CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 agosto 2021
639.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 48

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016.
C. 3040 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Commissione sarà chiamata nella seduta odierna a esaminare il provvedimento e a esprimere il prescritto parere sullo stesso. Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Salafia, per l'illustrazione del provvedimento in esame.

  Angela SALAFIA (M5S), relatrice, rammenta che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in esame intende definire uno strumento giuridico di regolamentazione della collaborazione bilaterale di polizia sotto il profilo sia strategico sia operativo. Lo scopo dell'intesa è quello di contrastare in maniera più incisiva il crimine organizzato transnazionale nonché il terrorismo internazionale, conformemente alle previsioni degli ordinamenti giuridici dei due Paesi e ai rispettivi obblighi internazionali. Pag. 49
  Con riferimento al contenuto dell'Accordo, che si compone di un preambolo e 11 articoli, fa presente che si soffermerà principalmente nell'illustrazione dei profili di competenza della Commissione Giustizia. Nel preambolo vengono richiamati la risoluzione 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, le convenzioni contro la produzione e i traffici di sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, nonché contro i traffici illeciti di migranti e di armi, e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e Convenzioni contro il terrorismo adottate in sede ONU. L'articolo 1 individua le autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e per l'Ecuador il Viceministero per la sicurezza interna del Ministero dell'interno. L'articolo 2 individua i settori di cooperazione da effettuare, nell'ambito dei propri mezzi, per prevenire, contrastare ed indagare su crimini nei seguenti settori, peraltro non esclusivi: crimine organizzato transnazionale; produzione, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori; tratta di persone e traffico di migranti; traffici illeciti di armi, munizioni, esplosivi, nonché di materiali radioattivi e tossici; criminalità informatica; riciclaggio di denaro; ricerca di indiziati e latitanti; identificazione di stranieri in posizione irregolare; traffici illeciti di beni culturali. Le Parti inoltre collaborano nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in base alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali assunti. Le modalità della cooperazione bilaterale vengono individuate dall'articolo 3, che ne prevede l'attuazione attraverso lo scambio di informazioni riguardanti, tra le altre, varie forme di criminalità organizzata e di contrasto ad essa.
  Le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, ed i relativi requisiti formali e sostanziali, sono contenute nelle disposizioni dell'articolo 4.
  L'articolo 5 individua le ipotesi di rifiuto di assistenza mentre l'articolo 6 è dedicato all'esecuzione delle richieste. L'articolo 7 riguarda la protezione dei dati personali, dei documenti e delle informazioni sensibili scambiati durante la collaborazione bilaterale. Il comma 1 prevede che le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nel quadro dell'Accordo in esame siano utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani: ad essi ciascuna delle Parti garantisce un livello di protezione equivalente a quello in vigore nell'ordinamento delle due Parti. I documenti o le informazioni medesimi non potranno essere divulgati a Parti terze senza il consenso dell'Autorità competente che li ha forniti, la quale deve altresì prestare il proprio assenso alla loro utilizzazione per finalità diverse da quelle della richiesta. L'articolo 8 dispone in merito alle riunioni e alle consultazioni delle Autorità mentre l'articolo 9 dispone relativamente ai costi delle riunioni e alle spese ordinarie connesse alla trattazione delle richieste connesse all'Accordo. L'articolo 10 stabilisce che controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione dell'Accordo saranno composte amichevolmente mediante consultazioni e trattative diplomatiche tra le Parti. L'articolo 11 infine stabilisce l'entrata in vigore e la durata e regolamenta la sua emendabilità.
  Con riferimento al contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo, fa presente che lo stesso si compone di quattro articoli. L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Ciò premesso, formula pertanto una proposta di parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Pag. 50

DL 80/2021: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.
C. 3243 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea il 4 agosto prossimo e che la Commissione è chiamata anche a esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

  Roberto CATALDI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 3243, di conversione in legge del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, nel testo trasmesso dal Senato.
  Rileva in primo luogo che il provvedimento all'esame, inizialmente composto da 18 articoli, divisi in due Titoli, nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento ha subito diverse modificazioni: ora il testo è suddiviso in 3 Titoli ed è composto da 38 articoli e corredato da 6 allegati. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una più approfondita analisi del provvedimento, fa presente che il Titolo I dello stesso reca «Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni» e al Capo I individua modalità speciali per il reclutamento per l'attuazione del PNRR e per il rafforzamento della capacità funzionale della Pubblica Amministrazione mentre il Capo II dispone misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR. Il Titolo II, che prevede misure organizzative per l'attuazione dei progetti nell'ambito delle missioni del PNRR, al Capo I dispone in materia di transizione digitale mentre al Capo II, composto da 10 articoli (da 11 a 17-quater), individuando misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa, investe profili di interesse della Commissione. In particolare, l'articolo 11, in relazione al quale nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state approvate alcune modifiche, è volto a realizzare la piena operatività delle strutture organizzative dell'ufficio per il processo, sia nell'ambito della giustizia ordinaria che in quello della giustizia amministrativa, secondo quanto previsto nel PNRR. A tal fine, il comma 1 autorizza il reclutamento degli addetti all'ufficio per il processo sia nell'ambito della giustizia ordinaria che in quello della giustizia amministrativa. Per la giustizia ordinaria si prevede che: le procedure di reclutamento siano avviate, su richiesta del Ministro della giustizia, dalla Commissione Interministeriale RIPAM che può avvalersi di Formez PA; tali procedure concernano un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, e che, nell'ambito di tale contingente, alla Corte di cassazione siano destinati massimo 400 unità, da assegnarsi sulla base di uno specifico progetto organizzativo del primo presidente della Corte di cassazione, con l'obiettivo prioritario, come precisato dal Senato, di contenere la pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario; le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato siano articolate nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo.
  Per la giustizia amministrativa, al fine di assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, l'articolo 11, come modificato dal Senato, prevede che il Segretariato generale della giustizia amministrativa (nel testo originario «giustizia amministrativa») è autorizzato all'assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo; nell'ambito del Pag. 51suddetto contingente 250 unità complessive sono destinate ai ruoli di funzionario amministrativo, funzionario informatico e funzionario statistico; le restanti 76 unità sono destinate al ruolo di assistente informatico. Si prevede inoltre l'articolazione delle assunzioni in due scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi.
  La norma in esame contiene inoltre alcune disposizioni comuni alle assunzioni della giustizia ordinaria e della giustizia amministrativa prevedendo: una deroga alla disciplina generale sui rapporti di lavoro a tempo determinato e di lavoro flessibile nella PA (di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001): che i contingenti di personale da assumere non siano computati ai fini della consistenza della dotazione organica del Ministero della giustizia e della giustizia amministrativa; che l'autorizzazione alle predette assunzioni è subordinata all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
  Con riferimento alle procedure assunzionali nell'ambito della giustizia ordinaria, il comma 2 specifica i titoli richiesti per l'accesso, i profili professionali (disponendo che la declaratoria del profilo professionale è effettuata in deroga alle disposizioni vigenti secondo cui, in linea generale, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle PA – anche per quanto riguarda gli aspetti relativi al trattamento economico e le mansioni – è definita dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dalla contrattazione collettiva) nonché il trattamento economico. Il comma 3 definisce i profili professionali per le assunzioni per la giustizia amministrativa, individuandoli, in base a quanto previsto dal comma 1, nei funzionari amministrativi, informatici e statistici, nonché negli assistenti informatici. Di tutti i profili vengono specificati, area e posizione economica. Analoga disposizione concernente il trattamento economico fondamentale e accessorio dei soggetti assunti dalla giustizia amministrativa è contenuta nell'articolo 13 del decreto-legge in esame. Inoltre è sempre l'articolo 13 del decreto-legge in esame a specificare che per il personale assunto nell'ambito della giustizia amministrativa, la declaratoria dei profili professionali è effettuata ai sensi dell'Allegato III (Profili professionali del personale a tempo determinato PNRR presso la Giustizia amministrativa). Il medesimo articolo 13 specifica altresì che al personale assunto nell'ambito della giustizia amministrativa non spetta il compenso per lo smaltimento dell'arretrato di cui all'articolo 37, comma 13, del decreto-legge, n. 98 del 2011.
  Il comma 4 dell'articolo 11 specifica che con riguardo agli assunti nell'ambito della giustizia ordinaria – e ai soli funzionari amministrativi per quanto attiene alla giustizia amministrativa – il servizio prestato con merito e attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione: costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario; equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio; equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame; costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria.
  Il comma 5 prevede la possibilità, nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato, di attribuire un punteggio aggiuntivo in favore di coloro che abbiano ricevuto un attestato di servizio prestato con merito. In alternativa all'assegnazione di un punteggio aggiuntivo, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, la disposizione in esame contempla la possibilità per il Ministero della giustizia di prevedere una riserva di posti, in misura non superiore al cinquanta per cento. Analogamente, per la giustizia amministrativa, si prevede la possibilità, nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato, Pag. 52di attribuire un punteggio aggiuntivo in favore di coloro che abbiano ricevuto un attestato di servizio prestato con merito Il comma 7 quantifica e copre gli oneri per l'attuazione del piano di assunzioni. Il comma 6, soppresso nel corso dell'esame da parte del Senato, prevedeva che le assunzioni fossero autorizzate subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea. L'articolo 12 demanda ad uno più decreti del Ministro della giustizia l'individuazione dei tribunali o le corti di appello alle cui strutture organizzative denominate ufficio per il processo assegnare gli addetti, nonché il numero degli addetti da destinare ad ogni singolo ufficio. Per la giustizia amministrativa, la norma individua direttamente gli uffici giudiziari presso i quali collocare il personale assunto a tempo determinato per l'ufficio del processo. La medesima disposizione dispone altresì l'assegnazione – al fine di coadiuvare l'ufficio per il processo con riferimento agli aspetti informatici del progetto finanziato dalla Commissione europea e allo scopo di monitorare l'andamento della riduzione dell'arretrato – di 7 funzionari informatici al Servizio per l'informatica e 3 funzionari statistici al Segretariato generale della Giustizia amministrativa. È inoltre specificato che la decorrenza della presa di servizio delle unità di personale assunte nell'ambito della giustizia amministrativa è la stessa per tutti gli Uffici per il processo (comma 1). Il comma 2, con riguardo alla disciplina delle modalità di impiego degli addetti all'ufficio del processo, rinvia al contenuto dell'allegato II, numero 1. Il comma 3 prevede che, all'esito dell'assegnazione, il Capo dell'ufficio giudiziario, di concerto con il dirigente amministrativo, entro il 31 dicembre 2021, predisponga un progetto organizzativo che individui le specifiche modalità di utilizzo degli addetti selezionati al fine valorizzare il loro apporto all'attività giudiziaria. L'articolo 13 disciplina il reclutamento di 5.410 unità di personale amministrativo, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi per assicurare la piena operatività dell'ufficio del processo e supportare gli obiettivi prefissati per il Ministero della Giustizia dal PNRR. In particolare, il comma 1 prevede che il Ministero della giustizia possa chiedere alla Commissione RIPAM di avviare – nel periodo 2021-2026 – le procedure per il reclutamento di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022.
  La disposizione specifica: che le assunzioni sono volte ad assicurare la piena operatività dell'ufficio del processo ed a supportare gli obiettivi prefissati per il Ministero della Giustizia dal PNRR; che il reclutamento avverrà in deroga alla disciplina generale sui rapporti di lavoro a tempo determinato e di lavoro flessibile nella PA (di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001); che il reclutamento sarà realizzato mediante concorsi per titoli e prova scritta; che la Commissione RIPAM potrà avvalersi di Formez PA per il reclutamento dei profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria.
  I commi 2 e 3 specificano rispettivamente i profili professionali per i quali si procederà alle assunzioni ed il relativo inquadramento. Per quanto attiene più specificamente l'inquadramento dei nuovi assunti, il comma 3 deroga: ai vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo determinato (di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010); alla dotazione organica del personale amministrativo e alle assunzioni già programmate; alle disposizioni vigenti secondo cui, in linea generale, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle PA – anche per quanto riguarda gli aspetti relativi al trattamento economico e alle mansioni – è definita dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (ex articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) e dalla contrattazione collettiva (ex articoli 40 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
  In merito, il comma 3 specifica che il Ministero della giustizia potrà inoltre, sentite Pag. 53 le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro. Spetta all'Allegato II – in relazione al quale è stata approvata una modifica dal Senato – del decreto-legge (punti da 2 a 11), per ciascuno dei profili professionali per i quali il Ministero della giustizia potrà assumere personale a tempo determinato, delineare i contenuti professionali richiesti e i requisiti per l'accesso all'impiego. Il comma 3, infine, richiamando i contenuti dell'Allegato III del decreto-legge, delinea anche le caratteristiche professionali e le attività che saranno chiamate a svolgere le unità di personale assunte dalla Giustizia amministrativa in base ai sensi dell'articolo 11, comma 3. Il comma 4 riconosce a coloro che siano stati assunti e abbiano svolto le funzioni per i previsti 36 mesi, titoli di preferenza nelle procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato. In particolare, nei concorsi banditi dal Ministero della giustizia: è riconosciuto un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato; è riconosciuta una riserva di posti in misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi di cui al comma 1, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche dell'area professionale nella quale è stato prestato servizio.
  Nei concorsi banditi da altre amministrazioni dello Stato, lo svolgimento del servizio per 36 mesi può costituire, a parità di titoli e di merito, titolo di preferenza (comma 4). Il comma 5 specifica che l'assunzione del personale di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea. Il comma 6, infine, quantifica e copre gli oneri per l'attuazione del piano di assunzioni. L'articolo 14 disciplina le procedure assunzionali per tutte le unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, da inquadrare nei nuovi profili professionali previsti dagli articoli 11 e 13. Nel dettaglio la disposizione prevede, al comma 1, che, al fine di assicurare la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il Ministero della giustizia richieda alla Commissione interministeriale RIPAM (che può a sua volta avvalersi di Formez PA) di avviare le procedure di reclutamento per tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e 13, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta. La disposizione indica, ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), i titoli valutabili, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso indetto dal Ministero della Giustizia. Il comma 2 dell'articolo autorizza altresì la Giustizia amministrativa a procedere mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta dei candidati, con possibilità dello svolgimento della prova da remoto, all'assunzione di tutti i profili professionali di cui all'articolo 11, comma 3, e indica quali siano, esclusivamente, i titoli valutabili, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso. Ai sensi del comma 3, per le procedure di reclutamento nell'amministrazione della giustizia ordinaria, il bando deve indicare i posti per ogni singolo distretto di corte d'appello nonché di singolo circondario di tribunale, onde garantire – come precisa la relazione illustrativa – «la migliore e più rapida distribuzione sul territorio dei nuovi assunti e la più ampia possibilità di scelta per i candidati, evitando le incertezze e i rallentamenti di bandi plurimi con domande incrociate».
  Il comma 4 stabilisce che ogni candidato non potrà presentare domanda per più di un profilo a sua scelta e, nell'ambito di tale profilo, la sua domanda sarà valida per un solo distretto e, nell'ambito di tale distretto, qualora il bando lo preveda, per un solo circondario. Similmente ogni candidato per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa potrà presentare domanda solo per un profilo ed esclusivamente per un ufficio giudiziario della Giustizia amministrativa. Pag. 54Con specifico riguardo ai concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, il comma 12 prevede che sono ammessi a sostenere la prova scritta, per ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo, non inferiore al doppio, del numero di posti messi a concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal bando. La prova scritta potrà essere svolta mediante l'uso di tecnologie digitali. È consentita la costituzione di sottocommissioni, ognuna delle quali può valutare non meno di duecento candidati. La prova scritta consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla. Il bando può prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, la non contestualità delle sessioni, garantendo in ogni caso la trasparenza e l'omogeneità delle prove. L'indicazione delle materie oggetto della prova scritta e la definizione delle ulteriori misure organizzative sono demandate ad un successivo decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione. Il comma 5, richiamando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, rimarca – come sottolinea la relazione illustrativa – la necessità che gli addetti all'ufficio per il processo, in ragione delle peculiarità delle loro funzioni, siano in possesso della laurea in giurisprudenza (ovvero, per agevolare il supporto alla giurisdizione in materia commerciale, del diploma di laurea in economia e commercio o scienze politiche). Per il resto, per i titoli di studi accademici richiesti per l'accesso, si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro dell'Università e delle Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011. Il comma 6 disciplina la composizione della commissione esaminatrice dei concorsi richiesti dal Ministero della giustizia. Si tratta di una disciplina, che come rileva la relazione illustrativa, è parzialmente derogatoria della normativa regolamentare ordinaria. Le commissioni esaminatrici sono in questo caso composte: da un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o da un dirigente generale di una delle amministrazioni pubbliche o da un avvocato con almeno quindici anni di iscrizione all'Albo o da un professore ordinario di materie giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di presidente; da non più di quattro componenti, individuati tra magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, dirigenti di livello non generale, avvocati con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo e professori ordinari, associati, ricercatori confermati o a tempo determinato (cioè i cosiddetti ricercatori di tipo B), tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di commissari.
  Con riguardo ai concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa il comma 7 prevede che la procedura concorsuale sia decentrata per ogni ufficio giudiziario, in relazione al quale è nominata una sola commissione che procederà alla selezione dei candidati per tutti i profili professionali, formando distinte graduatorie. La commissione esaminatrice, ai sensi del comma 8, è in questo caso composta da un magistrato dell'ufficio giudiziario e da due dirigenti di seconda fascia dell'area amministrativa. Nel corso dell'esame da parte del Senato è intervenuta una modifica che prevede che i lavori delle commissioni devono concludersi il 15 dicembre 2021. Sono previste poi specifiche norme per la selezione dei candidati dell'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del TAR Lazio, sede di Roma. In questo caso è prevista la nomina, per i funzionari informatici, per quelli statistici e per gli assistenti informatici, di una sola commissione, chiamata a stilare una unica graduatoria per ogni profilo.
  Il comma 9 individua i titoli preferenziali nelle procedure di reclutamento sia per la giustizia ordinaria che per quella amministrativa. Il comma 11 disciplina le Pag. 55modalità di formazione delle graduatorie all'esito della selezione per titoli mentre il comma 12 prevede che per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia sia ammesso a sostenere la prova scritta, per ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo, non inferiore al doppio, del numero dei posti messi a concorso nel distretto. Per ogni profilo, la commissione esaminatrice del concorso bandito dal Ministero della Giustizia è chiamata a formare una singola graduatoria relativa ai posti messi a concorso in ogni distretto ovvero, quando lo preveda il bando di concorso, in ogni circondario. Nel caso in cui una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un singolo distretto o in un singolo circondario, l'amministrazione ha la facoltà di coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altro distretto o in altro circondario ovvero, in alternativa, delle graduatorie degli idonei non vincitori di altri profili aventi i medesimi titoli richiesti per l'accesso e relative al medesimo distretto o al medesimo circondario. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono stati inseriti nella disposizione due ulteriori commi (12-bis e 12-ter). Il nuovo comma 12-bis prevede una disciplina specifica per il reclutamento del personale con riguardo agli uffici giudiziari siti nella Regione Trentino Alto Adige. Il nuovo comma 12-ter esclude, fino al 31 dicembre 2022, l'applicazione al personale del Ministero della giustizia delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge in conversione in materia di mobilità volontaria. Infine, il comma 13 indica l'autorizzazione di spesa necessaria per l'attuazione dell'articolo in esame. L'articolo 15 impone al personale l'obbligo di permanenza nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato. La disposizione prevede inoltre che ogni forma di mobilità interna possa riguardare soltanto uffici situati nel medesimo distretto e che il personale non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni. L'articolo 16 stabilisce, in tema di attività di formazione, che l'Amministrazione giudiziaria ordinaria e la Giustizia amministrativa assicurano l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto. L'articolo 17 prevede la costante rilevazione di ogni dato conferente per la valutazione, anche in corso d'opera, della attuazione della misura nell'ambito del PNRR, stabilendo nel contempo disposizioni per lo smaltimento dell'arretrato. In particolare, il comma 1 dispone che, per quanto attiene alla giustizia ordinaria, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria previste dal titolo II, capo II, del provvedimento in esame nell'ambito del PNRR. In relazione alla giustizia amministrativa, il comma 2 prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da emanare entro cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, siano adottate le Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici della Giustizia amministrativa con l'indicazione dei compiti degli Uffici per il processo, ivi inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorità nella definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere. Il comma 3 prevede che il personale addetto all'ufficio per il processo debba prestare attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell'arretrato e, ove necessario, anche da remoto con la dotazione informatica fornita dall'amministrazione.
  Ai sensi del comma 4, le attività di segnalazione individuate nelle Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato possono essere svolte anche dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Il comma 5 dispone la programmazione, da parte del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, di udienze straordinarie (ulteriori rispetto alle udienze straordinarie Pag. 56già individuate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010) calendarizzate per la decisione dei ricorsi individuati dall'Ufficio per il processo, in numero necessario e sufficiente da assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, per la Giustizia amministrativa, dal PNRR. A seguito di modifica intervenuta nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, è stato altresì disposto che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, adegui alle finalità del PNRR 2021-2026, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, il decreto previsto dall'articolo 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo (allegato 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010). Il comma 6 prevede che la partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sia su base volontaria e che tali udienze si svolgano in modalità da remoto. Il comma vieta altresì che siano assegnati alle udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato gli affari di cui agli articoli da 112 a 117 del codice del processo amministrativo (giudizi di ottemperanza, rito in materia di accesso ai documenti amministrativi e tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione). A seguito di modifica intervenuta nel corso dell'esame in prima lettura, è stato, infine, disposto che la partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato costituisca criterio preferenziale, da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, nell'assegnazione degli incarichi conferiti d'ufficio. Il comma 7, per evitare la formazione di nuovo arretrato, introduce modificazioni sia al codice del processo amministrativo sia alle norme di attuazione del codice medesimo (rispettivamente, Allegati 1 e 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010).
  In particolare, al codice del processo amministrativo sono apportate le seguenti modificazioni (comma 7, lettera a)):

   è inserito l'articolo 72-bis, rubricato «Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione». Vi si prevede che il presidente, qualora i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche su segnalazione dell'Ufficio per il processo, fissi la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Salvo eccezionali motivi, è sancita l'impossibilità di chiedere il rinvio della trattazione della causa. Qualora, in ragione di eccezionali motivi, sia concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva. Con riferimento alla decisione, il nuovo articolo prevede che, nel caso in cui sia possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottoponga la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a 20 giorni per il deposito di memorie. Alla scadenza di tale termine, la causa è decisa, senza che sia necessario convocare una ulteriore camera di consiglio. Qualora la causa non sia definibile in rito, il collegio fissa, con ordinanza, la data dell'udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata;

   all'articolo 73 – avente ad oggetto l'udienza di discussione dei ricorsi – è inserito un nuovo comma (1-bis) che sancisce l'impossibilità di disporre, d'ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo;

   all'articolo 79, comma 2 – il quale opera un rinvio, per la disciplina di interruzione del processo, al codice di procedura civile – è aggiunta la disposizione sulla base della quale l'interruzione del Pag. 57processo deve essere immediatamente dichiarata dal Presidente con decreto comunicato alle parti costituite a cura della segreteria;

   all'articolo 80 – che disciplina la prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto – è aggiunto un nuovo comma (3-bis) nel quale si dispone che, in tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio, il Presidente possa disporre istruttoria finalizza ad accertare la persistenza delle ragioni che hanno determinato la sospensione e l'interruzione. Decorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni, l'udienza è fissata d'ufficio;

   all'articolo 82 – che disciplina la perenzione dei ricorsi ultraquinquennali – è ridotto da 180 a 120 giorni il termine entro cui il ricorrente – nella ipotesi di ricorso ultraquinquennale – è tenuto a presentare nuova istanza di fissazione di udienza, pena la dichiarazione di perenzione del ricorso medesimo;

   all'articolo 87 – in materia di udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio – è aggiunto il comma 4-bis, sulla base del quale le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto.

  Per quanto concerne le norme di attuazione del codice del processo amministrativo, il nuovo comma 7, lettera b): mediante novella all'articolo 13, comma 1, estende la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico allo svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze; inserisce un nuovo articolo (13-quater) avente ad oggetto la trattazione da remoto; all'articolo 14, istitutivo della Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aggiunge talune disposizioni relative alle modalità di funzionamento della Commissione medesima.
  L'articolo 17-bis, introdotto dal Senato, reca misure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura. Nel dettaglio la disposizione, apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 26 del 2006, che istituisce la citata Scuola superiore della magistratura. In primo luogo l'articolo, al comma 1, lettera a), riscrive l'articolo 1 del decreto legislativo. Oltre a chiarire la natura giuridica della scuola, quale ente autonomo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sono previste specifiche misure in ordine al personale amministrativo della Scuola. La Scuola si avvale infatti di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità. Il personale dell'Amministrazione della giustizia viene scelto (precisa il nuovo comma 5 dell'articolo 1) con procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali. Al termine della procedura di selezione la Scuola richiede l'assegnazione del personale selezionato al Ministero della giustizia, che è tenuto a provvedere entro 15 giorni dalla richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del dipendente, può richiedere al Ministero della giustizia la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della giustizia è subordinata al parere favorevole della Scuola. Il personale attualmente in servizio presso la Scuola Superiore della Magistratura (comma 6 dell'articolo 1) rimane assegnato alla Scuola. Il trattamento accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato è a carico dalla Scuola Superiore della Magistratura. La lettera b) del comma 1 modifica l'articolo 5, che disciplina la composizione e le funzioni del Comitato direttivo, attribuendo a tale organo anche il compito di nominare il vicesegretario generale. La lettera c) interviene sull'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 26 nella parte in cui disciplina la composizione del comitato direttivo. La disposizione in esame inserisce nell'articolo 6 un ulteriore comma il quale prevede che nel caso di professori ancora in servizio nominati nel comitato direttivo possono essere collocati in aspettativa con assegni. La lettera g) introduce nel decreto legislativo una ulteriore Sezione, la Sezione IV-ter (articoli 17-quater e Pag. 5817-quinquies). L'articolo 17-quater disciplina le funzioni del vice segretario generale. L'articolo 17-quinquies disciplina invece la durata in carica e il trattamento economico spettante al vice segretario generale. La lettera d) riscrive l'articolo 10 del decreto legislativo n. 26 del 2006, che disciplina il trattamento economico del comitato direttivo e del presidente della scuola. In base al nuovo articolo 10 l'indennità di funzione viene corrisposta al Presidente anche in quiescenza. Al Presidente e ai componenti del comitato direttivo (anche in quiescenza) è inoltre riconosciuto un gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino ad un massimo di 40 sedute annue. La misura dell'indennità di funzione e del gettone di presenza è sempre rimessa ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni pressa la Scuola superiore della pubblica amministrazione. La lettera e) amplia le funzioni spettanti ai componenti del comitato direttivo ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 26. La disposizione in esame demanda ai componenti del Comitato direttivo anche l'individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal regolamento interno. La lettera f) apporta una serie di modifiche all'articolo 17-ter del decreto legislativo il quale disciplina le funzioni e la durata dell'incarico di segretario generale. Il comma 2 della disposizione prevede la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 17-ter, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 116 del 2017, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. In particolare, la lettera a) del comma 1 interviene sul comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 116, il quale nella sua formulazione vigente stabilisce che la disciplina relativa alla indennità spettante ai magistrati onorari in servizio «ante riforma» continui ad applicarsi sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (e quindi fino al 15 agosto 2021). La disposizione in esame prevede invece che tale disciplina continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2021. Le successive lettere b) e c) modificano le disposizioni transitorie e finali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 116. La lettera b) interviene sul comma 1 dell'articolo 32, il quale prevede che la riforma (Capi da I a IX del decreto legislativo) si applichi ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilendo nel contempo che fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. La disposizione in commento differisce anche in questo caso l'applicazione della riforma al 31 dicembre 2021. La lettera c) modifica invece il comma 5 dell'articolo 32 differendo al 31 ottobre 2025 l'applicabilità delle disposizioni in materia di processo civile telematico per i procedimenti introdotti dinnanzi al giudice di pace. Da ultimo la lettera d) interviene sul comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 116 che prevede l'abrogazione a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto della vigente disciplina relativa al trattamento economico dei giudici di pace e dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari. La disposizione in esame differisce anche in questo caso l'abrogazione prevedendo che essa decorra dal 1° gennaio 2022. L'articolo 17-quater prevede che il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni, mediante contratto di apprendistato, Pag. 59 le mobilità e le progressioni di carriera, nonché tutte le altre modalità di assunzione, escluse quelle per concorso, di cui al decreto in esame, siano attuate assicurando criteri orientati al raggiungimento di una effettiva parità di genere, secondo quanto disposto dal PNRR.
  Infine, il Titolo II-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, reca misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport. Ciò premesso, nel sottolineare che il provvedimento in esame rappresenta un'occasione da non perdere, dal momento che consente la costituzione di una importante task force per la piena operatività dell'ufficio del processo, rilevando quanto siano vitale le risorse umane per il funzionamento del sistema giustizia, formula una proposta di parere favorevole.

  Ciro MASCHIO (FdI) fa presente che quello in esame è l'ennesimo provvedimento di notevole portata su cui il Governo intende porre la questione di fiducia, limitando la possibilità dei parlamentari di discutere in modo costruttivo sui contenuti, al fine di migliorare il testo e di rendere di conseguenza più efficace l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Preannuncia per la fase attuale, in cui non è stato possibile approfondire diversi importanti aspetti del provvedimento, l'astensione del suo gruppo dalla votazione sulla proposta di parere del relatore, riservandosi di assumere ulteriori decisioni nei momenti successivi dell'iter.

  Cosimo Maria FERRI (IV) sottolinea in primo luogo, con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, la rilevanza del provvedimento, strettamente legato all'attuazione della riforma del processo penale all'esame della Camera e in particolare al nuovo istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, che richiede il buon funzionamento del sistema sia in appello sia in Cassazione. Nel rilevare quanto sia fondamentale puntare al reclutamento di nuovo personale, evidenzia tuttavia la necessità di una maggiore flessibilità, favorendo anche la mobilità tra gli enti locali ed il Ministero, analogamente a quanto fatto in passato. Ritenendo positivo che con il provvedimento in esame la pubblica amministrazione dia un importante segnale in termini di snellimento e semplificazione delle procedure, migliorando evidentemente il rapporto con i cittadini, invita il Governo ad evitare di produrre ulteriore precariato. Sollecita pertanto, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, l'individuazione di percorsi specifici volti a sanare la situazione di quei soggetti che hanno contribuito con il proprio lavoro al funzionamento degli uffici giudiziari e che non meritano di essere rottamati.

  Roberto TURRI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, evidenziando quanto, ai fini della concreta attuazione della riforma in atto, sia importante potenziare l'ufficio del processo con oltre 16.000 assunzioni, per quanto a tempo determinato.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
C. 3279-A e abb.
(Esame e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 60

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che, al termine della sede referente, il 7 luglio scorso, la Commissione aveva deliberato di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Bisa, a riferire in Assemblea su un testo in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, in relazione al quale la Commissione Bilancio ha formulato parere favorevole con una serie di condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. A seguito di tali rilievi, su richiesta della relatrice, onorevole Bisa, l'Assemblea, nella seduta del 29 luglio scorso, ha deliberato il rinvio del provvedimento in Commissione. Chiede quindi alla relatrice Bisa come intenda procedere.

  Ingrid BISA (LEGA), ricorda, come già anticipato dal Presidente, che l'Assemblea della Camera dei deputati, nella seduta del 29 luglio scorso, su sua richiesta a fronte dei rilievi della Commissione Bilancio, ha deliberato il rinvio del provvedimento in Commissione. Ricorda che tali rilievi, quali risultanti dalle condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nel parere espresso nella seduta della stessa Commissione Bilancio del 27 luglio scorso, si fondano sul contenuto della relazione tecnica, trasmessa dal Governo alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, e sugli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo stesso nel corso della predetta seduta e riportati nelle premesse del parere medesimo. Ritiene che il recepimento delle condizioni formulate dalla V Commissione comporterebbe una limitazione rilevante dell'ambito di applicazione del provvedimento, sia per quanto riguarda i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore di quest'ultimo, sia per quanto concerne la platea di riferimento, essendo escluse da tale ambito le società veicolo di cartolarizzazioni, le società a partecipazione pubblica e gli agenti della riscossione. La relazione tecnica trasmessa, pur prospettando, in mancanza di una limitazione dell'ambito di applicazione del provvedimento, effetti negativi per la finanza pubblica, non quantifica, se non limitatamente agli agenti della riscossione – peraltro in termini complessivi e senza fornire elementi di dettaglio – l'onere che ne deriverebbe. Si tratta tuttavia di elementi necessari ai fini del prosieguo dell'istruttoria legislativa, posto che, solo in presenza di una quantificazione puntuale degli oneri, la Commissione verrebbe posta – a suo avviso – nelle condizioni di valutare la possibilità di approntare le occorrenti coperture finanziarie in luogo delle modificazioni al testo del provvedimento richieste dalla Commissione Bilancio. A tal fine propone pertanto di richiedere al Ministero dell'economia un'integrazione della relazione tecnica a suo tempo fornita alla V Commissione, da rendere nel termine di trenta giorni.

  Maria Carolina VARCHI (FdI) si associa alla richiesta avanzata dalla relatrice.

  Cosimo Maria FERRI (IV) ritiene che l'integrazione della relazione tecnica richiesta dalla relatrice rappresenti un passaggio inevitabile, considerato che le condizioni poste dalla Commissione Bilancio rischiano di condurre l'esame del provvedimento su un binario morto. Trattandosi di un provvedimento non divisivo, ritiene si debba cogliere l'occasione attuale per porre la questione dei rapporti con la V Commissione, svolgendo eventualmente una riflessione anche in sede di riunione degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite. Associandosi alla proposta della relatrice, chiede tuttavia che la lettera che il presidente si appresta ad indirizzare al Ministero dell'economia e delle finanze, e della quale vorrebbe avere visione, contenga una richiesta dettagliata relativa a tutti i punti sui quali ci si aspetta un chiarimento, affinché le rispettive posizioni politiche possano essere assunte su dati certi.

  Alfredo BAZOLI (PD) ritiene condivisibile la proposta della relatrice, considerato che le condizioni poste dalla Commissione Bilancio hanno di fatto svuotato di contenuti il provvedimento in esame. Ritiene che, approfittando della richiesta di integrazione della relazione tecnica, la Commissione possa cogliere l'occasione per mettere a punto alcuni aspetti del provvedimento, Pag. 61 anche alla luce dei rilievi pervenuti dal mondo delle professioni.

  Eugenio SAITTA (M5S) si associa, a nome del Movimento 5 Stelle, alla richiesta della relatrice.

  Roberto TURRI (LEGA) si associa alla proposta della collega Bisa.

  Martina PARISSE (CI) si associa alla richiesta della relatrice.

  Mario PERANTONI, presidente, nel rilevare che la questione è condivisa da tutti, fa presente che le richieste di chiarimento rivolte al Ministero dell'economia e delle finanze saranno le medesime di cui ha dato testé conto la collega Bisa. Rileva inoltre come, esprimendosi la Commissione Bilancio in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea, non si riesca ad intervenire tempestivamente per risolvere gli eventuali aspetti critici dei singoli provvedimenti. Con riguardo al caso specifico, fa altresì presente di aver svolto le opportune interlocuzioni con il presidente della V Commissione, al fine di comporre la questione. Si riserva comunque di valutare l'ipotesi di una riunione congiunta degli Uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi.
  Pone quindi in votazione la proposta dell'onorevole Bisa di richiedere al Governo un'integrazione della relazione tecnica già trasmessa dal Governo alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

  La Commissione approva la proposta dell'onorevole Bisa di richiedere al Governo un'integrazione della relazione tecnica già trasmessa dal Governo alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

  Ciro MASCHIO (FdI), intervenendo sui lavori della Commissione, in vista della convocazione della seduta di domani, formalizza la richiesta di abbinare ai provvedimenti in materia di istituzione di corti d'appello e di sezioni distaccate di corti d'appello anche la proposta a sua prima firma C. 3229.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.