CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 luglio 2021
624.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 180

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Davide GARIGLIO.

  La seduta comincia alle 15.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
C. 2561 Governo.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, nel riassumere il contenuto del provvedimento, rileva anzitutto come questo proponga una complessiva riforma delle misure di sostegno della famiglia, appare in primo luogo riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione). Assumono anche rilievo le competenze esclusive statali in materia di sistema tributario (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), in forza delle agevolazioni fiscali previste dal provvedimento, e in materia di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l), in forza delle norme in materia di congedi parentali di cui all'articolo 4. La materia risulta infine inestricabilmente intrecciata con la competenza residuale regionale concernente le politiche sociali (articolo 117, quarto comma, della Costituzione).
  In particolare, l'articolo 1 specifica l'oggetto delle deleghe conferite al Governo dal provvedimento: queste concernono l'adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie. Il comma 2 del medesimo articolo fissa poi i principi e criteri direttivi generali. Tra questi merita segnalare l'obbligo di Pag. 181assicurare l'applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
  L'articolo 2, che prevedeva una delega al Governo per l'istituzione dell'assegno universale per i figli a carico è stato soppresso in quanto la misura è già presente nella legge n. 46 del 2021.
  L'articolo 3 conferisce una delega al Governo per il riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli. Tra i princìpi e criteri direttivi merita segnalare l'introduzione di nuove agevolazioni inerenti alle spese per la crescita; il rafforzamento dei servizi socio-educativi per l'infanzia e per l'adolescenza, la previsione di benefici fiscali per la frequenza delle scuole, il potenziamento, nel rispetto del riparto di competenza tra Stato, regioni e province autonome, delle misure a sostegno delle famiglie meno abbienti.
  L'articolo 4 prevede una delega per la riforma della disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità. In particolare si prevede la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio; l'introduzione di modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali; la possibilità di usufruire di congedi, per non più di cinque ore annue per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti; la previsione di un congedo minimo di congedo non cedibile all'altro genitore, non inferiore a due mesi per ciascun figlio; la previsione di un congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi della nascita del figlio, di durata superiore a quanto disposto dalla legislazione vigente con progressivo incremento fino a novanta giorni lavorativi.
  L'articolo 5 conferisce al Governo una delega per incentivare il lavoro femminile, per la condivisione della cura e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro. Tra i principi e criteri direttivi merita segnalare la previsione di forme di decontribuzione per le imprese per le sostituzioni di maternità, la destinazione di una quota del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese all'avvio di nuove imprese femminili; ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile nelle regioni del Mezzogiorno.
  L'articolo 6 prevede una delega al Governo in materia di sostegno della spesa della famiglia per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani. Nell'ambito della delega si prevedono, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi: agevolazioni per l'acquisto dei libri di testo universitari, agevolazioni per l'acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie, forme di accesso gratuito a rappresentazioni teatrali e cinematografiche.
  L'articolo 6-bis prevede una delega per sostenere e promuovere le responsabilità familiari. Tra le altre cose, si prevede la promozione di una diffusione capillare di centri e servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori anche tramite attività di mediazione familiare.
  L'articolo 7 reca la procedura di adozione dei decreti legislativi. Tra le altre cose, con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, si segnala che si prevede l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 3, in materia di riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli.
  Al riguardo, osserva che, alla luce di quanto detto all'inizio sulle competenze legislative che assumono rilievo per il provvedimento nel suo complesso, appare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza unificata, anche con riferimento alle deleghe conferite dagli articoli 5 (incentivazione del lavoro femminile, condivisione della cura e armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro), 6 (sostegno alla spesa delle famiglie per l'autonomia finanziaria dei figli) e 6-bis (promozione delle responsabilità familiari).
  Segnala che l'introduzione della previsione del coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali risulta particolarmente opportuna in modo da evitare conflitti Pag. 182 sui tempi e le modalità di ripartizione delle risorse; ritiene quindi che la commissione possa segnalare, con una condizione da inserire nel parere, questa esigenza, confermando così il suo ruolo di raccordo con il sistema delle autonomie territoriali.
  L'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie.
  L'articolo 8-bis prevede la clausola di salvaguardia delle condizioni di maggiore autonomia previste nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome.
  Formula una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 92/2021: Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport.
S. 2301 Governo.
(Parere alla 13ª Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, osserva che il provvedimento trasmesso per il parere alla Commissione, che detta disposizioni in materia di funzionamento del Ministero della transizione ecologica, di organizzazione delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e di funzionamento del CONI, appare prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione).
  Segnala poi che, nel corso dell'esame del disegno di legge S. 2272 di conversione del decreto-legge n. 80 del 2021 (in materia di assunzioni per l'attuazione del PNRR), il Governo ha presentato l'emendamento 5.1000 che fa confluire il provvedimento in esame in quel decreto-legge.
  Per quanto concerne più in particolare il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 reca disposizioni volte a consentire l'assunzione di personale specializzato presso il Ministero della transizione ecologica (MITE). Tra le altre cose, il comma 1 autorizza il MITE ad assumere a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022 e mediante procedure concorsuali semplificate, 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, in possesso dei requisiti ivi contemplati, da inquadrare in Area III.
  L'articolo 2 dispone in materia di Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il MITE. Il comma 1 stabilisce che la struttura di missione presso il MITE per il coordinamento della fase attuativa del PNRR, fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026, sia articolata in una struttura di coordinamento e in due uffici di livello dirigenziale generale, questi ultimi fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi.
  L'articolo 3, ai commi 1 e 2, dispone che il Ministero della transizione ecologica possa avvalersi di ENEA e di ISPRA per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del MITE. Il comma 3 interviene poi sulla disciplina del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), sancendone la dipendenza funzionale dal Ministro della transizione ecologica, in luogo del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, fatta salva la dipendenza funzionale del Comando per la tutela agroalimentare dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  L'articolo 4 novella la disciplina (recata dal comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014) relativa alla delega di funzioni ad apposito soggetto attuatore da parte dei Presidenti di Regioni nella loro veste di Commissari per il dissesto idrogeologico (comma 1). Sul punto si precisa che il soggetto attuatore può essere scelto anche Pag. 183 fra estranei alla pubblica amministrazione.
  L'articolo 5 prevede la nomina, da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della transizione ecologica, di un Inviato speciale per il cambiamento climatico e ne prevede i limiti di durata, che non possono eccedere il mandato di governo dei Ministri che ne dispongono la nomina.
  L'articolo 6, comma 1, eleva da tre a cinque il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile).
  L'articolo 7, al comma 1, differisce l'efficacia delle nuove norme relative alla Commissione istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC (introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021), stabilendone l'applicazione alle sole istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. La stessa decorrenza viene prevista per la devoluzione (anch'essa operata dal decreto-legge n. 77 del 2021) alla competenza statale delle istanze di VIA relative a progetti di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.
  L'articolo 8 reca modifiche alla disciplina concernente la Società pubblica «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa», cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026. La novella incide sullo scopo statutario, prevedendo che la Società si occupi della progettazione, oltre che della realizzazione, delle opere individuate con decreto ministeriale, nonché delle opere finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla Società medesima, ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero con decreto ministeriale, entro il 31 ottobre 2021.
  L'articolo 9 novella la disciplina concernente l'organizzazione e il funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 5 del 2021, demandando al medesimo CONI la facoltà di definire, con proprio atto, l'articolazione della propria dotazione organica, nonché i criteri e le modalità per il reclutamento del personale finalizzato al completamento della medesima pianta organica.
  L'articolo 10 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio al fine di dare immediata attuazione alle disposizioni del presente decreto.
  L'articolo 11 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo.
Testo unificato S. 1231 e abb.
(Parere alle Commissioni 7ª e 11ª del Senato).

Introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare.
S. 1346.
(Parere alla 12a Commissione del Senato).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI