CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 luglio 2021
628.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 49

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Davide GARIGLIO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare.
S. 1346.
(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az), relatrice, segnala preliminarmente che il provvedimento dispone in materia di istituzione della figura dell'infermiere di famiglia e in materia di assistenza infermieristica domiciliare ed è riconducibile prevalentemente alla materia di competenza concorrente tutela della salute; a questa si intrecciano la materia di competenza concorrente professioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e la materia di esclusiva competenza statale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali Pag. 50(articolo 117, secondo comma, lettera m). Con riferimento alla materia «professioni» ricorda che la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 98 del 2013) ha chiarito che spetta comunque allo Stato, nell'ambito di tale competenza garantire un'uniforme regolamentazione a livello nazionale con riferimento a profili privi di specifici collegamenti con la realtà regionale quali l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti.
  Con riferimento al contenuto dei singoli articoli, segnala che l'articolo 1 definisce quale finalità del disegno di legge in esame quella di riconoscere l'infermiere di famiglia come figura di riferimento per il potenziamento dei servizi territoriali di assistenza domiciliare.
  L'articolo 2 dispone che l'infermiere di famiglia sia il responsabile delle cure domiciliari del paziente, in collaborazione con il medico di famiglia, in alternativa al ricovero ospedaliero, per patologie trattabili a domicilio; prevede, inoltre, che le cure domiciliari siano gratuite e non soggette a ticket, indipendentemente dal reddito del paziente.
  L'articolo 3 reca una serie di modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introducendo la figura dell'infermiere di famiglia che, in sinergia e collaborazione con i medici di medicina generale e con i servizi distrettuali, deve assicurare la presa in carico dei cittadini che ne abbiano bisogno.
  L'articolo 4 modifica il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (cosiddetto «decreto Balduzzi»), in particolare all'articolo 1, comma 1, in materia di riordino dell'assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie, attribuendo una serie di competenze alla figura dell'infermiere di famiglia. Tra le altre cose, all'infermiere domiciliare la competenza di identificare e valutare lo stato di salute e i bisogni degli individui e delle famiglie nel loro contesto culturale e di comunità; pianificare ed erogare assistenza alle famiglie che necessitano di interventi specifici; partecipare alle attività di prevenzione; provvedere a un costante aggiornamento e allo sviluppo professionale attraverso la formazione continua.
  Al riguardo, alla luce del riparto di competenze tra Stato e regioni in materia sopra richiamato, ritiene opportuno che nel provvedimento si rinvii ad una disciplina attuativa che possa vedere, ai fini della sua adozione, il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, al comma 3 dell'articolo 2, laddove si afferma che le cure domiciliari in quanto sostitutive del ricovero ospedaliero sono gratuite e non soggette a ticket, indipendentemente dal reddito, andrebbe previsto un decreto del Ministro della salute per individuare le modalità di attuazione di questo principio, da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  Segnala inoltre che andrebbe altresì valutata l'opportunità di prevedere, in raccordo con il sistema delle autonomie territoriali, un coordinamento dell'attività degli infermieri di famiglia con i servizi territoriali, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta al fine di creare una rete territoriale di gestione coordinata e integrata delle cure domiciliari secondo principi di appropriatezza, uniformità, gestione integrata, coordinamento delle cure domiciliari, disponendo sistemi di valutazione, monitoraggio e controllo finalizzati ad accertare l'efficienza e la qualità delle cure nonché il corretto impiego delle risorse economiche finanziarie, al fine di rilevare eventuali criticità e predisporre azioni di miglioramento.
  Invita anche ad approfondire le modalità mediante le quali garantire un'adeguata formazione per gli infermieri di famiglia. Dovrebbero infatti disciplinarsi percorsi formativi definiti, adeguati e uniformi su tutto il territorio nazionale valutando, se del caso, l'opportunità di prevedere un'eventuale formazione post-laurea volta ad abilitare il professionista a gestire i processi sanitari e socio-assistenziali. Infine ritiene che meriti attenzione anche il tema del reclutamento degli infermieri di famiglia, considerata la carenza di infermieri che si è manifestata durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Sulla base di questi elementi formula una proposta di Pag. 51parere favorevole con una condizione e osservazioni (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
S. 2320 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Davide GARIGLIO, presidente e relatore, ricorda preliminarmente che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione nel corso dell'iter alla Camera. In quell'occasione, nella seduta del 23 giugno 2021, la Commissione ha espresso un parere favorevole con condizioni e osservazioni. In particolare, le condizioni erano volte a richiedere di tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e integrazione del testo avanzate, nelle loro audizioni, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'ANCI; di sostituire, agli articoli 7, comma 4; 29, comma 2; 52, comma 1; 58, comma 1, lettera a); 64, comma 13 e 65, comma 7 le parole: «d'intesa con» con le seguenti: «previa intesa in sede di» (fatta eccezione per l'articolo 58, comma 1, lettera a), la condizione è stata recepita); di inserire, all'articolo 10, comma 7 (DPCM di riparto delle risorse di ristoro per le associazioni sportive) e all'articolo 61, comma 1 (decreto di riparto del fondo italiano per la scienza), forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ad esempio, l'intesa in sede di, rispettivamente, Conferenza unificata e Conferenza Stato-regioni (la condizione non è stata recepita); di prevedere, all'articolo 68, comma 7 (decreto di riparto del fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero), una più forte forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale, ad esempio, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (la condizione non è stata recepita). Le osservazioni erano invece volte ad invitare la Commissione di merito ad inserire, all'articolo 2, comma 2 (decreto di riparto ristori per attività economiche), all'articolo 10, comma 4 (DPCM di rimborso spese sanitarie per attività sportive) e all'articolo 58, commi 4 e 5 (decreti di riparto risorse per le scuole), forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali quali, ad esempio, il parere in sede di Conferenza unificata; ad approfondire l'articolo 21, comma 3 (tale comma infatti autorizza le giunte degli enti locali a richiedere anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti senza considerare che province e città metropolitane non hanno più tra i loro organi le giunte); a prevedere agli articoli 63 e 64 (che stanziano risorse per il contrasto della povertà educativa e del disagio giovanile) un tavolo di coordinamento con regioni ed enti locali sul tema dell'accompagnamento verso l'età adulta nella fascia di età tra 18 e 25 anni, al fine di prevenire il disagio giovanile e l'abbandono scolastico. Tutte le osservazioni non sono state recepite.
  Propone pertanto di inserire nuovamente nel parere che la Commissione è chiamata a rendere le condizioni ed osservazioni non recepite.
  Per quanto concerne le disposizioni d'interesse della Commissione inserite nel corso dell'esame alla Camera segnala in primo luogo che l'articolo 1-ter prevede contributi per complessivi 60 milioni di euro per l'anno 2021 per ristorare le perdite subite dalle imprese operanti nel settore delle feste, comprese quelle matrimoniali, dell'intrattenimento e del catering; alla definizione delle modalità di riparto si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico; al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del decreto; ciò alla luce del concorso, nella misura, della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e della competenza residuale regionale Pag. 52 e delle attribuzioni comunali in materia di commercio. L'articolo 3-ter stanzia 35 milioni di euro per l'anno 2021 per lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026; al riparto delle risorse si provvede d'intesa con i presidenti delle regioni interessate. L'articolo 4-ter prevede un'esenzione dal versamento dell'IMU per i proprietari locatori di immobili ad uso abitativo oggetto di sfratto sospeso fino al 30 giugno 2021; per il ristoro delle minori entrate per i comuni è istituito un fondo di 115 milioni di euro per l'anno 2021 al cui riparto si provvede con decreto del Ministro dell'interno previa intesa in sede di Conferenza Stato-città. L'articolo 7-bis istituisce presso il Ministero del turismo un fondo di 5 milioni di euro per il 2021 per il sostegno delle attività delle strutture ricettive alberghiere a carattere non imprenditoriale; al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del decreto; ciò alla luce del concorso, nella misura, della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, della competenza residuale regionale in materia di turismo e delle attribuzioni comunali relative alle strutture ricettive. I commi da 2-bis a 2-sexies dell'articolo 8 istituiscono un fondo di 10 milioni di euro per il 2021 per il sostegno dell'industria conciaria, con riferimento, tra le altre cose, all'innovazione tecnologica nel settore; al riguardo invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo (comma 2-quater); ciò alla luce del concorso, nella misura, della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e della competenza concorrente in materia di sostegno all'innovazione nei settori produttivi. L'articolo 9-bis differisce dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021 i termini di versamento della TARI; l'articolo 10-bis prevede un DPCM per il riparto delle risorse stanziate per le associazioni e società sportive iscritte al CONI che gestiscono impianti sportivi; al riguardo ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del DPCM; ciò alla luce del concorso, nella misura, della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e della competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo. L'articolo 11-septies prevede la ripartizione, con decreto del Ministro della cultura, di risorse per l'effettuazione di spettacoli pirotecnici da parte di privati; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ad esempio, il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto; ciò alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (promozione e organizzazione di attività culturali). L'articolo 25-bis prevede l'esenzione dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco fino al 31 dicembre 2021 per gli scali che hanno registrato un volume di imbarchi nell'anno 2019 inferiore di un milione di unità rispetto all'anno precedente; il comma 6-ter dell'articolo 33 prevede un decreto del Ministro della salute per la ripartizione del fondo di 10 milioni di euro istituito dal precedente comma 6-bis per l'accesso alle cure psicologiche delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i malati oncologici, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare; al riguardo, ritiene opportuno richiedere l'inserimento di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (tutela della salute); il capoverso 9-quater della lettera b) del comma 9-bis dell'articolo 34 prevede un fondo di 10 milioni di euro per il 2021 per la gratuità dei tamponi per i cittadini con disabilità; il capoverso 9-quinquies opportunamente prevede, ai fini dell'adozione del previsto decreto Pag. 53 attuativo del Ministro della salute, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il successivo capoverso 10-sexies stanzia un milione di euro per il 2021 per i centri della Rete italiana screening polmonare; anche in questo caso, il capoverso 10-septies, prevede, ai fini dell'adozione del decreto attuativo del Ministro della salute, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. L'articolo 43-bis prevede contributi a fondo perduto per le imprese operanti nel settore della ristorazione collettiva; al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ad esempio, il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale attuativo; ciò alla luce del concorso, nella misura, della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, della competenza residuale regionale in materia di commercio e delle attribuzioni comunali relative agli esercizi di ristorazione. L'articolo 43-ter consente alle regioni e alle province autonome di stipulare polizze assicurative per il rimborso delle spese sanitarie di turisti stranieri che siano colpiti, nel corso del loro soggiorno in Italia, da COVID-19; a tal fine è istituito un fondo di 3 milioni di euro per il 2021; è altresì previsto, un decreto ministeriale attuativo da adottare con il parere della Conferenza Stato-regioni; al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere piuttosto l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente (tutela della salute) e residuale (turismo) delle competenze legislative coinvolte. L'articolo 50-ter prevede assunzioni presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione per promuovere la rinascita occupazionale nelle regioni dell'obiettivo europeo convergenza; la disciplina attuativa è rinviata a un decreto del Ministro della funzione pubblica, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata. L'articolo 52-bis estende a tutti i comuni che risultino sciolti alla data del 1° gennaio 2021 l'accesso al fondo per i comuni in dissesto finanziario istituito dall'articolo 1, comma 843, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020). L'articolo 54-bis autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 per il sostegno degli enti di area vasta in situazione di dissesto finanziario. L'articolo 54-ter autorizza la riorganizzazione, entro il 31 dicembre 2021, del sistema camerale della Regione siciliana. L'articolo 56-quater prevede un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2021 per il sostegno dei comuni fino a 3000 abitanti per l'assistenza dei minori per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto l'allontanamento dal nucleo familiare; per il riparto del fondo opportunamente si prevede che il decreto del Ministro dell'interno sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-città. L'articolo 77-bis contiene la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali. Alla luce degli elementi esposti, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.
C. 3201 Governo.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Davide GARIGLIO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione nel corso dell'iter al Senato. In quell'occasione, nella seduta del 7 luglio 2021, la Commissione ha espresso un parere favorevole con un'osservazione.
  L'osservazione era volta a richiedere di approfondire il coordinamento tra l'erogazione dell'assegno unico per i figli previsto dal provvedimento con gli altri eventuali benefici previsti da regioni e province autonome. Infatti, se l'articolo 4, comma 1, prevede che l'assegno unico è compatibile, oltre che con il reddito di cittadinanza, anche con tali benefici, risulta comunque Pag. 54opportuno approfondire se la fruizione di misure di sostegno per la famiglia previste dagli enti territoriali possa comportare il superamento dei limiti reddituali ai fini ISEE previsti per usufruire dell'assegno unico. Nella medesima ottica, si sottolineava anche l'esigenza di far salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Segnala che l'osservazione non è stata recepita e ritiene quindi che possa essere ribadita nel parere che la Commissione è chiamata a rendere nella seduta odierna. Con riferimento alle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato segnala in particolare l'introduzione, all'articolo 3, del comma 2-bis. Tale comma chiarisce che l'assegno unico è corrisposto dall'INPS ed è ripartito in pari misura tra i genitori salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. In assenza dei genitori, l'assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale. L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.
  Le modifiche introdotte al Senato non appaiono comunque comportare profili problematici per quello che attiene le competenze della Commissione. Formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.
S. 728-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera.
(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 9 giugno 2021.
  In quell'occasione la Commissione ha espresso un parere favorevole rilevando che il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, in particolare con riferimento all'istituzione del logo «PPL – piccole produzioni locali»), alla materia di competenza concorrente «alimentazione» (articolo 117, terzo comma) e alla materia di residuale competenza regionale agricoltura (articolo 117, quarto comma).
  Il parere segnalava anche che a fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: in particolare, l'articolo 4, comma 1, prevede il parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a disciplinare il logo «PPL» mentre l'articolo 11 richiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del regolamento attuativo della legge previsto dall'articolo.
  Segnala che rispetto al testo già esaminato dalla Commissione vi sono state, nel corso dell'esame dell'Assemblea della Camera, limitate modifiche. In particolare, alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 il principio della salubrità che si deve rispettare nelle piccole produzioni agroalimentari è stato integrato con riferimento al rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali; al comma 3 del medesimo articolo si è specificato che, per rientrare nell'applicazione della legge i prodotti ottenuti da carni di animali devono essere regolarmente macellati in un macello registrato; all'articolo 4 è stato soppresso il comma 3 che prevedeva che il logo non possa essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita; al comma 4 del medesimo articolo è stata Pag. 55rettificata la clausola di invarianza; alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 è stato soppresso il parametro del limite del 50 per cento della produzione annuale per consentire la fornitura delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale; al comma 3 dell'articolo 8, con riferimento alla sezione sulle produzioni locali da inserire nel sito internet del Ministero delle politiche agricole, è stata inserita una clausola di invarianza finanziaria; all'articolo 13 la rubrica è stata modificata da «disposizioni finanziarie» a «clausola di invarianza finanziaria». Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo.
Testo unificato S. 1231 e abb.

(Parere alle Commissioni 7ª e 11ª del Senato).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI