CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 luglio 2021
635.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 32

SEDE REFERENTE

  Giovedì 29 luglio 2021. — Presidenza della presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne.
C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marzio LIUNI (LEGA), relatore, riferisce che la Commissione agricoltura avvia oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge in titolo, approvata dal Senato il 19 dicembre 2019, che modifica la disciplina vigente in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
  L'articolo 1, suddiviso in due commi, apporta, infatti, diverse modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne».
  In sintesi evidenzia che, in base alla proposta di legge in esame, non si prevedono più divieti – in funzione antibracconaggio ittico – con riferimento alle acque interne tout court (che, a legislazione vigente, corrispondono ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre), bensì tali divieti (cui corrispondono delle sanzioni che riprendono quelle attualmente in vigore), Pag. 33 sono diversamente disciplinati a seconda che essi siano riferiti: a) ai laghi indicati dal nuovo allegato 1, alle acque salse o salmastre o lagunari (nuovo comma 2), oppure b) ai fiumi, ai laghi non inclusi nell'elenco di cui al predetto allegato 1 e alle acque dolci (nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater).
  In particolare, il comma 1 dell'articolo unico, alla lettera a), sostituisce i commi 1 e 2 del citato articolo 40 della legge n. 154 del 2016.
  Nello specifico, il comma 1, così come modificato, prevede che rientrino nella nozione di acque interne – oltre ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre – anche le acque lagunari.
  Il comma 2 del medesimo articolo 40, poi, in base alla novella in commento, prevede dei divieti – in funzione antibracconaggio ittico – riferiti: a) ai grandi laghi e ai laghi minori nominativamente elencati nel nuovo Allegato 1; b) alle acque salse o salmastre o lagunari.
  Il citato allegato n. 1 individua i grandi laghi nei seguenti: Lago Maggiore, Lago di Varese, Lago di Como e Lecco; Lago d'Iseo; Lago di Garda; Lago Trasimeno; Lago di Bolsena; Lago di Bracciano. I laghi minori sono così elencati: Lago di Orta; Lago di Mergozzo; Lago di Candia; Lago Grande di Avigliana; Lago di Viverone; Lago d'Idro; Lago di Annone; Lago di Comabbio; Lago di Garlate; Lago di Mezzola; Lago di Monate; Lago di Olginate; Lago di Pusiano; Lago di Corbara; Lago di Vico; Lago di Nemi; Lago di Fondi; Lago del Turano; Lago del Salto; Bacino di Campotosto; Lago Coghinas; Lago del Cixerri.
  Nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari sono quindi vietate le seguenti attività:

   a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

   b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

   c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

   d) per l'esercizio della pesca sportiva, utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

   e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

   f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

  Il medesimo comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge in esame, alla lettera b), inserisce i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016.
  In base al nuovo comma 2-bis, nelle «acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, è vietato»:

   a) l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività;

   b) utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

   c) detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente;

   d) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il Pag. 34versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

   e) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.

  Il nuovo comma 2-ter del citato articolo 40, inoltre, dispone che le attività di cui al suddetto comma 2-bis, lettera b) – ossia utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti – siano consentite nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione e la salvaguardia della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo.
  Inoltre, il nuovo comma 2-quater del medesimo articolo 40 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, possano prevedere deroghe al divieto di cui al comma 2-bis, lettera a), relativo – come anticipato – all'esercizio della pesca professionale, nonché all'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività.
  Lo stesso comma 1 dell'articolo unico, alla lettera c), sostituisce i commi da 3 a 7 del citato articolo 40.
  Il nuovo comma 3, in analogia con il testo attualmente vigente, prevede che siano vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai suddetti commi 2 e 2-bis.
  Sempre in analogia con quanto attualmente previsto, in tema di sanzioni, il nuovo comma 4 prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque violi i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e ai commi 2-bis e 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che commette tali violazioni ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2-bis (attualmente, a colui che viola il divieto di cui al comma 3, si applicano – ove ne sia in possesso – la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni).
  Il nuovo comma 5 – confermando quasi integralmente il testo vigente – prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, per chi violi i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi (a legislazione vigente, il riferimento è alla licenza di pesca professionale).
  In analogia con la legislazione vigente, il nuovo comma 6 prevede che per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e ai commi 2-bis e 3, gli agenti accertatori procedano agli immediati sequestro e confisca (attualmente, il riferimento è solo alla sola confisca) del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, «anche se di terzi» (tale inciso non è presente nel testo vigente) e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua «qualora tale reimmissione sia compatibile con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357» (recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (il riferimento al DPR 357/1997 non è presente a legislazione vigente). Delle reimmissioni effettuate è data certificazione Pag. 35 in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale «nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari» (tale inciso non è presente a legislazione vigente), il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.
  Il nuovo comma 7 – analogo al testo vigente – prevede che, qualora le violazioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca (attualmente, il riferimento è alla licenza di pesca professionale) o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.
  Inoltre, viene inserito un nuovo comma 7-bis al medesimo articolo 40, il quale dispone che all'accertamento delle violazioni ai divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 concorrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali.
  Infine il comma 1 dell'articolo unico, alla lettera d), sostituisce il comma 10 del citato articolo 40, prevedendo che le disposizioni della proposta di legge in esame siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».
  Il comma 2 dell'articolo unico della proposta di legge in esame, infine, prevede – come già anticipato – che alla legge 28 luglio 2016, n. 154, sia aggiunto, in fine, il citato allegato 1, contenente l'elenco degli 8 grandi laghi e degli altri 22 laghi minori precedentemente indicati.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio scorso.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che nella seduta del 15 luglio scorso la Commissione ha terminato l'esame delle proposte emendative presentate, inviando alle Commissioni competenti in sede consultiva il testo, che non ha subìto modifiche rispetto al testo trasmesso dal Senato, per l'espressione del previsto parere.
  In particolare, avverte che hanno espresso parere favorevole le Commissioni I Affari costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VIII Ambiente, X Attività produttive e XII Affari sociali, mentre le Commissioni VI Finanze, VII Cultura e XIV Politiche dell'Unione europea hanno espresso parere favorevole con osservazioni. La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato che non esprimerà il parere.
  Chiede, quindi, se vi siano interventi in dichiarazione di voto sul conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole in Assemblea.

  Maria Cristina CARETTA (FDI) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sul provvedimento in esame, rammaricandosi che la Commissione non abbia voluto tenere nella dovuta considerazione quanto rilevato nel parere espresso dal Comitato per la legislazione in ordine all'equiparazione del metodo biodinamico al metodo biologico, che avrebbe richiesto un'ulteriore e più approfondita valutazione. In Pag. 36particolare, ritiene che l'agricoltura praticata con metodo biodinamico avrebbe richiesto una regolamentazione specifica in altro distinto provvedimento. Osserva, al riguardo, che si tratta di una delicata questione sulla quale il Senato non ha ritenuto di intervenire modificando il testo.
  Nel segnalare come anche il metodo dell'agricoltura tradizionale meriterebbe, a suo giudizio, la stessa attenzione dedicata all'agricoltura biologica, auspica che nell'ambito dell'esame in Assemblea si possa discutere con maggiore approfondimento la questione dell'equiparazione del metodo biodinamico a quello biologico, criticità sulla quale preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del suo gruppo.
  In conclusione, ricorda come il suo gruppo nel corso della prima lettura si sia espresso in senso favorevole sul provvedimento, essendo ovviamente favorevole alle misure volte a valorizzare l'agricoltura biologica, ma che avrebbe auspicato un intervento modificativo da parte del Senato sulla richiamata questione dell'equiparazione.
  In questo, senso ribadisce il voto di astensione del gruppo di Fratelli d'Italia sul provvedimento in esame.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sulla proposta di legge in esame.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in titolo. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.05.

COMITATO RISTRETTO

  Giovedì 29 luglio 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.
C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro.

  Il Comitato ristretto è stato svolto dalle 15.05 alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 29 luglio 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.