CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 luglio 2021
633.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 106

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza della vicepresidente Stefania PRESTIGIACOMO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

  La seduta comincia alle 11.10.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
C. 3161-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione, Pag. 107con modificazioni, del decreto-legge n. 82 del 2021 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza cibernetica.
  Quindi precisa che in data odierna la Commissione è chiamata ad esaminare le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalle Commissioni riunite I e IX in sede referente.
  Nel premettere che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, fa presente che la stessa ha espresso parere favorevole con condizioni ex articolo 81 Cost. nella seduta del 21 luglio 2021 e che tali condizioni sono state recepite.
  Fa presente, quindi, che in merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia alla Nota del servizio Bilancio n. 340 del 14 luglio 2021.
  Quindi precisa che gli emendamenti approvati dalle Commissioni non sono corredati di relazione tecnica.
  Passando quindi ad esaminare le sole modifiche introdotte dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario, fa presente quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, posto che le modifiche introdotte integrano le funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale individuate dall'articolo 7, andrebbe confermato, anche alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica con riguardo al testo originario della norma, che a tale assetto funzionale, come integrato dalle modifiche in esame, si possa provvedere nei limiti delle risorse finanziarie assegnate alla medesima Agenzia e senza nuovi o maggiori oneri.
  In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che la norma esclude espressamente la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese ai partecipanti ai lavori del Comitato tecnico-scientifico di cui si dispone l'istituzione, andrebbe comunque confermato che all'integrazione dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Agenzia disposto dalla norma in esame si possa provvedere nei limiti delle risorse finanziarie destinate alla medesima Agenzia, anche con riferimento alle spese di funzionamento e di segreteria derivanti dall'operatività del Comitato.

  Il Sottosegretario Claudio DURIGON, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate dalla relatrice, fa presente che alle ulteriori funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, introdotte all'articolo 7, comma 1, nel corso dell'esame in sede referente, si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie dell'Agenzia stessa e che al funzionamento del Comitato tecnico-scientifico istituito presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale dall'articolo 7, comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie dell'Agenzia medesima, posto che ai partecipanti ai lavori del Comitato non spettano emolumenti comunque denominati o rimborsi di spese.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3161-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 82 del 2021 recante Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    alle ulteriori funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, introdotte all'articolo 7, comma 1, nel corso dell'esame in sede referente, si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie dell'Agenzia stessa;

    al funzionamento del Comitato tecnico-scientifico istituito presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale dall'articolo 7, Pag. 108comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie dell'Agenzia medesima, posto che ai partecipanti ai lavori del Comitato non spettano emolumenti comunque denominati o rimborsi di spese,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Sottosegretario Claudio DURIGON concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Mollicone 7.35, che inserisce tra i compiti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale anche quello di promuovere la costituzione di una zona economica speciale per l'industria della sicurezza cibernetica, con specifici vantaggi fiscali, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano né alla relativa copertura finanziaria;

   Silvestroni 10.03, che prevede, tra l'altro, che la Difesa sviluppi programmi di contromisure cibernetiche finalizzati alla sicurezza nazionale e alla verifica della funzionalità dei sistemi di difesa cibernetica previsti dal provvedimento in esame, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano né alla relativa copertura finanziaria;

   Silvestroni 11.7, che prevede che per l'approvvigionamento dei servizi, lavori, materiali e strumenti in situazioni di crisi le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza, possono accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 18, con l'obbligo di reintegrare l'importo ricevuto mediante versamento al Fondo, da effettuare entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data del prelevamento, con ciò introducendo una disposizione in contrasto con il principio di annualità del bilancio;

   Mollicone 18.01, che prevede l'istituzione di una zona economica speciale per l'industria cibernetica, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano né alla relativa copertura finanziaria.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Butti 4.4, che è volta a costituire, presso ciascun Ministero che fa parte del Comitato interministeriale per la cybersicurezza, l'Ufficio di coordinamento per la cybersicurezza, con funzioni di coordinamento e raccordo delle istanze delle singole amministrazioni in materia di cybersicurezza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Mollicone 7.23, che inserisce tra i compiti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale anche quello di fornire e aggiornare regolarmente specifiche prescrizioni di sicurezza volte al rilascio agli operatori economici di una specifica attestazione per la partecipazione alle gare di appalto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

   Mollicone 7.28, che prevede che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale assuma Pag. 109 tutte le funzioni in materia di cybersicurezza che sono previste dalla normativa nazionale ed europea, avuto riguardo ai processi di verifica di conformità, ispezione, audit, o processi analoghi di verifica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

   Butti 7.37, che prevede che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sviluppi capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per prevenire e gestire gli eventi di natura cibernetica, anziché gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, come attualmente previsto dal provvedimento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

   Mollicone 7.32, che inserisce tra i compiti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tra l'altro, anche quello di favorire l'interscambio informativo con i responsabili delle strutture organizzative preposte alla cybersecurity degli operatori economici, anche attraverso la creazione di appropriati canali di collaborazione telematica. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

   Iovino 7.01, che è volta ad istituire, all'interno del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, il Servizio di informazione per la sicurezza nel dominio cibernetico con funzioni di cyber intelligence, al quale vengono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie appartenenti all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e all'Agenzia informazioni e sicurezza interna. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che nella medesima proposta non viene precisata la procedura attraverso la quale dare corso al trasferimento ivi previsto;

   Silvestroni 9.01, che istituisce, presso tutti i Ministeri e le Agenzie dello Stato, un ufficio per la sicurezza cibernetica con il compito di coordinare e omogeneizzare le attività di sicurezza cibernetica delle altre amministrazioni. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, in sostituzione del relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 4.4, 7.23, 7.28, 7.32, 7.35, 7.37 e 11.7 e sugli articoli aggiuntivi 7.01, 9.01, 10.03 e 18.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON concorda con la proposta di parere della relatrice.

Pag. 110

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.
C. 3201 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 luglio 2021.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, comunica che il Governo ha trasmesso la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 1).

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, tenuto conto dei chiarimenti forniti nella relazione tecnica di passaggio, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3201 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 79 del 2021, recante Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica di passaggio, trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Sottosegretario Claudio DURIGON concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, avverte che l'Assemblea in data odierna ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Varchi 2.1 e Bellucci 2.7, che elevano a 100 euro la maggiorazione dell'assegno temporaneo per figli minori per ciascun figlio minore con disabilità. L'emendamento Varchi 2.1 prevede, inoltre, una maggiorazione di 50 euro del predetto assegno per i nuclei familiari monogenitoriali. Entrambe le proposte emendative risultano pertanto suscettibili di determinare maggiori oneri rispetto a quelli indicati nel testo del decreto-legge, senza tuttavia provvedere alla relativa quantificazione né alla individuazione della corrispondente copertura finanziaria;

   Ferro 2.2, che reca una delega legislativa al Governo per la revisione completa dei criteri di determinazione dell'ISEE al fine di tenere conto dei carichi familiari, senza tuttavia prevedere le modalità di regolazione degli effetti finanziari che ne derivano, quale, ad esempio, l'introduzione di una clausola di neutralità finanziaria;

   Bellucci 3.20, che prevede che la corresponsione delle mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021 sia riconosciuta per la generalità delle domande presentate, anziché soltanto per quelle presentate entro il 30 settembre 2021, come attualmente previsto dal provvedimento in esame, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Bellucci 1.1, che prevede che l'assegno temporaneo per figli minori sia riconosciuto per ciascun figlio minorenne a carico, Pag. 111 con decorrenza dal settimo mese di gravidanza, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa e all'idoneità della relativa copertura finanziaria;

   Bellucci 1.4, che prevede che l'ammontare dell'assegno temporaneo sia determinato in base al reddito familiare, anziché in base alla tabella allegata al decreto, che individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, anche in considerazione del fatto che la stessa non demanda ad un successivo atto di rango secondario la definizione delle modalità attuative, in modo tale da assicurare comunque il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 2;

   Bellucci 2.8, che modifica i criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori, prevedendo che tale assegno è determinato seguendo criteri di progressività incentrati sul numero di figli, provvedendo ai relativi oneri – che è dato peraltro ricavare solo in via indiretta, per differenza, dalla formulazione del successivo articolo 8 del testo – ai sensi di tale ultima disposizione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare comunque attuazione alla proposta emendativa nell'ambito del limite di spesa previsto per le finalità di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame;

   Bellucci 2.01, che prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, siano apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 volte ad una revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'ISEE. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di attuare quanto previsto dalla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Bellucci 2.3, che prevede che gli importi dell'assegno temporaneo per i figli minori siano maggiorati in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità o in condizione di fragilità, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa e all'idoneità della relativa copertura finanziaria;

   Bellucci 2.9, che estende la misura dell'assegno temporaneo per i figli minori anche ai soggetti con livello ISEE fino a 60.000 euro, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa e all'idoneità della relativa copertura finanziaria;

   Bellucci 3.2, che prevede l'attivazione di un numero verde gratuito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di fornire alle famiglie e a chiunque ne faccia richiesta le informazioni relative al riconoscimento dell'assegno temporaneo per figli minori e alle modalità di presentazione della relativa domanda. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente Pag. 112 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Bellucci 4.1, che prevede che il beneficio complessivo per i percettori di reddito di cittadinanza che richiedono altresì il beneficio dell'assegno temporaneo per figli minori non può essere superiore ad euro 15.000 annui, provvedendo ai relativi onere, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva sussistenza delle occorrenti disponibilità sul citato Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili.

  Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Mauro DEL BARBA (IV), relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 2.9, 3.2, 3.20 e 4.1 e sull'articolo aggiuntivo 2.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il Sottosegretario Claudio DURIGON concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
C. 3179 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 luglio 2021.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica.

  Il Sottosegretario Claudio DURIGON, nel depositare una documentazione contenente la relazione tecnica e tre note, una della Ragioneria generale dello Stato, una del Ministero della giustizia ed una del Dipartimento della funzione pubblica (vedi allegato 2), chiede di rinviare l'espressione del parere a domani, in attesa di acquisire i rilievi da parte del Dipartimento del tesoro che ne ha preannunciato la trasmissione.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel ricordare che gli elementi di chiarimento richiesti al Governo sono stati acquisiti, chiede di votare almeno il parere sul testo del provvedimento e, invece, di rinviare a domani l'espressione del parere sugli emendamenti. Aggiunge che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della settimana in corso e, pertanto, non è opportuno rinviare l'espressione del parere sul provvedimento, con il rischio di non sapere quando esso potrà essere effettivamente espresso e, quindi, di impedirne di fatto l'esame da parte dell'Assemblea.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI), presidente, ricorda che il rappresentante del Governo ha testé evidenziato che il Dipartimento del tesoro ha preannunciato rilievi sul provvedimento e ha quindi chiesto un rinvio dell'esame.

Pag. 113

  Ylenja LUCASELLI (FDI) precisa che, dalle informazioni acquisite, aveva ritenuto che sulla base della documentazione trasmessa la Commissione potesse esprimere il proprio parere.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI), presidente, in risposta all'onorevole Lucaselli, ribadisce che è necessario attendere la trasmissione di ulteriori chiarimenti da parte del Governo al fine dell'espressione del parere. Prendendo atto, al riguardo, che il Governo assicura che verranno trasmessi nel corso della mattinata, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, da convocare nel pomeriggio di oggi.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.
C. 522 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio 2021.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica.

  Il Sottosegretario Claudio DURIGON, segnalando che non è stata ancora predisposta la relazione tecnica sul provvedimento da parte del competente Ministero, chiede che l'esame sia rinviato ad altra seduta.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
C. 2561-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio 2021.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, ricorda che la Commissione è in attesa delle risposte del Governo sulle richieste di chiarimento del relatore.

  Il Sottosegretario Claudio DURIGON si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza della vicepresidente Stefania PRESTIGIACOMO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

  La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
C. 3179 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana, e avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON, nel riferire le valutazioni effettuate dal Dipartimento del tesoro sul testo ora all'esame della Commissione, cui si era fatto cenno nel corso della precedente trattazione, fa presente che la proposta di legge in titolo Pag. 114reca una disciplina organica sull'equo compenso nei rapporti tra professionisti e contraenti forti, applicabile anche a categorie diverse dagli avvocati, per i quali la materia risulta attualmente regolata dall'articolo 13-bis della legge n. 247 del 2012 sull'ordinamento forense.
  Tanto premesso, osserva che l'attuale formulazione dell'articolo 2, commi 1 e 3, della proposta di legge in esame estenderebbe la disciplina sull'equo compenso, prevista per le convenzioni stipulate con imprese bancarie, assicurative e con imprese diverse da quelle piccole e medie, anche alle convenzioni stipulate con società veicolo di cartolarizzazione, nonché con le loro società controllate e con le loro mandatarie, comprensive quindi anche dei servicer. Chiarisce che in tal modo si determinerebbe un'estensione della disciplina sull'equo compenso ad un settore in cui la contrattazione avviene di regola tra soggetti di pari potere negoziale e che pertanto le disposizioni citate potrebbero implicare un aumento dei costi dei servizi legali necessari al recupero del credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Osserva altresì che, da un lato, la suddetta estensione potrebbe in particolare comportare una diminuzione del valore di cessione dei portafogli di crediti coinvolti nell'ambito di tali operazioni, in quanto l'acquirente dovrebbe tenere conto di tali maggiori costi, e che, dall'altro, le banche si troverebbero a dover registrare maggiori perdite sui crediti ceduti che si tradurrebbero, in sintesi, in una minore capacità di erogare credito, con danno delle imprese e delle famiglie.
  Evidenzia, infine, che l'applicazione alle operazioni in essere già coperte dalla garanzia sulle cartolarizzazioni (GACS), determinando maggiori costi rispetto a quelli previsti nei business plan valutati dalle agenzie di rating, ridurrebbe le risorse disponibili per remunerare i portatori dei titoli senior, incrementando in tal modo i rischi di escussione della garanzia dello Stato.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 3179 e abb.-A, recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 e degli ulteriori chiarimenti forniti dallo stesso, da cui si evince, tra l'altro, che:

    all'articolo 2, comma 1, appare necessario espungere l'estensione della disciplina sull'equo compenso, prevista per le convenzioni stipulate con imprese bancarie, assicurative e con imprese diverse da quelle piccole e medie, anche alle convenzioni stipulate con società veicolo di cartolarizzazione, nonché con le loro società controllate e con le loro mandatarie, posto che tale estensione implicherebbe un aumento dei costi dei servizi legali necessari al recupero del credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione;

    inoltre, l'applicazione di tale disciplina alle operazioni in essere già coperte dalla garanzia sulle cartolarizzazioni (GACS), determinando maggiori costi rispetto a quelli previsti nei business plan valutati dalle agenzie di rating, ridurrebbe le risorse disponibili per remunerare i portatori dei titoli senior, incrementando in tal modo i rischi di escussione della garanzia dello Stato;

    all'articolo 2, comma 3, appare necessario escludere dall'applicazione delle disposizioni sull'equo compenso – oltre alle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, con riferimento alle quali non è possibile escludere il verificarsi di effetti negativi per la finanza pubblica, anche per le ragioni in precedenza esposte – gli agenti della riscossione, Pag. 115 analogamente a quanto già previsto dall'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017;

    infatti la citata estensione determinerebbe oneri estremamente gravosi per l'Agenzia delle Entrate – Riscossione a causa di un maggior esborso, a titolo di spese per la rappresentanza e la difesa in giudizio, quantificato dalla predetta relazione tecnica in 150 milioni di euro annui, con conseguenti riflessi negativi per la finanza pubblica;

    le attività connesse al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, istituito dall'articolo 10, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché esse potranno essere realizzate con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

    al comma 5 del medesimo all'articolo 10, che esclude la corresponsione di qualsiasi emolumento comunque denominato ai componenti dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, al fine di garantire la neutralità finanziaria di tale disposizione, appare necessario precisare che ai componenti dell'Osservatorio non spetti altresì alcun rimborso di spese;

    appare necessario riformulare l'articolo 11, al fine di prevedere che le disposizioni del presente provvedimento non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, poiché la revisione di compensi già pattuiti per prestazioni richieste da amministrazioni pubbliche risulterebbe suscettibile di determinare maggiori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente;

    al fine di escludere comunque l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, appare necessario aggiungere infine, dopo l'articolo 12, una clausola di invarianza finanziaria riferita al provvedimento medesimo,

   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sopprimere le parole: , di società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie;

   sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione. Esse non si applicano alle prestazioni rese in favore delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

  All'articolo 10, comma 5, dopo le parole: gettone di presenza aggiungere le seguenti: , rimborso di spese;

  All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: si applicano anche con le seguenti: non si applicano;

  sopprimere il comma 2.

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  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente: Art. 12-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  Il sottosegretario Claudio DURIGON concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, in sostituzione della relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla eventuale approvazione delle seguenti proposte emendative:

   Colletti 4.201, che prevede che il giudice che accerta il carattere non equo del compenso può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della rideterminazione del medesimo compenso, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno;

   Colletti 11.200, che prevede che le disposizioni del provvedimento in esame si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017.

  Segnala che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea non sembrano, invece, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere contrario sugli emendamenti Colletti 4.201 e 11.200, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

  Stefania PRESTIGIACOMO, presidente, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti Colletti 4.201 e 11.200 e nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.40.