CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 agosto 2021
639.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 158

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
Nuovo testo C. 1494 Benamati.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Romina MURA, presidente, nel ricordare che la Commissione esprimerà il parere di propria competenza nella seduta odierna, invita il relatore a svolgere la propria relazione introduttiva e a formulare la sua proposta di parere.

  Antonio VISCOMI (PD), relatore, segnala preliminarmente che il provvedimento, che consta di due articoli, reca un contenuto analogo a quello di un disegno di legge che, nel corso della passata legislatura, era stato approvato dalla Camera e trasmesso al Senato, dove l'iter legislativo non si era concluso. Ricorda che la proposta di legge è volta, come si legge nella relazione introduttiva, al riordino della disciplina applicabile ai casi di insolvenza delle imprese di grandi dimensioni, di rilevante interesse pubblico. Tale esigenza discende dalla volontà di provvedere ad un riordino della normativa vigente in materia, dal momento che nell'ultimo decennio si sono susseguiti diversi interventi legislativi finalizzati all'introduzione di modifiche e di varianti rispetto all'originario impianto costituito dal decreto legislativo n. 270 del 1999, la Pag. 159cosiddetta legge Prodi-bis, che superò la cosiddetta legge Prodi, la legge n. 26 del 1979, e dal decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, il cosiddetto decreto Marzano. Tali provvedimenti sono stati adottati allo scopo di evitare soluzioni liquidatorie che non tengono conto dei rilevanti interessi, privati e pubblici, alla conservazione e al risanamento dell'impresa, contrariamente alle procedure concorsuali tradizionali, la cui funzione essenziale è invece quella di tutelare l'interesse privato dei creditori a soddisfarsi sul patrimonio dell'imprenditore fallito. Infatti, l'amministrazione straordinaria delle imprese in stato d'insolvenza è, come recita il decreto legislativo n. 270 del 1999, la procedura concorsuale, diretta alla conservazione del patrimonio produttivo, tramite la prosecuzione, la riattivazione ovvero la riconversione dell'attività imprenditoriale. Pertanto, il presupposto della procedura, è l'esistenza di concrete prospettive di recupero. Le modifiche e le integrazioni a tale disciplina, introdotte nel corso del tempo, tuttavia, hanno condotto ad un quadro normativo composito e stratificato, caratterizzato dalla presenza di diversi modelli procedurali, applicabili a seconda dei requisiti posseduti dall'impresa, rendendone auspicabile un riordino.
  L'articolo 1 reca la delega al Governo per l'adozione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di un decreto legislativo per la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Lo schema del decreto, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della delega, è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari. Come disposto dall'articolo in esame, dall'esercizio della delega, peraltro, non devono derivare effetti finanziaria a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 2 reca, al comma 1, i principi e i criteri direttivi a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, anche in linea con i principi generali che regolano la crisi di impresa e l'insolvenza, in quanto compatibili. I principi e i criteri, in parte, confermano l'assetto attuale della disciplina, in parte introducono aspetti innovativi. In particolare, la norma, confermando l'impostazione vigente, alla lettera a), prevede l'introduzione di un'unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo, per i casi di insolvenza di singole imprese o gruppi di imprese che, in ragione della loro notevole dimensione, assumano un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale. Con riferimento ai requisiti di ammissione, la lettera b) introduce elementi di novità, ancorando l'accesso alla procedura alla esistenza contestuale di precisi parametri. In particolare, oltre allo stato di insolvenza e a una rilevante dimensione, il cui calcolo, innovando rispetto alla normativa vigente, è riferito alla media del volume di affari degli ultimi tre esercizi, segnala l'innalzamento della soglia occupazionale, attualmente fissata a 200 dipendenti, ad almeno 250 dipendenti, per la singola impresa, e 800 per più imprese appartenenti a un unico gruppo, nonché la previsione di concrete prospettive di recupero e di salvaguardia dei livelli occupazionali, diretti e indiretti.
  Ricorda, poi, alcuni principi e criteri direttivi della delega, che non interessano materie direttamente riconducibili alle competenze della XI Commissione e che riguardano: la competenza sulla procedura di amministrazione straordinaria; l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo; l'avvio della procedura; l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, e la disciplina dell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza; l'aggiornamento almeno triennale dell'albo; la nomina del commissario straordinario o di tre commissari straordinari nei casi di eccezionale complessità; i casi di revoca del commissario straordinario; i criteri della remunerazione del commissario straordinario; la possibilità di affidamento ad un Pag. 160professionista dell'attestazione della sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.
  Segnala che, nel confermare la procedura dell'ammissione provvisoria diretta per le imprese di maggiori dimensioni, a cui si aggiungono le società quotate in mercati regolamentati e le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali, alla lettera m) il provvedimento individua, tra i requisiti richiesti, la soglia occupazionale di almeno 1.000 dipendenti, in aumento rispetto alla soglia minima di 500 prevista dalla normativa vigente.
  Fa presente, poi, che l'articolo 2 reca ulteriori principi e criteri direttivi, anch'essi non direttamente incidenti sulle competenze della Commissione, che riguardano: la nomina del comitato di sorveglianza; l'autorizzazione del tribunale alla sospensione o allo scioglimento dei contratti pendenti, al pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto e all'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore; i contenuti del programma di ristrutturazione; la conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria, l'accesso al concordato.
  Fa presente, infine, alla lettera s), la possibilità, per quanto non altrimenti disciplinato, di applicare i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale e di mantenere ferma, entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea, la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria.
  Alla luce di queste premesse, illustra, quindi, la propria proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato).

  Paolo ZANGRILLO (FI) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
C. 3223 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rina DE LORENZO (LEU), relatrice, segnala, preliminarmente, che il provvedimento, che consta di quattordici articoli e un allegato, reca un'estensione dell'efficacia delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19, alla quale si accompagnano ulteriori interventi per contrastare la diffusione del virus SARS-CoV2, anche attraverso l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19.
  In particolare, ricorda che l'articolo 1 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione del COVID-19, mentre l'articolo 2, comma 1, proroga alla medesima data la facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, e n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020. Il comma 2 dell'articolo 2 reca modifiche ai parametri utilizzati per la classificazione delle regioni in base al rischio epidemiologico, contenute nel medesimo decreto-legge n. 33 del 2020. In particolare, si modificano i parametri relativi all'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e si assumono come riferimento anche il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.
  Fa presente che l'articolo 3 introduce modifiche alla disciplina della certificazione verde COVID-19, che attesta l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dalla malattia o l'esito negativo di test molecolari o antigenici. In particolare, è subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità, l'accesso alle seguenti Pag. 161 attività e servizi: servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, se al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei, altri istituti e luoghi della cultura; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, limitatamente alle attività al chiuso; sagre, fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente. Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione, segnala che la norma si applica anche ai concorsi pubblici, con una formulazione che potrebbe essere ulteriormente precisata allo scopo di chiarire l'estensione dell'obbligo di certificazione.
  Segnala che l'articolo 4 introduce modifiche alla disciplina recata dal decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021. In particolare, si dispone l'abrogazione di disposizioni transitorie riguardanti l'applicazione delle misure previste per la zona rossa a territori con particolare incidenza dei contagi. Sono, inoltre, modificate le norme sull'accesso degli accompagnatori dei malati e dei disabili nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali, estendendole anche ai reparti delle strutture ospedaliere. È, poi, rivista la disciplina per lo svolgimento degli spettacoli aperti al pubblico e delle manifestazioni sportive, per l'apertura al pubblico di musei e altri luoghi di cultura, nonché si modificano le disposizioni sanzionatorie.
  Osserva che l'articolo 5 reca disposizioni volte ad assicurare, fino al 30 settembre 2021, la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti. La norma, inoltre, proroga al 2023 il credito di imposta in favore delle fondazioni bancarie in relazione ai versamenti effettuati al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, la cui dotazione viene ridotta nell'anno 2021 per assicurare la copertura finanziaria delle norme relative alla somministrazione dei test antigenici.
  Passa all'articolo 6, che dispone la proroga al 31 dicembre 2021 delle disposizioni elencate nell'Allegato A al provvedimento. Con riferimento alle competenze della Commissione, segnala, in particolare che nell'ambito dell'allegato, al numero 3 si prorogano le misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegato per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, nel quale rientra il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Il numero 4 estende l'applicazione della disciplina derogatoria in materia pensionistica relativa al procedimento monocratico presso la giustizia contabile dettata dal comma 5 dell'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020. Il numero 5 proroga la disciplina relativa alla dispensa temporanea dal servizio e alla non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre il numero 11 reca la proroga delle disposizioni in materia di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari con riguardo ad alcune professioni. Il numero 15 estende l'applicazione della disciplina transitoria relativa alla sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, di cui all'articolo 83 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, che comprende anche l'autorizzazione all'INAIL all'assunzione a tempo determinato di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto. Il numero 16 proroga la disciplina transitoria che consente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali di avvalersi del Comando dei Carabinieri per la Tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, mentre Pag. 162il numero 23 estende l'applicazione della disciplina transitoria per lo svolgimento dei concorsi pubblici volti al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.
  Evidenzia, poi, che l'articolo 7 proroga al 31 dicembre 2021 le disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria, mentre l'articolo 8 introduce disposizioni volte a riportare a pieno regime, in caso di deferimento, il collegio della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti.
  Si sofferma, in particolare, sull'articolo 9, che, ai commi 1 e 2, proroga al 31 ottobre la disciplina che ha trovato già applicazione per il periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, in base alla quale i lavoratori cosiddetti «fragili» possono svolgere la propria attività in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto. In relazione a tale previsione il comma 3 dispone l'aumento dell'autorizzazione di spesa per la copertura delle spese per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche fino alla medesima data del 31 ottobre 2021. La disposizione non prevede, invece, la proroga della disciplina transitoria che, fino al 30 giugno 2021, per gli stessi lavoratori «fragili» ha riconosciuto, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero.
  Fa presente che l'articolo 10 proroga fino al 31 marzo 2022 l'esonero dalla frequenza dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria. Fino a tale data possono essere impiegate in servizi antipirateria le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato tali corsi, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.
  Sottolinea che l'articolo 11 dispone la destinazione di una quota, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il decreto «Sostegni bis», alle attività che, alla data di entrata del vigore del decreto, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate dai provvedimenti di contrasto della pandemia da COVID-19.
  Osserva, inoltre, che l'articolo 12 reca disposizioni transitorie e finali, prevedendo in particolare che, per quanto non diversamente disposto dal decreto in esame, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge n. 19 del 2020, al decreto-legge n. 33 del 2020 e al decreto-legge n. 52 del 2021. Si prevede, inoltre, per il periodo dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2021, l'estensione dell'applicazione delle misure di contenimento già adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto in esame.
  Segnala, infine, che gli articoli 13 e 14 recano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e disciplinano l'entrata in vigore del provvedimento, che ha luogo il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Elena MURELLI (LEGA), ringraziando la relatrice, rileva l'opportunità di segnalare alla Commissione di merito la necessità di prevedere la proroga al 31 dicembre 2021 anche delle disposizioni, di cui all'articolo 39 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, che riconoscono il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile anche ai lavoratori che usufruiscono dei benefici della legge n. 104 del 1992, in relazione a familiari gravemente disabili.

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  Romina MURA, presidente, ringrazia la collega Murelli per la segnalazione, che potrà essere considerata dalla relatrice ai fini della predisposizione della propria proposta di parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani, nella quale, secondo quanto stabilito in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione esprimerà il parere di propria competenza.

  La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

  Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 14.10.

7-00695 Mura: Interventi per promuovere il lavoro di qualità nel settore della logistica.
(Seguito discussione e rinvio).
7-00702 Rizzetto: Contrasto di pratiche illegittime connesse al distacco transazionale dei conducenti nel settore del trasporto su strada.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione Mura n. 7-00695, rinviata nella seduta del 14 luglio 2021, e avvia la discussione della risoluzione Rizzetto n. 7-00702.

  Romina MURA, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito della discussione della risoluzione Mura n. 7-00695, riguardante interventi per promuovere il lavoro di qualità nel settore della logistica, e l'avvio della discussione Rizzetto n. 7-00702, in materia di contrasto di pratiche illegittime connesse al distacco transazionale dei conducenti nel settore del trasporto su strada. Dal momento che la risoluzione Rizzetto n. 7-0072 affronta un aspetto specifico della materia affrontata dalla risoluzione n. 7-00695 Mura, avverte che, se non vi sono obiezioni, tali atti di indirizzo, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi del 29 luglio scorso, saranno discussi congiuntamente.

  La Commissione concorda.

  Romina MURA, presidente, chiede al deputato Rizzetto se intenda illustrare la sua risoluzione.

  Walter RIZZETTO (FDI) illustra il suo atto di indirizzo, volto ad estendere la discussione della Commissione ad un fenomeno che, purtroppo, si sta diffondendo nel settore del trasporto su strada. Evidenzia, infatti, come si siano riscontrate, con crescente frequenza, frodi da parte di aziende italiane, che ricorrono ad autisti dipendenti da aziende con sede in altri Paesi dell'Unione europea, prevalentemente dell'Europa dell'est, nei quali il costo del lavoro è sensibilmente più basso che in Italia. Con la sua risoluzione, in particolare, intende impegnare il Governo ad adottare iniziative di contrasto di tali pratiche, che, oltretutto, sono contrarie anche alla normativa dell'Unione europea. In questa ottica, si chiede all'Esecutivo di incrementare i controlli nel settore dei trasporti e ad adottare iniziative anche in sede europea volte ad escludere gli effetti pregiudizievoli per l'Italia derivanti da regimi contributivi più favorevoli in vigore in altri Stati membri. Richiama, infine, l'impegno ad assumere iniziative per favorire le aziende virtuose, salvaguardandole dagli effetti della concorrenza sleale delle imprese che sfruttano le lacune esistenti nella normativa e nei controlli per ridurre i propri costi operativi, a scapito della sicurezza e dei diritti dei lavoratori. Auspica, infine, che la tematica oggetto della sua risoluzione possa essere considerata al fine di predisporre un testo unificato delle risoluzioni in discussione, che possa raccogliere il favore di tutti i gruppi della Commissione e divenire la Pag. 164base per formulare in modo unitario proposte normative al riguardo.

  Romina MURA, presidente, concordando con il collega Rizzetto sull'importanza del tema oggetto della sua risoluzione, auspica che si possa formulare un testo unificato degli atti di indirizzo in discussione che raccolga il consenso di tutti i gruppi.
  Rinvia, quindi, il seguito della discussione congiunta ad un'altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.