CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 luglio 2021
628.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 7

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 20 luglio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro e di Federico Cafiero De Raho, Procuratore nazionale antimafia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C 2435 Governo, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.
C. 3201 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI (M5S), presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Ascari, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione di merito, del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori, trasmesso dal Senato l'8 luglio scorso. Sottolinea che il provvedimento è volto a introdurre misure immediatamente efficaci, di durata temporanea, dirette a sostenere la genitorialità, nelle more dell'attuazione della legge 1° Pag. 8aprile 2021, n. 46, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.
  Ricorda che, a tal fine, gli articoli da 1 a 4 recano una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare introdotto dalla legge 1° aprile 2021, n. 46. Ferma restando tale condizione, che costituisce il presupposto necessario, l'assegno temporaneo è riconosciuto qualora il richiedente possegga tutti i requisiti di cui all'articolo 1: cittadinanza, residenza e soggiorno, nonché i requisiti relativi alla condizione economica della famiglia attestati dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). L'articolo 2 definisce i criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori, stabilendo al comma 1 che l'ammontare sia determinato in base alla tabella di cui all'allegato 1, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori. Gli importi di cui all'allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità riconosciuta ai sensi della normativa vigente (comma 2). In base al comma 3 dell'articolo 2, l'assegno temporaneo in oggetto è riconosciuto dall'INPS nel rispetto di un limite massimo complessivo di spesa, pari a 1.580 milioni di euro per il 2021. I termini e le modalità inerenti alla domanda e all'erogazione sono definiti dai commi 1 e 2 dell'articolo 3. In particolare, la domanda va presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato. Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Con una modifica approvata nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stato previsto che la disciplina di cui al comma 2, sulle modalità di erogazione, si applichi fino all'adozione, da parte dell'INPS, delle procedure idonee all'erogazione dell'assegno secondo le modalità di cui al comma 2-bis, inserito anch'esso dal Senato.
  Segnala che, quest'ultimo comma prevede che: l'assegno sia corrisposto dall'INPS e sia ripartito in pari misura tra i genitori, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente; in assenza dei genitori, l'assegno sia corrisposto a chi eserciti la responsabilità genitoriale; l'erogazione dell'assegno avvenga mediante accredito su conto corrente (bancario o postale) ovvero mediante bonifico domiciliato ferma restando la fattispecie di corresponsione in forma di integrazione della misura del reddito di cittadinanza; in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetti, in mancanza di accordo, al genitore affidatario ovvero, nel caso di affidamento condiviso, l'assegno sia ripartito in pari misura tra i genitori, fatto salvo il caso di diverso accordo tra i medesimi.
  Ricorda che l'articolo 4 stabilisce che l'assegno temporaneo è compatibile con il reddito di cittadinanza nonché con eventuali altre prestazioni in favore dei figli a carico. L'articolo 5 dispone, in via temporanea, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, un incremento della misura mensile degli assegni per il nucleo familiare. L'articolo 6 dispone, per il 2021, un incremento, nella misura di 30 milioni di euro, del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale. L'articolo 7 reca alcune norme in materia di finanziamento – nonché di relativo monitoraggio finanziario – dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19. L'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria: dell'onere corrispondente al limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, relativo all'assegno temporaneo di cui agli articoli da 1 a 4; degli oneri quantificati per l'incremento temporaneo (di cui all'articolo 5) della misura degli assegni per il nucleo familiare; dello stanziamento di cui all'articolo 6, relativo al Pag. 9finanziamento dei centri di assistenza fiscale. L'articolo 9 dispone infine in materia di entrata in vigore.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che la deliberazione del prescritto parere è prevista per la seduta di domani.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 20 luglio 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.