CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 luglio 2021
619.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 8

GIUNTA PLENARIA

  Mercoledì 7 luglio 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

  La seduta comincia alle 12.20.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Andrea Ruggieri (atto di citazione della senatrice Paola Taverna).
(doc. IV-ter, n. 22).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 23 giugno 2021.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento civile nei confronti del deputato Andrea Ruggieri, pendente presso il tribunale di Roma, sezione 18^ civile (atto di citazione della senatrice Paola Taverna) (Doc. IV-ter, n. 22). Ricorda inoltre che nella seduta del 12 maggio 2021 la relatrice, deputata Eva Lorenzoni, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che nella seduta del 23 giugno scorso la Giunta ha ascoltato il deputato Andrea Ruggieri ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera. Chiede, quindi, alla relatrice di intervenire per formulare, se ritiene, una proposta di deliberazione.

  Eva LORENZONI (LEGA), relatrice, rileva che nel corso dell'audizione del 23 giugno scorso l'on. Ruggieri ha sottolineato, sostanzialmente, due questioni. La prima è che le espressioni che hanno dato origine alla citazione in giudizio non sarebbero state dirette alla senatrice Taverna, alla quale egli si sarebbe invece riferito utilizzando unicamente altre espressioni, formulate in tono paradossale e non atte ad offendere. Fa presente tuttavia che questo è un profilo che non rientra nel campo di valutazione della Giunta, in quanto attinente al merito della vicenda, riconducibile al massimo al tema della critica politica, peraltro espressa in iperbole. La seconda è che le dichiarazioni sarebbero collegate all'attività Pag. 9 parlamentare dell'on. Ruggieri, in quanto espresse in un contesto nel quale l'argomento in discussione era connesso con il tema delle cosiddette spese della politica e in particolare con l'utilizzo dell'indennità parlamentare, che è un istituto previsto dall'articolo 69 della Costituzione e disciplinato dalla legge n. 1261 del 1965, che attribuisce agli Uffici di Presidenza delle Camere il compito di determinare l'ammontare della indennità mensile, a garanzia del libero svolgimento del mandato elettivo. L'argomento della trasmissione sarebbe dunque stato strettamente attinente allo status di deputato e/o senatore e allo svolgimento della funzione di parlamentare, non solo dei parlamentari del MoVimento 5 Stelle e della senatrice Taverna, ma di tutti e, direttamente, anche dell'on. Ruggieri stesso, il quale era stato chiamato a rispondere sull'ammontare delle proprie spese telefoniche in rapporto a quelle che, nella trasmissione, si diceva fossero le spese della senatrice Taverna per le medesime finalità.
  Con riferimento a tale seconda questione, giudica pertinente l'argomentazione dell'on. Ruggieri, il quale, nel mettere in relazione le proprie dichiarazioni con la sua attività parlamentare, ha chiarito perché non vi siano atti tipici dell'attività parlamentare da egli presentati o svolti sulla vicenda. L'on. Ruggieri ha infatti sottolineato la peculiare natura dell'indennità parlamentare quale istituto esclusivamente parlamentare, previsto dalla Costituzione e disciplinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere in base alla legge, e sul quale non esiste alcuna competenza del Governo. Non essendovi competenza del Governo, non si prevede – conseguentemente – la presentazione di atti di sindacato ispettivo sulla materia.
  Come noto, infatti, le interrogazioni e gli altri atti del sindacato ispettivo sono gli atti tipici con i quali, in modo assolutamente prevalente, si suole ricercare il cosiddetto nesso funzionale delle dichiarazioni rese extra moenia dai parlamentari quando essi sono chiamati a risponderne in giudizio.
  A suo giudizio, ci si trova dunque di fronte a una situazione nella quale l'argomento in discussione è di indubbio interesse e di sicura rilevanza parlamentare ma, su di esso, non è prevista la possibilità di presentare quegli atti che di norma sono invocati per stabilire l'insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari. Sebbene il sindacato ispettivo non esaurisca le possibilità di intervento dei parlamentari, ritiene tuttavia che l'argomentazione dell'on. Ruggieri rappresenti un ulteriore elemento sul quale approfondire una riflessione, già avviata in seno alla Giunta, sul concetto di nesso funzionale, che spera possa estendersi a tutti i soggetti – istituzionali, giurisdizionali e di dottrina – che si occupano del tema dell'insindacabilità delle opinioni dei parlamentari.
  Fa notare che, dopo l'esame della richiesta di deliberazione che ha interessato l'on. Saltamartini, il caso in esame mette nuovamente in evidenza la necessità di andare oltre una interpretazione rigidamente formalistica del nesso funzionale, al fine di individuare canoni ermeneutici più idonei per casi peculiari come questo. Nel caso in esame, dunque, l'on. Ruggieri non avrebbe potuto presentare atti di sindacato ispettivo, laddove egli sostiene che le sue opinioni erano strettamente connesse con l'utilizzo dell'indennità parlamentare, che è un istituto previsto costituzionalmente e come detto disciplinato dagli Uffici di presidenza delle Camere, in base alla legge, a garanzia del libero svolgimento del mandato parlamentare, dell'on. Ruggieri medesimo al pari degli altri parlamentari, tra i quali la stessa senatrice Taverna. In altri termini, il cosiddetto nesso funzionale con atti tipici dell'attività parlamentare può essere considerato in re ipsa.
  Pertanto, in considerazione della connessione delle dichiarazioni dell'on. Ruggieri con la sua attività parlamentare, con particolare riferimento all'istituto dell'indennità parlamentare, e sulla base di una valutazione sostanziale e non solo formale del cosiddetto nesso funzionale, formula la propria proposta nel senso dell'insindacabilità.

  Eugenio SAITTA (M5S) richiamando un precedente in tal senso, chiede che la Giunta prenda visione del filmato della trasmissione Pag. 10 televisiva nel corso della quale sono state pronunciate dal deputato Ruggieri le frasi contestate dalla senatrice Taverna. A suo parere, le dichiarazioni del deputato Ruggieri, non sembrerebbero a prima vista – contrariamente a quanto argomentato dalla relatrice – connesse con le funzioni di parlamentare ma appaiono probabilmente essere state tese a provocare la senatrice Taverna, che le ha considerate lesive della propria reputazione. Ritiene pertanto utile rendersi conto di come si sono svolti realmente i fatti.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, fa presente che, come già comunicato in precedenza, il video è già da qualche settimana a disposizione dei membri della Giunta; ad ogni modo non ha obiezioni a una visione immediata del filmato. Essendovi unanime consenso sulla richiesta del deputato Saitta, dispone affinché la Giunta possa prendere visione del filmato.

  La Giunta prende visione del filmato.

  Alfredo BAZOLI (PD) riservandosi, prima di assumere qualsiasi decisione, di leggere con attenzione le motivazioni addotte dalla relatrice a sostegno della propria proposta, sottolinea tuttavia che sono a suo parere necessari un ulteriore approfondimento e una ulteriore riflessione sull'estensione delle espressioni coperte dalla guarentigia dell'insindacabilità. Fa osservare, in particolare, che l'insulto non è mai coperto da insindacabilità, persino quando proferito intra moenia, all'interno della sede parlamentare.

  Carlo SARRO (FI) comprende le esigenze di approfondimento e riflessione sul tema dell'insindacabilità ma rileva che, dalla visione del filmato, appare del tutto evidente che le espressioni più colorite, per così dire, proferite dall'on. Ruggieri sono impersonali e non rivolte direttamente alla senatrice Taverna. Fa notare che, quando l'on. Ruggieri ha inteso riferirsi apertamente alla senatrice Taverna, le ha rivolto espressioni in tono ironico e non offensivo. Rimarca, ad ogni modo, che la valutazione sulla possibile portata lesiva dell'onore esula dalle valutazioni della Giunta, che deve solo accertare la riconducibilità delle dichiarazioni dell'on. Ruggieri all'esercizio della funzione parlamentare.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi ulteriori richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del documento in titolo ad una prossima seduta.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Barbara Saltamartini (procedimento n. 53777/19 RGPM – n. 33351/2019 RG GIP).
(doc. IV-ter, n. 21).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 30 giugno 2021.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti della deputata Barbara Saltamartini, pendente presso il tribunale di Roma (procedimento n. 53777/19 RGPM – n. 33351/2019 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 21). Ricorda inoltre che nella seduta del 26 maggio 2021 il relatore, deputato Catello Vitiello, ha illustrato la vicenda alla Giunta e, a seguito dell'audizione dell'interessata nella seduta del 16 giugno scorso, nella seduta del 30 giugno scorso ha formulato la sua proposta nel senso dell'insindacabilità. Chiede pertanto al relatore se desideri intervenire.

  Catello VITIELLO (IV), relatore, ribadisce le considerazioni svolte nell'ultima seduta e rinnova la proposta avanzata nel senso dell'insindacabilità.

  Carla GIULIANO (M5S) rappresenta il radicale dissenso del Gruppo del M5S rispetto Pag. 11 all'impostazione del relatore sulla vicenda, che appare essere piuttosto semplice e chiara. Rileva che, a prescindere dalla qualificazione giuridica del fatto, il post della deputata Saltamartini appare contenere insulti, non connessi a nessun tipo di attività parlamentare. A suo avviso, anche una valutazione allargata dei parametri che sono alla base della guarentigia dell'insindacabilità, non giustifica l'impostazione del relatore, che sembra sostenere che in determinate contingenze politiche e temporali, nelle quali ai deputati sarebbero preclusi la presentazione di atti e lo svolgimento di interventi parlamentari, qualsiasi espressione verrebbe a essere coperta dall'insindacabilità, così riconoscendo una sorta di inammissibile ius contumeliae. Valutando invece il caso in esame con un criterio di stretta interpretazione dell'insindacabilità, fa notare che non vi sono atti tipici dell'attività parlamentare della deputata Saltamartini anche indirettamente collegabili alla vicenda e non vi è, quindi, alcun nesso funzionale. Sottolinea poi che il giornalista Sanfilippo non aveva espresso considerazioni direttamente riguardanti la deputata Saltamartini bensì il senatore Salvini e che, come rilevato dal deputato Bazoli nel suo intervento nel corso dell'esame del documento relativo al deputato Ruggieri, la prerogativa parlamentare dell'insindacabilità non può mai essere estesa fino a ricomprendere gli insulti, come ribadito anche da più di una sentenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, della quale ultima richiama, per tutte, la sentenza n. 59 del 2018, sebbene riferita a una fattispecie solo in parte sovrapponibile al caso ora in esame. Annuncia pertanto il voto contrario del Gruppo del M5S sulla proposta del relatore.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore nel senso che ai fatti oggetto della richiesta sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  La Giunta approva, a maggioranza, la proposta del relatore, deliberando, pertanto, nel senso che ai fatti oggetto del procedimento si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e dando mandato al relatore di predisporre il documento per l'Assemblea.

  La seduta termina alle 12.45.