CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 luglio 2021
628.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 43

SEDE REFERENTE

  Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.
C. 3201 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2021.

  Michela ROSTAN, presidente, ricorda che nella precedente seduta si è svolta la relazione da parte della relatrice, deputata Noja, ed è iniziata la discussione, nell'ambito della quale sono intervenuti diversi deputati, appartenenti a vari gruppi parlamentari.
  Ricorda, altresì, che con la seduta odierna si conclude l'esame preliminare del provvedimento in quanto il termine per la presentazione delle proposte emendative è stato fissato alle ore 17 di oggi.
  Nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN.

  La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.
C. 3156 cost., approvata dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Roberto BAGNASCO (FI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla I Commissione (Affari costituzionali), competente in sede referente, sulla proposta di legge costituzionale Pag. 44 C. 3156, approvata dall'Assemblea del Senato in un testo unificato, che modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione, al fine di introdurre la tutela dell'ambiente.
  Fa presente che la proposta di legge costituzionale si compone di tre articoli. L'articolo 1 introduce un nuovo comma all'articolo 9, al fine di riconoscere, nell'ambito dei princìpi fondamentali enunciati nella Costituzione, il principio della tutela ambientale. Pertanto, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma, si attribuisce alla Repubblica la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Viene, infine, inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini i modi e le forme di tutela.
  La tutela dell'ambiente, di cui al nuovo terzo comma, è qui intesa nella sua accezione più estesa e «sistemica» quale ambiente, ecosistema, biodiversità. La formulazione adottata dà sviluppo ad orientamenti di tutela affermati dalla Corte costituzionale, in via interpretativa. In particolare, la tutela del paesaggio costituzionalmente sancita dall'articolo 9 è stata declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale con una lettura «espansiva», configurando l'ambiente non come mero bene o materia attribuita alla competenza di un livello di governo, bensì come valore primario e sistemico. In questa più ampia prospettiva si pone il secondo periodo del comma aggiuntivo previsto dalla proposta di legge costituzionale, che ha ad oggetto la tutela degli animali. Per la prima volta è così introdotto nella Costituzione il riferimento agli animali, prevedendo una legge che ne definisca le forme e i modi di tutela.
  L'articolo 2 del provvedimento in oggetto modifica l'articolo 41 della Costituzione, in materia di esercizio dell'iniziativa economica. Con una prima modifica (lettera a)), si interviene sul secondo comma dell'articolo 41, aggiungendo all'attuale previsione – in base alla quale l'iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana – l'ulteriore vincolo che essa non possa svolgersi in modo tale da recare danno alla salute e all'ambiente.
  Con altra modifica (lettera b)) si prevede l'aggiunta, al terzo comma dell'articolo 41, della possibile destinazione e coordinamento dell'attività economica pubblica e privata anche ai fini ambientali. In base al testo vigente del terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione, la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Con la modifica prevista viene dunque aggiunto, a tale previsione, il riferimento ai fini ambientali accanto a quelli sociali.
  Fa presente, infine, che l'articolo 3 del provvedimento reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo che la legge statale in materia di tutela degli animali di cui al terzo comma dell'articolo 9 della Costituzione, introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge in esame, si applichi alle predette regioni e province autonome nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

  Michela ROSTAN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.