusione, valutato che l'atto in esame reca un contenuto prevalentemente tecnico coerente rispetto ai criteri di delega previsti dalla legge di delegazione europea 2019-2020 e rilevata l'assenza di profili problematici con riferimento alla compatibilità con la normativa comunitaria, propone di esprimere già nella seduta odierna un parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

  La seduta termina alle 14.35.