CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 luglio 2021
630.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 29

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 22 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 13.45.

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.
C. 3201 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 3201, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.
  Il decreto – legge prevede, in sintesi, l'erogazione su base mensile di un assegno temporaneo per figli minori per il semestre luglio-dicembre 2021, per i nuclei familiari che non abbiano già diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto – legge n. 69 del 1988 spettante ai lavoratori dipendenti e assimilati, sulla base di determinati requisiti e per importi determinati in base alle diverse soglie ISEE, fino ad un livello ISEE pari a 50.000 euro, secondo gli importi per ciascun figlio minore stabiliti nell'Allegato 1 al medesimo decreto – legge n. 79 (recante individuazione delle soglie ISEE e determinazione dei corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori).
  Evidenzia come l'emanazione del provvedimento si sia resa necessaria a seguito dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 2021, n. 46, che ha attribuito una delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, prevedendo che il Governo adotti, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, superando l'attuale polverizzazione delle misure a sostegno della genitorialità (prestazioni sociali agevolate, assegni familiari, detrazioni fiscali) mediante Pag. 30una complessiva razionalizzazione e una parziale soppressione degli istituti vigenti, finalizzando le risorse così reperite per l'istituzione dell'assegno unico.
  In tale contesto il decreto-legge è stato emanato in considerazione della necessità di introdurre, in via temporanea e in attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della citata legge delega n. 46 del 2021, misure immediate volte a sostenere la genitorialità e a favorire la natalità.
  In dettaglio, il provvedimento, che si compone di 9 articoli, agli articoli da 1 a 4 reca una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare.
  Tale misura transitoria consiste in un assegno mensile, subordinato a determinati requisiti (indicati dall'articolo 1, comma 1, e dalla relativa tabella di cui all'allegato 1).
  L'importo dell'assegno, con riferimento a ciascun figlio minore, è determinato in base ai criteri (stabiliti dall'articolo 2, commi 1 e 2, e dalla suddetta tabella allegata) che si riferiscono al livello di ISEE ed al numero di figli minorenni – e, per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, anche in base ai criteri di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4. Tale importo è escluso dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
  Il beneficio è riconosciuto dall'INPS, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, nel rispetto di un limite massimo complessivo di spesa, pari a 1.580 milioni di euro per il 2021.
  I termini e le modalità inerenti alla domanda ed all'erogazione sono definiti dai commi 1 e 2 dell'articolo 3; la disciplina di cui al comma 2 si applica solo fino all'adozione, da parte dell'INPS, delle procedure idonee all'erogazione dell'assegno secondo le modalità di cui al comma 2-bis.
  Il comma 3 dell'articolo 4 prevede la corresponsione di ufficio dell'assegno, da parte dell'INPS, per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza.
  I profili di compatibilità dell'assegno temporaneo con le altre prestazioni assistenziali sono oggetto del comma 1 dell'articolo 4.
  L'ipotesi di variazione del nucleo familiare durante il semestre in oggetto è disciplinata dal comma 2 dell'articolo 4.
  L'articolo 5 dispone, in via temporanea, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, un incremento della misura mensile degli assegni per il nucleo familiare.
  L'incremento concerne i casi di nuclei familiari con figli e la misura mensile dell'incremento è pari, per i nuclei familiari fino a due figli, a 37,5 euro per ciascun figlio e, per i nuclei familiari con almeno tre figli, a 55 euro per ciascun figlio.
  In base alla circolare dell'INPS n. 92 del 30 giugno 2021, il suddetto incremento trova applicazione anche per i nuclei familiari orfanili. L'incremento trova applicazione solo con riferimento ai casi in cui la misura dell'assegno, al netto dell'incremento medesimo, sia comunque superiore a zero.
  L'onere finanziario derivante da tali incrementi è valutato pari a 1.390 milioni di euro, per il 2021, da parte dell'articolo 5, il quale rinvia, per la relativa copertura, all'articolo 8.
  L'articolo 6 dispone, per il 2021, un incremento, nella misura di 30 milioni di euro, del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale (CAF).
  Tale intervento è disposto in considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) – dichiarazione sottostante la determinazione dell'ISEE – che potrebbe verificarsi anche in relazione alla presentazione delle domande per l'assegno temporaneo di cui ai precedenti articoli da 1 a 4 nonché in relazione al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico.
  L'articolo 7 reca alcune norme in materia di finanziamento – nonché di relativo monitoraggio finanziario – dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19.
  La novella di cui al comma 1 dispone un elevamento dei limiti massimi delle risorse Pag. 31per l'anno 2021 relative ai suddetti trattamenti, con riferimento alle prestazioni inerenti a settimane collocate nel 2021; tale elevamento, nella misura di 707,4 milioni di euro per il 2021, viene disposto in sostituzione della previsione che consentiva un elevamento, nel limite del suddetto importo di 707,4 milioni, mediante decreto ministeriale e nell'ipotesi che si rendessero disponibili determinate risorse (già stanziate in materia sempre con riferimento finanziario all'anno 2021, ma inerenti a trattamenti per periodi compresi tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020).
  Il comma 2, sulla base delle esigenze risultanti dal monitoraggio compiuto dall'INPS, riduce, nella misura di 300 milioni di euro per il 2021, il limite di spesa in oggetto relativo ai trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ed incrementa nella medesima misura (per il 2021) il limite per i trattamenti di integrazione salariale in deroga (sempre con causale COVID-19).
  Il comma 3 reca una norma specifica per il monitoraggio finanziario dell'INPS (relativo all'eventuale raggiungimento dei limiti in oggetto).
  L'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria dell'onere corrispondente al limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, relativo all'assegno temporaneo di cui agli articoli da 1 a 4, degli oneri quantificati per l'incremento temporaneo (stabilito dall'articolo 5) della misura degli assegni per il nucleo familiare, nonché dello stanziamento di cui all'articolo 6, relativo al finanziamento dei centri di assistenza fiscale.
  A tali fini, l'articolo 8 utilizza per intero la dotazione per il 2021 – pari a 3.000 milioni di euro – del «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia».
  Ai sensi dell'articolo 9 il decreto – legge è entrato in vigore il 9 giugno 2021, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Ricorda al riguardo che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto, la legge di conversione (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile ad alcuni ambiti attribuiti alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, vale a dire alle materie determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, ordinamento civile, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, e sistema tributario e contabile dello Stato, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.50.