CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 luglio 2021
629.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 21 luglio 2021. – Presidenza del presidente Stefano CECCANTI.

  La seduta comincia alle 14.45.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.
C. 3201 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione XII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Stefano CECCANTI, presidente, constatata l'assenza della relatrice, impossibilitata a partecipare, invita il deputato Butti ad assumerne le funzioni.

  Alessio BUTTI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

   «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3201 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il provvedimento, originariamente composto da 9 articoli, per un totale di 19 commi e da un allegato, è incrementato, a seguito dell'esame al Senato, di un solo comma; esso, sulla base del titolo e del preambolo, è riconducibile alla finalità di riconoscere, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge n. 46 del 2021, un “assegno temporaneo per figli minori”; è inoltre presente un'ulteriore disposizione (l'articolo 7) concernente il finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 indica tra i requisiti per l'accesso all'assegno temporaneo avere figli a carico di età inferiore ai diciotto anni compiuti; al riguardo la circolare attuativa dell'INPS n. 93 del 30 giugno 2021 specifica che si ha diritto all'assegno solo nel caso di convivenza con il minore, requisito non esplicitamente previsto dalla disposizione;

    il provvedimento, nel testo originario presentato al Senato non risulta corredato né di analisi tecnico normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

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  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.50.