CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 luglio 2021
625.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e IX)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

  Giovedì 15 luglio 2021. — Presidenza del presidente della I Commissione, Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 14.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
C. 3161 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte anzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Avverte altresì che sono state presentate circa 140 proposte emendative (vedi allegato) al provvedimento in esame, nonché 3 subemendamenti ad alcune proposte emendative dei relatori.
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle recenti sentenze della Corte costituzionale Pag. 4 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.
  In tale contesto ricorda in particolare che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 247 del 2019, ha ribadito che «l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge, determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost.».
  Segnala quindi, per quanto riguarda l'oggetto del decreto-legge, che esso affronta un ambito materiale specifico, costituito innanzitutto dalla ridefinizione del quadro istituzionale in materia di cybersicurezza, relativamente:

   alle competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità da questi delegata sulle materie oggetto del provvedimento;

   all'istituzione del Comitato interministeriale per la cybersicurezza;

   all'istituzione della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui vengono disciplinati compiti, composizione, organizzazione, disciplina finanziaria e del personale, nonché i profili di informativa al Parlamento;

   all'istituzione in tale ambito del Nucleo per la cybersicurezza;

   alla gestione delle crisi per i profili di cybersicurezza.

  Inoltre, il provvedimento reca una serie di modifiche direttamente conseguenti al nuovo quadro istituzionale e alla creazione della predetta Agenzia, al fine di apportare le necessarie modifiche di coordinamento al quadro normativo.
  Alla luce di tali criteri, avverte che sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative, in quanto attinenti a materie non oggetto in alcun modo dell'intervento legislativo:

   Nobili 12.01, il quale prevede l'istituzione di una zona economica speciale per l'industria della cybersicurezza, nonché gli analoghi Tofalo 16.01 e Mollicone 18.01, i quali prevedono l'istituzione di una zona economica speciale per l'industria cibernetica;

   Bruno Bossio 17.2, il quale reca una delega legislativa.

  Risultano altresì inammissibili le seguenti proposte emendative:

   Baratto 5.4, Baratto 14.2 e Baratto 10.4, i quali, rispettivamente, prevedono (i primi due) che le Commissioni difesa della Camera e del Senato ascoltino il Direttore generale dell'Agenzia, e (il terzo) che il Presidente del Consiglio trasmetta ai presidenti delle Commissioni difesa della Camera e del Senato un resoconto scritto relativo alle sedute del CISR in caso di situazioni di crisi, in quanto individuano direttamente le commissioni parlamentari competenti per materia: segnala infatti al riguardo che la competenza delle commissioni parlamentari permanenti spetta all'autonomia regolamentare delle Camere, laddove invece la definizione dei poteri e delle competenze delle Commissioni istituite per legge spetta alla fonte legislativa; rammenta in proposito che la lettera circolare del Presidente della Camera n. 1 del 1997, al punto 5.2, specifica che debbono essere dichiarate inammissibili le proposte emendative lesive della sfera di competenza riservata ad altre fonti del diritto, tra le quali i regolamenti parlamentari;

   Pagani 12.5, il quale reca un contenuto incongruo, in quanto prevede che la dotazione organica dell'Agenzia possa essere rideterminata con «decreti del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», facendo dunque riferimento a una fonte normativa non contemplata dall'ordinamento: al riguardo rammenta infatti che la lettera circolare del Presidente della Camera n. 1 del 1997, al punto 5.2, specifica che debbono essere dichiarate inammissibili le proposte emendative incongrui rispetto al contesto logico e normativo.

  Segnala altresì che il subemendamento Capitanio 0.1.7.1 deve considerarsi inammissibile, Pag. 5 in quanto non presenta alcuna connessione diretta con l'emendamento al quale si riferisce, e non costituisce pertanto un subemendamento, ma un nuovo emendamento, presentato oltre il relativo termine.
  Avverte quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 15 di lunedì 19 luglio prossimo.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.